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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 618/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dagli Avv.ti Massimiliano Bruni e Stefano Ascolani;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, n virtù di Controparte_2 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Patrizia Zingone;
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_3 P.IVA_3
alle liti, dall'Avv. Gaetano Biocca;
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e per l'effetto, io parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, pur confermando la incompetenza del
Tribunale di Ancona, in favore del Tribunale di Teramo, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, Voglia condannare le controparti alla refusione delle spese e compensi di lite sia di primo grado che del presente grado di appello”;
“Accertare e dichiarare che l'appello proposto avverso la Sentenza n. Controparte_1
492/2023 resa dal Tribunale di Ancona all'esito procedimento rubricato con R.G. n. 3661/2018
è infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, va rigettato integralmente;
confermare integralmente la Sentenza n. 492/2023 resa dal Tribunale di Ancona all'esito procedimento rubricato con R.G. n. 3661/2018 e, per l'effetto, confermare la compensazione delle spese del giudizio;
condannare l'odierna attrice appellante al pagamento e/o rimborso, in favore della società delle spese e dei compensi legali del presente grado di giudizio, ivi Controparte_1
compreso quanto dovuto a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA”;
“Rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova Controparte_3
domanda con esso proposta, condannando l'appellante sig. al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del presente giudizio di appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. L'unico motivo, frammentato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accolto la ragione di opposizione incentrata sull'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona, ha omesso di disporre la revoca del decreto ingiuntivo
2 opposto e nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese del grado in luogo di procedere alla regolamentazione di esse alla luce della soccombenza.
Il motivo è fondato.
In ordine al primo profilo, va rilevato che l'esito necessario dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata nel giudizio di opposizione, è la revoca del decreto ingiuntivo, passaggio necessario affinché il creditore, salva la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente, sia privato, nelle more, del titolo esecutivo giudiziale concesso dal giudice non competente (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15988 del 07/06/2023).
In ordine al secondo profilo, vi è che nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “la particolarità processuale della causa, protrattasi per sette anni senza avere risposta sulla preliminare eccezione, ed il fatto che la competenza territoriale per il fideiussore consumatore ha avuto chiara e definitiva risposta dalla Cassazione solo con pronunce degli anni venti, impone la compensazione integrale delle spese di lite”.
L'assunto motivazione si palesa non suscettibile di condivisione.
La circostanza che la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente formulata ma contestata dalle difese opposte, sia stata rilevata solo al momento della decisione del merito si risolve in un avvenimento che non è addebitabile in alcun modo a e Parte_1
che, dunque, non può essere utilmente contrapposto alla soccombenza, ossia valorizzato per giungere all'integrale compensazione delle spese del grado.
L'orientamento giurisprudenziale in tema di assunzione della qualità di consumatore del fideiussore, cui correttamente ha aderito il Tribunale di Ancona, si è formato a partire dell'Ordinanza CGUE del 19.11.2015 e si è necessariamente imposto in ragione della valenza erga omens e ultra partes delle decisioni del giudice dell'Unione (in tal senso, tra tante,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4466 del 02/03/2005, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 22577 del 11/12/2012, Sentenza della Corte di Cassazione n. 5381 del 03/03/2017).
Vi è, pertanto, che al momento del deposito del ricorso del decreto ingiuntivo non vi era alcun mutamento o contrasto giurisprudenziale circa il criterio ermeneutico da seguire per riconoscere al fideiussore lo status di consumatore o, comunque, non vi era alcun contrasto qualificato, ossia coinvolgente orientamenti giurisprudenziali aventi il medesimo coefficiente di
3 autorevolezza e valenza nomofilattica e, come tale, capace di rilevare ai sensi della norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Si perviene, dunque, alla conclusione della carenza di circostanze idonee a giustificare l'accesso ad ipotesi di compensazione totale o parziale e, dunque, la regolamentazione delle spese del primo grado deve avvenire alla luce della soccombenza.
Diversamente, qualora e avessero aderito all'eccezione Controparte_3 Controparte_1
di incompetenza, così come previsto dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 38 c.p.c., non vi sarebbe stata alcuna statuizione sulle spese (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15017 del 11/05/2022).
Nel primo grado, la difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, Parte_1
istruttoria, decisionale e, in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Non devono essere assunte statuizioni decisionali circa il riparto delle spese della consulenza tecnica d'ufficio attesa la carenza di impugnazione sul punto.
II. Alla luce di quanto osservato, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre disporre la revoca del decreto ingiuntivo ed occorre condannare e all'immediato pagamento, in favore di , Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
delle spese del grado, così come liquidate in dispositivo.
