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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Raffaella Simone giudice dott.ssa Assunta Napoliello giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letti i ricorsi depositati, ex art. 37, comma 2, CCII da e con intervento di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , diretti a ottenere Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. con sede in VIA SAN CARLO 64 Controparte_1 P.IVA_1
CAPURSO; a scioglimento della riserva dell'udienza del 17.5.2025; Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente –si è costituita ma - non ha documentato né contestato la esistenza di detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
1 - -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente: in particolare, si osserva: il concetto di insolvenza che viene definito come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: essere inadempienti significa venire meno alle obbligazioni contratte e, nello specifico, non rispettare i modi e i termini delle stesse e non rileva che l'obbligazione possa essere soddisfatta in un momento successivo. Il concetto di insolvenza richiamato dal legislatore è uno stato che può manifestarsi anche davanti ad un patrimonio aziendale nel suo insieme capiente rispetto ai debiti sociali: in altri termini, lo stato di insolvenza per il legislatore del codice della crisi è uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico e finanziario dell'area caratteristica del business che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte. Il concetto di insolvenza definito all'art.2 del CCI (Decreto Legislativo n.14/2019), inoltre, per quanto identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art.5 della legge fallimentare del 1942, è concetto ben diverso. Lo stato di insolvenza nella previgente normativa richiedeva, per la verifica della sua esistenza, una incapacità del patrimonio aziendale, una volta disinvestito, di far fronte alle obbligazioni contratte. Nell'attuale normativa un imprenditore potrebbe essere solvibile all'interno di uno stato di insolvenza: “Al riguardo va anzitutto ricordato che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cassazione 2 civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2810 emessa in un tempo successivo alla Legge n.155/2017, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 15.08.2020 e che poi, causa lo stato di emergenza proclamato dal governo italiano in data 31.01.2020 (Covid- 19), è stata spostata al 1 settembre 2021 (DL 23/2020 (decreto “liquidità”), conv. L. 5 giugno 2020 n. 40). In definitiva, l'insolvenza è relativa all'inadempimento delle obbligazioni correnti causa la non reddittività della gestione tipica del business. Fatta la necessaria premessa, rileva il Collegio che nella specie risultano specifici indizi della insolvenza della società debitrice che non le consentono di produrre beni (rectius, utili) con quel necessario margine di redditività da destinare alle obbligazioni assunte. A tal fine, è rilevante considerare che le istanze di liquidazione giudiziale provengono da lavoratori della società e i relativi crediti sono assistiti o da diffida accertativa dell e/o da decreti ingiuntivi definitivi emessi Controparte_2 dal Giudice del lavoro, laddove tutti i tentativi di esecuzione mobiliare hanno avuto esito negativo anche nelle forme del pignoramento presso terzi: ovvero, non sono stati trovati beni aggredibili né conti correnti con sufficiente liquidità; la domanda di accesso alla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo e l'approvazione da parte di risalgono a febbraio 2025, ossia nelle more CP_3 dell'odierna procedura, ed in limite alla decisione riservata al Collegio: in ogni caso, non risulta, ovvero, non vi è prova che la società abbia pagato le prime rate, ormai scadute (prima scadenza fissata al 13.2.2025); sulla transazione con la curatela del fallimento Gestione & Management Sanitario s.p.a. (risalente a novembre 2024) che, per come asserito nelle difese, potrebbe assicurare alla società le somme necessarie al pagamento dei debiti scaduti, da un lato, non vi è certezza dell'epoca dell'effettiva riscossione delle somme e, dall'altro, tuttavia, è indice della attuale illiquidità della società e della mancanza di risorse, provenienti dalla gestione ordinaria, da destinare al pagamento dei debiti, primi per tutti quelli dei lavoratori subordinati;
anche le trattative di subentro alle attività in concessione appaiono allo stato embrionali tale da non ritenere che nel breve tempo la situazione di insolvenza possa rientrare;
infine, l'ultimo bilancio depositato è quello riferito all'anno 2019 (depositato in camera di commercio il 14.3.2025) e lo stato patrimoniale e il conto economico depositato risalgono all'anno 2020, documenti che, considerata l'epoca, non appaiono significativi o determinanti per escludere l'insolvenza come, al contrario, manifesta per le riferite circostanze;
3 Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatrice la dr.ssa Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in VIA SAN CARLO 64 CAPURSO NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Assunta Napoliello;
NOMINA e Curatrice la Dott.ssa Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo
4 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i 5 quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
nonché di fornire al giudice delegato il nominativo dei creditori disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori da istituire nel termine di cui all'art. 138 CCI;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
6 - al curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 20.5.2025 ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate
7 dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
Così deciso in Bari, 24/03/2025 Il Giudice rel. est. Il presidente Dott.ssa Assunta Napoliello Dott. Giuseppe Rana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Raffaella Simone giudice dott.ssa Assunta Napoliello giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letti i ricorsi depositati, ex art. 37, comma 2, CCII da e con intervento di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , diretti a ottenere Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. con sede in VIA SAN CARLO 64 Controparte_1 P.IVA_1
CAPURSO; a scioglimento della riserva dell'udienza del 17.5.2025; Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente –si è costituita ma - non ha documentato né contestato la esistenza di detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
1 - -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente: in particolare, si osserva: il concetto di insolvenza che viene definito come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: essere inadempienti significa venire meno alle obbligazioni contratte e, nello specifico, non rispettare i modi e i termini delle stesse e non rileva che l'obbligazione possa essere soddisfatta in un momento successivo. Il concetto di insolvenza richiamato dal legislatore è uno stato che può manifestarsi anche davanti ad un patrimonio aziendale nel suo insieme capiente rispetto ai debiti sociali: in altri termini, lo stato di insolvenza per il legislatore del codice della crisi è uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico e finanziario dell'area caratteristica del business che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte. Il concetto di insolvenza definito all'art.2 del CCI (Decreto Legislativo n.14/2019), inoltre, per quanto identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art.5 della legge fallimentare del 1942, è concetto ben diverso. Lo stato di insolvenza nella previgente normativa richiedeva, per la verifica della sua esistenza, una incapacità del patrimonio aziendale, una volta disinvestito, di far fronte alle obbligazioni contratte. Nell'attuale normativa un imprenditore potrebbe essere solvibile all'interno di uno stato di insolvenza: “Al riguardo va anzitutto ricordato che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cassazione 2 civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2810 emessa in un tempo successivo alla Legge n.155/2017, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 15.08.2020 e che poi, causa lo stato di emergenza proclamato dal governo italiano in data 31.01.2020 (Covid- 19), è stata spostata al 1 settembre 2021 (DL 23/2020 (decreto “liquidità”), conv. L. 5 giugno 2020 n. 40). In definitiva, l'insolvenza è relativa all'inadempimento delle obbligazioni correnti causa la non reddittività della gestione tipica del business. Fatta la necessaria premessa, rileva il Collegio che nella specie risultano specifici indizi della insolvenza della società debitrice che non le consentono di produrre beni (rectius, utili) con quel necessario margine di redditività da destinare alle obbligazioni assunte. A tal fine, è rilevante considerare che le istanze di liquidazione giudiziale provengono da lavoratori della società e i relativi crediti sono assistiti o da diffida accertativa dell e/o da decreti ingiuntivi definitivi emessi Controparte_2 dal Giudice del lavoro, laddove tutti i tentativi di esecuzione mobiliare hanno avuto esito negativo anche nelle forme del pignoramento presso terzi: ovvero, non sono stati trovati beni aggredibili né conti correnti con sufficiente liquidità; la domanda di accesso alla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo e l'approvazione da parte di risalgono a febbraio 2025, ossia nelle more CP_3 dell'odierna procedura, ed in limite alla decisione riservata al Collegio: in ogni caso, non risulta, ovvero, non vi è prova che la società abbia pagato le prime rate, ormai scadute (prima scadenza fissata al 13.2.2025); sulla transazione con la curatela del fallimento Gestione & Management Sanitario s.p.a. (risalente a novembre 2024) che, per come asserito nelle difese, potrebbe assicurare alla società le somme necessarie al pagamento dei debiti scaduti, da un lato, non vi è certezza dell'epoca dell'effettiva riscossione delle somme e, dall'altro, tuttavia, è indice della attuale illiquidità della società e della mancanza di risorse, provenienti dalla gestione ordinaria, da destinare al pagamento dei debiti, primi per tutti quelli dei lavoratori subordinati;
anche le trattative di subentro alle attività in concessione appaiono allo stato embrionali tale da non ritenere che nel breve tempo la situazione di insolvenza possa rientrare;
infine, l'ultimo bilancio depositato è quello riferito all'anno 2019 (depositato in camera di commercio il 14.3.2025) e lo stato patrimoniale e il conto economico depositato risalgono all'anno 2020, documenti che, considerata l'epoca, non appaiono significativi o determinanti per escludere l'insolvenza come, al contrario, manifesta per le riferite circostanze;
3 Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatrice la dr.ssa Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in VIA SAN CARLO 64 CAPURSO NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Assunta Napoliello;
NOMINA e Curatrice la Dott.ssa Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo
4 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i 5 quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
nonché di fornire al giudice delegato il nominativo dei creditori disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori da istituire nel termine di cui all'art. 138 CCI;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
6 - al curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 20.5.2025 ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate
7 dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
Così deciso in Bari, 24/03/2025 Il Giudice rel. est. Il presidente Dott.ssa Assunta Napoliello Dott. Giuseppe Rana
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