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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
68/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa
Ciabattoni, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. dell'8.5.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, lette le note scritte delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 68/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Giacomucci e dall'avv. Camillo Di Carlo, come da procura in atti;
OPPONENTE contro
nato a [...] il [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daiano Morena, come da procura in atti;
OPPOSTO
Pag. 1 a 9 Conclusioni delle parti: per parte attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare e pregiudiziale e per le ragioni segnatamente indicate nell'atto di opposizione, dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto revocarlo;
2) nel merito, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni indicate nell'atto di opposizione, che l'opponete nulla deve al ricorrente per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento del 24.10.2020, essendo le prestazioni professionali ivi indicate, giusta la specifica e prodromica pattuizione intercorsa tra le parti, state dallo stesso per intero pagate;
3) In ogni caso, sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che, per le ragioni e nei limiti indicati nell'atto di opposizione, il diritto di credito relativo alle attività professionali asseritamente esperite dal ricorrente per l'anno 2011 è da considerarsi prescritto;
4) Condannare, sempre
e comunque, l'opposto al pagamento delle spese tutte di causa”; per parte convenuta opposta “l'Ecc.mo Giudice adito, Voglia, rilevata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse richieste, 1) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità di tutte le domande formulate con l'atto di citazione notificato il 28.1.2021, rigettare la spiegata opposizione e con essa ogni richiesta ed eccezione anche quella di prescrizione presuntiva, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal Tribunale di Vasto il 11.11.2020, e condannare
l'opponente al pagamento, per le causali di cui in premessa, dell'importo complessivo di euro 31.612,81 (ovvero, in via subordinata, nella minore somma di Euro 25.612,81, sottraendo la somma di Euro 6.000,00 che controparte ha asserito in un primo tempo di aver pagato, ovvero, in via ulteriormente gradata, nella minore somme di Euro 22.172,81, sottraendo la somma di Euro 9.440,00 che controparte ha asserito in un secondo momento di aver pagato) oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese e competenze della procedura monitoria liquidate in euro 1.305,00 per compensi professionali, euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori come per legge e successive occorrende;
2) con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 28.01.2021 e depositato il 2.2.2021, ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 290/2020 del 10.11.2020 (R.G. 836/2020 R.G.), allo stesso noti-
Pag. 2 a 9 ficato in data 28.12.2020, e portante condanna al pagamento della somma di €
31.612,81, oltre interessi e spese come liquidate.
A sostegno della opposizione esso opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
1. nullità del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato emesso solamente sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
2. incertezza in ordine alla somma pretesa in ragione della difformità tra due diffide recapitate all'opponente con diverse somme richieste;
3. non spettanza del complessivo credito richiesto per avere già corrisposto la somma effettivamente pattuita, pari ad € 9.440,00;
4. prescrizione presuntiva del credito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di nulla dovere al ricorrente per essere state già pagate le prestazioni professionali;
in ogni caso, e in via preliminare, accertare e dichiarare che il credito è da considerarsi prescritto, il tutto con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'ing. il quale ha diffusamente evidenziato CP_1
l'infondatezza della avversa eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che la parcella vistata dal competente Ordine Professionale costituiva idoneo documento atto a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo. Nel merito evidenziava la mancanza di prova in ordine ai presunti pagamenti ed evidenziava l'infondatezza della eccezione di prescrizione presuntiva, anche in ragione della inoperatività della stessa a fronte della opposizione proposta in relazione al quantum dovuto. Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto delle avverse domande con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
Il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, che ha avuto esito negativo.
All'esito dell'ammissione e dello svolgimento della prova testimoniale come richiesta la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, giungendo alla odierna decisione.
Pag. 3 a 9 ***
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti di cui appresso specificato.
Appare opportuno richiamare alcuni principi basilari in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazioni professionali la cui richiesta è fondata sul parere del competente Ordine Professionale, e ciò in quanto il Giudicante non intende discostarsi dal granitico orientamento della giurisprudenza in materia.
