Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 224/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1989, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Enrico Grego e
Tomaso Grego,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“voglia il Tribunale:
1. disporre l'affidamento in via super esclusiva alla madre, Signora , del Parte_1
figlio minore nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._3
1
2. confermare la collocazione abitativa del minore presso la madre;
3. suddivisione delle spese straordinarie (per cui si rinvia al verbale della riunione del Tribunale di Genova del 15.9.2016) per al 50% a carico di ciascuno dei genitori;
Persona_1
4. vinte le spese”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova disponga l'affidamento dei minori alla madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.1.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa e contribuzione al mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], dalla Persona_1
relazione sentimentale da lei intrattenuta con e ormai cessata. Controparte_1
Parte attrice ha dedotto che:
- da molto tempo ormai non aveva più notizie dell'odierno convenuto;
- questi da anni aveva interrotto ogni contatto con il figlio minore;
- a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare nell'ottobre 2015 egli mai aveva contribuito al mantenimento ordinario del figlio o alle sue spese straordinarie, se si eccettuano versamenti di somme, da lui effettuati, “per qualche mese tra fine 2015 ed inizio 2016 (per un importo di circa 300,00 euro mensili)”;
- a fronte della impossibilità di procurarsi il consenso paterno, ella aveva ritenuto di adire questo Tribunale, con ricorso presentato al giudice tutelare nel novembre 2023, instando perché fosse autorizzato il rilascio del passaporto in favore del figlio minore;
- analoghe difficoltà, a discapito del minore, ella incontrava per gli ulteriori adempimenti burocratici (ad esempio, in ambito scolastico o medico) per cui era richiesto il consenso del padre.
2 All'udienza del 31.10.2024 parte attrice ha rappresentato che l'istanza di autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio non aveva avuto seguito, in quanto, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice tutelare, ella aveva ritenuto di radicare il presente procedimento.
All'udienza del 8.11.2024, il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
Alla medesima udienza, l'attrice, parzialmente riformulando le richieste da lei avanzate con il ricorso introduttivo, ha domandato: i) che fosse disposto l'affidamento in via “super esclusiva”
a sé del minore;
ii) che fosse confermata la collocazione abitativa del figlio presso di lei;
iii) che le spese straordinarie relative al minore fossero suddivise paritariamente tra i genitori.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra trascritti.
***
1. Con queste premesse, valutate le deduzioni di parte attrice, considerate le dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto in udienza, e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti nel procedimento, reputa il collegio di dover disporre il regime di affidamento esclusivo di alla madre secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, Persona_1
comma 3, secondo periodo, c.c., conformemente peraltro alle richieste avanzate dall'attrice.
Occorre, al riguardo, prendere atto del grave disinteresse manifestato dal convenuto, a livello morale e materiale, nei confronti del figlio minore: egli da tempo ha rinunciato a occuparsi di che non frequenta e con cui non ha mantenuto alcun contatto. Persona_1
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di far fronte alle esigenze del minore, anche sopperendo all'assenza paterna.
Deve allora ragionevolmente riconoscersi che l'affido di anche al padre non Persona_1
sia conforme all'interesse del minore, in considerazione delle carenze educative rivelate da
, il quale ha di fatto abdicato alla propria funzione e alle proprie responsabilità CP_1
genitoriali.
3 E deve di contro devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del minore
– la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Per le ragioni appena illustrate, deve poi disporsi la collocazione abitativa di Persona_1
con la madre, presso la quale il ragazzo vive e ha sempre vissuto.
3. In ordine alle frequentazioni paterne con il minore, considerata la prolungata assenza di nella vita del minore, e tenuto conto dell'età di quest'ultimo, si ritiene di dover statuire CP_1
che l'odierno convenuto possa vedere il figlio sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con , e, in ogni caso, nel rispetto della volontà del ragazzo. Parte_1
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, l'odierna attrice ha rappresentato di lavorare come capo hostess su yachts, percependo una retribuzione netta in media di circa
6.500 euro al mese. Ha riferito che, a quanto da lei appreso, l'ex compagno lavorerebbe in
Francia “nel mondo della nautica senza un contratto”.
Occorre altresì prendere atto della disponibilità manifestata dall'attrice in udienza a continuare a farsi carico interamente del mantenimento ordinario del minore, e della rinuncia da lei espressa a chiedere un contributo a tale titolo da parte dell'ex compagno.
Ora, a fronte dei pregressi rilievi, e facendo applicazione dei poteri accordati a tutela del minore dall'art. 473 bis.2 c.p.c., reputa il collegio che debba nondimeno porsi a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di concorrere in via indiretta al mantenimento ordinario del figlio minore, versando una somma mensile alla ex compagna (con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio); somma che, tenuto conto dell'età del minore e valutati gli ulteriori elementi acquisiti, si ritiene congruo fissare nell'importo di euro
250,00 al mese.
Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
5. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
4 - avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa di valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerati l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente previsti: cfr. Cass., sez. VI,
13.1.2022, n. 968),
- e assumendo il valore medio per la fase di studio, e i valori minimi per le fasi introduttiva, di trattazione e decisionale (stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- affida il minore , nato a Sanremo (IM) il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1
madre, , attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
a) questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
d) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Persona_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio secondo le Controparte_1 Persona_1
indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 8.1.2024, a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio
[...] Persona_1
5 la somma mensile di euro 250,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Persona_1
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Pt_1 Parte_1
che liquida in € 2.998,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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