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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Amministrazione rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Di Matteo presso il cui Parte_2
studio legale, sito in Como, via Albertolli n. 5, dichiara di essere elettivamente domiciliata
ATTORE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore CO , ON P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schiratti
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <Nel merito: a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il grave inadempimento di ai sensi degli articoli 1175, 1375, 1453 e 1455 c.c., rispetto agli ON
obblighi assunti con Verbale di mediazione in data 09/05/2023 (All.to 04) e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo di mediazione di cui al predetto Verbale di mediazione in data
09/05/2023 (All.to 04); c) accertato e dichiarato che le attrezzature per autolavaggio di cui alla fattura
n. 6866/79 del 17/12/2021 (All.to 05) erano non funzionanti, condannare in persona ON del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice la somma di € 10.200,00 versata in pagina 1 di 9 esecuzione dell'accordo di mediazione di cui al Verbale di mediazione in data 09/05/2023 (All.to 04) nonché a restituire l'importo di € 2.000,00 versato in data 02/08/2022 (All.to 05); d) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti degli articoli CP_1
1453 e 1223 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice (danno emergente e lucro cessante) in conseguenza dell'inadempimento all'accordo di mediazione di cui al Verbale di mediazione in data
09/05/2023 (All.to 04), nella misura che determinata in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia;
e) condannare in persona del legale rappresentante pro ON tempore, a rifondere dei costi sostenuti per la messa a norma dell'autolavaggio Parte_1
sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 e del pregiudizio subito per il ritardo nella sua apertura, pari rispettivamente a € 23.500,00 ed € 7.500,00 + IVA o, comunque, a quella diversa maggiore o minore somma determinata in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia;
f) respingere ogni domanda proposta da in quanto infondata in fatto e ON
diritto per i motivi esposti in atti. Con condanna al pagamento di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c.
e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti e da quando dovuti, sino all'effettivo saldo. In via istruttoria: si chiede di essere autorizzati alla prova per testimoni sui capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. che qui di seguito si riformulano: A.1 - “Vero che l'01/08/2023 il Sig. si presentava presso la stazione carburante di sita in Olgiate SC Parte_2 CP_1
(CO), via Lomazzo n. 16, per la sua presa in consegna in gestione ma nessuno era presente per CP_1
. A.2 - “Vero che nell'occasione di cui al capitolo A.1 presso la stazione carburante di
[...] CP_1
sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, era presente, quale gestore della stessa, il
[...]
solo Sig. (detto ) il quale riferiva al Sig. che Persona_1 Per_2 Parte_2 CP_1
non gli aveva comunicato che gli sarebbe subentrata nella gestione della stazione di Parte_1 servizio”. A.3 - “Vero che il 19/09/2023 presso la stazione carburante di sita in Olgiate CP_1
SC (CO), via Lomazzo n. 16, si teneva un incontro presenti il Sig. l'avv. Giulio Parte_2
Di Matteo, il Sig. ( ), l'ing. di e un Persona_1 Per_2 Controparte_2 CP_1 dipendente dell'ing. e nell'occasione l'ing. manifestava disponibilità al CP_2 Controparte_2
subaffitto al Sig. della gestione dell'impianto di autolavaggio e alle richieste Persona_1
risarcitorie e di miglioramento del compenso per la gestione della stazione carburante avanzate da
”. A.4 - “Vero che nei primi giorni dell'ottobre 2023 l'Ing. offriva al Parte_1 Controparte_2
Sig. ( ) di sottoscrivere un contratto di collaborazione per la vendita di Persona_1 Per_2
carburanti presso la stazione carburante di sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. CP_1
pagina 2 di 9 16, alle medesime condizioni previste nella bozza allegata al verbale di accordo in mediazione che si mostra (All.to 04)”. Si indicano a testimoni: - Sig. (Angelo) – Olgiate SC Persona_1
(CO), Via Lomazzo n. 16 e dott.ssa - Olgiate SC (CO), Via Carducci n. 49/B su TE tutti i capitoli da A.1 a A.4. * * * B.1 - “Vero che i Sig.ri e Persona_3 Persona_4
venivano assunti da per lavorare presso la stazione carburante di
[...] Parte_1 CP_1
sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 e per questo venivano remunerati come da
[...] buste paga che si mostrano (All.to 17)”. Si indicano a testimoni: - Sig. – Olgiate Persona_3
SC (CO), Via Roma n. 100 e – Olgiate SC (CO), Via Roma n. Persona_4
100. B.2 - “Vero che i documenti che le si mostrano (All.to 18) riportano i corrispettivi mensili ricavati dalla vendita di carburante presso la stazione sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, per i mesi di marzo-agosto 2024, sulla base dei litri di carburante venduti”. Si indica a testimone: Sig.
