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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1380/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv. Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale sito a Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b - PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica nonché
[...]
e Controparte_2 [...]
(C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia (c.f. ), in C.F._2 servizio presso il Controparte_4
–
[...] Controparte_5
che elegge domicilio presso la sede del predetto
[...] [...]
in C.so d'Augusto n. 231, PEC: CP_3 CP_3 Email_2
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ritualmente proposto da – dipendente di ruolo Parte_1 del assunta con contratto a tempo indeterminato Controparte_1 con decorrenza giuridica e economica dal 01\09\2010 attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza territoriale del Tribunale di Rimini – va accolto limitatamente alla domanda relativa all'accertamento del suo diritto al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva appare meritevole di accoglimento , dovendo essere richiamate sul punto le condivisibili argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità e di merito di seguito riportata per stralcio :
− Corte Appello di Bari n. 822/2024 in data 24/06/2024 : “ … Con sentenza del 26.11.2021 il Tribunale del lavoro di Foggia 1) dichiarava il diritto di …al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze del sin dal primo contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato…2) condannava il alla Controparte_1 ricostruzione della carriera in conformità all'anzianità di servizio riconosciuta nonché al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale…Avverso tale decisione…proponeva appello il
, e precisava che il gravame investiva esclusivamente la posizione di CP_1 CP_
, avendo, a suo avviso, il giudice di primo grado erroneamente riconosciuto l'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera, ove, invece, ai sensi del DPR 122/2013, detto anno 2013 non era utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità…Quindi, l'appellante chiede riformarsi la sentenza
“escludendo il riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013 per la ricostruzione della carriera della…Per una compiuta comprensione della vicenda va riportata la specifica disciplina richiamata dal . Ai sensi del D.L. n. 78 CP_7 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010
“per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”. Il sopra citato D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, stabilisce che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e stabilita con decreto di natura non regolamentare del
di concerto con il Controparte_8
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha previsto a sua volta che
“una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_9
, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
[...] conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. Ebbene, in attuazione di tali norme di rango legislativo, è intervenuto dapprima il Decreto 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal di Controparte_8 concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza che, all'art. 2, ha stabilito che “la somma di Euro 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA”. Il suddetto decreto ministeriale ha, dunque, destinato dei fondi per il ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010. E' stato successivamente stipulato in data 13.03.2013 il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010 e della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 83, che ha individuato tali fondi al fine di
“consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come stabilito espressamente nell'art. 1, comma 3. Tale contratto collettivo ha, pertanto, ripristinato la progressione economica del personale scolastico per l'anno 2011. Il successivo contratto collettivo del personale del comparto scuola stipulato in data 07.08.2014 per le medesime finalità ha invece reperito le risorse finanziarie per “consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, come specularmente previsto nell'art. 1, comma 3. Anche gli scatti stipendiali per l'anno 2012 sono stati dunque ripristinati. Deve conclusivamente ritenersi che gli insegnanti di ruolo, ai quali i precari vanno equiparati, hanno successivamente recuperato gli scatti persi a seguito del c.d. blocco previsto dalle norme sopra richiamate. In tal modo quindi sono state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della “sterilizzazione” dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali così che - in ragione del divieto di discriminazione sancito dalla fonte comunitaria- lo stesso trattamento deve essere assicurato ai dipendenti assunti a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di regime. Le disposizioni de quibus devono quindi essere disapplicate laddove non riconoscono anche ai dipendenti assunti a termine la medesima salvaguardia dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione retributiva. Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013 dispone che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd. “blocco” dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il terrà conto, in sede attuativa, CP_7 ai fini della ricostruzione della progressione economica. Ebbene , tanto chiarito , occorre preliminarmente sottolineare che è evidente che la innegabile e su descritta “sterilizzazione economica” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici…Quindi, in applicazione delle norme sopra citate, la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera della docente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” del 2013, e tanto a prescindere dalla circostanza che l'appellata sia una docente a tempo determinato, in quanto a fini giuridici - lo si ripete - è legittimo il riconoscimento dell'anno 2013 sia per chi svolga servizio di ruolo che per il personale scolastico non di ruolo. Pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione del
