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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale d'udienza del 9 gennaio 2025
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.437 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3996/2024 R. G. vertente tra
avv. Roberto Iacovacci) Parte_1
-APPELLANTE-
e
Controparte_1
contumace-
[...]
Giudice di Pace di di rigetto della propria opposizione, proposta con ricorso ex art.204 bis CP_1
del Codice della Strada, avverso i verbali di accertamento n. 1260001124272 e n. 1260001124276 redatti dalla Polizia Stradale di in data 2 agosto 2023, con cui le erano state contestate CP_1 violazioni dell'art. 126 bis del Codice della Strada, ed irrogate le sanzioni conseguenti.
L'ente appellato, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, ex art.437 cpc., sulle seguenti conclusioni della parte costituita
Parte_1
“1) in riforma della sentenza del GdP di Modena, n° 299/2024, dichiarare l'illegittimità dei verbali nn. 1260001124272 e 1260001124276 con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi.
2) Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento Controparte_2 delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario.”
OSSERVA
1) L'art.126 bis Cod. Strad., in caso di mancata identificazione dell'autore di una violazione del codice comportante la perdita di punteggio della patente, impone al proprietario del veicolo da quello condotto di “fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, assoggettando a sanzione “il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli”.
2) Nella specie, si tratta di sanzioni irrogate in esito all'inutile scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.
3) L'attuale appellante, avendo documentato l'avvenuta opposizione ai verbali presupposti, ab initio sostiene che il suddetto termine non sia ancora iniziato a decorrere, e che pertanto le sanzioni siano illegittime.
4) Il primo giudice gli ha dato torto, facendo proprio “l'orientamento consolidato della Suprema
Corte che con diverse pronunce (Cass. Civ. II Sez. n. 22881 del 10/11/10, Cass. Civ n. 24457 del
2.12. 2010, Cass. Civ. Sez. II n. 15542 del 23.7.2015, Cass. Civ. Sez. III n. 8479 del 5.5.2020) ha sconfessato l'orientamento avallato dalla Corte Costituzionale sulla base della comparazione tra il dato normativo previgente e la disciplina riscritta dal legislatore con la riforma del 2006 statuendo che “il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia i dati relativi al conducente del veicolo ex art. 126 bis II co C.d.S. non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto e decorre, pertanto, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia;
né è previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito. Trattasi di una ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell' interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.”
5) Tale orientamento, però, è stato di recente sottoposto a completa revisione dalla Suprema Corte che, con la sentenza n°24012 del 2022, ha al contrario affermato che “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art.126 bis co.2° cds -consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta- si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”. Tale nuovo indirizzo ha poi trovato conferma in successive pronunce (fra cui v. n°3022 del 2024,
n°26553 del 2024), ed è senz'altro da preferirsi, per le ragioni puntualmente esposte nelle suddette pronunce.
6) L'appello va pertanto accolto.
Conseguentemente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione ed annullati i verbali di accertamento.
7) Il mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente, di cui si è dato atto ai punti precedenti, ex art.92 co.2° cpc giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°299/24 resa dal Giudice di Pace di resa dal Giudice di Pace di proposto da nei CP_1 CP_1 Parte_1 confronti della , nella contumacia di quest'ultima, così provvede: Controparte_2
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accoglie l'originaria opposizione;
conseguentemente
DISPONE l'annullamento dei verbali di accertamento n. 1260001124272 e n. 1260001124276 redatti dalla Polizia Stradale di in data 2 agosto 2023 in danno di CP_1 Parte_1
con conseguente revoca di ogni sanzione irrogata.
[...]
2) DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-