Innanzitutto deve evidenziarsi che la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata costituisce, se corredata dal parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione della effettiva esecuzione della prestazione indicata né è vincolante per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari (Cassazione civile , sez.
II , 21/02/1995 , n. 1889 e succ. conf.). Ne consegue che nel giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art 645 cpc, la parcella corredata dal parere di conformità alla tariffa professionale, rilasciato dall'Ordine di appartenenza, costituisce semplice dichiarazione unilaterale del professionista il quale, assumendo la veste sostanziale di attore è tenuto a dare la prova della prestazione eseguita e degli importi richiesti, la cui valutazione è poi rimessa al prudente apprezzamento del giudice, mentre incombe sulla parte opponente la dimostrazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Corte di Appello di Ancona 28.6.2019 n. 1083).
Quindi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
10.1.2023 n. 357).
Facendo riferimento ai suindicati principi, come detto pacifici, deve osservarsi, preliminarmente, che non sussiste la dedotta nullità della ingiunzione in quanto, come innanzi osservato, il parere del Competente Consiglio dell'Ordine è documento
Pag. 4 a 9 necessario e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Anche la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva appare infondata.
Detta eccezione implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito (cfr. Cass.
7527/2012).
Nel caso in esame l'opponente, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha anzitutto dichiarato di non essere debitore dell'ing. per l'asserito credito di complessivi CP_1
Euro 31.243,44, per poi precisare che la somma effettivamente pattuita e corrisposta fosse pari ad Euro 9.440,00, così che deve escludersi che l'opponente abbia riconosciuto l'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, con conseguente inapplicabilità della prescrizione presuntiva (cfr. Cass.
9.3.2023 n. 7063).
Venendo al merito, risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Orbene, va rilevato che nella specie non risulta in alcun modo contestato dall'opponente né il conferimento dell'incarico al né l'esecuzione delle prestazioni indicate nel CP_1 preavviso di parcella del professionista, risultando invece contestato il solo quantum della pretesa.
Anche la prova dell'entità e della natura delle prestazioni svolte incombe sul professionista, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso (Cass. Civ.,
Sez. II, del 20.08.2019, n. 21522).
Nell'ambito, poi, della quantificazione del compenso dovuto al professionista assume rilievo preminente l'eventuale accordo raggiunto dalle parti sul punto.
La Suprema Corte ha in più occasioni evidenziato l'ordine successivo che presiede all'applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 cod. civ., per cui il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando
Pag. 5 a 9 esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione: 'Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una gradazione di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato' (Cass. civ., Sez. L, Sent. n. 1900 del 25 gennaio 2017; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 31311 del 29/11/2019). E ancor più recentemente, in termini altrettanto inequivoci: 'L'art. 2233 c.c. attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, solo in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (...), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale. In materia di onorari per le professioni intellettuali dunque l'accordo tra le parti costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso e, in presenza di esso, va esclusa la possibilità per il giudice, di ricorrere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell'art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione' (Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. n. 33053 del 9 novembre 2022).
Orbene, nella specie l'opponente ha fornito adeguata dimostrazione dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle prestazioni svolte dal CP_1
Sul punto, il teste ha chiaramente confermato i capitoli a) e Testimone_1
b) articolati dall'opponente in ordine all'avvenuto accordo sui compensi, dichiarando:
“Cap. a):” sì è vero. Tanto posso riferire perché io ero presente e quel giorno l'ingegnere ci ha detto il prezzo per i documenti necessari per il gioco singolo, sia a me che al Parte_1 che poi era lo stesso prezzo. Preciso che io e il bbiamo lo stesso tipo di attività di Parte_1 spettacoli viaggianti”, Cap. b):”si è vero, i prezzi erano quelli che mi vengono letti”.
Anche il teste , seppur in modo più generico, ha dichiarato di aver Testimone_2 assistito ad una pattuizione tra le odierne parti in causa sulle prestazioni che il CP_1
Pag. 6 a 9 avrebbe svolto per l'opponente, nella misura da questi indicata (“Cap. a):” premetto di essere cliente e amico del L'anno scorso mentre stavo comprando la pizza ho Parte_1 inteso una sorta di pattuizione tra l'ing. e il Questa pattuizione CP_1 Parte_1 riguardava i giochi di proprietà del inevitabilmente ho ascoltato la pattuizione Parte_1 che indicava in € 150 la certificazione per ogni gioco. C'erano anche altri clienti presenti che però io non conoscevo”; Cap. b):” ripeto io ho sentito che loro parlavano per € 150 per ogni giochino e € 5 per un accessorio che però non so specificare meglio”).
Ed allora, alla luce delle testimonianze raccolte e in difetto di idonei elementi di segno contrario, il credito non può che cristallizzarsi nella detta somma di € 9.440,00 oltre interessi, non essendo possibile desumere, da nessun altro elemento, la debenza di ulteriori e diversi importi e non essendo possibile per il Giudicante, in presenza di una apposita convenzione delle parti, pervenire ad una diversa liquidazione.
Quanto alla eccezione di intervenuto pagamento della summenzionata somma, parte opponente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito adeguata dimostrazione in giudizio.
Ed infatti, manca del tutto una prova scritta dell'allegato pagamento così come una idonea ragione per cui parte opponente avrebbe potuto fare a meno di procurarsi una ricevuta di pagamento. Peraltro nel caso di specie, pur volendo ritenere ammissibile provare con testimoni l'avvenuto pagamento, la prova testimoniale espletata appare sicuramente lacunosa e non pertinente, laddove il teste , alla udienza del Testimone_3
11.11.2024, ha riferito di aver assistito ad un pagamento ma non ha saputo chiarire a chi questo fosse rivolto – non essendo in alcun modo rilevanti le dichiarazioni de relato actoris – né l'entità delle somme che sarebbero state corrisposte, così come
[...]
, alla udienza del 15.2.2024, nulla ha riferito in ordine ad eventuali Testimone_1 pagamenti. Ed ancora , alla medesima udienza, ha riferito di aver visto Testimone_2 un pagamento ma di non sapere di quale somma si trattasse.
In buona sostanza nessuno dei testimoni è stato in grado di riferire con certezza la dazione delle somme concordate tra le odierne parti in causa, con la conseguenza che la prova testimoniale, sul punto, appare di nessun ausilio. Dunque, la prova del pagamento non è stata fornita né mediante atto scritto, come avrebbe dovuto farsi nel caso in esame, ma neanche a mezzo di prova testimoniale, con la conseguenza che le affermazioni di
Pag. 7 a 9 parte opponente sul punto sono rimaste sguarnite di supporto, anche indiziario.
In conclusione, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata e parte opponente va condannata al pagamento della minor somma di € 9.440,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, calcolate ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e secondo i parametri medi relativi a tutte le fasi del giudizio, vengono posti a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Infatti, in caso di revoca del d.i. conseguente ad accoglimento parziale dell'opposizione,
l'opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in parte (quantunque minima, rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio), non può considerarsi soccombente, dovendo valutarsi la soccombenza in relazione all'esito finale della lite (c.f.r. Cass. civ.
Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).
Tuttavia, stante il riconoscimento in misura notevolmente ridotta del credito dell'opposto, il valore della controversia cui aver riguardo per la quantificazione delle spese di lite, va determinato sulla base del minor importo riconosciuto.
