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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2024, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. 5284/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
ORDINANANZA EX ART. 127 TER CPC ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 14.5.2024
Il Giudice, letti gli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate;
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provve- dimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5284/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa. , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO FRANCESCO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
Pagina 1 di 6 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Tele- Parte_2 P.IVA_1 matico, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI,1 80133 presso lo studio dell'Avv. CP_1
URCIUOLO NICOLETTA (c.f.: ) e dell'Avv. MARSICO C.F._3
MAURIZIO SI ( PIAZZA MATTEOTTI 1 80100 C.F._4
dal quale è rappresentato e difeso;
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, i ricorrenti esponevano che in data
27.04.2023, veniva notificata al ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresen- tante pro tempore della quale obbligata in solido, ordinanza ingiunzione n. Parte_2
2552 del 28.03.2023, registro sanzioni n. 42/2020, emessa dalla
[...] ai sensi dell'art. 18 della L. Controparte_2
689/1981, per presunta violazione dell'art. 190, comma 1, d.lgs. 152/2006, in ragione della quale veniva applicata la sanzione di cui al successivo art. 258, comma 3; che tale atto confermava il verbale n° 4 del 24.01.2020 con cui gli agenti della Org_1
nieri Forestale Stazione di a seguito di sopralluogo eseguito il mede- Org_2 CP_1
simo giorno presso la sede della avevano contestato al titolare della stessa la Parte_2 violazione dell'art. 190, comma 1, d.lgs. 03.04.2006, n. 152, sanzionato dall'art. 258, comma 3, d.lgs. 03.04.2006 n. 152, indicando come natura della violazione l' “omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi da parte di imprese con meno di 15° dipendenti”, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria di €
4.133,33, scelta come importo più favore tra lo scaglione ricompreso tra il minimo edit- tale di € 2.070,00 e il massimo edittale di € 12.400,00; che in particolare, come precisa- to a pagina 2 della contestata ordinanza ingiunzione, “gli agenti accertavano che, nel re- gistro detenuto dal sanzionato e rilasciato il 06.12.2012 mancavano del tutto annotazioni
Pagina 2 di 6 di operazioni di carico a partire dal 12.04.2013, oltre che le annotazioni relative allo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonostante l'utilizzo di solventi”; che il sig. Pt_1
, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della conte-
[...] Parte_2
stava il predetto verbale con la presentazione di scritti difensivi con cui ne chiedeva l'annullamento sostenendo che la sua rappresentata fosse “una piccola azienda artigiana che svolge esclusivamente l'attività di lavorazione di profili di alluminio per la produ- zione di infissi provvedendo poi alla messa in opera presso i vari cantieri. Per cui risulta di tutta evidenza che i rifiuti prodotti presso la propria sede operativa, dove cioè si svol- ge l'attività di produzione di infissi e serramenti, sono gli sfridi di profili di alluminio derivanti dalla detta attività di lavorazione e produzione”; che - in quella sede, e nell'audizione successivamente resa in data 13.05.2022 alle ore 11.23, presso la
[...]
veniva Controparte_3 altresì ribadito che l'esercizio della propria attività “non prevede in alcuna propria fase l'utilizzo di solventi consistendo nel taglio di barre di alluminio e nel loro successivo assemblaggio nonché nell'apposizione di vetri prefabbricati e della ferramenta”; che quindi, “I solventi cui fanno riferimento gli agenti accertatori, tra l'altro non specificati e trovati al di fuori dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, erano utilizzati per i lavori di pitturazione delle facciate esterne in corso all'epoca dell'accertamento”; che tuttavia, dopo la presentazione degli scritti difensivi e la successiva audizione del legale rappre- sentante pro tempore della la con l'ordinanza Parte_2 Controparte_1 ingiunzione impugnata ha confermato l'addebito contestato al sig. Parte_1 in solido con la in quanto ritenendo che “come sostenuto dagli agenti verbaliz- Parte_2
zanti con nota di accompagnamento degli scritti difensivi del sanzionato, il ciclo di la- vorazione dell'alluminio comporta necessariamente la produzione di rifiuti speciali pe- ricolosi quali il CER 10 03 04* SCORIE , CER 11 Organizzazione_3
02 07* ALTRI RIFIUTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, CER 12 01 16*
MATERIALE ABRASIVO PER , CER 15 01 10* Org_4 Org_5
NENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE ecc”; che va evidenziata l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua;
che come già rilevato dal sig.
