Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.8440/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. LOSAPPIO PAOLA MICHELA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 22/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 08/11/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari all'87%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.10 a pag.17 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Trattasi di soggetto di anni 67, altezza cm.
176, peso 96 kg (BMI 31) , in discrete condizioni generali di nutrizione . Vive in casa con il coniuge , casa indipendente, I piano senza ascensore. Scolarità: II media inferiore
Attività lavorativa: carpentiere.
Il sig. R. gia' I.C. al 75%, presentava, in data 30.05.23, Pt_1 presso l'istituto , domanda intesa alla rivalutazione delle CP_1 proprie affezioni nell'ambito dell' invalidita' civile. Il periziando veniva riconosciuto, in data 11.09.2023, soggetto invalido nella misura del 75%, dalla data della domanda amministrativa .
Avverso a tale decisione, ricorreva al Tribunale di Trani Sez.
Lavoro .
Esaminando la documentazione sanitaria si rileva che il ricorrente e' affetto da
• Esiti dolorosi e disfunzionali di pregresso intervento PTA anca sin (2007) con produzione di calcificazioni eterotopiche;
esiti artroprotesi anca dx (2012)
• Cardiopatia ischemico - ipertensiva (NYHA I)
• Dislipidemia
3 • Spondiloartrosi lombare, ernia discale L4-L5, protrusioni lombari multiple, stenosi lombare , segni lievi di radicolopatia periferica
• Protrusioni cervicali multiple
• Gonartrosi sinistra ad impegno lieve-moderato
• Ipoacusia percettiva bilaterale
• BPCO
• Esiti trattamento chirurgico di Idrocele (2024)
• Pregressa erniectomia ombelicale (2019)> recidiva > I intervento di plastica addominale (2022) > esito in laparocele > ulteriore plastica 2024
• Assume a domicilio : Cardioasa, Ranexa, Vytorin, triatec, xatral
Tanto in premessa , considerando il dato obiettivo riscontrato, la compromissione dello stato di salute e la documentazione esaminata, si applicano le tabelle del D.M. 05/02/1992 come di seguito esposto :
• Cod. 6441 - Cardiopatia ischemico - ipertensiva - FE ai limiti inferiori ed alterazioni distrettuali della cinetica parietale .
Disfunzione diastolica di I grado. Lieve insufficienza mitralica e tricuspidale – NYHA I – 30% • Cod. 7105 – obesita' I classe – BMI
31 + quadro poliartrosico ad impegno lieve moedrato : rachide cervicale e lombare , ginocchio sinistro , spalla sin – per analogia ) - 25%
• Cod. 7223 – Esiti PTA dx – 31%
• Cod . 7223 – Esiti dolorosi e disfunzionali di pregresso intervento PTA anca sin (2007) con produzione di calcificazioni eterotopiche – 40%
• Cod . 4005 – cfr tabelle uditive – certificazione del 16.10.23 – si ritiene ragionevole rivalutazione del punteggio tabellare poiche' la certificazione non riporta se l'esame viene eseguito in camera silente;
inoltre l'esito dell' esame e' basato sul riferito;
infine non esiste ulteriore produzione documentale di tale deficit , ne' il consiglio specialistico di ausilii protesici
( per analogia e decurtazione ) - 30%
Per quanto attiene :
4 - BPCO - non si rileva documentazione che attesti il grado di compromissione funzionale d'organo
- Pregressa erniectomia ombelicale > recidiva > I intervento di plastica addominale > esito in laparocele > ulteriore plastica parete addominale – non presente alterazione di funzione d'organo
Pertanto non vengono pesate.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI PARTE ATTRICE
Depositata bozza dell' elaborato in data 11.09.24 , ricevevo in data odierna controdeduzioni ( Dr Diaferia D.)
1. Per quanto attiene la cardiopatia ischemica (cfr. la piu' recente valutazione cardiologica del 31.01.24) si apprezza:
- Disfunzione diastolica > lieve
- Insufficienza mitralica e tricuspidalica > lieve
- Ventricolo sin > normali dimensioni , spessori lievemente aumentati
- FE ai limiti inferiori (50%)
- Funzione sistolica globale ai limiti inferiori della norma
Pertanto , posto che nessun cardiologo , nella disamina della documentazione , si e' espresso con chiarezza sulla categoria
NYHA, confrontando quanto esposto anche con le linee guida CP_1 per gli stati invalidanti , non esiste alcun riferimento che permetta di inquadrare tali caratteristiche in un classe II NYHA , laddove e' necessaria una dispnea per sforzi di media intensita' per attribuire una classe IIa. Nulla viene ulteriormente attestato in merito.
Si conferma pertanto il codice 6441 nella pienezza della sua attribuzione - 30 %
2. Per quanto attiene la broncopatia :
Si premette , in risposta al pregiatissimo collega che la procedura , in una disamina CTU impone di accertare la documentazione in atti , od anche quanto prodotto fra l'istruzione del procedimento ATP (nel caso di specie) e la visita peritale, previa autorizzazione del giudice stesso.
