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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IA EL AT Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1221/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BISCI NATIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PELUCCO ALESSIA ( Via Assarotti, 15/10 16122 GENOVA;
C.F._1
( ) VIA S. BARTOLOMEO ARMENI, 2H 16122 Parte_2 C.F._2
GENOVA; elettivamente domiciliato in Via Maffei 20132 MILANO presso il difensore avv. BISCI
NATIA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA DEI CARROZZAI, 4/C 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. GREGIS
MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1785/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano il 3 marzo
2025 nel giudizio distinto a R.G. 34642/2023, notificata il 19 marzo 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi: accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia nell'an che nel quantum, delle domande avversarie, in fatto ed in diritto;
rigettare comunque le stesse in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili
e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, mandando Parte_1
integralmente assolta anche in considerazione della responsabilità di parte attrice
[...]
nella causazione dell'evento; in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualsivoglia responsabilità di accertare l'ammontare dell'effettivo danno e Parte_1
dichiarare tenuta al risarcimento del solo importo che dovesse Parte_1
risultare congruo e dovuto in corso di causa, anche tenuto conto della condotta colposa di parte attrice;
pagina 2 di 13 - con vittoria di spese e onorari del presente giudizio” e, conseguentemente, disporre che controparte provveda alla restituzione della somma di euro 12.647,61 che l'appellante ha versato, con espressa riserva di appello, in favore della signora Pt_2
per sorte capitale, con maggiorazione degli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla restituzione di euro 3.970,20 per spese legali, corrisposti in favore del legale antistatario in primo grado, ovvero alla restituzione della differenza tra l'importo oggetto di condanna in primo grado e quello che dovesse essere ritenuto dall'adita Corte, in via subordinata: per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di appello, in accoglimento del terzo motivo d'appello, riformare parzialmente la sentenza oggetto di impugnazione dichiarando tenuta a corrispondere il minore importo Parte_1
di euro 8.009,08 e, conseguentemente, disporre che controparte provveda alla restituzione di euro 3.257,92 quale differenza tra l'importo oggetto di condanna in primo grado e quello risultante dalle tabelle delle lesioni micropermanenti, con maggiorazione degli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla rideterminazione delle spese legali di primo grado, con restituzione di euro 3.970,20 corrisposti in favore del legale antistatario in primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
In via principale Respingersi integralmente, per i fatti ed i motivi meglio esposti in narrativa, l'appello presentato avverso la sentenza n. 1785/2025 emessa dal Tribunale di
Milano e pubblicata in data 03.03.2025, e, per l'effetto, confermare integralmente detta decisione. In via istruttoria pagina 3 di 13 Si richiamano le istanze istruttorie già dedotte al solo fine di non incorrere in decadenza.
In ogni caso Con conferma della condanna alla rifusione delle spese legali di primo grado e integrale rifusione del compenso professionale di codesto giudizio, maggiorato ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la signora chiamava in giudizio Controparte_1
per sentire “In via principale e di merito - Accertare e Parte_1
dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso all'attrice in data 13.07.2020; - Per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della sig.ra della somma di € 11.156,13 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria, o della somma minore o maggiore accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia”
Più precisamente, la ricorrente sosteneva che: in data 13 luglio 2020 si trovava presso la Stazione Centrale di Milano, verso le ore 17-
18 circa;
per salire al piano dei binari la signora si sarebbe servita di scala mobile piatta;
Pt_2
giunta in prossimità dell'arrivo, mentre si apprestava a scendere dalla scala, improvvisamente e inaspettatamente la scala medesima si sarebbe bloccata, facendo perdere all'attrice l'equilibrio e causandone la caduta;
la ricorrente, cadendo, avrebbe urtato l'arto superiore destro;
ai fatti avrebbero assistito i sig.ri ed Persona_1 Persona_2
in seguito alla caduta, la ricorrente riportava frattura scomposta di radio e ulna destra;
pagina 4 di 13 la ricorrente riteneva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in Parte_1
quanto società avente la gestione e il controllo della Stazione Centrale. si costituiva in giudizio e, nel contestare in toto le deduzioni e le Parte_1
pretese avversarie, richiedeva, per assenza di qualsivoglia responsabilità, l'integrale rigetto della domanda attorea.
Assunte prove testimoniali la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale con sentenza n. 1785/2025 – nel giudizio R.G. n. 34642/2023- , pubblicata il 3 marzo 2025, notificata il 19 marzo 2025 così statuiva:
“- accertata la responsabilità di nella causazione dei danni Parte_1
patiti da condanna al pagamento a favore Controparte_1 Parte_1
di della complessiva somma di euro 11.267,00 oltre accessori, come Controparte_1
meglio dettagliato in parte motiva;
- condanna inoltre parte convenuta/resistente a rifondere alla Parte_1
parte attrice/ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre ad Euro 264,00 per spese non imponibili ed oltre accessori di legge;
- pone altresì definitivamente ed integralmente a carico della parte convenuta/resistente le spese di CTU, come già liquidate con separato Parte_1
provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Avverso tale sentenza propone appello lamentando: Parte_1
a)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI
ALL'ART. 2051 C.C.: ERRATA ESCLUSIONE DEL CASO FORTUITO
b)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.:
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE pagina 5 di 13 c)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2056 E 1226 C.C.:
ERRATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA
Si costituisce parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rinviata ex 350 bis c.p.c. al 14.10.2025, con termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità oggettiva, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. n. 7062/2005, n. 2284/2006; Cass. n.
5741/2009; Cass. n. 7789/2024).
Tre sono le questioni oggetto di decisione di questa Corte.
PRIMA QUESTIONE: a) non aver ravvisato la mancanza di prova del nesso causale.
SECONDA QUESTIONE: b) errata valutazione delle prove
TERZA QUESTIONE: quantum pagina 6 di 13 Le prime due questioni possono essere trattate unitariamente perché strettamente connesse.
L'appellante censura la valutazione che il Tribunale ha fatto sia delle prove orali sia delle prove documentali offerte e depositate da Parte_1
Le censure sono infondate, in quanto la danneggiata ha provato per testi la dinamica del sinistro e la riconducibilità del danno a tale dinamica, riconducibilità che -come afferma il Tribunale- è stata confermata anche dalla CTU nella propria relazione.
Quanto alle prove orali:
La C. Cost ha dichiarato incostituzionale l'art 247 cpc, per il fatto che non è sufficiente il vincolo di parentela a fondare l'inattendibilità del teste: “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (ex multis si veda la recente Cass. 31158/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ebbene, non sono emersi in corso di causa elementi che mettano in dubbio l'attendibilità sui fati rilevanti, dei testi escussi e ciò correttamente rileva il Tribunale a pag. 2 della sentenza: “i testi (...) hanno reso dichiarazioni precise e dettagliate, mai contradittorie;
hanno inoltre mostrato di avere piena conoscenza dei fatti e dei luoghi e di ricordare
l'evento senza incertezze”, con particolare riferimento al fatto storico fondante la responsabilità e cioè che la “la scala mobile ha fatto uno scatto”.
pagina 7 di 13 In particolare, la figlia dell'attrice in primo grado, dichiara al Persona_2
magistrato: “..la scala mobile si è arrestata un attimo per ripartire e in quell'attimo mia madre ha perso l'equilibrio ed è caduta col braccio sotto”.
Il signor , genero dell'attrice in primo grado, dichiara, che al Persona_1
momento del sinistro si trovava dietro alla suocera e che ha “potuto vedere il momento della caduta di mia suocera che è avvenuta quando il tappeto ha fatto il movimento che ho descritto”.
Questa Corte ritiene che le due testimonianze siano credibili;
sotto altro profilo si rileva che anche la parte convenuta in primo grado non ha contestato che la signora CP_1
sia caduta il giorno 13.7.2019, “al fine corsa”, come si evince dal “registro
[...]
control room”, prodotto sub doc. 1 di parte convenuta in primo grado.
L'appellante, quindi, non contesta che l'appellata sia caduta a “fine corsa”, ma eccepisce che non possa desumersi alcuna responsabilità di (ben Parte_1
potendo la parte lesa essere essa stessa la causa della caduta).
Secondo orientamento costante e uniforme della S.C. il custode deve provare che il danno sia dipeso da un caso fortuito, cioè da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa (scala mobile) e il danno. Esempi: comportamento abnorme e imprevedibile dell'utente, manomissione dolosa da parte di terzi, evento naturale eccezionale. Non basta, cioè, dimostrare di aver fatto una manutenzione ordinaria o di aver adottato le cautele normalmente richieste: la diligenza non libera dalla responsabilità se la scala mobile ha comunque provocato il danno per il suo andamento anomalo.
Parte appellante non ha provato che il danno non sia riconducibile alla cosa in custodia, ma a una causa autonoma, imprevedibile e inevitabile, che da sola ha determinato l'evento. In altri termini, il custode della scala mobile, per liberarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., avrebbe dovuto provare il caso fortuito (evento estraneo, imprevedibile pagina 8 di 13 e inevitabile) che interrompesse il nesso causale tra la scala mobile e l'evento dannoso: prova che non è stata né offerta, né data.
I documenti depositati dall'appellante non sono idonei a provare né che il malfunzionamento descritto non vi sia stato, né il caso fortuito, infatti:
- il doc. 1 (registro della control room) è di formazione unilaterale, è privo di firme e intestazioni che lo contestualizzino e ne provino la riferibilità e la provenienza, né ha chiamato a testimone il soggetto che l'ha redatto per sentir Parte_1
confermare in contraddittorio il contenuto del documento e quanto ivi affermato;
- i documenti 2 e 3 (verifiche funzionali) sono l'uno precedente (27.04.2020) e l'altro successivo (21.07.2020) la data del sinistro e non provano che il malfunzionamento descritto non possa essersi verificato il 13.07.2020 all'ora indicata;
- il doc. 4 ritrae semplicemente il tratto finale del tappeto mobile e nulla dimostra sul funzionamento meccanico che – verosimilmente - è stato la causa dell'arresto temporaneo;
- il fatto che la vigilanza non abbia redatto alcun rapporto nulla dice, quanto a un eventuale comportamento anomalo del danneggiato.
In tema di responsabilità civile per danno da cose in custodia, la Corte Suprema ha affermato che, nell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima. Per integrare il caso fortuito, è necessario che la condotta della vittima presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. n. 37059/2022).
La Corte di Cass. n. 8346/2024 ha precisato che il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo, tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima. Se il caso fortuito è consistito nella condotta pagina 9 di 13 della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode, devono essere applicati specifici criteri, tra cui la valutazione della prevedibilità
e dell'adeguatezza causale della condotta della vittima.
Nulla di ciò risulta provato.
Quindi, nulla di quanto dedotto in atti dall'appellante prova che la sig.ra abbia Pt_2
posto in essere un comportamento integrante caso fortuito e tale da interrompere il nesso causale.
Sotto altro profilo, la Corte di Cass. con ordinanza n. 31949 del 16 novembre 2023 ha chiarito che il custode risponde dei danni derivanti da alterazioni della stessa, a meno che non provi che, per il carattere improvviso e imprevedibile della modifica delle condizioni originarie, non sia stato possibile, secondo un criterio di normale diligenza, intervenire tempestivamente…”.
Ciò significa che, anche se ci sono piani di controllo/controlli periodici, il custode deve dimostrare che il malfunzionamento o il cambiamento era improvviso, non prevedibile,
e che non è stato possibile intervenire. Non basta dire “abbiamo controlli regolari”, serve che, al momento del danno, la situazione fosse tale da rendere l'evento del tutto imprevedibile/inevitabile. La circostanza che l'ultimo controllo risalisse a quasi tre mesi prima non consente di inferire che la scala mobile si trovasse in condizioni ottimali.
TERZA QUESTIONE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
2056 E 1226 C.C.: ERRATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA
“Sulla quantificazione del danno” la sentenza di prime cure ha così statuito: “Il danno non patrimoniale deve determinarsi in via equitativa, giusta il disposto degli artt. 2056 e
1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle in uso presso codesto Tribunale, non essendo i criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005 applicabili in via analogica in quanto norma speciale come ribadito dalla Corte di Cassazione, anche con ordinanza in data 22 maggio pagina 10 di 13 2017 n. 12787, [..] Euro 6.616,5,00 per il danno biologico permanente, già in valuta attuale [..] Euro 4.650,00 già in valuta attuale per il complessivo danno biologico temporaneo, comprensivo della relativa componente legata alla sofferenza psicofisica, a motivo della quale il punto base giornaliero di Euro 115,00 è stato incrementato ad Euro
120,00; la sofferenza psicofisica interiore nel periodo di inabilità temporanea, diversamente dalla sofferenza psicofisica inerente i postumi permanenti, deve ritenersi presente, seppur in misura minima, e provata in via presuntiva, in quanto notoriamente le lesioni al polso, fino al momento della guarigione, hanno inevitabilmente inciso sulla libertà di movimento dell'attrice/ricorrente, limitandola e, tali limitazioni, unitamente al dolore fisico che ha richiesto l'uso di antidolorifici, hanno causato disagio anche emotivo (sull'utilizzo di antidolorifici si veda CTU agli atti)”.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nella quantificazione del danno di parte attrice laddove ha utilizzato le tabelle di Milano anziché le tabelle relative alle lesioni micropermanenti, essendo il danno permanente ravvisato nella misura del 5,5% .
La Corte osserva
Il giudice del Tribunale correttamente non ha liquidato il danno biologico rivendicato dall'attrice attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.;
Nel caso di specie il danno provocato a carico dell'odierna appellata derivava, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (scala mobile) custodito dall'ente appellante, avendo la danneggiata espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito di caduta verificatosi a causa di un malfunzionamento della scala mobile. pagina 11 di 13 Come chiarito dalla Cassazione (tra le altre Cass. n. 32372 del 2023), con orientamento costante, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.a.p., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Al rigetto di tutti i motivi consegue la conferma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (Euro 11.156,13), esclusa la fase istruttoria
(non tenutasi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1785/2025 – nel giudizio R.G. n. 34642/2023- , pubblicata il 3 marzo
2025 , che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
grado in favore di che liquida in Euro 3966,00, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano il 14.10.2025
Il Presidente est.
IA EL AT
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IA EL AT Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1221/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BISCI NATIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PELUCCO ALESSIA ( Via Assarotti, 15/10 16122 GENOVA;
C.F._1
( ) VIA S. BARTOLOMEO ARMENI, 2H 16122 Parte_2 C.F._2
GENOVA; elettivamente domiciliato in Via Maffei 20132 MILANO presso il difensore avv. BISCI
NATIA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA DEI CARROZZAI, 4/C 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. GREGIS
MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1785/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano il 3 marzo
2025 nel giudizio distinto a R.G. 34642/2023, notificata il 19 marzo 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi: accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia nell'an che nel quantum, delle domande avversarie, in fatto ed in diritto;
rigettare comunque le stesse in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili
e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, mandando Parte_1
integralmente assolta anche in considerazione della responsabilità di parte attrice
[...]
nella causazione dell'evento; in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualsivoglia responsabilità di accertare l'ammontare dell'effettivo danno e Parte_1
dichiarare tenuta al risarcimento del solo importo che dovesse Parte_1
risultare congruo e dovuto in corso di causa, anche tenuto conto della condotta colposa di parte attrice;
pagina 2 di 13 - con vittoria di spese e onorari del presente giudizio” e, conseguentemente, disporre che controparte provveda alla restituzione della somma di euro 12.647,61 che l'appellante ha versato, con espressa riserva di appello, in favore della signora Pt_2
per sorte capitale, con maggiorazione degli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla restituzione di euro 3.970,20 per spese legali, corrisposti in favore del legale antistatario in primo grado, ovvero alla restituzione della differenza tra l'importo oggetto di condanna in primo grado e quello che dovesse essere ritenuto dall'adita Corte, in via subordinata: per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di appello, in accoglimento del terzo motivo d'appello, riformare parzialmente la sentenza oggetto di impugnazione dichiarando tenuta a corrispondere il minore importo Parte_1
di euro 8.009,08 e, conseguentemente, disporre che controparte provveda alla restituzione di euro 3.257,92 quale differenza tra l'importo oggetto di condanna in primo grado e quello risultante dalle tabelle delle lesioni micropermanenti, con maggiorazione degli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla rideterminazione delle spese legali di primo grado, con restituzione di euro 3.970,20 corrisposti in favore del legale antistatario in primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
In via principale Respingersi integralmente, per i fatti ed i motivi meglio esposti in narrativa, l'appello presentato avverso la sentenza n. 1785/2025 emessa dal Tribunale di
Milano e pubblicata in data 03.03.2025, e, per l'effetto, confermare integralmente detta decisione. In via istruttoria pagina 3 di 13 Si richiamano le istanze istruttorie già dedotte al solo fine di non incorrere in decadenza.
In ogni caso Con conferma della condanna alla rifusione delle spese legali di primo grado e integrale rifusione del compenso professionale di codesto giudizio, maggiorato ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la signora chiamava in giudizio Controparte_1
per sentire “In via principale e di merito - Accertare e Parte_1
dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso all'attrice in data 13.07.2020; - Per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della sig.ra della somma di € 11.156,13 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria, o della somma minore o maggiore accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia”
Più precisamente, la ricorrente sosteneva che: in data 13 luglio 2020 si trovava presso la Stazione Centrale di Milano, verso le ore 17-
18 circa;
per salire al piano dei binari la signora si sarebbe servita di scala mobile piatta;
Pt_2
giunta in prossimità dell'arrivo, mentre si apprestava a scendere dalla scala, improvvisamente e inaspettatamente la scala medesima si sarebbe bloccata, facendo perdere all'attrice l'equilibrio e causandone la caduta;
la ricorrente, cadendo, avrebbe urtato l'arto superiore destro;
ai fatti avrebbero assistito i sig.ri ed Persona_1 Persona_2
in seguito alla caduta, la ricorrente riportava frattura scomposta di radio e ulna destra;
pagina 4 di 13 la ricorrente riteneva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in Parte_1
quanto società avente la gestione e il controllo della Stazione Centrale. si costituiva in giudizio e, nel contestare in toto le deduzioni e le Parte_1
pretese avversarie, richiedeva, per assenza di qualsivoglia responsabilità, l'integrale rigetto della domanda attorea.
Assunte prove testimoniali la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale con sentenza n. 1785/2025 – nel giudizio R.G. n. 34642/2023- , pubblicata il 3 marzo 2025, notificata il 19 marzo 2025 così statuiva:
“- accertata la responsabilità di nella causazione dei danni Parte_1
patiti da condanna al pagamento a favore Controparte_1 Parte_1
di della complessiva somma di euro 11.267,00 oltre accessori, come Controparte_1
meglio dettagliato in parte motiva;
- condanna inoltre parte convenuta/resistente a rifondere alla Parte_1
parte attrice/ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre ad Euro 264,00 per spese non imponibili ed oltre accessori di legge;
- pone altresì definitivamente ed integralmente a carico della parte convenuta/resistente le spese di CTU, come già liquidate con separato Parte_1
provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Avverso tale sentenza propone appello lamentando: Parte_1
a)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI
ALL'ART. 2051 C.C.: ERRATA ESCLUSIONE DEL CASO FORTUITO
b)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.:
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE pagina 5 di 13 c)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2056 E 1226 C.C.:
ERRATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA
Si costituisce parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rinviata ex 350 bis c.p.c. al 14.10.2025, con termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità oggettiva, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. n. 7062/2005, n. 2284/2006; Cass. n.
5741/2009; Cass. n. 7789/2024).
Tre sono le questioni oggetto di decisione di questa Corte.
PRIMA QUESTIONE: a) non aver ravvisato la mancanza di prova del nesso causale.
SECONDA QUESTIONE: b) errata valutazione delle prove
TERZA QUESTIONE: quantum pagina 6 di 13 Le prime due questioni possono essere trattate unitariamente perché strettamente connesse.
L'appellante censura la valutazione che il Tribunale ha fatto sia delle prove orali sia delle prove documentali offerte e depositate da Parte_1
Le censure sono infondate, in quanto la danneggiata ha provato per testi la dinamica del sinistro e la riconducibilità del danno a tale dinamica, riconducibilità che -come afferma il Tribunale- è stata confermata anche dalla CTU nella propria relazione.
Quanto alle prove orali:
La C. Cost ha dichiarato incostituzionale l'art 247 cpc, per il fatto che non è sufficiente il vincolo di parentela a fondare l'inattendibilità del teste: “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (ex multis si veda la recente Cass. 31158/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ebbene, non sono emersi in corso di causa elementi che mettano in dubbio l'attendibilità sui fati rilevanti, dei testi escussi e ciò correttamente rileva il Tribunale a pag. 2 della sentenza: “i testi (...) hanno reso dichiarazioni precise e dettagliate, mai contradittorie;
hanno inoltre mostrato di avere piena conoscenza dei fatti e dei luoghi e di ricordare
l'evento senza incertezze”, con particolare riferimento al fatto storico fondante la responsabilità e cioè che la “la scala mobile ha fatto uno scatto”.
pagina 7 di 13 In particolare, la figlia dell'attrice in primo grado, dichiara al Persona_2
magistrato: “..la scala mobile si è arrestata un attimo per ripartire e in quell'attimo mia madre ha perso l'equilibrio ed è caduta col braccio sotto”.
Il signor , genero dell'attrice in primo grado, dichiara, che al Persona_1
momento del sinistro si trovava dietro alla suocera e che ha “potuto vedere il momento della caduta di mia suocera che è avvenuta quando il tappeto ha fatto il movimento che ho descritto”.
Questa Corte ritiene che le due testimonianze siano credibili;
sotto altro profilo si rileva che anche la parte convenuta in primo grado non ha contestato che la signora CP_1
sia caduta il giorno 13.7.2019, “al fine corsa”, come si evince dal “registro
[...]
control room”, prodotto sub doc. 1 di parte convenuta in primo grado.
L'appellante, quindi, non contesta che l'appellata sia caduta a “fine corsa”, ma eccepisce che non possa desumersi alcuna responsabilità di (ben Parte_1
potendo la parte lesa essere essa stessa la causa della caduta).
Secondo orientamento costante e uniforme della S.C. il custode deve provare che il danno sia dipeso da un caso fortuito, cioè da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa (scala mobile) e il danno. Esempi: comportamento abnorme e imprevedibile dell'utente, manomissione dolosa da parte di terzi, evento naturale eccezionale. Non basta, cioè, dimostrare di aver fatto una manutenzione ordinaria o di aver adottato le cautele normalmente richieste: la diligenza non libera dalla responsabilità se la scala mobile ha comunque provocato il danno per il suo andamento anomalo.
Parte appellante non ha provato che il danno non sia riconducibile alla cosa in custodia, ma a una causa autonoma, imprevedibile e inevitabile, che da sola ha determinato l'evento. In altri termini, il custode della scala mobile, per liberarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., avrebbe dovuto provare il caso fortuito (evento estraneo, imprevedibile pagina 8 di 13 e inevitabile) che interrompesse il nesso causale tra la scala mobile e l'evento dannoso: prova che non è stata né offerta, né data.
I documenti depositati dall'appellante non sono idonei a provare né che il malfunzionamento descritto non vi sia stato, né il caso fortuito, infatti:
- il doc. 1 (registro della control room) è di formazione unilaterale, è privo di firme e intestazioni che lo contestualizzino e ne provino la riferibilità e la provenienza, né ha chiamato a testimone il soggetto che l'ha redatto per sentir Parte_1
confermare in contraddittorio il contenuto del documento e quanto ivi affermato;
- i documenti 2 e 3 (verifiche funzionali) sono l'uno precedente (27.04.2020) e l'altro successivo (21.07.2020) la data del sinistro e non provano che il malfunzionamento descritto non possa essersi verificato il 13.07.2020 all'ora indicata;
- il doc. 4 ritrae semplicemente il tratto finale del tappeto mobile e nulla dimostra sul funzionamento meccanico che – verosimilmente - è stato la causa dell'arresto temporaneo;
- il fatto che la vigilanza non abbia redatto alcun rapporto nulla dice, quanto a un eventuale comportamento anomalo del danneggiato.
In tema di responsabilità civile per danno da cose in custodia, la Corte Suprema ha affermato che, nell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima. Per integrare il caso fortuito, è necessario che la condotta della vittima presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. n. 37059/2022).
La Corte di Cass. n. 8346/2024 ha precisato che il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo, tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima. Se il caso fortuito è consistito nella condotta pagina 9 di 13 della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode, devono essere applicati specifici criteri, tra cui la valutazione della prevedibilità
e dell'adeguatezza causale della condotta della vittima.
Nulla di ciò risulta provato.
Quindi, nulla di quanto dedotto in atti dall'appellante prova che la sig.ra abbia Pt_2
posto in essere un comportamento integrante caso fortuito e tale da interrompere il nesso causale.
Sotto altro profilo, la Corte di Cass. con ordinanza n. 31949 del 16 novembre 2023 ha chiarito che il custode risponde dei danni derivanti da alterazioni della stessa, a meno che non provi che, per il carattere improvviso e imprevedibile della modifica delle condizioni originarie, non sia stato possibile, secondo un criterio di normale diligenza, intervenire tempestivamente…”.
Ciò significa che, anche se ci sono piani di controllo/controlli periodici, il custode deve dimostrare che il malfunzionamento o il cambiamento era improvviso, non prevedibile,
e che non è stato possibile intervenire. Non basta dire “abbiamo controlli regolari”, serve che, al momento del danno, la situazione fosse tale da rendere l'evento del tutto imprevedibile/inevitabile. La circostanza che l'ultimo controllo risalisse a quasi tre mesi prima non consente di inferire che la scala mobile si trovasse in condizioni ottimali.
TERZA QUESTIONE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
2056 E 1226 C.C.: ERRATA LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA
“Sulla quantificazione del danno” la sentenza di prime cure ha così statuito: “Il danno non patrimoniale deve determinarsi in via equitativa, giusta il disposto degli artt. 2056 e
1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle in uso presso codesto Tribunale, non essendo i criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005 applicabili in via analogica in quanto norma speciale come ribadito dalla Corte di Cassazione, anche con ordinanza in data 22 maggio pagina 10 di 13 2017 n. 12787, [..] Euro 6.616,5,00 per il danno biologico permanente, già in valuta attuale [..] Euro 4.650,00 già in valuta attuale per il complessivo danno biologico temporaneo, comprensivo della relativa componente legata alla sofferenza psicofisica, a motivo della quale il punto base giornaliero di Euro 115,00 è stato incrementato ad Euro
120,00; la sofferenza psicofisica interiore nel periodo di inabilità temporanea, diversamente dalla sofferenza psicofisica inerente i postumi permanenti, deve ritenersi presente, seppur in misura minima, e provata in via presuntiva, in quanto notoriamente le lesioni al polso, fino al momento della guarigione, hanno inevitabilmente inciso sulla libertà di movimento dell'attrice/ricorrente, limitandola e, tali limitazioni, unitamente al dolore fisico che ha richiesto l'uso di antidolorifici, hanno causato disagio anche emotivo (sull'utilizzo di antidolorifici si veda CTU agli atti)”.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nella quantificazione del danno di parte attrice laddove ha utilizzato le tabelle di Milano anziché le tabelle relative alle lesioni micropermanenti, essendo il danno permanente ravvisato nella misura del 5,5% .
La Corte osserva
Il giudice del Tribunale correttamente non ha liquidato il danno biologico rivendicato dall'attrice attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.;
Nel caso di specie il danno provocato a carico dell'odierna appellata derivava, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (scala mobile) custodito dall'ente appellante, avendo la danneggiata espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito di caduta verificatosi a causa di un malfunzionamento della scala mobile. pagina 11 di 13 Come chiarito dalla Cassazione (tra le altre Cass. n. 32372 del 2023), con orientamento costante, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.a.p., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Al rigetto di tutti i motivi consegue la conferma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (Euro 11.156,13), esclusa la fase istruttoria
(non tenutasi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1785/2025 – nel giudizio R.G. n. 34642/2023- , pubblicata il 3 marzo
2025 , che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
grado in favore di che liquida in Euro 3966,00, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano il 14.10.2025
Il Presidente est.
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