[...]
in sede di scritti difensivi e poi ribadito dallo stesso all'audizione del Parte_3
13.05.2022, la non produce rifiuti pericolosi;
che in merito alla presenza dei Parte_2 solventi di cui si dà atto all'interno del verbale elevato dagli Agenti della Regione Cara- binieri Forestale nella parte in cui si legge “Inoltre nonostante vi sia l'utilizzo Org_2
di solventi, non sono stati smaltati rifiuti pericolosi”, si rende noto che questi sono stati rinvenuti fuori dai locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa della che Parte_2
Pagina 3 di 6 essi non erano di proprietà della ed erano stati utilizzati per i lavori di tinteg- Parte_2 giatura delle facciate esterne dell'intero stabile condominiale in cui non vi è solo la sede della Parte_2
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso.
***
In via preliminare, è appena il caso di puntualizzare che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (già a partire da Cass. Sez. Un. 12545/1992 - cfr. ex multis
Cass. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 05-04-2017, n. 8823; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
07/11/2014, n. 23800; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 25 febbraio 2014 n. 4462; Cass. civ. Sez. 2^ Sent., 27/10/2008, n. 25842; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 22/07/2020, n.
15638; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 14/05/2020, n. 8946) "il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficia- le rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprez- zamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubbli- co ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante".
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenien- za del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e, nel ca- so in cui il ricorrente intenda contestare tali risultanze dell'atto, occorre proporre quere- la di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., ossia un apposito giudizio speciale che può interessare sia la c.d. falsità materiale che la c.d. falsità ideologica.
Di conseguenza, nel caso di specie, in assenza di querela di falso in relazione al verbale di contestazione n° 4 del 24.01.2020, si deve ritenere provato quanto asserito in merito agli accertamenti svolti.
Invero, nel caso in esame, emerge dagli atti che in data 24.1.2020 gli agenti di P.G. del- la hanno effettuato un controllo presso la sede della so- Controparte_1
cietà sita nel comune di Mugnano di Napoli in via Sansone n. 14 ed hanno ac- Pt_2 certato che “la società il registro di carico e scarico dei rifiuti n. Parte_4
6089 del 6.12.2012….Sul registro in questione non si rilevano operazioni dal
Pagina 4 di 6 12.4.2013…, inoltre, nonostante l'utilizzo di solventi, non sono stati registrati rifiuti speciali pericolosi”.
Quanto al motivo di opposizione concernente l'inapplicabilità della normativa contesta- ta alla società ricorrente, in quanto non produttrice di rifiuti speciali, esso è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie, presso la sede della società sono stati trovati rifiuti pericolosi Pt_2
(solventi).
I rifiuti pericolosi sono quelli definiti all'art.184 c.5 del. D.Lgs. 152/06 e comunque quei rifiuti speciali la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolo- se e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i (e cioè gli scarti della raffinazione del petrolio;
scarti dei processi chimici industriali;
gli scarti dell'industria metallurgica;
gli scarti che provengono da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
i solventi; gli oli esausti).
Il produttore del rifiuto pericoloso è tenuto al registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 dlgs 152/06.
Il registro di carico e scarico è il documento previsto dalla normativa ambientale
(D.Lgs. n. 152/06) per contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche quali- tative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di in- termediazioni.
Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 com-ma 1 del
D.lgs 152/2006:
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non perico- losi derivanti da: lavorazioni industriali;
lavorazioni artigianali;
dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri tratta- menti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimen- to di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Sono esonerati da tale obbligo:
• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di af- fari annuo non superiore a euro ottomila;
Pagina 5 di 6 • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8; per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produtto- ri iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Orbene, la società ricorrente non rientra in alcuna delle ipotesi di esonero previste dalla citata disposizione normativa.
Inoltre, trattandosi di impresa non è possibile adempiere all'obbligo mediante una delle modalità di cui al comma 6 lett. a) e b) dell'art. 190.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in base ai parame- tri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna in proprio ed in qualità di legale rapp.te della società Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che si Pt_2 Controparte_1
liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso Aversa, 12/06/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
ORDINANANZA EX ART. 127 TER CPC ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 14.5.2024
Il Giudice, letti gli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate;
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provve- dimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5284/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa. , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO FRANCESCO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
Pagina 1 di 6 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Tele- Parte_2 P.IVA_1 matico, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI,1 80133 presso lo studio dell'Avv. CP_1
URCIUOLO NICOLETTA (c.f.: ) e dell'Avv. MARSICO C.F._3
MAURIZIO SI ( PIAZZA MATTEOTTI 1 80100 C.F._4
dal quale è rappresentato e difeso;
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, i ricorrenti esponevano che in data
27.04.2023, veniva notificata al ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresen- tante pro tempore della quale obbligata in solido, ordinanza ingiunzione n. Parte_2
2552 del 28.03.2023, registro sanzioni n. 42/2020, emessa dalla
[...] ai sensi dell'art. 18 della L. Controparte_2
689/1981, per presunta violazione dell'art. 190, comma 1, d.lgs. 152/2006, in ragione della quale veniva applicata la sanzione di cui al successivo art. 258, comma 3; che tale atto confermava il verbale n° 4 del 24.01.2020 con cui gli agenti della Org_1
nieri Forestale Stazione di a seguito di sopralluogo eseguito il mede- Org_2 CP_1
simo giorno presso la sede della avevano contestato al titolare della stessa la Parte_2 violazione dell'art. 190, comma 1, d.lgs. 03.04.2006, n. 152, sanzionato dall'art. 258, comma 3, d.lgs. 03.04.2006 n. 152, indicando come natura della violazione l' “omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi da parte di imprese con meno di 15° dipendenti”, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria di €
4.133,33, scelta come importo più favore tra lo scaglione ricompreso tra il minimo edit- tale di € 2.070,00 e il massimo edittale di € 12.400,00; che in particolare, come precisa- to a pagina 2 della contestata ordinanza ingiunzione, “gli agenti accertavano che, nel re- gistro detenuto dal sanzionato e rilasciato il 06.12.2012 mancavano del tutto annotazioni
Pagina 2 di 6 di operazioni di carico a partire dal 12.04.2013, oltre che le annotazioni relative allo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonostante l'utilizzo di solventi”; che il sig. Pt_1
, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della conte-
[...] Parte_2
stava il predetto verbale con la presentazione di scritti difensivi con cui ne chiedeva l'annullamento sostenendo che la sua rappresentata fosse “una piccola azienda artigiana che svolge esclusivamente l'attività di lavorazione di profili di alluminio per la produ- zione di infissi provvedendo poi alla messa in opera presso i vari cantieri. Per cui risulta di tutta evidenza che i rifiuti prodotti presso la propria sede operativa, dove cioè si svol- ge l'attività di produzione di infissi e serramenti, sono gli sfridi di profili di alluminio derivanti dalla detta attività di lavorazione e produzione”; che - in quella sede, e nell'audizione successivamente resa in data 13.05.2022 alle ore 11.23, presso la
[...]
veniva Controparte_3 altresì ribadito che l'esercizio della propria attività “non prevede in alcuna propria fase l'utilizzo di solventi consistendo nel taglio di barre di alluminio e nel loro successivo assemblaggio nonché nell'apposizione di vetri prefabbricati e della ferramenta”; che quindi, “I solventi cui fanno riferimento gli agenti accertatori, tra l'altro non specificati e trovati al di fuori dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, erano utilizzati per i lavori di pitturazione delle facciate esterne in corso all'epoca dell'accertamento”; che tuttavia, dopo la presentazione degli scritti difensivi e la successiva audizione del legale rappre- sentante pro tempore della la con l'ordinanza Parte_2 Controparte_1 ingiunzione impugnata ha confermato l'addebito contestato al sig. Parte_1 in solido con la in quanto ritenendo che “come sostenuto dagli agenti verbaliz- Parte_2
zanti con nota di accompagnamento degli scritti difensivi del sanzionato, il ciclo di la- vorazione dell'alluminio comporta necessariamente la produzione di rifiuti speciali pe- ricolosi quali il CER 10 03 04* SCORIE , CER 11 Organizzazione_3
02 07* ALTRI RIFIUTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, CER 12 01 16*
MATERIALE ABRASIVO PER , CER 15 01 10* Org_4 Org_5
NENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE ecc”; che va evidenziata l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua;
che come già rilevato dal sig.
[...]
in sede di scritti difensivi e poi ribadito dallo stesso all'audizione del Parte_3
13.05.2022, la non produce rifiuti pericolosi;
che in merito alla presenza dei Parte_2 solventi di cui si dà atto all'interno del verbale elevato dagli Agenti della Regione Cara- binieri Forestale nella parte in cui si legge “Inoltre nonostante vi sia l'utilizzo Org_2
di solventi, non sono stati smaltati rifiuti pericolosi”, si rende noto che questi sono stati rinvenuti fuori dai locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa della che Parte_2
Pagina 3 di 6 essi non erano di proprietà della ed erano stati utilizzati per i lavori di tinteg- Parte_2 giatura delle facciate esterne dell'intero stabile condominiale in cui non vi è solo la sede della Parte_2
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso.
***
In via preliminare, è appena il caso di puntualizzare che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (già a partire da Cass. Sez. Un. 12545/1992 - cfr. ex multis
Cass. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 05-04-2017, n. 8823; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
07/11/2014, n. 23800; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 25 febbraio 2014 n. 4462; Cass. civ. Sez. 2^ Sent., 27/10/2008, n. 25842; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 22/07/2020, n.
15638; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 14/05/2020, n. 8946) "il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficia- le rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprez- zamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubbli- co ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante".
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenien- za del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e, nel ca- so in cui il ricorrente intenda contestare tali risultanze dell'atto, occorre proporre quere- la di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., ossia un apposito giudizio speciale che può interessare sia la c.d. falsità materiale che la c.d. falsità ideologica.
Di conseguenza, nel caso di specie, in assenza di querela di falso in relazione al verbale di contestazione n° 4 del 24.01.2020, si deve ritenere provato quanto asserito in merito agli accertamenti svolti.
Invero, nel caso in esame, emerge dagli atti che in data 24.1.2020 gli agenti di P.G. del- la hanno effettuato un controllo presso la sede della so- Controparte_1
cietà sita nel comune di Mugnano di Napoli in via Sansone n. 14 ed hanno ac- Pt_2 certato che “la società il registro di carico e scarico dei rifiuti n. Parte_4
6089 del 6.12.2012….Sul registro in questione non si rilevano operazioni dal
Pagina 4 di 6 12.4.2013…, inoltre, nonostante l'utilizzo di solventi, non sono stati registrati rifiuti speciali pericolosi”.
Quanto al motivo di opposizione concernente l'inapplicabilità della normativa contesta- ta alla società ricorrente, in quanto non produttrice di rifiuti speciali, esso è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie, presso la sede della società sono stati trovati rifiuti pericolosi Pt_2
(solventi).
I rifiuti pericolosi sono quelli definiti all'art.184 c.5 del. D.Lgs. 152/06 e comunque quei rifiuti speciali la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolo- se e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i (e cioè gli scarti della raffinazione del petrolio;
scarti dei processi chimici industriali;
gli scarti dell'industria metallurgica;
gli scarti che provengono da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
i solventi; gli oli esausti).
Il produttore del rifiuto pericoloso è tenuto al registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 dlgs 152/06.
Il registro di carico e scarico è il documento previsto dalla normativa ambientale
(D.Lgs. n. 152/06) per contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche quali- tative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di in- termediazioni.
Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 com-ma 1 del
D.lgs 152/2006:
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non perico- losi derivanti da: lavorazioni industriali;
lavorazioni artigianali;
dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri tratta- menti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimen- to di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Sono esonerati da tale obbligo:
• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di af- fari annuo non superiore a euro ottomila;
Pagina 5 di 6 • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8; per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produtto- ri iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Orbene, la società ricorrente non rientra in alcuna delle ipotesi di esonero previste dalla citata disposizione normativa.
Inoltre, trattandosi di impresa non è possibile adempiere all'obbligo mediante una delle modalità di cui al comma 6 lett. a) e b) dell'art. 190.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in base ai parame- tri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna in proprio ed in qualità di legale rapp.te della società Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che si Pt_2 Controparte_1
liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso Aversa, 12/06/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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