[...]
(Angelo) - Olgiate SC (CO), Via Lomazzo n.16. * * * C.1 - “Vero che nel Persona_1 periodo gennaio - aprile 2022 rimuoveva e, successivamente, ripristinava l'intera Parte_1 pavimentazione posta a copertura delle vasche dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC
(CO), via Lomazzo n. 16, e che tale rimozione era effettuata per rimediare al fatto che lo scarico acque dell'autolavaggio avveniva direttamente in fognatura tramite un by-pass non a norma”. C.2 - “Vero che nel periodo gennaio - aprile 2022 provvedeva allo spurgo e pulizia delle vasche Parte_1 dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, al ripristino delle stesse in quanto danneggiate e inutilizzabili, nonché allo smaltimento di quanto raccolto con tali operazioni”. C.3 - “Vero che nel periodo gennaio - aprile 2022 provvedeva a Parte_1 ripristinare la tubazione di adduzione acqua sino all'ingresso dei bagni dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, in quanto completamente arrugginita e con i manicotti di collegamento corrosi”. C.4 - “Vero che le opere di cui ai precedenti capitoli C.1, C.2 e
C.3 sono quelle di cui alle relazioni che si mostrano (All.ti 02-03), sono state eseguite da RA
Srls e i loro costi ammontano ad € 23.500,00, come da dichiarazione che si mostra (All.to 20)”. C.5 -
“Vero che l'impianto di autolavaggio costituito da tunnel con catena di trascinamento, spazzole, lava ruote e gruppo asciugatura esistente in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, a inizio 2022 era fuori uso e, pertanto, acquistava un altro impianto automatico di lavaggio come da Parte_1 fatture che si mostrano (All.to 21). C.6 - “Vero che ha pagato alla ditta Parte_1 CP_3
i lavori di cui ai precedenti capitoli C.1, C.2 e C.3 e l'impianto di autolavaggio di cui al
[...]
capitolo C.5 e, a tal fine, richiedeva anche due finanziamenti a Monte Paschi Siena come da
pagina 3 di 9 documentazione che si mostra (All.to 22)”. C.7 - “Vero che aveva preventivato Parte_1
l'apertura al pubblico dell'autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 per giugno
2022 e che tale apertura avveniva tre mesi dopo in conseguenza dei lavori di cui ai precedenti capitoli
C.1, C.2 e C.3”. C.8 - “Vero che nel Aprile 2022 Lei effettuava una revisione integrale dell'impianto elettrico dei locali dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 in quanto non a norma”. Si indicano a testimoni: - geom. - SC (MI), via Roma n. 17 Testimone_2
sui capitoli da C.1 a C.5; - Sig. - (BS), Via Pascoli n. 26 su tutti i capitoli Controparte_3 Tes_3
da C.1 a C.8; - Sig. (CO), Via Negri n.6 sul capitolo C.8. * * * Si Testimone_4
chiede disporsi CTU per le causali e sui presupposti dedotti nella seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. (pag. 4) da aversi qui per richiamati e riportati. * * * Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie eventualmente riformulate da parte attrice in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, IVA, CNA e rimborso forfetario ove dovuti inclusi>>.
Per parte convenuta: <in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande attoree per difetto di legittimazione processuale del soggetto che ha agito in giudizio per l'attrice ovvero per difetto di procura;
nel merito:
1. rigettare in quanto infondata la domanda attorea di accertamento di grave inadempimento della all'accordo transattivo;
2. rigettare in quanto infondata la ON domanda di declaratoria di risoluzione dell'accordo transattivo per preteso inadempimento della
[...]
3. rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento di danni conseguenti al preteso CP_1
inadempimento della in quanto inammissibile e comunque infondata;
4. rigettare in ON quanto infondate le domande attoree di condanna della alla rifusione all'autrice di costi ON sostenuti per la messa a norma dell'autolavaggio e dell'asserito pregiudizio subito per il ritardo nella sua apertura;
5. in via di eccezione riconvenzionale, qualora riconosciuto il diritto dell'attrice alla restituzione della somma di € 10.200,00 da essa pagata in seguito all'accordo transattivo, accertare e dichiarare che la aveva ed ha diritto al pagamento della somma di € 10.200,00 quale ON
residuo della fattura n. 6866/79 del 17.12.21, compensare tale credito con il preteso credito restitutorio dell'attrice e respingere quindi la domanda attorea di pagamento di detta somma;
spese rifuse;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “vero che il signor ha gestito l'impianto di distribuzione di carburanti “ di Olgiate CP_4 CP_1
SC fino al 20.10.23?”; 2) “vero che il 20.10.23 la dott.ssa per conto del signor TE
, ha consegnato le chiavi dell'impianto al signor , per conto CP_4 Controparte_5
pagina 4 di 9 della ”. Si indicano a testi la dott.ssa di Olgiate SC, ed il signor ON TE
, presso la . Controparte_5 ON
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'eccezione preliminare della convenuta
Secondo la convenuta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'attrice non potrebbe promuovere giudizi per la società in difetto dell'espresso conferimento di tale potere.
L'eccezione è infondata, posto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale rappresentante della società, ha certamente il potere di promuovere giudizi in suo nome senza necessità di un'espressa delega da parte del Consiglio.
È ciò che si trae anche dalla visura prodotta dalla convenuta sub doc. 29, che è mal interpretata dalla stessa laddove intende la previsione <In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro>> come riferita non solo ai singoli consiglieri, ma anche al presidente, cui, viceversa, si riferisce la successiva previsione secondo cui <In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione>>.
Il merito
Da quanto in atti emerge che:
- in data 9.11.2021, il legale rappresentante dell'attrice aveva rappresentato alla convenuta di aver
<individuato tutti i lavori che bisogna eseguire>> (doc. 3 convenuto);
- in data 3.12.2021, le parti avevano sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda con cui la concedente aveva concesso in affitto all'affittuaria il ramo ON Parte_1
d'azienda costituito da un impianto di autolavaggio presente nell'area di un impianto di distribuzione carburanti (doc. 1 attore e doc. 2 convenuto);
- al 1.4.2022 risale la relazione sullo stato manutentivo dell'impianto di trattamento delle acque reflue (doc. 2 attore), integrata il 26.4.2022 (doc. 3 attore);
pagina 5 di 9 - in data 9.5.2023, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in mediazione1 secondo il quale (doc. 4 attore):
Co
o la SM SH avrebbe pagato alla il residuo di €10.200,00 della fattura n. 6866/79 del 17.12.2021 (doc. 4 convenuto, attinente alla vendita delle attrezzature dell'autolavaggio);
Co
o la e la SM SH avrebbero sottoscritto, entro trenta giorni, un contratto per la gestione, da parte della seconda, dell'impianto di distribuzione di carburanti della prima, con decorrenza dal 1.8.2023;
o la SM SH avrebbe autorizzato la propria banca a pagare mediante Rapporto
Interbancario Diretto le fatture della Sia e a comunicare alla Sia il conto bancario;
- in data 31.5.2023 e 30.6.2023, la SM SH aveva pagato il residuo della fattura (doc. 5 attore);
- in data 22.6.2023, la SM SH aveva chiesto alla di concederle autorizzazione CP_1 preventiva per concedere l'autolavaggio in affitto dal 1° gennaio 2024 al sig. (doc. 6 Per_1
attore);
- in data 30.6.2023, la aveva richiamato l'art. 13 del contratto sul divieto di subaffitto a CP_1
terzi (doc. 6 convenuto);
- in data 24.7.2023, la aveva contestato l'inadempimento della SM SH in punto di CP_1
comunicazione del conto bancario e fideiussione (doc. 7 convenuto);
- in data 26.7.2023, la SM SH aveva inviato alla la bozza della fideiussione CP_1 bancaria in riferimento all'art. 8 del contratto di collaborazione e il codice IBAN su cui addebitare i RID in riferimento all'art. 3 dell'accordo transattivo (doc. 7 attore);
- in data 28.7.2023, la aveva trasmesso la bozza di fideiussione con alcune modifiche ivi CP_1
compresa quella dell'art. 7 del contratto prevedendo la decorrenza dall'1.10.2023 al 30.9.2026
(doc. 8 convenuto); 1 Procedimento azionato dalla SM SH, che pretendeva il pagamento dell'importo di €23.500,00 sostenuto per opere di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue e dell'importo di €7.500,00 oltre i.v.a. a titolo di risarcimento CP_ del danno conseguente alla ritardata apertura dell'autolavaggio. La Sia dal canto proprio, pretendeva il pagamento della somma di €10.200,00 quale residuo impagato della fattura citata nel testo. pagina 6 di 9 - in data 31.7.2023, la SM SH aveva dato appuntamento all'indomani per la consegna della stazione di servizio (doc. 9 convenuto);
- in data 1.8.2023, la convenuta aveva replicato che occorreva, prima, prestare la fideiussione
(doc. 10 convenuto), come ripetuto il 9.9.2023 (doc. 11 convenuto);
- al 1.8.2023 risale un documento in cui il legale rappresentante dell'attrice aveva attestato che nessuno della si era presentato per il passaggio dell'attività (doc. 8 attore), come CP_1
contestato in pari data (doc. 10 attore);
- in data 9.9.2023, la SM SH aveva segnalato che avrebbe consegnato un assegno circolare al posto della fideiussione (doc. 12 convenuto);
