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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 52-1/2024 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): e Parte_1 Parte_2
OCC: Dott.ssa Maria Piombino (O.C.C dell'O.D.C.E.C. di Agrigento)
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 52-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da nato in [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Parte_2
Agrigento il 04.04.1978;
- ricorrenti -
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore. letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da e in data 5.8.2024, come integrata il Parte_1 Parte_2
19.2.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Favara (AG); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Dott.ssa Maria Piombino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
dato atto che, con nota depositata il 23.5.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 10.3.2025, all'esito dei quali hanno espresso parere contrario all'omologazione i creditori e per essa e Controparte_1 CP_2 CP_3
[...] riferito che, sollecitato il contraddittorio sulle circostanze oggetto di contestazione, tenute le udienze del 3 e 17 luglio 2025, le parti hanno insistito nelle proprie posizioni, per le ragioni meglio espresse con le note all'uopo depositate;
1 osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato, per ciò che concerne le contestazioni a riguardo, che il concetto di “meritevolezza del sovraindebitato” (il consumatore non deve aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) è mutato già nella vigenza della legge 3/2012 mediante la novella del D.L. 137/2020 che ha modificato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, con la formulazione poi riproposta nel nuovo Codice della Crisi, richiedendo che l'istante non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; considerato che la giurisprudenza di merito ha affermato a riguardo che “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne
l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento” (Trib. Verona, 5 Febbraio 2021), avendo la pratica dimostrato che il ricorso al credito è molto spesso frutto di una totale incapacità di gestione del proprio patrimonio da parte del consumatore, che sia per ignoranza, per patologie ovvero per sfuggire a fenomeni di usura - circostanze ben chiare al legislatore che ha formulato la disciplina “di tutela” in analisi;
rilevato che i ricorrenti presentano una situazione debitoria pari a complessivi € 326.117,05, interamente in chirografo, oltre ad € 4.044,00 per il compenso dell'OCC in prededuzione;
considerato che
il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili e in misura variabile i restanti creditori, con una soddisfazione media pari circa al 25%; ciò nell'arco temporale di 7 anni e 3 mesi;
rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 86.656,13, tramite versamento di n. 87 rate mensili da € 1.005,00;
considerato che
il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dallo stipendio degli istanti, per complessivi 3.289,56 mensili detratta la somma di € 2.166,25 da destinare al mantenimento della famiglia nonché al pagamento delle utenze;
2 rilevato, per ciò che concerne le contestazioni a riguardo, che non è necessaria la prova dell'effettivo esborso periodico delle somme indicate dai ricorrenti, ben potendo presumersi l'importo complessivo idoneo a soddisfare le esigenze della famiglia considerato che è in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base dei relativi indici ISTAT;
riferito inoltre che lo stesso art. 68, co. 3 CCIII prevede una presunzione di idoneità dell'importo
“necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” ove “non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”, circostanza soddisfatta nel caso di specie;
considerato, conclusivamente, che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
riferito, venendo alla contestazione relativa alla convenienza del piano, che in mancanza di creditori privilegiati, tale valutazione deve essere effettuata avuto riguardo l'intera massa dei creditori e che, comunque, il parametro di riferimento esclusivamente l'alternativa liquidatoria e non certo la prospettiva di soddisfazione attuale;
sottolineato che l'unica fonte di reddito dei ricorrenti è lo stipendio dagli stessi prodotto (non è possibile far riferimento al TFR per le ragioni meglio esplicitate nel decreto dell'11.6.2025, che si richiama interamente) e che la liquidazione controllata può incamerare i redditi che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura senza beni da liquidare (vd. in tal senso Corte Cost. n. 6 del 2024); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile, fattibile e conveniente rispetto l'alternativa liquidatoria, e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che
“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da proposto da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
3 dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Dott.ssa Maria Piombino, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce ai ricorrenti la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Dott.ssa Maria Piombino.
Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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OCC: Dott.ssa Maria Piombino (O.C.C dell'O.D.C.E.C. di Agrigento)
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 52-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da nato in [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Parte_2
Agrigento il 04.04.1978;
- ricorrenti -
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore. letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da e in data 5.8.2024, come integrata il Parte_1 Parte_2
19.2.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Favara (AG); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Dott.ssa Maria Piombino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
dato atto che, con nota depositata il 23.5.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 10.3.2025, all'esito dei quali hanno espresso parere contrario all'omologazione i creditori e per essa e Controparte_1 CP_2 CP_3
[...] riferito che, sollecitato il contraddittorio sulle circostanze oggetto di contestazione, tenute le udienze del 3 e 17 luglio 2025, le parti hanno insistito nelle proprie posizioni, per le ragioni meglio espresse con le note all'uopo depositate;
1 osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato, per ciò che concerne le contestazioni a riguardo, che il concetto di “meritevolezza del sovraindebitato” (il consumatore non deve aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) è mutato già nella vigenza della legge 3/2012 mediante la novella del D.L. 137/2020 che ha modificato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, con la formulazione poi riproposta nel nuovo Codice della Crisi, richiedendo che l'istante non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; considerato che la giurisprudenza di merito ha affermato a riguardo che “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne
l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento” (Trib. Verona, 5 Febbraio 2021), avendo la pratica dimostrato che il ricorso al credito è molto spesso frutto di una totale incapacità di gestione del proprio patrimonio da parte del consumatore, che sia per ignoranza, per patologie ovvero per sfuggire a fenomeni di usura - circostanze ben chiare al legislatore che ha formulato la disciplina “di tutela” in analisi;
rilevato che i ricorrenti presentano una situazione debitoria pari a complessivi € 326.117,05, interamente in chirografo, oltre ad € 4.044,00 per il compenso dell'OCC in prededuzione;
considerato che
il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili e in misura variabile i restanti creditori, con una soddisfazione media pari circa al 25%; ciò nell'arco temporale di 7 anni e 3 mesi;
rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 86.656,13, tramite versamento di n. 87 rate mensili da € 1.005,00;
considerato che
il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dallo stipendio degli istanti, per complessivi 3.289,56 mensili detratta la somma di € 2.166,25 da destinare al mantenimento della famiglia nonché al pagamento delle utenze;
2 rilevato, per ciò che concerne le contestazioni a riguardo, che non è necessaria la prova dell'effettivo esborso periodico delle somme indicate dai ricorrenti, ben potendo presumersi l'importo complessivo idoneo a soddisfare le esigenze della famiglia considerato che è in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base dei relativi indici ISTAT;
riferito inoltre che lo stesso art. 68, co. 3 CCIII prevede una presunzione di idoneità dell'importo
“necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” ove “non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”, circostanza soddisfatta nel caso di specie;
considerato, conclusivamente, che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
riferito, venendo alla contestazione relativa alla convenienza del piano, che in mancanza di creditori privilegiati, tale valutazione deve essere effettuata avuto riguardo l'intera massa dei creditori e che, comunque, il parametro di riferimento esclusivamente l'alternativa liquidatoria e non certo la prospettiva di soddisfazione attuale;
sottolineato che l'unica fonte di reddito dei ricorrenti è lo stipendio dagli stessi prodotto (non è possibile far riferimento al TFR per le ragioni meglio esplicitate nel decreto dell'11.6.2025, che si richiama interamente) e che la liquidazione controllata può incamerare i redditi che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura senza beni da liquidare (vd. in tal senso Corte Cost. n. 6 del 2024); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile, fattibile e conveniente rispetto l'alternativa liquidatoria, e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che
“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da proposto da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
3 dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Dott.ssa Maria Piombino, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce ai ricorrenti la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Dott.ssa Maria Piombino.
Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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