2013, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dalla docente…risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non - con tutta evidenza - sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in favore del , che tali permangono anche a voler CP_7 'bloccare' l'incremento economico connesso agli scaglioni stipendiali. Ciò detto
, e, dovendo quindi soffermarsi solo sull'incidenza a fini economici del riconoscimento dell'anno 2013…il gravame non coglie nel segno poiché…la sterilizzazione economica dell'anno 2013 non può neanche astrattamente venire in rilievo in quanto il giudice non ha affatto condannato il al CP_1 pagamento …delle differenze economiche per l'anno 2013, solo che si consideri che le differenze retributive al cui versamento il è stato condannato CP_1 sono quelle maturate nel quinquennio precedente…nei limiti della prescrizione, e, quindi con evidente esclusione di quelle afferenti l'annualità del 2013. Non a caso, in applicazione della sentenza di prime cure e con decreto applicativo del giudicato il ha liquidato le differenze retributive che iniziano dal 2014, CP_1 così come espressamente riconosciuto dall'appellata nel costituirsi in giudizio. Per le ragioni evidenziate, la sentenza del Tribunale deve essere integralmente confermata…”.
− Corte Appello Firenze n. 66\2024 in data 30\01\2024 : “ …Per quanto riguarda i precedenti di questa Corte , la sentenza n.683\2201 del
14\10\2021affermava in maniera chiara che il blocco normativo delle progressioni economiche non escludeva il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo … la docente aveva il pieno diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco era stato disposto “ ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti ” ( art. 9 comma 23 DL 78\2010 conv. nella legge 122\2020 ) e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio. Più in generale , il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco delle progressioni economiche ( art. 9 DL 78\2010 conv. nella legge 122\2020 e successive modifiche e integrazioni ) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo . Insomma , il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico dei dipendenti pubblici , a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica . Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 304\13 , 310\13154\14 ,
219\14 167\20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina , limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante nell'anno 2010 , precludendo quindi ogni possibile incremento degli anni bloccati quali altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità . E ciò di riflesso al fatto che , sempre con riferimento ai soli anni oggetto di blocco , era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche . La sentenza costituzionale n. 178 del 2015 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva , ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti . In conclusione , proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata , l'unica interpretazione legittima del blocco dele progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato , ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera della docente , anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e , quindi , negli anni successivi al blocco , ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico . Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico dei singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimi periodo , bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nella anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati , i quali giuridicamente finirebbero per perdere il loro rilievo in modo definitivo . Di conseguenza va pronunciata la condanna generica richiesta dall'appellante sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione …” ;
− Ordinanza n. 1337 in data 20\03\2024 della Cassazione Sez. Lavoro “ …le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del D.L. n.
78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici…È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti»
(così l'art. 9, comma 23, del ci.I. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni…”.
Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva con inquadramento nella relativa superiore fascia stipendiale, consegue la condanna del al pagamento delle eventuali Controparte_1 differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione come per legge . CP_1 La mancata evocazione in giudizio dell' impedisce ogni statuizione in merito alle reclamate differenze contributive ( cfr. Cass. Sez. L. n. 8965 del
14\05\2020 rv. 657651e n. 24924 del 06/11/2020 Rv. 659267 - 01).
Le spese di lite - in dispositivo liquidate - seguono la soccombenza ma , stante l'accoglimento solo parziale del ricorso , le stesse si compensano per un terzo .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 25\11\2024 , disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le sue articolazioni periferiche : Controparte_1
1) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva con inquadramento nella relativa superiore fascia stipendiale, condanna il
[...]
al pagamento delle eventuali differenze retributive Controparte_1 maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 nei limiti della prescrizione quinquennale , oltre interessi e rivalutazione come per legge .
2) Rigetta per il resto il ricorso .
3) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente della restante quota di due terzi delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che , ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano per tale quota in complessivi euro 1.314,00 oltre ad esborsi pari a € 21,50 , , rimborso spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 11\03\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'