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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 24.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7148/2019 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristian Mastropasqua e Silvio Rotondo, in virtù di Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, IG.ra Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia
Fatigato, in virtù di procura speciale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.7.2019, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue in punto di fatto: “1. Che la IG. è stata dipendente del dall'1.9.2015 sino al Parte_1 Parte_2 Parte_3
31.10.2018. (cfr. all.
1-C2 storico occupazionale) - sebbene sia stata regolarizzata soltanto a far data dal 03.03.2016 - giorno in cui è stata licenziata oralmente - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrata al V livello del CCNL commercio, all'interno del locale (panificio) sito in Foggia alla via Lussemburgo n. 14;
2. Che durante l'intercorso rapporto di lavoro, ha sempre prestato l'attività lavorativa ricevendo ordini e direttive della IG.ra ed ha sempre espletato i seguenti orari di lavoro, sulla base dei turni effettuati: dal lunedì al venerdì dalle 6.45 Parte_4
pagina 1 di 15 a.m. alle 14.30 p.m. oppure il secondo turno dalle 16.45 alle 22.30, invece il sabato solitamente tutta la giornata e la domenica solo di mattina mentre durante i giorni festivi (escluso il 25 ed il 26 dicembre) anche il turno pomeridiano, lavorando complessivamente non meno di 48 ore settimanali, sebbene lo stipendio della medesima fosse parametrato ad un contratto di lavoro part-time al 30% come formalmente inquadrata;
3. Che la ricorrente ha sempre svolto varie mansioni, tra cui addetta alla vendita di pane, pizza, rustici, dolci, cibi e bevande in generale, cassiera, addetta alle pulizie di stoviglie e del locale, barista, aiuto alla preparazione di pietanze (pranzi d'asporto, primi, secondi, macedonie e prodotti take away in genere);
4. Che nel periodo non contrattualizzato, la IG.ra espletava, all'interno del panificio sito in Foggia alla via Lussemburgo n. 14, sempre le Pt_1 Parte_5 medesime mansioni osservando gli orari così come indicati nei punti sub. 2 e 3 del presente ricorso e percepiva la somma omnicomprensiva di € 400,00 mensili che le venivano versati in contanti dal legale rappresentante pro tempore della
[...]
5. Che in data 30.10. 2018, senza addurre alcun valido e giustificato motivo, il legale Parte_3 rappresentante pro tempore della odierna società resistente, IG.ra oralmente comunicava alla ricorrente che il Parte_4 suo rapporto sarebbe cessato in data 31.10. 2018 e dopo poteva considerarsi licenziata;
6. Che la società provvedeva, altresì a comunicare il recesso al competente CTI come dimostrato dal C/2 - storico allegato;
in merito si chiede, sin da ora, informativa presso il CTI competente volta a verificare le comunicazioni datoriali di recesso;
7. Che il licenziamento irrogato in data
30.10.2018 si appalesa inefficace sia perché comminato oralmente (All. - C 2 storico di lavoro e All. 1 Stato occupazionale
All. 2);
8. Che la IG.ra a seguito della notizia, il giorno successivo, Pt_1 presa da malore, non si presentava a lavoro inviando, all'uopo, idonea certificazione medica;
8. Che in data 6.11.2018, la IG.ra sprovvista di ogni sostentamento economico, tramite il Pt_1 patronato inoltrava all' richiesta di accedere alla indennità di disoccupazione PI (all. 3 CP_3 Parte_6 CP_4 ricevuta di presentazione domanda PI - dom. n. 6063798200191 - 2018/777512);
9. Che la società, con comunicazione, questa volta scritta, datata 7.11.2018 e pervenuta alla lavoratrice in data 9.11.2018 contestava alla lavoratrice di essere assente ingiustificata a far data da venerdì 2 novembre c.m.. Nella medesima missiva la società ribadiva anche “è appena il caso di precisare che il Suo certificato medico, pervenutoci il 31 ottobre, prevede la malattia e, quindi la Sua assenza giustificata, per la sola giornata del 31 ottobre” (All. 4);
10. Che con missiva del 16.11.2018 - consegnata alla IG.ra il 23.11.2018 - la società resistente comunicava alla dipendente il licenziamento disciplinare a far data dal 16.11.2018 Pt_1
(all. 5); 11. Che in data 28.12.2018 l' verificati i requisiti di legge, provvedeva ad accogliere la domanda di CP_4