L'approfondimento diagnostico e' facolta' del perito che voglia approfondire talune aree di interesse o di dubbio. Tuttavia e'
5 facolta' e non obbligo. Pertanto lo scrivente non e' tenuto a chiedere alcuna visita pneumologica .
Cio' detto la documentazione agli atti si nutre di una tc mdc del
28.05.21 :” …iniziali segni di enfisema parasettale ..segmenti apicali di entrambi lobi polmonari superiori ..” che appunto attesta segni di iniziali di enfisema parasettale , e successiva visita di chirurgia toracica del 25.06.21 .” …reca in visione TC torace con mdc eseguita il 88/05/2021 che in ambito polmonare non documenta nulla di patologico..” , che appunto non documenta nulla di patologico.
Il rilievo obiettivo dello scrivente : “ Murmure vescicolare ridotto su tutti i campi;
assenti rumori respiratori aggiunti.
Non dispnea a riposo , ne' in relazione a lievi sforzi (es. legati ai cambi posturali della visita)”.
Pertanto non si ritiene attribuire punteggio alcuno, in assenza di comprovate alterazioni funzionali clinico – strumentali.
3. Per quanto attiene il deficit cognitivo :
Alla valutazione dello scrivente non e' emerso alcun aspetto patologico, dove tuttavia, si ritiene che il rilevo della visita specialistica neurologica del 05.07.23 , deve essere considerata .
Pertanto , non essendo presente agli atti alcuna ulteriore documentazione , che strumentalmente comprovi un defict cognitivo
, pur minimo , per quanto attestato dallo specialista di branca , si ritiene di attribuire il codice 1101 , stimato al valore minimo
– 11%
4. Per quanto attiene il codice 7105 :
Il periziando e' in condizioni di obesita' di classe I ( BMI 31) e presenta un quadro poliartrosico.
Il pregiatissimo collega immagina di poter attribuire un codice di anchilosi lombare ad un rachide mobile per 2/3 con protrusioni lombari , diversamente non ritiene di poter sfruttare il criterio analogico per l' obesita' con dislipidemia ( sdr metabolica ) , pur presente , per quanto non pienamente rientrante nel cut off tabellare.
6 Si precisa che l'artrosi caratterizzante quadri disfunzionali meritevoli di decodifica puntuale e' stata ampiamente valutata
(anca dx e sinistra , trattate chirurgicamente).
L'impegno funzionale inetessante i restanti distretti , di grado lieve , per quanto emerge dalla valutazione clinico strumentale
(spalle , rachide cervico, lombare e ginocchia ) e' stato , certo
, ritenuto annoverabile nel codice 7105 , introdotto con criterio analogico .
Tale ultima valutazione non viene ritenuta meritevole di variazione alcuna .
Per quanto esposto , si modificano le conclusioni M.L come segue :
• Cod. 6441 - Cardiopatia ischemico - ipertensiva - FE ai limiti inferiori ed alterazioni distrettuali della cinetica parietale .
Disfunzione diastolica di I grado. Lieve insufficienza mitralica e tricuspidale – NYHA I – 30%
• Cod. 7105 – obesita' I classe – BMI 31 + quadro poliartrosico ad impegno lieve moedrato : rachide cervicale e lombare , ginocchio sinistro , spalla sin – per analogia ) - 25%
• Cod. 7223 – Esiti PTA dx – 31%
• Cod . 7223 – Esiti dolorosi e disfunzionali di pregresso intervento PTA anca sin (2007) con produzione di calcificazioni eterotopiche – 40%
• Cod . 4005 – cfr tabelle uditive – certificazione del 16.10.23 – si ritiene ragionevole rivalutazione del punteggio tabellare poiche' la certificazione non riporta se l'esame viene eseguito in camera silente;
inoltre l'esito dell' esame e' basato sul riferito;
infine non esiste ulteriore produzione documentale di tale deficit , ne' il consiglio specialistico di ausilii protesici
( per analogia e decurtazione ) - 30%
• Cod. 1101- lievi deficit mnesici non strumentalmente accertati–
11%
Orbene , applicando la formula del calcolo riduzionistico , si riconosce pertanto il periziando come soggetto invalido con riduzione permanente della capacita' lavorativa nella misura dell'
87 % , pertanto non meritevole del beneficio della DI Pt_2
7 INABILITA' CIVILE ( art. 12 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. In L.
30/3/1971 n. 118 se parte ricorrente sia mutilato od invalido civile con totale inabilità lavorativa) ; la decorrenza dalla inabilita' attribuita si ritiene data della valutazione audiometrica del 16.10.23, che introduce ulteriore elemento di valutazione rispetto a quanto precedentemente in esame c/o la competente commissione invalidi (11.09.23)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
8 -dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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