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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/30270
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 15.06.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2023/30270
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30270 /2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 C.F._1
AMADORI ELEONORA (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano, C.so Concordia, 8.
ATTORE/I
Contro
(C.F. P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. difesa dall'avv. Sergio Carabellese Controparte_3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Bari al Corso A. De Gasperi n° 292. C.F._3
e contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), P.IVA_3 presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC
. Email_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
CONVENUTO/I- CONTUMACE/I
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: rassegnate come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine fissato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.08.2023 il ha convenuto in giudizio l' CP_1 [...]
, il e il impugnando Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 l'intimazione di pagamento n. 06820229030219157000, di €. 623,73, emessa per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 06820120157104711000 e n. 06820190004842855000 notificate ex art. 26 DPR 602/73 rispettivamente in data 4.11.2016 e 30.03.2019, la prima inerente ad iscrizione a ruolo effettuata dal per mancato pagamento di sanzioni ex L. 689/81, Controparte_5 la seconda afferente ad iscrizione a ruolo di spese processuali dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Milano.
L'attore opponente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali poste alla base dell'intimazione di pagamento, la prescrizione del diritto di cui alla cartella n. 0682012157104711000 (sanzione da contravvenzione stradale), la violazione dei diritti di difesa.
La difesa del ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, CP_1 di accertare l'inesistenza del credito preteso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 2.01.2024 L Controparte_7
(di seguito , che ha eccepito la tardività ed inammissibilità di tutte le domande,
[...] CP_8 posto che tutte le eccezioni di merito proposte avverso l'atto opposto dovevano esser proposte nel termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle preliminari all'intimazione, notifica avvenuta regolarmente, il mancato compimento della prescrizione stante l'applicazione alla fattispecie della sospensione dei termini applicata per l'emergenza COVID 19, l'incompetenza a conoscere della presente causa dell'adito Tribunale, quanto meno in relazione alla cartella n°
0682012157104711000 che, riguardando contravvenzioni al codice della strada, deve essere decisa dal Giudice di Pace.
La difesa di ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza esclusiva del Giudice di Pace CP_8 di Milano in relazione alla cartella n° 0682012157104711000, di dichiarare la tardività dell'opposizione e di rigettare integralmente la domanda avversaria.
Si è altresì costituito con comparsa depositata telematicamente in data 19.12.2023 Il Controparte_4
deducendo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione,
[...] per irregolarità nella notifica dello stesso, e nel merito l'infondatezza dei motivi dedotti dall'attore atteso che le cartelle esattoriali prodromiche sono state correttamente notificate e non impugnate.
L'avvocatura dello Stato concludeva chiedendo di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario in luogo della competenza ratione valoris del Giudice di Pace, essendo stata azionata unicamente opposizione ex art. 615 c.p.c e non emergendo alcun profilo impugnatorio qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, di rigettare l'istanza preliminare di sospensione, di rigettare integralmente le domande avverse in quanto destituite di fondamento.
Il procedimento veniva originariamente assegnato alla dott.ssa , che con decreto emesso ai Per_1 sensi dell'art. 171 bis c.p.c. dichiarava la contumacia di tutte le parti convenute e fissava la prima udienza in data 19.02.2024.
All'esito della prima udienza il giudice assegnatario, preso atto della costituzione tardiva di CP_8 ne revocava la contumacia, rilevata la nullità della notifica nei confronti del Ministero della Giustizia, ne revocava la contumacia e provvedeva a rimetterlo in termini ex art. 294 disp. att. c.p.c., concedendogli i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. fissando udienza alla data dell'11.11.2024; confermava la contumacia del . Controparte_5
Con decreto del 21.10.2024 la Presidente di sezione assegnava a questo giudice il procedimento, atteso che la dott.ssa veniva assegnata tabellarmente in via esclusiva ad altra sezione. Per_1
Nel corso dell'udienza del 18.03.2025, all'uopo fissata, questo giudice, rilevava la doppia costituzione di in giudizio (sia con proprio difensore che con l'Avvocatura dello Stato); l'avv. CP_8
Cermola formalizzava atto di rinuncia alla difesa di a fronte della preventiva costituzione CP_8 dell'avv. Carabellese e il giudice rinviava per la decisione fissando termine ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. al 22.05.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025 il giudice ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento emessa dall' di Milano per il recupero delle somme portate da due cartelle Controparte_2 esattoriali non saldate dal aventi ad oggetto l'una sanzioni per contravvenzioni al Codice CP_1 della Strada ex L. 689/1981, per una cifra pari ad €.136,16 e l'altra il recupero di spese processuali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano per €. 487,57.
In base alla natura non tributaria, alla tipologia ed all'ammontare dei crediti azionati la competenza giuridica per l'impugnazione di tale atto spetta al Giudice di Pace di Milano, che deciderà anche sulle spese di questa prima fase del processo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- dichiara la propria incompetenza per valore e rimette le parti avanti al Giudice di Pace di
Milano, fissando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al medesimo.
Si comunichi
Milano, 15 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 15.06.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2023/30270
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30270 /2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 C.F._1
AMADORI ELEONORA (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano, C.so Concordia, 8.
ATTORE/I
Contro
(C.F. P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. difesa dall'avv. Sergio Carabellese Controparte_3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Bari al Corso A. De Gasperi n° 292. C.F._3
e contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), P.IVA_3 presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC
. Email_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
CONVENUTO/I- CONTUMACE/I
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: rassegnate come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine fissato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.08.2023 il ha convenuto in giudizio l' CP_1 [...]
, il e il impugnando Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 l'intimazione di pagamento n. 06820229030219157000, di €. 623,73, emessa per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 06820120157104711000 e n. 06820190004842855000 notificate ex art. 26 DPR 602/73 rispettivamente in data 4.11.2016 e 30.03.2019, la prima inerente ad iscrizione a ruolo effettuata dal per mancato pagamento di sanzioni ex L. 689/81, Controparte_5 la seconda afferente ad iscrizione a ruolo di spese processuali dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Milano.
L'attore opponente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali poste alla base dell'intimazione di pagamento, la prescrizione del diritto di cui alla cartella n. 0682012157104711000 (sanzione da contravvenzione stradale), la violazione dei diritti di difesa.
La difesa del ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, CP_1 di accertare l'inesistenza del credito preteso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 2.01.2024 L Controparte_7
(di seguito , che ha eccepito la tardività ed inammissibilità di tutte le domande,
[...] CP_8 posto che tutte le eccezioni di merito proposte avverso l'atto opposto dovevano esser proposte nel termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle preliminari all'intimazione, notifica avvenuta regolarmente, il mancato compimento della prescrizione stante l'applicazione alla fattispecie della sospensione dei termini applicata per l'emergenza COVID 19, l'incompetenza a conoscere della presente causa dell'adito Tribunale, quanto meno in relazione alla cartella n°
0682012157104711000 che, riguardando contravvenzioni al codice della strada, deve essere decisa dal Giudice di Pace.
La difesa di ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza esclusiva del Giudice di Pace CP_8 di Milano in relazione alla cartella n° 0682012157104711000, di dichiarare la tardività dell'opposizione e di rigettare integralmente la domanda avversaria.
Si è altresì costituito con comparsa depositata telematicamente in data 19.12.2023 Il Controparte_4
deducendo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione,
[...] per irregolarità nella notifica dello stesso, e nel merito l'infondatezza dei motivi dedotti dall'attore atteso che le cartelle esattoriali prodromiche sono state correttamente notificate e non impugnate.
L'avvocatura dello Stato concludeva chiedendo di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario in luogo della competenza ratione valoris del Giudice di Pace, essendo stata azionata unicamente opposizione ex art. 615 c.p.c e non emergendo alcun profilo impugnatorio qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, di rigettare l'istanza preliminare di sospensione, di rigettare integralmente le domande avverse in quanto destituite di fondamento.
Il procedimento veniva originariamente assegnato alla dott.ssa , che con decreto emesso ai Per_1 sensi dell'art. 171 bis c.p.c. dichiarava la contumacia di tutte le parti convenute e fissava la prima udienza in data 19.02.2024.
All'esito della prima udienza il giudice assegnatario, preso atto della costituzione tardiva di CP_8 ne revocava la contumacia, rilevata la nullità della notifica nei confronti del Ministero della Giustizia, ne revocava la contumacia e provvedeva a rimetterlo in termini ex art. 294 disp. att. c.p.c., concedendogli i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. fissando udienza alla data dell'11.11.2024; confermava la contumacia del . Controparte_5
Con decreto del 21.10.2024 la Presidente di sezione assegnava a questo giudice il procedimento, atteso che la dott.ssa veniva assegnata tabellarmente in via esclusiva ad altra sezione. Per_1
Nel corso dell'udienza del 18.03.2025, all'uopo fissata, questo giudice, rilevava la doppia costituzione di in giudizio (sia con proprio difensore che con l'Avvocatura dello Stato); l'avv. CP_8
Cermola formalizzava atto di rinuncia alla difesa di a fronte della preventiva costituzione CP_8 dell'avv. Carabellese e il giudice rinviava per la decisione fissando termine ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. al 22.05.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025 il giudice ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento emessa dall' di Milano per il recupero delle somme portate da due cartelle Controparte_2 esattoriali non saldate dal aventi ad oggetto l'una sanzioni per contravvenzioni al Codice CP_1 della Strada ex L. 689/1981, per una cifra pari ad €.136,16 e l'altra il recupero di spese processuali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano per €. 487,57.
In base alla natura non tributaria, alla tipologia ed all'ammontare dei crediti azionati la competenza giuridica per l'impugnazione di tale atto spetta al Giudice di Pace di Milano, che deciderà anche sulle spese di questa prima fase del processo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- dichiara la propria incompetenza per valore e rimette le parti avanti al Giudice di Pace di
Milano, fissando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al medesimo.
Si comunichi
Milano, 15 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo