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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Cirillo Consigliere
all'udienza del 24 ottobre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
nel procedimento iscritt0 al n. 4881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Avv. (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Isola del Liri (FR), C.F._1
Via Siracusa n. 5, presso la società , Controparte_1
1 rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed anche dall'Avv.
LO ZI giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Frosinone, Corso Lazio n. 9/A, in Controparte_2 persona dell'Amministratore “pro tempore”;
resistente non costituito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente ricorso ha ad oggetto i compensi professionali che l'Avv.
reclama in riferimento all'attività giudiziale Parte_1
svolta in favore del in Frosinone, Corso Controparte_2
Lazio n. 9/A, relativamente ai seguenti procedimenti:
procedimento R.G. n. 2442/2004, celebratosi dinanzi al Tribunale di
Frosinone e definito con sentenza n. 443/2010;
procedimento R.G. n. 3327/2011, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 443/2010 del Tribunale di Roma, definito dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5619/2016;
procedimento esecutivo R.G. 364/2020, svoltasi dinanzi al Tribunale di
Frosinone, per l'esecuzione dei suddetti provvedimenti.
2 Per stessa ammissione dell'Avv. l'attività difensiva prestata Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma e dinanzi alla Corte di Appello nei suindicati procedimenti è consistita:
1) In primo grado:
a) nella fase di studio della controversia;
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella fase istruttoria, con la partecipazione alle relative udienze;
d) nella fase decisionale;
2) In appello:
a) nella fase di studio della controversia (ivi compreso l'esame della sentenza n. 443/2010, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado);
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella partecipazione alle relative udienze (n.2);
d) nella fase decisionale.
e)
In relazione all'attività svolta nei due gradi di giudizio, l'Avv. Parte_1
ha chiesto il pagamento, a titolo di compensi professionali, della complessiva somma di Euro 34.174,05, comprensivo degli oneri accessori, “o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, con conseguente condanna del resistente al relativo CP_2
3 versamento;
il tutto con vittoria delle spese concernenti del presente procedimento.
Nonostante la notifica del ricorso, il ha Controparte_2
omesso di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace.
Dall'esame degli atti depositati, emerge che:
l'Avv. nel corso del mandato conferitogli, in più occasioni Parte_1
ha inviato al resistente comunicazioni informative sullo CP_2
stato dei procedimenti, sollecitando, anche negli anni 2017 e 2019, la corresponsione dei compensi spettanti per l'attività difensiva espletata;
numerosi condomini del a fronte delle Controparte_2
ripetute richieste ricevute per il versamento dei compensi, con nota del
4/3/2020, lo hanno invitato “per ogni eventuale regolamento dei rapporti (…) a rivolgersi direttamente al rag. nella sua qualità Pt_2
di Amministratore del Condominio con il quale ha finora intrattenuto i rapporti”;
che, da ultimo, con nota del 29/11/2021, lo stesso Amministratore del
Condominio resistente, nel rispondere all'Avv. ha inteso Parte_1
sondare la sua disponibilità a “trovare una soluzione bonaria per
chiudere la faccenda”;
considerato, quindi, che non possano esservi dubbi circa l'attuale consapevolezza del in ordine all'esistenza del Controparte_2
4 credito professionale e le somme reclamate dall'Avv. per Parte_1
l'attività professionale svolta in suo favore in occasione dei suddetti procedimenti;
rilevato che il ricorrente, in occasione del giudizio celebratosi dinanzi al
Tribunale di Frosinone, oltre a redigere la comparsa di costituzione e risposta e, a seguito della precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale, ha anche partecipato ad oltre dieci udienze, presenziando anche all'assunzione delle prove testimoniali, sicché, per il primo grado di giudizio, debbono ritenersi spettare a detto professionista i seguenti compensi, stabiliti, “ratione temporis”, dal D.M. 8 aprile 2004 per le cause di valore da Euro 51.700,01 ad Euro 103.300,00:
Euro 5.345,00 per gli onorari, così come richiesti dall'Avv. e Parte_1
corrispondenti, sostanzialmente, alla misura media;
Euro 1.496,00 per i diritti, anch'essi nell'importo richiesto dallo stesso professionista, sostanzialmente corrispondente alla misura media;
il tutto per complessivi Euro 6.841.