III. Anche la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
Il valore della controversia è ora pari all'ammontare delle spese del primo grado di giudizio.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e la fase introduttiva e a quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella reiterazione dei medesimi argomenti già prospettati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
4 - revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona n. 174/2016 del 2.2.2016;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in Controparte_3 Controparte_1
favore di , delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 22.457,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in Controparte_3 Controparte_1
favore di , delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.011,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 29.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 618/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dagli Avv.ti Massimiliano Bruni e Stefano Ascolani;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, n virtù di Controparte_2 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Patrizia Zingone;
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_3 P.IVA_3
alle liti, dall'Avv. Gaetano Biocca;
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e per l'effetto, io parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, pur confermando la incompetenza del
Tribunale di Ancona, in favore del Tribunale di Teramo, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, Voglia condannare le controparti alla refusione delle spese e compensi di lite sia di primo grado che del presente grado di appello”;
“Accertare e dichiarare che l'appello proposto avverso la Sentenza n. Controparte_1
492/2023 resa dal Tribunale di Ancona all'esito procedimento rubricato con R.G. n. 3661/2018
è infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, va rigettato integralmente;
confermare integralmente la Sentenza n. 492/2023 resa dal Tribunale di Ancona all'esito procedimento rubricato con R.G. n. 3661/2018 e, per l'effetto, confermare la compensazione delle spese del giudizio;
condannare l'odierna attrice appellante al pagamento e/o rimborso, in favore della società delle spese e dei compensi legali del presente grado di giudizio, ivi Controparte_1
compreso quanto dovuto a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA”;
“Rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova Controparte_3
domanda con esso proposta, condannando l'appellante sig. al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del presente giudizio di appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. L'unico motivo, frammentato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accolto la ragione di opposizione incentrata sull'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona, ha omesso di disporre la revoca del decreto ingiuntivo
2 opposto e nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese del grado in luogo di procedere alla regolamentazione di esse alla luce della soccombenza.
Il motivo è fondato.
In ordine al primo profilo, va rilevato che l'esito necessario dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata nel giudizio di opposizione, è la revoca del decreto ingiuntivo, passaggio necessario affinché il creditore, salva la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente, sia privato, nelle more, del titolo esecutivo giudiziale concesso dal giudice non competente (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15988 del 07/06/2023).
In ordine al secondo profilo, vi è che nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “la particolarità processuale della causa, protrattasi per sette anni senza avere risposta sulla preliminare eccezione, ed il fatto che la competenza territoriale per il fideiussore consumatore ha avuto chiara e definitiva risposta dalla Cassazione solo con pronunce degli anni venti, impone la compensazione integrale delle spese di lite”.
L'assunto motivazione si palesa non suscettibile di condivisione.
La circostanza che la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente formulata ma contestata dalle difese opposte, sia stata rilevata solo al momento della decisione del merito si risolve in un avvenimento che non è addebitabile in alcun modo a e Parte_1
che, dunque, non può essere utilmente contrapposto alla soccombenza, ossia valorizzato per giungere all'integrale compensazione delle spese del grado.
L'orientamento giurisprudenziale in tema di assunzione della qualità di consumatore del fideiussore, cui correttamente ha aderito il Tribunale di Ancona, si è formato a partire dell'Ordinanza CGUE del 19.11.2015 e si è necessariamente imposto in ragione della valenza erga omens e ultra partes delle decisioni del giudice dell'Unione (in tal senso, tra tante,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4466 del 02/03/2005, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 22577 del 11/12/2012, Sentenza della Corte di Cassazione n. 5381 del 03/03/2017).
Vi è, pertanto, che al momento del deposito del ricorso del decreto ingiuntivo non vi era alcun mutamento o contrasto giurisprudenziale circa il criterio ermeneutico da seguire per riconoscere al fideiussore lo status di consumatore o, comunque, non vi era alcun contrasto qualificato, ossia coinvolgente orientamenti giurisprudenziali aventi il medesimo coefficiente di
3 autorevolezza e valenza nomofilattica e, come tale, capace di rilevare ai sensi della norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Si perviene, dunque, alla conclusione della carenza di circostanze idonee a giustificare l'accesso ad ipotesi di compensazione totale o parziale e, dunque, la regolamentazione delle spese del primo grado deve avvenire alla luce della soccombenza.
Diversamente, qualora e avessero aderito all'eccezione Controparte_3 Controparte_1
di incompetenza, così come previsto dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 38 c.p.c., non vi sarebbe stata alcuna statuizione sulle spese (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15017 del 11/05/2022).
Nel primo grado, la difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, Parte_1
istruttoria, decisionale e, in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Non devono essere assunte statuizioni decisionali circa il riparto delle spese della consulenza tecnica d'ufficio attesa la carenza di impugnazione sul punto.
II. Alla luce di quanto osservato, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre disporre la revoca del decreto ingiuntivo ed occorre condannare e all'immediato pagamento, in favore di , Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
delle spese del grado, così come liquidate in dispositivo.
III. Anche la regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
Il valore della controversia è ora pari all'ammontare delle spese del primo grado di giudizio.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e la fase introduttiva e a quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella reiterazione dei medesimi argomenti già prospettati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
4 - revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona n. 174/2016 del 2.2.2016;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in Controparte_3 Controparte_1
favore di , delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 22.457,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in Controparte_3 Controparte_1
favore di , delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.011,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 29.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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