Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n.554/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. GIGLIO ROBERTO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 24/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento in data CP_1
07/03/2025 della somma spettante a titolo di assegno ordinario d'invalidità in proprio favore (con decorrenza dal 01°/09/2023 inclusi gli arretrati fino al 28/02/2025).
Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti dall' si evince che CP_1
l' convenuto (ricevuta in data 24/09/2024 la notifica a CP_2 mezzo pec di tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei
1
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione CP_1 quando il contraddittorio nei propri confronti si era già instaurato, sulla condotta dell'Istituto ha influito sicuramente la pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto conoscenza prima dell'adempimento in conseguenza della
2 notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza. Ne discende che il ritardo colpevole dell' CP_2 convenuto nell'eseguire il pagamento della prestazione economica dovuta comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall' di CP_1
“mancato rispetto, in favore dell' del termine di 120 giorni, CP_1 dalla proposizione della domanda amministrativa di pagamento ovvero dalla notifica del decreto di omologa che nella fattispecie
NON è stato affatto notificato” (si veda quanto dedotto a pag.2 della sua memoria difensiva: «In ogni caso la scrivente difesa rileva il mancato rispetto, in favore dell' del termine di 120 CP_1 giorni, dalla proposizione della domanda amministrativa di pagamento, ovvero dalla notifica del decreto di omologa che nella fattispecie NON è stato affatto notificato. Si fa presente che il ricorrente indica che il Patronato Enasc ha notificato il decreto di omologa per PEC in data 24.09.2024. Tale patronato, invece, non ha titolo e legittimazione per poter notificare un atto con PEC ex
L. n. 53 del 1994. Tale legge attribuisce tale facoltà solo ed esclusivamente gli avvocati e non ad un patronato. Per effetto alcuna notifica è stata effettuata, cosìcchè alcun termine perentorio scorre nei confronti dell' »). Controparte_3
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che la parte ricorrente ha documentato di aver conferito “MANDATO DI ASSISTENZA E DI
RAPPRESENTANZA” al patronato ENASC di Casamassima, che aveva eseguito in data 24/09/2024 la notifica in via telematica di tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio- economici e di quelli sanitari, comprovati dal decreto di omologa del 05/09/2024.
Pertanto, si ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere di collaborazione su di essa incombente ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. (“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative
3 prestazioni, entro 120 giorni”), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, 24.05.2022, n.16712;
Cass., 02.08.2021, n.22089).
Invero, sul piano ermeneutico, tale disposizione è stata interpretata dalla predetta giurisprudenza di legittimità nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento delle prestazioni resta comunque subordinata ad un onere di collaborazione da parte dell'assistito.
A tale proposito, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo CP_1 nell'erogazione della prestazione.
Quel che in altri termini rileva è che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i CP_1 requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione e il pagamento della stessa, non è idonea la sola notificazione del decreto di omologa da parte dell'assistibile, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'assistibile con l' , mediante CP_1 il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme previste da quest'ultimo, delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti socio-economici del diritto.
Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
Nel caso di specie, l' ha ammesso di aver eseguito il CP_1 pagamento della prestazione sulla base dei documenti ricevuti in data 24/09/2024 per il tramite del Patronato ENASC;
mentre l'eccezione di omessa notifica del decreto di omologa deve essere
4 disattesa, in quanto, come sopra evidenziato, la parte ricorrente aveva conferito mandato di assistenza e di rappresentanza al
Patronato Enasc, che, appunto, aveva curato la notifica a mezzo pec di tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici e di quelli sanitari, comprovati questi ultimi dal decreto di omologa del 05/09/2024.
Pertanto, il termine di 120 giorni, che deve essere calcolato dal
24/09/2024, era già scaduto il giorno precedente rispetto a quello
(del 23/01/2025) di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
5