Quanto alle spese di lite relative al giudizio monitorio, le stesse, per i medesimi principi su-richiamati, calcolate sulla base del minor importo riconosciuto, vengono poste a carico di parte opponente, e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2020 del 10.11.2020 (R.G. 836/2020
R.G.) pronunciato da questo Tribunale;
- CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €. 9.440,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per
Pag. 8 a 9 legge, per il presente giudizio di opposizione e in € 286,00 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge, per la fase monitoria.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 4.6.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa
Ciabattoni, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. dell'8.5.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, lette le note scritte delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 68/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Giacomucci e dall'avv. Camillo Di Carlo, come da procura in atti;
OPPONENTE contro
nato a [...] il [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daiano Morena, come da procura in atti;
OPPOSTO
Pag. 1 a 9 Conclusioni delle parti: per parte attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare e pregiudiziale e per le ragioni segnatamente indicate nell'atto di opposizione, dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto revocarlo;
2) nel merito, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni indicate nell'atto di opposizione, che l'opponete nulla deve al ricorrente per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento del 24.10.2020, essendo le prestazioni professionali ivi indicate, giusta la specifica e prodromica pattuizione intercorsa tra le parti, state dallo stesso per intero pagate;
3) In ogni caso, sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che, per le ragioni e nei limiti indicati nell'atto di opposizione, il diritto di credito relativo alle attività professionali asseritamente esperite dal ricorrente per l'anno 2011 è da considerarsi prescritto;
4) Condannare, sempre
e comunque, l'opposto al pagamento delle spese tutte di causa”; per parte convenuta opposta “l'Ecc.mo Giudice adito, Voglia, rilevata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse richieste, 1) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità di tutte le domande formulate con l'atto di citazione notificato il 28.1.2021, rigettare la spiegata opposizione e con essa ogni richiesta ed eccezione anche quella di prescrizione presuntiva, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 290/2020 emesso dal Tribunale di Vasto il 11.11.2020, e condannare
l'opponente al pagamento, per le causali di cui in premessa, dell'importo complessivo di euro 31.612,81 (ovvero, in via subordinata, nella minore somma di Euro 25.612,81, sottraendo la somma di Euro 6.000,00 che controparte ha asserito in un primo tempo di aver pagato, ovvero, in via ulteriormente gradata, nella minore somme di Euro 22.172,81, sottraendo la somma di Euro 9.440,00 che controparte ha asserito in un secondo momento di aver pagato) oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese e competenze della procedura monitoria liquidate in euro 1.305,00 per compensi professionali, euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori come per legge e successive occorrende;
2) con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 28.01.2021 e depositato il 2.2.2021, ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 290/2020 del 10.11.2020 (R.G. 836/2020 R.G.), allo stesso noti-
Pag. 2 a 9 ficato in data 28.12.2020, e portante condanna al pagamento della somma di €
31.612,81, oltre interessi e spese come liquidate.
A sostegno della opposizione esso opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
1. nullità del decreto ingiuntivo per essere lo stesso stato emesso solamente sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
2. incertezza in ordine alla somma pretesa in ragione della difformità tra due diffide recapitate all'opponente con diverse somme richieste;
3. non spettanza del complessivo credito richiesto per avere già corrisposto la somma effettivamente pattuita, pari ad € 9.440,00;
4. prescrizione presuntiva del credito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di nulla dovere al ricorrente per essere state già pagate le prestazioni professionali;
in ogni caso, e in via preliminare, accertare e dichiarare che il credito è da considerarsi prescritto, il tutto con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'ing. il quale ha diffusamente evidenziato CP_1
l'infondatezza della avversa eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che la parcella vistata dal competente Ordine Professionale costituiva idoneo documento atto a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo. Nel merito evidenziava la mancanza di prova in ordine ai presunti pagamenti ed evidenziava l'infondatezza della eccezione di prescrizione presuntiva, anche in ragione della inoperatività della stessa a fronte della opposizione proposta in relazione al quantum dovuto. Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto delle avverse domande con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
Il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, che ha avuto esito negativo.
All'esito dell'ammissione e dello svolgimento della prova testimoniale come richiesta la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, giungendo alla odierna decisione.
Pag. 3 a 9 ***
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti di cui appresso specificato.
Appare opportuno richiamare alcuni principi basilari in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazioni professionali la cui richiesta è fondata sul parere del competente Ordine Professionale, e ciò in quanto il Giudicante non intende discostarsi dal granitico orientamento della giurisprudenza in materia.
