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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di CE R.G.2024 /7636
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di CE, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 30.9.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7636/2024 R.G.C., avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Dell'Anna in virtù di mandato in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio attrice
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, ivi residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
residente a [...]
, nato a [...] l'[...], c.f. residente a Controparte_3 C.F._4
San ON di CE in via San Carlo n. 13; nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4 C.F._5 residente a [...];
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
ivi residente in [...]; C.F._6
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_6
residente a[...]; C.F._7
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_7
residente a [...]; C.F._8
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_8
residente a [...]; C.F._9
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_9
ivi residente in [...]; C.F._10
nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...];
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...];
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_12 C.F._13 residente a [...];
, nato a [...] il [...], , Controparte_13 CodiceFiscale_14 residente a [...] int.1;
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_14 C.F._15 residente a [...];
, nata a [...] il [...], Controparte_15 CodiceFiscale_16 residente a [...];
nato a [...] il [...], CP_16 CodiceFiscale_17 residente a [...];
nata a [...] il [...], residente a Controparte_17 CodiceFiscale_18
CE in via Delle Orchidee n. 6/8;
Convenuti contumaci
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione La domanda è fondata e viene accolta.
L'art. 1158 del codice civile dispone che la proprietà dei beni immobili rustici si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. Tale possesso, secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco accompagnato dall'hanimus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. Civ., sez. II, n.1176, del 18/02/1980) e può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa. Quindi, tale elemento, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla coscienza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto, è da presumere iuris tantum in presenza del corpus possessionis.(Corte di Cassazione, sentenza n. 11626/2008; Corte di Cassazione, sentenza n. 6079/2002; Corte di Cassazione, sentenza n. 4701/1999). Secondo l'opinione comune l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, ossia per effetto della semplice congiunzione tra possesso e decorso del tempo ed al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
di conseguenza, non trovano applicazione i due principi che comunemente si ritengono caratterizzare i modi di acquisto derivativi ossia il principio "nemo plus iursi in aliud transferre potest quam ipes babet" e "resoluto iure dantis, et ius accipientis". Trattasi di un acquisto a titolo originario, il cui effetto acquisitivo si produce ipso iure: conseguentemente, fermo restando l'interesse dell'acquirente ad ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto, una pronuncia giudiziale non è necessaria e l'usucapione può essere fatta valere non solo in via di azione, ma pure in forma di eccezione sollevata nei confronti del precedente titolare.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione è un possesso continuativo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità; possesso continuo, tuttavia, non significa un possesso esercitato mediante un'ingerenza assidua sul bene: necessaria è, piuttosto, una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di signoria relativamente alla cosa (in tal senso vedi, tra le altre, Cass. civ.
1300/1980).
Oltre all'idoneità della cosa, al possesso continuato ed al decorso del tempo non sono richiesti ai fini dell'usucapione ordinaria né un titolo né la buona fede: al riguardo, in giurisprudenza si precisa che il possesso del bene può essere acquisito anche in base ad un atto traslativo nullo, giacché l'accipiens può comunque esercitare il potere di fatto animo domini (v. Cass. civ. 815/99).
Il dies a quo del termine per l'usucapione si fissa in relazione al momento in cui è acquistato il potere di fatto sulla cosa con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem.
La continuità e la non interruzione sono da considerare in modo congiunto quali concetti correlati anche se distinti, atteso che la continuità potrebbe mancare anche quando non vi sia stato un atto di interruzione che integri l'ipotesi di cui all'art. 1167
c.c., La continuità del possesso consiste nella permanente manifestazione della signoria sulla cosa a prescindere dalla volontà contraria del proprietario (così Cass. civ.
15092/03); se la destinazione della cosa richieste una gestione ad intervalli, la continuità dovrà ravvisarsi nel ripetersi degli atti di godimento secondo i tempi che per essi sono normali. Invero, non potrebbe considerarsi continuo un possesso esercitato ora ad un titolo ora ad un altro: ai fini dell'integrazione del requisito in parola occorre, quindi,
l'uniformità dell'esercizio del possesso salve le variazioni richieste dalle esigenze di una normale gestione economica del bene.
Per quanto riguarda la prova del possesso nel tempo si applicano gli artt. 1142 e 1143
c.c.. L'esistenza di un possesso ad usucapionem può essere provata anche in base a presunzioni e a fatti notori ancorché la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. La prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su di una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali. Ai fini dell'accertamento dell'usucapione si deve dare la prova che l'inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risalga ad almeno venti anni prima, non essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporsi praescriptio.
Tanto premesso, i convenuti non costituendosi in giudizio hanno confermato quanto affermato dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio e e CP_3
sentiti in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 30/5/2025, CP_1 hanno riconosciuto che il possesso del fondo contrassegnato dalla particella 137 del foglio 11 NCT del Comune di San ON di CE sia stato esercitato per oltre 50 anni prima dal sig. e successivamente dalla figlia Parte_1 Parte_1 mentre i convenuti e non sono comparsi a rendere il deferito CP_10 CP_11 interrogatorio formale.
Va, pertanto, dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà in favore di Parte_1 del terreno sito in agro di San ON di CE, riportato in NCT al foglio 11, particella
137, porz. AA, are 00 ca 49, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,13, e porz. AB, are 06 ca 41, r.d. euro 1,16, r.a. euro 0,99, e ricompreso nell'agro denominato “Don Tiberio”.
Sulla scorta di tale accertamento, il competente Conservatore dei RR.II. dovrà provvedere alla trascrizione della sentenza in favore del richiedente nonché alle necessarie volturazioni a cura e spese del richiedente.
Quanto alle spese del procedimento, ritiene il Giudicante come la circostanza che non emerga, neanche dalle allegazioni attoree, la sussistenza di opposizioni in fatto o in diritto da parte dei convenuti all'esercizio del diritto acquisito dell'attrice valgano ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CE, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte di della proprietà del terreno, sito in agro di Parte_1
San ON di CE, riportato in NCT al foglio 11, particella 137, porz. AA, are 00 ca 49, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,13, e porz. AB, are 06 ca 41, r.d. euro 1,16, r.a. euro 0,99, e ricompreso nell'agro denominato “Don Tiberio”.
2) Visto l'art. 2651 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza, con relativa voltura catastale, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in CE il 30 settembre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di CE, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 30.9.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7636/2024 R.G.C., avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Dell'Anna in virtù di mandato in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio attrice
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, ivi residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
residente a [...]
, nato a [...] l'[...], c.f. residente a Controparte_3 C.F._4
San ON di CE in via San Carlo n. 13; nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4 C.F._5 residente a [...];
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
ivi residente in [...]; C.F._6
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_6
residente a[...]; C.F._7
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_7
residente a [...]; C.F._8
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_8
residente a [...]; C.F._9
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_9
ivi residente in [...]; C.F._10
nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...];
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...];
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_12 C.F._13 residente a [...];
, nato a [...] il [...], , Controparte_13 CodiceFiscale_14 residente a [...] int.1;
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_14 C.F._15 residente a [...];
, nata a [...] il [...], Controparte_15 CodiceFiscale_16 residente a [...];
nato a [...] il [...], CP_16 CodiceFiscale_17 residente a [...];
nata a [...] il [...], residente a Controparte_17 CodiceFiscale_18
CE in via Delle Orchidee n. 6/8;
Convenuti contumaci
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione La domanda è fondata e viene accolta.
L'art. 1158 del codice civile dispone che la proprietà dei beni immobili rustici si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. Tale possesso, secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco accompagnato dall'hanimus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. Civ., sez. II, n.1176, del 18/02/1980) e può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa. Quindi, tale elemento, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla coscienza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto, è da presumere iuris tantum in presenza del corpus possessionis.(Corte di Cassazione, sentenza n. 11626/2008; Corte di Cassazione, sentenza n. 6079/2002; Corte di Cassazione, sentenza n. 4701/1999). Secondo l'opinione comune l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, ossia per effetto della semplice congiunzione tra possesso e decorso del tempo ed al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
di conseguenza, non trovano applicazione i due principi che comunemente si ritengono caratterizzare i modi di acquisto derivativi ossia il principio "nemo plus iursi in aliud transferre potest quam ipes babet" e "resoluto iure dantis, et ius accipientis". Trattasi di un acquisto a titolo originario, il cui effetto acquisitivo si produce ipso iure: conseguentemente, fermo restando l'interesse dell'acquirente ad ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto, una pronuncia giudiziale non è necessaria e l'usucapione può essere fatta valere non solo in via di azione, ma pure in forma di eccezione sollevata nei confronti del precedente titolare.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione è un possesso continuativo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità; possesso continuo, tuttavia, non significa un possesso esercitato mediante un'ingerenza assidua sul bene: necessaria è, piuttosto, una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di signoria relativamente alla cosa (in tal senso vedi, tra le altre, Cass. civ.