- in data 11.9.2023 e 12.9.2023, la aveva replicato disquisendo sulla natura di cauzione CP_1 dell'assegno e contestando il mancato pagamento dell'affitto dell'autolavaggio di settembre e il mancato invio di documentazione per l'attivazione del pagamento a mezzo RID (docc. 14-15 convenuto);
- in data 12.9.2023, la SM SH aveva preteso dalla che dimostrasse di voler onorare CP_1
la conciliazione, aver disdettato il contratto con il contraente di allora e voler risarcire i danni patiti dal 1° agosto (doc. 16 convenuto);
- in data 15.9.2023, la aveva ribadito l'impossibilità di provvedere al pagamento a CP_1
mezzo RID e la necessità che la controparte emettesse la fideiussione (doc. 18 convenuto);
- in data 25.9.2023, la SM SH aveva chiesto il nulla osta alla cessione a terzi della gestione dell'impianto di autolavaggio (doc. 19 convenuto);
- in data 27.9.2023 e 28.9.2023, la aveva risposto manifestando una disponibilità nel CP_1
senso richiesto e confermando di essere pronta a sottoscrivere il contratto previa attivazione del
RID e costituzione della cauzione (docc. 20-21 convenuto);
- in data 28.9.2023, la SM SH aveva preteso il miglioramento della percentuale di aggio e il rimborso dei costi sopportati in ragione del ritardo della rispetto al termine pattuito CP_1
avanti al mediatore del 1° agosto 2023 (doc. 22 convenuto);
- in data 29.9.2023, la aveva replicato che non avrebbe riconosciuto un corrispettivo CP_1 maggiore e che non c'erano pendenze da definire (doc. 23 convenuto);
pagina 7 di 9 - in data 11.10.2023, la SM SH aveva chiesto il risarcimento dei danni per la mancata consegna in data 1.8.2023 (doc. 24 convenuto), cui la aveva replicato evidenziando che CP_1 la controparte non l'aveva messa in grado di avviare il pagamento a mezzo RID e non aveva Co confermato che avrebbe emesso la fideiussione nel testo approvato dalla e inviando il testo del contratto aggiornato (doc. 25 convenuto), sollecitandone la sottoscrizione in data
16.10.2023 e 20.10.2023 (docc. 26-27 convenuto);
- in data 26-27.10.2023, la SM SH aveva comunicato la risoluzione dell'accordo transattivo per l'inadempimento della con missiva (doc. 11 attore) contestata dalla il CP_1 CP_1
28.10.2023 (doc. 28 convenuto).
Dalla riportata elencazione dei fatti emerge come entrambe le parti siano risultate inadempienti rispetto all'accordo transattivo e, nello specifico: l'attrice non ha adempiuto il punto 3, per non aver tempestivamente attivato il pagamento mediante RID (vi ha provveduto solo il 28.9.2023: doc. 14 attore); la convenuta non ha adempiuto il punto 2, per non aver sottoscritto l'allegato contratto di collaborazione alla vendita di prodotti petroliferi.
Tanto premesso, il comportamento tenuto dalle parti, per come rappresentato dalle comunicazioni in atti, disvela come sia stata la convenuta a tenere un comportamento di buona fede idoneo a salvaguardare la transazione intervenuta (cfr. disponibilità a sostituire la fideiussione con una cauzione e ad autorizzare il subaffitto).
Infatti, appare formalistica l'osservazione dell'attrice secondo cui questa non sarebbe stata tenuta a presentare idonea fideiussione entro il 30.6.2023 per non essere stato il contratto firmato dalla controparte (art. 8) sia perché i due termini (quello del 30.6.2023 entro cui prestare la fideiussione e quello di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo entro cui sottoscrivere il contratto) scadevano contestualmente, a fronte della gestione dell'impianto di distribuzione che non sarebbe comunque cominciata prima del 1° agosto, sia perché, successivamente, è stata l'attrice a:
- non dare riscontro alle richieste della convenuta di emettere la fideiussione nel testo da questa richiesto;
- non dare riscontro alle richieste della convenuta di precisare la natura della cauzione;
- pretendere l'aumento del corrispettivo e il risarcimento di asseriti danni relativi al ritardo nella sottoscrizione del contratto imputato (infondatamente) alla controparte.
pagina 8 di 9 La mancata decorrenza dal 1° agosto 2023 della gestione dell'impianto di distribuzione dei carburanti non è, pertanto, imputabile alla convenuta e la domanda attorea di risoluzione della transazione per l'inadempimento altrui va rigettata, così come le ulteriori domande, tutte a quella conseguenti.
§§§
Quanto alle spese di lite, parte attrice va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte convenuta, che si liquidano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria (valore indeterminabile, complessità media), stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in
€8.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 11/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Amministrazione rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Di Matteo presso il cui Parte_2
studio legale, sito in Como, via Albertolli n. 5, dichiara di essere elettivamente domiciliata
ATTORE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore CO , ON P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schiratti
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <Nel merito: a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il grave inadempimento di ai sensi degli articoli 1175, 1375, 1453 e 1455 c.c., rispetto agli ON
obblighi assunti con Verbale di mediazione in data 09/05/2023 (All.to 04) e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo di mediazione di cui al predetto Verbale di mediazione in data
09/05/2023 (All.to 04); c) accertato e dichiarato che le attrezzature per autolavaggio di cui alla fattura
n. 6866/79 del 17/12/2021 (All.to 05) erano non funzionanti, condannare in persona ON del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice la somma di € 10.200,00 versata in pagina 1 di 9 esecuzione dell'accordo di mediazione di cui al Verbale di mediazione in data 09/05/2023 (All.to 04) nonché a restituire l'importo di € 2.000,00 versato in data 02/08/2022 (All.to 05); d) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti degli articoli CP_1
1453 e 1223 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice (danno emergente e lucro cessante) in conseguenza dell'inadempimento all'accordo di mediazione di cui al Verbale di mediazione in data
09/05/2023 (All.to 04), nella misura che determinata in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia;
e) condannare in persona del legale rappresentante pro ON tempore, a rifondere dei costi sostenuti per la messa a norma dell'autolavaggio Parte_1
sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 e del pregiudizio subito per il ritardo nella sua apertura, pari rispettivamente a € 23.500,00 ed € 7.500,00 + IVA o, comunque, a quella diversa maggiore o minore somma determinata in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia;
f) respingere ogni domanda proposta da in quanto infondata in fatto e ON
diritto per i motivi esposti in atti. Con condanna al pagamento di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c.
e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti e da quando dovuti, sino all'effettivo saldo. In via istruttoria: si chiede di essere autorizzati alla prova per testimoni sui capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. che qui di seguito si riformulano: A.1 - “Vero che l'01/08/2023 il Sig. si presentava presso la stazione carburante di sita in Olgiate SC Parte_2 CP_1
(CO), via Lomazzo n. 16, per la sua presa in consegna in gestione ma nessuno era presente per CP_1
. A.2 - “Vero che nell'occasione di cui al capitolo A.1 presso la stazione carburante di
[...] CP_1
sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, era presente, quale gestore della stessa, il
[...]
solo Sig. (detto ) il quale riferiva al Sig. che Persona_1 Per_2 Parte_2 CP_1
non gli aveva comunicato che gli sarebbe subentrata nella gestione della stazione di Parte_1 servizio”. A.3 - “Vero che il 19/09/2023 presso la stazione carburante di sita in Olgiate CP_1
SC (CO), via Lomazzo n. 16, si teneva un incontro presenti il Sig. l'avv. Giulio Parte_2
Di Matteo, il Sig. ( ), l'ing. di e un Persona_1 Per_2 Controparte_2 CP_1 dipendente dell'ing. e nell'occasione l'ing. manifestava disponibilità al CP_2 Controparte_2
subaffitto al Sig. della gestione dell'impianto di autolavaggio e alle richieste Persona_1
risarcitorie e di miglioramento del compenso per la gestione della stazione carburante avanzate da
”. A.4 - “Vero che nei primi giorni dell'ottobre 2023 l'Ing. offriva al Parte_1 Controparte_2
Sig. ( ) di sottoscrivere un contratto di collaborazione per la vendita di Persona_1 Per_2
carburanti presso la stazione carburante di sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. CP_1
pagina 2 di 9 16, alle medesime condizioni previste nella bozza allegata al verbale di accordo in mediazione che si mostra (All.to 04)”. Si indicano a testimoni: - Sig. (Angelo) – Olgiate SC Persona_1
(CO), Via Lomazzo n. 16 e dott.ssa - Olgiate SC (CO), Via Carducci n. 49/B su TE tutti i capitoli da A.1 a A.4. * * * B.1 - “Vero che i Sig.ri e Persona_3 Persona_4
venivano assunti da per lavorare presso la stazione carburante di
[...] Parte_1 CP_1
sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 e per questo venivano remunerati come da
[...] buste paga che si mostrano (All.to 17)”. Si indicano a testimoni: - Sig. – Olgiate Persona_3
SC (CO), Via Roma n. 100 e – Olgiate SC (CO), Via Roma n. Persona_4
100. B.2 - “Vero che i documenti che le si mostrano (All.to 18) riportano i corrispettivi mensili ricavati dalla vendita di carburante presso la stazione sita in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, per i mesi di marzo-agosto 2024, sulla base dei litri di carburante venduti”. Si indica a testimone: Sig.
[...]