Riguardo, invece, ai compensi relativi alla fase di appello, si osserva che l'attività difensiva espletata dall'Avv. è consistita nelle fasi Parte_1
“canoniche” previste dal D.M. n. 55/2014, e cioè nell'esame della sentenza di primo grado e nello studio della controversia, nella redazione dell'atto di appello, nella fase di trattazione e nella fase decisionale, sicché, sulla scorta di quanto stabilito dallo scaglione previsto per le cause tra 52.000,01 Euro e 260.000,00 Euro (per gli anni 2014-2018)),
5 dev'essere liquidata la somma richiesta di Euro 13.635,00, corrispondente anche in questo caso alla misura media.
Infine, in relazione alla procedura esecutiva celebratasi dinanzi al
Tribunale di Frosinone, l'Avv. ha dichiarato di aver già Parte_1
percepito, in qualità di antistatario, la somma di Euro 532,46; pertanto, possono essere liquidati, così come richiesto, gli importi stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, che vengono quantificati, in misura media, in Euro
1.110,00 per la fase introduttiva del giudizio, e in Euro 1.835,00, per la
“fase di trattazione e conclusiva”, cui vanno detratti Euro 532,46, perché già percepiti.
Il tutto per un ammontare pari a complessivi Euro 2.412,54.
Da quanto premesso deriva che, in accoglimento del ricorso, il in Frosinone, Corso Lazio n. 9/A, dev'essere Controparte_2
condannato al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di compensi professionali, della somma di Euro 22.888,54, così determinata: Euro
6.841,00 per il primo grado di giudizio;
Euro 13.635,00 per il giudizio di appello;
Euro 2.412,54 per la fase esecutiva;
il tutto oltre accessori come per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nel minimo, facendo applicazione dello scaglione previsto per le cause da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00.
6
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
nei confronti del in Frosinone,
[...] Controparte_2
Corso Lazio n. 9/A e, per l'effetto, condanna il resistente al CP_2
pagamento, in favore del ricorrente, per l'attività professionale prestata nei giudizi contraddistinti dal n. R.G. 2442/04 (celebratosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma) n. R.G. 3327/2011 (celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma) e dal n. R.G. 364/20 (celebratosi dinanzi al Tribunale di Frosinone, Sezione Esecuzioni) della complessiva somma di Euro 22.888,54, oltre accessori come per legge;
il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì il resistente al pagamento, in favore del CP_2
ricorrente, delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in Euro 98,00 per esborsi e in Euro 3.118,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 24/10/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Izzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Cirillo Consigliere
all'udienza del 24 ottobre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
nel procedimento iscritt0 al n. 4881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Avv. (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Isola del Liri (FR), C.F._1
Via Siracusa n. 5, presso la società , Controparte_1
1 rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed anche dall'Avv.
LO ZI giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Frosinone, Corso Lazio n. 9/A, in Controparte_2 persona dell'Amministratore “pro tempore”;
resistente non costituito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente ricorso ha ad oggetto i compensi professionali che l'Avv.
reclama in riferimento all'attività giudiziale Parte_1
svolta in favore del in Frosinone, Corso Controparte_2
Lazio n. 9/A, relativamente ai seguenti procedimenti:
procedimento R.G. n. 2442/2004, celebratosi dinanzi al Tribunale di
Frosinone e definito con sentenza n. 443/2010;
procedimento R.G. n. 3327/2011, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 443/2010 del Tribunale di Roma, definito dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5619/2016;
procedimento esecutivo R.G. 364/2020, svoltasi dinanzi al Tribunale di
Frosinone, per l'esecuzione dei suddetti provvedimenti.
2 Per stessa ammissione dell'Avv. l'attività difensiva prestata Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma e dinanzi alla Corte di Appello nei suindicati procedimenti è consistita:
1) In primo grado:
a) nella fase di studio della controversia;
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella fase istruttoria, con la partecipazione alle relative udienze;
d) nella fase decisionale;
2) In appello:
a) nella fase di studio della controversia (ivi compreso l'esame della sentenza n. 443/2010, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado);
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella partecipazione alle relative udienze (n.2);
d) nella fase decisionale.
e)
In relazione all'attività svolta nei due gradi di giudizio, l'Avv. Parte_1
ha chiesto il pagamento, a titolo di compensi professionali, della complessiva somma di Euro 34.174,05, comprensivo degli oneri accessori, “o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, con conseguente condanna del resistente al relativo CP_2
3 versamento;
il tutto con vittoria delle spese concernenti del presente procedimento.
Nonostante la notifica del ricorso, il ha Controparte_2
omesso di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace.
