Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 14/04/1969, residente in [...]16 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GREGO TOMASO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 15/12/1975, residente in [...]200 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VENE'
ANDREA (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in POZZOLO FORMIGARO il
23/05/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.401/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in POZZOLO
FORMIGARO il 23/05/2009 dai Signori:
e Parte_1 Parte_3
[...]
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa e residenza presso la madre in Genova, Corso Europa n.
200/9.
3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Aldo Manuzio 16 sc. A int. 2, di proprietà del marito, resta nella esclusiva disponibilità del Signor con Pt_1
tutti i mobili ed arredi ivi esistenti avendo la signora già provveduto ad Pt_2
asportare i beni di Suo interesse con il consenso del Sig. Pt_1
Si dà atto che la moglie ha già rilasciato la casa coniugale.
4. Vista l'età di (prossima alla maggiore età), le frequentazioni dei Per_1
genitori verranno stabilite di volta in volta tenendo conto dei desiderata della figlia stessa considerando i suoi impegni di studio e ludici e gli impegni di lavoro dei genitori.
5. Considerato quanto pattuito al punto 4 che precede in tema frequentazioni, considerate altresì le rispettive risorse economiche, le Parti concordano di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta nei periodi di rispettiva competenza. Inoltre, le Parti concordano di corrispondere direttamente a , Per_1
a mezzo bonifico in una carta prepagata intestata alla figlia e con delega di entrambi i genitori, l'importo di 100,00 euro mensili per ciascun genitore (per un totale di 200,00 euro), a titolo di “paghetta”, fino alla sua indipendenza economica, con rivalutazione Istat (indice base 30.5.2024) entro il giorno 5 di ogni mese.
I genitori concordano che tale importo di 100,00 euro per ciascun genitore ricomprenda le seguenti spese (pertanto non qualificabili quali spese straordinarie):
- abbigliamento ordinario;
- ricariche del cellulare;
- pranzi/cene effettuati fuori casa da;
Per_1
- spese ludiche in genere;
- uscite didattiche scolastiche giornaliere.
3 6. Le seguenti spese straordinarie per saranno sostenute dal Sig. e Per_1 Pt_1
dalla OR al 50% ciascuno previo accordo come da verbale Pt_2
predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato):
- spese mediche non coperte dal S.S.N. (qualora le spese mediche fossero incluse nell'assicurazione paterna i genitori si impegnano a suddividere al 50%
l'eventuale “scoperto”). Laddove la futura polizza sanitaria stipulata dalla Cont Società Indra con la compagnia assicurativa dovesse prevedere che la figlia figuri nello stesso stato di famiglia del padre, la OR dichiara Per_1 Pt_2 sin d'ora di accettare il cambio di residenza della figlia presso la casa paterna. In difetto di cambio di residenza la madre si onere del pagamento delle spese sanitarie che sarebbero state coperte da detta polizza;
- spese scolastiche/universitarie (libri, iscrizioni/tasse, gite di più giorni, materiale didattico etc.); - visite mediche specialistiche non coperte dal S.S.N. per tale voce e le successive tre (cure termali e trattamenti fisioterapici non coperti dal;
cure CP_2
dentistiche; occhiali/lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista) si considera solo la franchigia e/o “scoperto” qualora i costi siano rimborsati da una assicurazione;
- cure termali e trattamenti fisioterapici non coperti dal S.S.N;
- cure dentistiche;
- occhiali/lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista;
- spese per attività sportive (iscrizioni annuali, attrezzature);
- abbonamento annuale al trasporto pubblico;
- spese per il conseguimento della patente di guida.
7. La OR si impegna a stipulare polizza “capo-famiglia” a sua cura Pt_2
e spese con copertura anche con riferimento alla figlia entro il 15 giugno Per_1
2024 e a rinnovarla annualmente sino all'indipendenza economica della figlia.
8. In ragione dell'autosufficienza economica, ciascuna delle Parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza corresponsione quindi di qualsivoglia contributo.
9. Le Parti si impegnano a tenere il cane “Rocket” al 50% del tempo su base mensile, anche tenendo conto delle esigenze lavorative delle stesse e
4 dell'affezione che ha nei confronti del detto animale. Proprio in Per_1
considerazione di ciò, i genitori si impegnano a far sì che l'animale segua la frequentazione di (ad eccezione delle vacanze fuori Genova di con Per_1 Per_1
i genitori nel caso in cui la destinazione non consentisse di portare il cane).
Le seguenti spese straordinarie del cane saranno divise al 50% ciascuno:
- visite mediche, vaccini, medicinali da banco;
- costi per polizza assicurativa per spese veterinarie da stipularsi entro il
15.07.2024;
- spese mediche sostenute per interventi chirurgici (si considera solo la franchigia e/o “scoperto” qualora i costi siano rimborsati da una assicurazione);
- spese di eventuali dog-sitter nel caso in cui nessuno dei coniugi sia disponibile a tenere il cane.
10. Le Parti si autorizzano l'un l'altra, rispettivamente e reciprocamente, al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti (per quanto dovesse occorrere visto l'art. 20 del decreto legge 69/2023), anche con riferimento a quelli della figlia minore fermo restando il consenso, di volta in volta, al suo espatrio.
11. Con il puntuale adempimento di quanto qui previsto le Parti si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo sebbene non espressamente qui menzionate anche in via transattiva (salvo la questione dell'autoveicolo Volskwagen targato EY970JN).
12. Le spese del presente giudizio si intendono compensate con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art.13, comma 8, della vigente legge professionale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 2, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
5 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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