1300/1980).
Oltre all'idoneità della cosa, al possesso continuato ed al decorso del tempo non sono richiesti ai fini dell'usucapione ordinaria né un titolo né la buona fede: al riguardo, in giurisprudenza si precisa che il possesso del bene può essere acquisito anche in base ad un atto traslativo nullo, giacché l'accipiens può comunque esercitare il potere di fatto animo domini (v. Cass. civ. 815/99).
Il dies a quo del termine per l'usucapione si fissa in relazione al momento in cui è acquistato il potere di fatto sulla cosa con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem.
La continuità e la non interruzione sono da considerare in modo congiunto quali concetti correlati anche se distinti, atteso che la continuità potrebbe mancare anche quando non vi sia stato un atto di interruzione che integri l'ipotesi di cui all'art. 1167
c.c., La continuità del possesso consiste nella permanente manifestazione della signoria sulla cosa a prescindere dalla volontà contraria del proprietario (così Cass. civ.
15092/03); se la destinazione della cosa richieste una gestione ad intervalli, la continuità dovrà ravvisarsi nel ripetersi degli atti di godimento secondo i tempi che per essi sono normali. Invero, non potrebbe considerarsi continuo un possesso esercitato ora ad un titolo ora ad un altro: ai fini dell'integrazione del requisito in parola occorre, quindi,
l'uniformità dell'esercizio del possesso salve le variazioni richieste dalle esigenze di una normale gestione economica del bene.
Per quanto riguarda la prova del possesso nel tempo si applicano gli artt. 1142 e 1143
c.c.. L'esistenza di un possesso ad usucapionem può essere provata anche in base a presunzioni e a fatti notori ancorché la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. La prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su di una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali. Ai fini dell'accertamento dell'usucapione si deve dare la prova che l'inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risalga ad almeno venti anni prima, non essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporsi praescriptio.
Tanto premesso, i convenuti non costituendosi in giudizio hanno confermato quanto affermato dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio e e CP_3
sentiti in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 30/5/2025, CP_1 hanno riconosciuto che il possesso del fondo contrassegnato dalla particella 137 del foglio 11 NCT del Comune di San ON di CE sia stato esercitato per oltre 50 anni prima dal sig. e successivamente dalla figlia Parte_1 Parte_1 mentre i convenuti e non sono comparsi a rendere il deferito CP_10 CP_11 interrogatorio formale.
Va, pertanto, dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà in favore di Parte_1 del terreno sito in agro di San ON di CE, riportato in NCT al foglio 11, particella
137, porz. AA, are 00 ca 49, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,13, e porz. AB, are 06 ca 41, r.d. euro 1,16, r.a. euro 0,99, e ricompreso nell'agro denominato “Don Tiberio”.
Sulla scorta di tale accertamento, il competente Conservatore dei RR.II. dovrà provvedere alla trascrizione della sentenza in favore del richiedente nonché alle necessarie volturazioni a cura e spese del richiedente.
Quanto alle spese del procedimento, ritiene il Giudicante come la circostanza che non emerga, neanche dalle allegazioni attoree, la sussistenza di opposizioni in fatto o in diritto da parte dei convenuti all'esercizio del diritto acquisito dell'attrice valgano ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CE, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte di della proprietà del terreno, sito in agro di Parte_1
San ON di CE, riportato in NCT al foglio 11, particella 137, porz. AA, are 00 ca 49, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,13, e porz. AB, are 06 ca 41, r.d. euro 1,16, r.a. euro 0,99, e ricompreso nell'agro denominato “Don Tiberio”.
2) Visto l'art. 2651 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza, con relativa voltura catastale, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in CE il 30 settembre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta