Ordinanza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
letti gli atti del procedimento n. 10264/2024 R.G. e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 28 gennaio 2025;
osserva:
ritenuto che, a fronte della compiuta prospettazione di parte ricorrente con la finalità conciliativa perseguita, la parte resistente non ha sollevato eccezioni che escludano l'utilità dell'accertamento tecnico richiesto;
ritenuto che non appare sufficiente a precludere l'ammissibilità
della procedura la contestazione da parte del resistente dell'esistenza del diritto della ricorrente e, quindi, dell'an della pretesa di quest'ultimo,
dovendo la formula dell'art. 696 bis c.p.c. – secondo cui la consulenza
è ammessa “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione
dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” – essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità;
ritenuto che, pertanto, occorre espletare consulenza tecnica di ufficio, innanzitutto, per esperire il tentativo di conciliazione tra le parti e, all'uopo, assegna al consulente, dopo il giuramento di rito, il termine di giorni trenta per lo studio del fascicolo, la verifica dello stato dei
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- descrivere lo stato dei luoghi indicati in ricorso, la sussistenza, o meno, dei danni lamentati da parte ricorrente e le cause degli stessi,
specificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento rispetto a quelli già accertati;
- verificare se siano, o meno, riconducibili alla parte resistente e se vi siano altre cause rispetto a quelle già accertate nella precedente procedura di accertamento tecnico preventivo e, in ogni caso,
- indicare in quale misura e i lavori necessari ad eliminarli;
P.Q.M.
nomina consulente tecnico di ufficio l'ing. , a cui Testimone_1
affida l'incarico di cui alla motivazione;
Visto l'art. 193 c.p.c., assegna termine di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 193 cit.
Autorizza
il consulente tecnico di ufficio ad eseguire le indagini richieste in assenza dell'Ufficio nei tempi di cui alla parte motiva e dispone che entro l'ultimo termine la detta relazione venga trasmessa dal consulente alle parti costituite e fissa alle parti termine di giorni venti entro il quale
2 trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e fissa al consulente ulteriore termine di giorni venti per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.
Concede al consulente l'anticipo di euro 800,00 in conto spese che pone a carico di parte ricorrente, anticipo da versare prima dell'inizio delle operazioni;
autorizza altresì il C.T.U. a prendere visione degli atti di causa e a servirsi di mezzo proprio;
autorizza le parti a ritirare i propri fascicoli ed a nominare consulenti di parte fino al giorno di inizio delle operazioni;
onera il consulente tecnico di ufficio di comunicare alle parti il luogo, la data e l'ora dell'inizio delle operazioni.
Invita il consulente tecnico di ufficio a specificare, al momento del deposito della relazione scritta se sia, o meno, pubblico dipendente.
Dichiara chiuso il procedimento al deposito in cancelleria della relazione e della appendice con le risposte ai rilievi da parte del c.t.u., e al deposito del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.
Si comunichi
Catania, 9 febbraio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Grazia Longo)
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