Dall'esame degli atti depositati, emerge che:
l'Avv. nel corso del mandato conferitogli, in più occasioni Parte_1
ha inviato al resistente comunicazioni informative sullo CP_2
stato dei procedimenti, sollecitando, anche negli anni 2017 e 2019, la corresponsione dei compensi spettanti per l'attività difensiva espletata;
numerosi condomini del a fronte delle Controparte_2
ripetute richieste ricevute per il versamento dei compensi, con nota del
4/3/2020, lo hanno invitato “per ogni eventuale regolamento dei rapporti (…) a rivolgersi direttamente al rag. nella sua qualità Pt_2
di Amministratore del Condominio con il quale ha finora intrattenuto i rapporti”;
che, da ultimo, con nota del 29/11/2021, lo stesso Amministratore del
Condominio resistente, nel rispondere all'Avv. ha inteso Parte_1
sondare la sua disponibilità a “trovare una soluzione bonaria per
chiudere la faccenda”;
considerato, quindi, che non possano esservi dubbi circa l'attuale consapevolezza del in ordine all'esistenza del Controparte_2
4 credito professionale e le somme reclamate dall'Avv. per Parte_1
l'attività professionale svolta in suo favore in occasione dei suddetti procedimenti;
rilevato che il ricorrente, in occasione del giudizio celebratosi dinanzi al
Tribunale di Frosinone, oltre a redigere la comparsa di costituzione e risposta e, a seguito della precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale, ha anche partecipato ad oltre dieci udienze, presenziando anche all'assunzione delle prove testimoniali, sicché, per il primo grado di giudizio, debbono ritenersi spettare a detto professionista i seguenti compensi, stabiliti, “ratione temporis”, dal D.M. 8 aprile 2004 per le cause di valore da Euro 51.700,01 ad Euro 103.300,00:
Euro 5.345,00 per gli onorari, così come richiesti dall'Avv. e Parte_1
corrispondenti, sostanzialmente, alla misura media;
Euro 1.496,00 per i diritti, anch'essi nell'importo richiesto dallo stesso professionista, sostanzialmente corrispondente alla misura media;
il tutto per complessivi Euro 6.841.
Riguardo, invece, ai compensi relativi alla fase di appello, si osserva che l'attività difensiva espletata dall'Avv. è consistita nelle fasi Parte_1
“canoniche” previste dal D.M. n. 55/2014, e cioè nell'esame della sentenza di primo grado e nello studio della controversia, nella redazione dell'atto di appello, nella fase di trattazione e nella fase decisionale, sicché, sulla scorta di quanto stabilito dallo scaglione previsto per le cause tra 52.000,01 Euro e 260.000,00 Euro (per gli anni 2014-2018)),
5 dev'essere liquidata la somma richiesta di Euro 13.635,00, corrispondente anche in questo caso alla misura media.
Infine, in relazione alla procedura esecutiva celebratasi dinanzi al
Tribunale di Frosinone, l'Avv. ha dichiarato di aver già Parte_1
percepito, in qualità di antistatario, la somma di Euro 532,46; pertanto, possono essere liquidati, così come richiesto, gli importi stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, che vengono quantificati, in misura media, in Euro
1.110,00 per la fase introduttiva del giudizio, e in Euro 1.835,00, per la
“fase di trattazione e conclusiva”, cui vanno detratti Euro 532,46, perché già percepiti.
Il tutto per un ammontare pari a complessivi Euro 2.412,54.
Da quanto premesso deriva che, in accoglimento del ricorso, il in Frosinone, Corso Lazio n. 9/A, dev'essere Controparte_2
condannato al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di compensi professionali, della somma di Euro 22.888,54, così determinata: Euro
6.841,00 per il primo grado di giudizio;
Euro 13.635,00 per il giudizio di appello;
Euro 2.412,54 per la fase esecutiva;
il tutto oltre accessori come per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nel minimo, facendo applicazione dello scaglione previsto per le cause da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00.
6
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
nei confronti del in Frosinone,
[...] Controparte_2
Corso Lazio n. 9/A e, per l'effetto, condanna il resistente al CP_2
pagamento, in favore del ricorrente, per l'attività professionale prestata nei giudizi contraddistinti dal n. R.G. 2442/04 (celebratosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma) n. R.G. 3327/2011 (celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma) e dal n. R.G. 364/20 (celebratosi dinanzi al Tribunale di Frosinone, Sezione Esecuzioni) della complessiva somma di Euro 22.888,54, oltre accessori come per legge;
il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì il resistente al pagamento, in favore del CP_2
ricorrente, delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in Euro 98,00 per esborsi e in Euro 3.118,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 24/10/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Izzo
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