Innanzitutto deve evidenziarsi che la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata costituisce, se corredata dal parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione della effettiva esecuzione della prestazione indicata né è vincolante per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari (Cassazione civile , sez.
II , 21/02/1995 , n. 1889 e succ. conf.). Ne consegue che nel giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art 645 cpc, la parcella corredata dal parere di conformità alla tariffa professionale, rilasciato dall'Ordine di appartenenza, costituisce semplice dichiarazione unilaterale del professionista il quale, assumendo la veste sostanziale di attore è tenuto a dare la prova della prestazione eseguita e degli importi richiesti, la cui valutazione è poi rimessa al prudente apprezzamento del giudice, mentre incombe sulla parte opponente la dimostrazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Corte di Appello di Ancona 28.6.2019 n. 1083).
Quindi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
10.1.2023 n. 357).
Facendo riferimento ai suindicati principi, come detto pacifici, deve osservarsi, preliminarmente, che non sussiste la dedotta nullità della ingiunzione in quanto, come innanzi osservato, il parere del Competente Consiglio dell'Ordine è documento
Pag. 4 a 9 necessario e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Anche la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva appare infondata.
Detta eccezione implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito (cfr. Cass.
7527/2012).
Nel caso in esame l'opponente, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha anzitutto dichiarato di non essere debitore dell'ing. per l'asserito credito di complessivi CP_1
Euro 31.243,44, per poi precisare che la somma effettivamente pattuita e corrisposta fosse pari ad Euro 9.440,00, così che deve escludersi che l'opponente abbia riconosciuto l'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, con conseguente inapplicabilità della prescrizione presuntiva (cfr. Cass.
9.3.2023 n. 7063).
Venendo al merito, risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Orbene, va rilevato che nella specie non risulta in alcun modo contestato dall'opponente né il conferimento dell'incarico al né l'esecuzione delle prestazioni indicate nel CP_1 preavviso di parcella del professionista, risultando invece contestato il solo quantum della pretesa.
Anche la prova dell'entità e della natura delle prestazioni svolte incombe sul professionista, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso (Cass. Civ.,
Sez. II, del 20.08.2019, n. 21522).
Nell'ambito, poi, della quantificazione del compenso dovuto al professionista assume rilievo preminente l'eventuale accordo raggiunto dalle parti sul punto.
La Suprema Corte ha in più occasioni evidenziato l'ordine successivo che presiede all'applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 cod. civ., per cui il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando
Pag. 5 a 9 esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione: 'Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una gradazione di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato' (Cass. civ., Sez. L, Sent. n. 1900 del 25 gennaio 2017; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 31311 del 29/11/2019). E ancor più recentemente, in termini altrettanto inequivoci: 'L'art. 2233 c.c. attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, solo in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (...), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale. In materia di onorari per le professioni intellettuali dunque l'accordo tra le parti costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso e, in presenza di esso, va esclusa la possibilità per il giudice, di ricorrere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell'art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione' (Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. n. 33053 del 9 novembre 2022).
Orbene, nella specie l'opponente ha fornito adeguata dimostrazione dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle prestazioni svolte dal CP_1
Sul punto, il teste ha chiaramente confermato i capitoli a) e Testimone_1
b) articolati dall'opponente in ordine all'avvenuto accordo sui compensi, dichiarando:
“Cap. a):” sì è vero. Tanto posso riferire perché io ero presente e quel giorno l'ingegnere ci ha detto il prezzo per i documenti necessari per il gioco singolo, sia a me che al Parte_1 che poi era lo stesso prezzo. Preciso che io e il bbiamo lo stesso tipo di attività di Parte_1 spettacoli viaggianti”, Cap. b):”si è vero, i prezzi erano quelli che mi vengono letti”.
Anche il teste , seppur in modo più generico, ha dichiarato di aver Testimone_2 assistito ad una pattuizione tra le odierne parti in causa sulle prestazioni che il CP_1
Pag. 6 a 9 avrebbe svolto per l'opponente, nella misura da questi indicata (“Cap. a):” premetto di essere cliente e amico del L'anno scorso mentre stavo comprando la pizza ho Parte_1 inteso una sorta di pattuizione tra l'ing. e il Questa pattuizione CP_1 Parte_1 riguardava i giochi di proprietà del inevitabilmente ho ascoltato la pattuizione Parte_1 che indicava in € 150 la certificazione per ogni gioco. C'erano anche altri clienti presenti che però io non conoscevo”; Cap. b):” ripeto io ho sentito che loro parlavano per € 150 per ogni giochino e € 5 per un accessorio che però non so specificare meglio”).
Ed allora, alla luce delle testimonianze raccolte e in difetto di idonei elementi di segno contrario, il credito non può che cristallizzarsi nella detta somma di € 9.440,00 oltre interessi, non essendo possibile desumere, da nessun altro elemento, la debenza di ulteriori e diversi importi e non essendo possibile per il Giudicante, in presenza di una apposita convenzione delle parti, pervenire ad una diversa liquidazione.
Quanto alla eccezione di intervenuto pagamento della summenzionata somma, parte opponente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito adeguata dimostrazione in giudizio.
Ed infatti, manca del tutto una prova scritta dell'allegato pagamento così come una idonea ragione per cui parte opponente avrebbe potuto fare a meno di procurarsi una ricevuta di pagamento. Peraltro nel caso di specie, pur volendo ritenere ammissibile provare con testimoni l'avvenuto pagamento, la prova testimoniale espletata appare sicuramente lacunosa e non pertinente, laddove il teste , alla udienza del Testimone_3
11.11.2024, ha riferito di aver assistito ad un pagamento ma non ha saputo chiarire a chi questo fosse rivolto – non essendo in alcun modo rilevanti le dichiarazioni de relato actoris – né l'entità delle somme che sarebbero state corrisposte, così come
[...]
, alla udienza del 15.2.2024, nulla ha riferito in ordine ad eventuali Testimone_1 pagamenti. Ed ancora , alla medesima udienza, ha riferito di aver visto Testimone_2 un pagamento ma di non sapere di quale somma si trattasse.
In buona sostanza nessuno dei testimoni è stato in grado di riferire con certezza la dazione delle somme concordate tra le odierne parti in causa, con la conseguenza che la prova testimoniale, sul punto, appare di nessun ausilio. Dunque, la prova del pagamento non è stata fornita né mediante atto scritto, come avrebbe dovuto farsi nel caso in esame, ma neanche a mezzo di prova testimoniale, con la conseguenza che le affermazioni di
Pag. 7 a 9 parte opponente sul punto sono rimaste sguarnite di supporto, anche indiziario.
In conclusione, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata e parte opponente va condannata al pagamento della minor somma di € 9.440,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, calcolate ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e secondo i parametri medi relativi a tutte le fasi del giudizio, vengono posti a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Infatti, in caso di revoca del d.i. conseguente ad accoglimento parziale dell'opposizione,
l'opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in parte (quantunque minima, rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio), non può considerarsi soccombente, dovendo valutarsi la soccombenza in relazione all'esito finale della lite (c.f.r. Cass. civ.
Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).
Tuttavia, stante il riconoscimento in misura notevolmente ridotta del credito dell'opposto, il valore della controversia cui aver riguardo per la quantificazione delle spese di lite, va determinato sulla base del minor importo riconosciuto.
Quanto alle spese di lite relative al giudizio monitorio, le stesse, per i medesimi principi su-richiamati, calcolate sulla base del minor importo riconosciuto, vengono poste a carico di parte opponente, e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2020 del 10.11.2020 (R.G. 836/2020
R.G.) pronunciato da questo Tribunale;
- CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €. 9.440,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per
Pag. 8 a 9 legge, per il presente giudizio di opposizione e in € 286,00 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge, per la fase monitoria.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 4.6.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
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