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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 14/04/2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5832/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pietro Adamo;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Colletti;
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2017 esponeva di svolgere le Parte_1 mansioni di mozzo sin dal 1976 alle dipendenze di CP_2
Evidenziava di aver presentato, il 31.03.2015, istanza all' al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento delle infermità come conseguenza della malattia professionale.
Chiariva che l' non aveva mai comunicato l'esito della visita medica e significava di CP_1 aver proposto ricorso amministrativo il 14.03.2017.
Precisava di essere affetto da “Lombosciatalgia da ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1; RMN ed
EMG comprovate con associata sofferenza neurogena, Bulging L3-L4, condropatia femoro-rotulea dx e meniscale, disassiamento rotuleo a sinistra, tc documentate. Esiti di recente intervento di protesi ginocchio
…”.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accertato che era affetto da malattia professionale, con danno biologico nella misura non inferiore al 18% (o nella diversa determinata in corso di causa) e che venisse accertato il proprio diritto alla rendita o all'indennizzo in conto capitale,
1 condannando l' all'erogazione delle prestazioni di legge in suo favore, oltre accessori, CP_1 con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , costituitosi in giudizio con memoria del 10.01.2019, deduceva come le due CP_1 patologie non fossero professionali per mancanza di rischio professionale e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Veniva disposta ed espletata c.t.u..
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta provata l'attività prestata dal ricorrente con la qualifica di mozzo.
3. Disposta quindi ctu il consulente ha rilevato che “Il lavoro dell'ormeggiatore è dunque un lavoro usurante che richiede notevole sforzo fisico, non vi è dubbio che il ER è affetto da una patologia a carico del rachide lombo-sacrale di una certa entità. Tale affezione è ampiamente documentata dagli esami strumentali che hanno evidenziato tra l'altro la presenza di una spondiloartrosi più evidente a carico del tratto lombare. La spondiloartrosi può prendere origine dalle alterazioniregressive del disco che interessano il nucleo polposo, ma particolarmente l'anello fibroso. Ne deriva uno scompaginamento strutturale che è causa di insufficienza funzionale del disco, il quale sotto l'azione di forze meccaniche di carico si schiaccia. Alla fase degenerativa discale fa seguito quella produttiva caratterizzata da cercini ossei marginali che prendono il nome di osteofiti, responsabili di esacerbazione della sintomatologia dolorosa.
Il grave quadro di spondilosi con osteofitosi margino-somatica ha prodotto, nel Ricorrente, Bulging del disco intersomatico compreso tra L3 ed L4 che impronta il sacco durale e la radice nervosa di sinistra, voluminosa ernia discale L4-L5 postero-laterale dx migrata cranialmente, che determina la compressione del sacco durale
e la radice nervosa corrispondente. Bulging ad ampio raggio del disco intersomatico L5-S1che impronta il sacco durale ed entrambe le radici nervose all'emergenza e che determina rachialgia e gonalgia bilaterale spontanee ed esacerbantesi già ai gradi medi di escursione con importante incidenza funzionale. Segni clinici di compromissioni mielo radicolari uncoartrosiche e discali a livello dorsale e lombare con correlati deficit sensitivi emotori a carico degli arti inferiori;
a ciò si associa gonartrosinovite bilaterale cronica con versamenti articolari recidivanti e lassità capsulo legamentosatale da richiedere nel 2015 un intervento di artroprotesi ginocchio dx seguita da terapia riabilitativa e nel 2016 sostituzione protesica rotula dx.”
Il ctu ha quindi riconosciuto l'origine professionale delle patologie e ha concluso che il ricorrente è “affetto damenomazioni valutabili come danno biologico in misura non inferiori al 12%(dodici percento)art. 13 d. lgs. 38/2000, richiamando per analogia i codici 213 “Ernia discale del tratto CP_1 lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.Codice 274 “esiti di patellectomia,in assenza o CP_1
2 consfumata ripercussione funzionale. Codice 36 “Cicatrici cutanee,non interessanti il volto e il CP_1 collo,distrofiche,discromiche.”
Alla luce delle superiori considerazioni vanno riconosciute le malattie professionali richieste e va riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 12%, con conseguente condanna dell' al pagamento della correlativa somma, oltre rivalutazione CP_1 monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°
156/1991 della Corte Costituzionale.
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n° 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n° 394 del 7/10/1992).
4. Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., separatamente liquidate. CP_1
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura del 12% e condanna l' al pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità CP_1 dell'art. 16, L.30/12/1991 n° 412,;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquida in € 2695,50 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per compensi, di cui euro
1250,00 oltre spese generali iva e coa da distrarsi in favore dell'avv. Antonia Macrì ed euro
1445,50 oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Adamo;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Messina, 14 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 14/04/2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5832/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pietro Adamo;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Colletti;
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2017 esponeva di svolgere le Parte_1 mansioni di mozzo sin dal 1976 alle dipendenze di CP_2
Evidenziava di aver presentato, il 31.03.2015, istanza all' al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento delle infermità come conseguenza della malattia professionale.
Chiariva che l' non aveva mai comunicato l'esito della visita medica e significava di CP_1 aver proposto ricorso amministrativo il 14.03.2017.
Precisava di essere affetto da “Lombosciatalgia da ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1; RMN ed
EMG comprovate con associata sofferenza neurogena, Bulging L3-L4, condropatia femoro-rotulea dx e meniscale, disassiamento rotuleo a sinistra, tc documentate. Esiti di recente intervento di protesi ginocchio
…”.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accertato che era affetto da malattia professionale, con danno biologico nella misura non inferiore al 18% (o nella diversa determinata in corso di causa) e che venisse accertato il proprio diritto alla rendita o all'indennizzo in conto capitale,
1 condannando l' all'erogazione delle prestazioni di legge in suo favore, oltre accessori, CP_1 con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , costituitosi in giudizio con memoria del 10.01.2019, deduceva come le due CP_1 patologie non fossero professionali per mancanza di rischio professionale e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Veniva disposta ed espletata c.t.u..
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta provata l'attività prestata dal ricorrente con la qualifica di mozzo.
3. Disposta quindi ctu il consulente ha rilevato che “Il lavoro dell'ormeggiatore è dunque un lavoro usurante che richiede notevole sforzo fisico, non vi è dubbio che il ER è affetto da una patologia a carico del rachide lombo-sacrale di una certa entità. Tale affezione è ampiamente documentata dagli esami strumentali che hanno evidenziato tra l'altro la presenza di una spondiloartrosi più evidente a carico del tratto lombare. La spondiloartrosi può prendere origine dalle alterazioniregressive del disco che interessano il nucleo polposo, ma particolarmente l'anello fibroso. Ne deriva uno scompaginamento strutturale che è causa di insufficienza funzionale del disco, il quale sotto l'azione di forze meccaniche di carico si schiaccia. Alla fase degenerativa discale fa seguito quella produttiva caratterizzata da cercini ossei marginali che prendono il nome di osteofiti, responsabili di esacerbazione della sintomatologia dolorosa.
Il grave quadro di spondilosi con osteofitosi margino-somatica ha prodotto, nel Ricorrente, Bulging del disco intersomatico compreso tra L3 ed L4 che impronta il sacco durale e la radice nervosa di sinistra, voluminosa ernia discale L4-L5 postero-laterale dx migrata cranialmente, che determina la compressione del sacco durale
e la radice nervosa corrispondente. Bulging ad ampio raggio del disco intersomatico L5-S1che impronta il sacco durale ed entrambe le radici nervose all'emergenza e che determina rachialgia e gonalgia bilaterale spontanee ed esacerbantesi già ai gradi medi di escursione con importante incidenza funzionale. Segni clinici di compromissioni mielo radicolari uncoartrosiche e discali a livello dorsale e lombare con correlati deficit sensitivi emotori a carico degli arti inferiori;
a ciò si associa gonartrosinovite bilaterale cronica con versamenti articolari recidivanti e lassità capsulo legamentosatale da richiedere nel 2015 un intervento di artroprotesi ginocchio dx seguita da terapia riabilitativa e nel 2016 sostituzione protesica rotula dx.”
Il ctu ha quindi riconosciuto l'origine professionale delle patologie e ha concluso che il ricorrente è “affetto damenomazioni valutabili come danno biologico in misura non inferiori al 12%(dodici percento)art. 13 d. lgs. 38/2000, richiamando per analogia i codici 213 “Ernia discale del tratto CP_1 lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.Codice 274 “esiti di patellectomia,in assenza o CP_1
2 consfumata ripercussione funzionale. Codice 36 “Cicatrici cutanee,non interessanti il volto e il CP_1 collo,distrofiche,discromiche.”
Alla luce delle superiori considerazioni vanno riconosciute le malattie professionali richieste e va riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 12%, con conseguente condanna dell' al pagamento della correlativa somma, oltre rivalutazione CP_1 monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°
156/1991 della Corte Costituzionale.
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n° 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n° 394 del 7/10/1992).
4. Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., separatamente liquidate. CP_1
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura del 12% e condanna l' al pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità CP_1 dell'art. 16, L.30/12/1991 n° 412,;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquida in € 2695,50 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per compensi, di cui euro
1250,00 oltre spese generali iva e coa da distrarsi in favore dell'avv. Antonia Macrì ed euro
1445,50 oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Adamo;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Messina, 14 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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