Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 740/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 740/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PETTAZZONI Parte_1 C.F._1
VERONICA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PETTAZZONI Controparte_1 C.F._2
VERONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/11/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. dare atto che i coniugi vivranno separati, come già vivono dal giorno della separazione;
2. dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno alimentare essendo entrambi autosufficienti;
3. dare atto che la casa coniugale, sita a Ravarino (MO), in via Galilei n. 11/b, di proprietà della signora mamma del signor e dello stesso sig. rimarrà assegnata al Tes_1 Parte_1 Pt_1
Signor il quale dovrà sostenere tutte le spese relative alle utenze della stessa, nonché la Parte_1 tassa per i rifiuti, ed accollarsi le spese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile;
4. dare atto che i beni mobili e gli arredi, di proprietà di entrambi i coniugi, contenuti nella casa coniugale sono assegnati dalla Signora al Signor per la propria quota pari alla metà CP_1 Pt_1
indivisa, in piena proprietà al Signor medesimo. Ciò ad eccezione di n. 03 mobili di proprietà Pt_1
del padre della Signora che ella, in qualsiasi momento, potrà prelevare dall'abitazione; CP_1
5. dare atto che la Signora è residente in [...]2, in un CP_1 immobile di proprietà al 50% della stessa e al 50% dell'attuale compagno;
6. dare atto che la figlia minore è affidata, congiuntamente, ai genitori ma manterrà la Per_1
residenza anagrafica ed il collocamento prevalente presso il padre.
7. dare atto che il diritto di visita di ogni genitore alla figlia minore, data l'età della stessa ed il fatto che diventerà maggiorenne tra pochi mesi, sarà libero e verrà concordato direttamente con , Per_1
tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
8. dare atto che la Signora esercita la propria attività di parrucchiera a Ravarino (MO), in via CP_1
Galilei n. 11, in un immobile di proprietà dei Signori ed Tale immobile, Parte_1 Tes_1 dal 2002, è concesso in comodato d'uso gratuito dai Signori alla Signora Parte_2 CP_1
9. dare atto che, stante il fatto che la minore trascorrerà ugual tempo con il padre e con la Per_1
madre, nonché svariate giornate con i nonni paterni, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi in cui avrà la figlia presso di sè; Per_1
pagina 2 di 4 10. dare atto che le spese scolastiche (da intendersi quali rate, libri, cancelleria, tasse, trasporti, corsi e gite) e le spese straordinarie (medico – chirurgiche non mutuabili, farmaceutiche, dentistiche ecc..) necessarie per la figlia, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie extrascolastiche per attività sportive, ricreative, ludiche, di svago, di vacanza e per l'acquisto di ciclomotori o automobili (nonché per le spese afferenti a quelle sopracitate – es. bollo, assicurazione ecc..) saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e documentate.
In relazione a tutte le spese sopra indicate, il genitore che avrà effettuato l'esborso si impegna a rammostrare all'altro i giustificativi delle spese sostenute.
Ognuno dei coniugi sosterrà, per intero, le spese per le vacanze estive che, singolarmente, deciderà di trascorrere con la figlia;
11. dare atto che reciprocamente, i coniugi prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto, nonché all'iscrizione della figlia minore su quest'ultimo.
12. dare atto che ciascun coniuge potrà portare all'estero la minore, per scopi esclusivamente turistici, purché l'altro coniuge presti il proprio consenso.
13. dare atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di contributo per il mantenimento.
14. dare atto che le parti danno atto di avere già provveduto a regolare tra loro ogni altro rapporto economico.
15. dare atto che le spese legali per il presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in eguale misura.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 14/09/2007 e in data Per_1 Per_2
25/09/2004, quest'ultima maggiorenne ed economicamente sufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
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P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RAVARINO (MO) il 21/06/2008 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RAVARINO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 5 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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