(Angelo) - Olgiate SC (CO), Via Lomazzo n.16. * * * C.1 - “Vero che nel Persona_1 periodo gennaio - aprile 2022 rimuoveva e, successivamente, ripristinava l'intera Parte_1 pavimentazione posta a copertura delle vasche dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC
(CO), via Lomazzo n. 16, e che tale rimozione era effettuata per rimediare al fatto che lo scarico acque dell'autolavaggio avveniva direttamente in fognatura tramite un by-pass non a norma”. C.2 - “Vero che nel periodo gennaio - aprile 2022 provvedeva allo spurgo e pulizia delle vasche Parte_1 dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, al ripristino delle stesse in quanto danneggiate e inutilizzabili, nonché allo smaltimento di quanto raccolto con tali operazioni”. C.3 - “Vero che nel periodo gennaio - aprile 2022 provvedeva a Parte_1 ripristinare la tubazione di adduzione acqua sino all'ingresso dei bagni dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, in quanto completamente arrugginita e con i manicotti di collegamento corrosi”. C.4 - “Vero che le opere di cui ai precedenti capitoli C.1, C.2 e
C.3 sono quelle di cui alle relazioni che si mostrano (All.ti 02-03), sono state eseguite da RA
Srls e i loro costi ammontano ad € 23.500,00, come da dichiarazione che si mostra (All.to 20)”. C.5 -
“Vero che l'impianto di autolavaggio costituito da tunnel con catena di trascinamento, spazzole, lava ruote e gruppo asciugatura esistente in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16, a inizio 2022 era fuori uso e, pertanto, acquistava un altro impianto automatico di lavaggio come da Parte_1 fatture che si mostrano (All.to 21). C.6 - “Vero che ha pagato alla ditta Parte_1 CP_3
i lavori di cui ai precedenti capitoli C.1, C.2 e C.3 e l'impianto di autolavaggio di cui al
[...]
capitolo C.5 e, a tal fine, richiedeva anche due finanziamenti a Monte Paschi Siena come da
pagina 3 di 9 documentazione che si mostra (All.to 22)”. C.7 - “Vero che aveva preventivato Parte_1
l'apertura al pubblico dell'autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 per giugno
2022 e che tale apertura avveniva tre mesi dopo in conseguenza dei lavori di cui ai precedenti capitoli
C.1, C.2 e C.3”. C.8 - “Vero che nel Aprile 2022 Lei effettuava una revisione integrale dell'impianto elettrico dei locali dell'impianto di autolavaggio sito in Olgiate SC (CO), via Lomazzo n. 16 in quanto non a norma”. Si indicano a testimoni: - geom. - SC (MI), via Roma n. 17 Testimone_2
sui capitoli da C.1 a C.5; - Sig. - (BS), Via Pascoli n. 26 su tutti i capitoli Controparte_3 Tes_3
da C.1 a C.8; - Sig. (CO), Via Negri n.6 sul capitolo C.8. * * * Si Testimone_4
chiede disporsi CTU per le causali e sui presupposti dedotti nella seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. (pag. 4) da aversi qui per richiamati e riportati. * * * Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie eventualmente riformulate da parte attrice in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, IVA, CNA e rimborso forfetario ove dovuti inclusi>>.
Per parte convenuta: <in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande attoree per difetto di legittimazione processuale del soggetto che ha agito in giudizio per l'attrice ovvero per difetto di procura;
nel merito:
1. rigettare in quanto infondata la domanda attorea di accertamento di grave inadempimento della all'accordo transattivo;
2. rigettare in quanto infondata la ON domanda di declaratoria di risoluzione dell'accordo transattivo per preteso inadempimento della
[...]
3. rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento di danni conseguenti al preteso CP_1
inadempimento della in quanto inammissibile e comunque infondata;
4. rigettare in ON quanto infondate le domande attoree di condanna della alla rifusione all'autrice di costi ON sostenuti per la messa a norma dell'autolavaggio e dell'asserito pregiudizio subito per il ritardo nella sua apertura;
5. in via di eccezione riconvenzionale, qualora riconosciuto il diritto dell'attrice alla restituzione della somma di € 10.200,00 da essa pagata in seguito all'accordo transattivo, accertare e dichiarare che la aveva ed ha diritto al pagamento della somma di € 10.200,00 quale ON
residuo della fattura n. 6866/79 del 17.12.21, compensare tale credito con il preteso credito restitutorio dell'attrice e respingere quindi la domanda attorea di pagamento di detta somma;
spese rifuse;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “vero che il signor ha gestito l'impianto di distribuzione di carburanti “ di Olgiate CP_4 CP_1
SC fino al 20.10.23?”; 2) “vero che il 20.10.23 la dott.ssa per conto del signor TE
, ha consegnato le chiavi dell'impianto al signor , per conto CP_4 Controparte_5
pagina 4 di 9 della ”. Si indicano a testi la dott.ssa di Olgiate SC, ed il signor ON TE
, presso la . Controparte_5 ON
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'eccezione preliminare della convenuta
Secondo la convenuta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'attrice non potrebbe promuovere giudizi per la società in difetto dell'espresso conferimento di tale potere.
L'eccezione è infondata, posto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale rappresentante della società, ha certamente il potere di promuovere giudizi in suo nome senza necessità di un'espressa delega da parte del Consiglio.
È ciò che si trae anche dalla visura prodotta dalla convenuta sub doc. 29, che è mal interpretata dalla stessa laddove intende la previsione <In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro>> come riferita non solo ai singoli consiglieri, ma anche al presidente, cui, viceversa, si riferisce la successiva previsione secondo cui <In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione>>.
Il merito
Da quanto in atti emerge che:
- in data 9.11.2021, il legale rappresentante dell'attrice aveva rappresentato alla convenuta di aver
<individuato tutti i lavori che bisogna eseguire>> (doc. 3 convenuto);
- in data 3.12.2021, le parti avevano sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda con cui la concedente aveva concesso in affitto all'affittuaria il ramo ON Parte_1
d'azienda costituito da un impianto di autolavaggio presente nell'area di un impianto di distribuzione carburanti (doc. 1 attore e doc. 2 convenuto);
- al 1.4.2022 risale la relazione sullo stato manutentivo dell'impianto di trattamento delle acque reflue (doc. 2 attore), integrata il 26.4.2022 (doc. 3 attore);
pagina 5 di 9 - in data 9.5.2023, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in mediazione1 secondo il quale (doc. 4 attore):
Co
o la SM SH avrebbe pagato alla il residuo di €10.200,00 della fattura n. 6866/79 del 17.12.2021 (doc. 4 convenuto, attinente alla vendita delle attrezzature dell'autolavaggio);
Co
o la e la SM SH avrebbero sottoscritto, entro trenta giorni, un contratto per la gestione, da parte della seconda, dell'impianto di distribuzione di carburanti della prima, con decorrenza dal 1.8.2023;
o la SM SH avrebbe autorizzato la propria banca a pagare mediante Rapporto
Interbancario Diretto le fatture della Sia e a comunicare alla Sia il conto bancario;
- in data 31.5.2023 e 30.6.2023, la SM SH aveva pagato il residuo della fattura (doc. 5 attore);
- in data 22.6.2023, la SM SH aveva chiesto alla di concederle autorizzazione CP_1 preventiva per concedere l'autolavaggio in affitto dal 1° gennaio 2024 al sig. (doc. 6 Per_1
attore);
- in data 30.6.2023, la aveva richiamato l'art. 13 del contratto sul divieto di subaffitto a CP_1
terzi (doc. 6 convenuto);
- in data 24.7.2023, la aveva contestato l'inadempimento della SM SH in punto di CP_1
comunicazione del conto bancario e fideiussione (doc. 7 convenuto);
- in data 26.7.2023, la SM SH aveva inviato alla la bozza della fideiussione CP_1 bancaria in riferimento all'art. 8 del contratto di collaborazione e il codice IBAN su cui addebitare i RID in riferimento all'art. 3 dell'accordo transattivo (doc. 7 attore);
- in data 28.7.2023, la aveva trasmesso la bozza di fideiussione con alcune modifiche ivi CP_1
compresa quella dell'art. 7 del contratto prevedendo la decorrenza dall'1.10.2023 al 30.9.2026
(doc. 8 convenuto); 1 Procedimento azionato dalla SM SH, che pretendeva il pagamento dell'importo di €23.500,00 sostenuto per opere di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue e dell'importo di €7.500,00 oltre i.v.a. a titolo di risarcimento CP_ del danno conseguente alla ritardata apertura dell'autolavaggio. La Sia dal canto proprio, pretendeva il pagamento della somma di €10.200,00 quale residuo impagato della fattura citata nel testo. pagina 6 di 9 - in data 31.7.2023, la SM SH aveva dato appuntamento all'indomani per la consegna della stazione di servizio (doc. 9 convenuto);
- in data 1.8.2023, la convenuta aveva replicato che occorreva, prima, prestare la fideiussione
(doc. 10 convenuto), come ripetuto il 9.9.2023 (doc. 11 convenuto);
- al 1.8.2023 risale un documento in cui il legale rappresentante dell'attrice aveva attestato che nessuno della si era presentato per il passaggio dell'attività (doc. 8 attore), come CP_1
contestato in pari data (doc. 10 attore);
- in data 9.9.2023, la SM SH aveva segnalato che avrebbe consegnato un assegno circolare al posto della fideiussione (doc. 12 convenuto);
- in data 11.9.2023 e 12.9.2023, la aveva replicato disquisendo sulla natura di cauzione CP_1 dell'assegno e contestando il mancato pagamento dell'affitto dell'autolavaggio di settembre e il mancato invio di documentazione per l'attivazione del pagamento a mezzo RID (docc. 14-15 convenuto);
- in data 12.9.2023, la SM SH aveva preteso dalla che dimostrasse di voler onorare CP_1
la conciliazione, aver disdettato il contratto con il contraente di allora e voler risarcire i danni patiti dal 1° agosto (doc. 16 convenuto);
- in data 15.9.2023, la aveva ribadito l'impossibilità di provvedere al pagamento a CP_1
mezzo RID e la necessità che la controparte emettesse la fideiussione (doc. 18 convenuto);
- in data 25.9.2023, la SM SH aveva chiesto il nulla osta alla cessione a terzi della gestione dell'impianto di autolavaggio (doc. 19 convenuto);
- in data 27.9.2023 e 28.9.2023, la aveva risposto manifestando una disponibilità nel CP_1
senso richiesto e confermando di essere pronta a sottoscrivere il contratto previa attivazione del
RID e costituzione della cauzione (docc. 20-21 convenuto);
- in data 28.9.2023, la SM SH aveva preteso il miglioramento della percentuale di aggio e il rimborso dei costi sopportati in ragione del ritardo della rispetto al termine pattuito CP_1
avanti al mediatore del 1° agosto 2023 (doc. 22 convenuto);
- in data 29.9.2023, la aveva replicato che non avrebbe riconosciuto un corrispettivo CP_1 maggiore e che non c'erano pendenze da definire (doc. 23 convenuto);
pagina 7 di 9 - in data 11.10.2023, la SM SH aveva chiesto il risarcimento dei danni per la mancata consegna in data 1.8.2023 (doc. 24 convenuto), cui la aveva replicato evidenziando che CP_1 la controparte non l'aveva messa in grado di avviare il pagamento a mezzo RID e non aveva Co confermato che avrebbe emesso la fideiussione nel testo approvato dalla e inviando il testo del contratto aggiornato (doc. 25 convenuto), sollecitandone la sottoscrizione in data
16.10.2023 e 20.10.2023 (docc. 26-27 convenuto);
- in data 26-27.10.2023, la SM SH aveva comunicato la risoluzione dell'accordo transattivo per l'inadempimento della con missiva (doc. 11 attore) contestata dalla il CP_1 CP_1
28.10.2023 (doc. 28 convenuto).
Dalla riportata elencazione dei fatti emerge come entrambe le parti siano risultate inadempienti rispetto all'accordo transattivo e, nello specifico: l'attrice non ha adempiuto il punto 3, per non aver tempestivamente attivato il pagamento mediante RID (vi ha provveduto solo il 28.9.2023: doc. 14 attore); la convenuta non ha adempiuto il punto 2, per non aver sottoscritto l'allegato contratto di collaborazione alla vendita di prodotti petroliferi.
Tanto premesso, il comportamento tenuto dalle parti, per come rappresentato dalle comunicazioni in atti, disvela come sia stata la convenuta a tenere un comportamento di buona fede idoneo a salvaguardare la transazione intervenuta (cfr. disponibilità a sostituire la fideiussione con una cauzione e ad autorizzare il subaffitto).
Infatti, appare formalistica l'osservazione dell'attrice secondo cui questa non sarebbe stata tenuta a presentare idonea fideiussione entro il 30.6.2023 per non essere stato il contratto firmato dalla controparte (art. 8) sia perché i due termini (quello del 30.6.2023 entro cui prestare la fideiussione e quello di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo entro cui sottoscrivere il contratto) scadevano contestualmente, a fronte della gestione dell'impianto di distribuzione che non sarebbe comunque cominciata prima del 1° agosto, sia perché, successivamente, è stata l'attrice a:
- non dare riscontro alle richieste della convenuta di emettere la fideiussione nel testo da questa richiesto;
- non dare riscontro alle richieste della convenuta di precisare la natura della cauzione;
- pretendere l'aumento del corrispettivo e il risarcimento di asseriti danni relativi al ritardo nella sottoscrizione del contratto imputato (infondatamente) alla controparte.
pagina 8 di 9 La mancata decorrenza dal 1° agosto 2023 della gestione dell'impianto di distribuzione dei carburanti non è, pertanto, imputabile alla convenuta e la domanda attorea di risoluzione della transazione per l'inadempimento altrui va rigettata, così come le ulteriori domande, tutte a quella conseguenti.
§§§
Quanto alle spese di lite, parte attrice va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte convenuta, che si liquidano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria (valore indeterminabile, complessità media), stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in
€8.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 11/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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