PI presentata dalla ricorrente, a seguito del licenziamento intimato oralmente in data 31.10.2018, comunicando l'accoglimento della predetta con decorrenza dall'8.11.2018- per un periodo complessivo di 329 giorni ed una indennità media mensile di € 597,22 (All.6). Si specifica che tale accoglimento è stato possibile solo a seguito della relativa formale comunicazione datoriale di recesso. 12. Che, con PEC del 3.1.2019, la ricorrente, a
Mezzo dell'Avv. Mastropasqua, trasmetteva all'ITL di Foggia una richiesta di intervento ispettivo, e, l a mezzo CP_5 pagina 2 di 15 del funzionario dott. ssa provvedeva. a convocare le parti per il giorno 4.2.2019 per esperire il tentativo di Persona_1
Conciliazione Monocratica ai sensi del dlgs 124/2004 (All.7); tentativo concluso negativamente a causa dell'assenza ingiustificata del datore di lavoro (All.8);
13. Che con PEC del 7.1.2019, la ricorrente, tramite l'avv. Mastropasqua, provvedeva ad impugnare l'illegittimo licenziamento disciplinare comminato in forma scritta il 16.11.2018 con lettera consegnata alla lavoratrice il 23.11.2018
(All. 9); 14. Che con missiva datata 15.1.2019, la società resistente trasmetteva alla lavoratrice l'assegno bancario n. 0052380794-11 dell'8.1.2019 tratto sulla Banca popolare
Pugliese per l'importo complessivo di € 1.728,30, giustificando tale importo come pagamento della mensilità di ottobre 2018
(€ 499,24) e del TER (€ 1.229,06) (All 10);
15. Che con PEC del 21.1.2019, la IG.ra tramite l'Avv. Mastropasqua accettava la somma di € Pt_1
1.728,30 a mero titolo di acconto sul mancato pagamento delle tredicesime e quattordicesime mensilità maturate negli anni
2016-2017-2018 invocando l'art. 1193 c.c. concernente il pagamento del debito più risalente (All. 11);
16. Che - a seguito della presunta revoca del licenziamento datoriale intimato oralmente – con raccomandata n. 689553474717 datata 16.5.2019 e consegnata alla IG.ra il 5.6.2019 l' ha richiesto alla lavoratrice la restituzione della somma di € 969,47 con la seguente Pt_1 CP_4 motivazione (anf non spettanti - rapporto di lavoro non cessato il 31.10.2018) (All. 12);
17. Che a causa del comportamento della società resistente, dunque, la lavoratrice ha ricevuto un gravissimo nocumento tra cui il dover restituire le somme testé richiamate in favore dell entro l'1.7.2019 vedendosi CP_4 sospesa totalmente l'erogazione della prestazione;
18. Che alla data del licenziamento, la IG.ra inquadrata nel V livello del CCNL Commercio, percepiva Parte_1 la somma di € 463,21 per un rapporto di lavoro di 48 ore settimanali seppur formalizzato con part time fittizio al 30%;
19. Che per tutta la durata di esecuzione del rapporto di lavoro de quo, la ricorrente, per effetto dell'esatto inquadramento della prestazione con orario full time nel V livello del ccnl Commercio avrebbe avuto diritto ad una retribuzione quantomeno di € 1.494,48 lordi come da minimi tabellari del
CCNL applicato;
20. Che dalla data di licenziamento ad oggi, la IG.ra non ha intrattenuto alcun rapporto di Pt_1 lavoro presso terzi ed è attualmente disoccupata.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Principale A) Accertare e dichiarare che tra la IG.ra e la società Parte_1 Parte_3
[... in persona del legale rappresentante pro tempore è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata full time dall'1.9.2015 al 31.10.2018 (ovvero sino alla data dell'16.11.2018) senza soluzione di continuità e per l'effetto:
SUL PRIMO LICENZIAMENTO B) Accertare e dichiarare l'inefficacia illegittimità del licenziamento intimato in data 30.10.2018 dalla società in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della ricorrente poiché privo della forma scritta oltre che in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo;
C) per l'effetto, in accoglimento del ricorso proposto, ordinare pagina 3 di 15 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro o, Parte_3 comunque il ripristino del rapporto di lavoro medesimo, con la condanna al pagamento, in favore della IG.ra , di Parte_1 un'indennità a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e/o ripristino del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse vagliare esclusivamente il secondo atto di recesso datoriale SUL SECONDO LICENZIAMENTO
D) ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 e s.m.i., condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria in misura pari Parte_3
a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a
3 e non superiore a 6 mensilità o a quella nella diversa misura dovuta ai sensi dell'applicabile normativa al caso di specie.
SULLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE E) accertare e dichiarare che tra la IG.ra e la società in persona del legale rappresentante pt è intercorso senza soluzione di continuità un Parte_1 Parte_3 rapporto di lavoro di natura subordinata full time dall' 1.9.2015 al 31.10.2018 (ovvero al 16.11.2018);
F) Per l'effetto, ritenute le retribuzioni corrisposte non conformi all'art. 36 della costituzione ed al
CCNL innanzi citato preso quale riferimento ai fini della quantificazione del petitum, condannare la società Parte_3 in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della ricorrente quantificate, come da conteggi analitici facenti parte integrante del presente ricorso, in € 25.633,51 lorde S.E. & O. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o ad altro importo accertato nel corso del giudizio ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
” Vinte le spese di lite.
Parte convenuta si costituiva, contestando la domanda con articolate argomentazioni e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. Rilevata d'ufficio la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dell' stante la domanda di condanna della parte CP_4 datoriale al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Tribunale sottoponeva tale questione al contraddittorio delle parti.
La difesa di parte ricorrente, tuttavia, all'udienza del 19.11.2024 rinunciava alla suddetta domanda e, pertanto, veniva meno la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, udita la legale rappresentante pro tempore di parte resistente in sede di interpello, formulata la proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla ricorrente e rifiutata dalla parte datoriale, esaminati i testi escussi sulle prove orali ammesse, disposta CTU contabile e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente, all'esito dell'udienza del
24.6.2025.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. pagina 4 di 15 2.1 Occorre brevemente ripercorrere i fatti di causa, così come risultanti dalla documentazione in atti e dalle reciproche prospettazioni, principiando dall'esame dei due licenziamenti che hanno attinto la lavoratrice.
La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per la società resistente dall'1.9.2015 al 31.10.2018, dapprima senza formale assunzione (dall'1.9.2015 al 2.3.2016) e poi regolarizzata in data 3.3.2016.
Tanto risulta sia dal contratto del 2.3.2016 (doc. 2 fascicolo di parte resistente), sia dalla comunicazione di assunzione – Modello Unificato LAV di pari data, come aiuto commessa (V livello del CCNL Commercio),
a tempo indeterminato part-time orizzontale per diciotto ore settimanali, ma ha dichiarato di aver sempre svolto attività full time, senza godere di ferie, permessi, straordinario, tredicesima, festività e t.f.r..
Ha poi dedotto che in data 30.10.2018 la legale rappresentante della soc. resistente, , le aveva Parte_4 comunicato oralmente che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31.10.2018 “e dopo poteva considerarsi licenziata”.
Prosegue la ricorrente argomentando che, il giorno successivo, colta da malore, non si era presentava al lavoro, inviando certificato medico e che il successivo 6.11.2018, tramite il patronato di Foggia, CP_3 Pt_6 aveva inoltrato all' domanda amministrativa volta alla fruizione dell'indennità di disoccupazione CP_4
NASpi (doc.6 fascicolo di parte ricorrente).
2.2 Ciò posto, “il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Tale azione (ovvero quella diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale) non
è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate - a mezzo dell'art. 32 della Legge n. 183 del 2010 - all'articolo 6 della Legge n. 604 del 1966, poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza” (Cass., civ., sez. lav., 07/09/2022, n.26407).
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova che la sanzione espulsiva sia stata irrogata oralmente, atteso che nessun teste ha confermato questa circostanza.
Tuttavia, la prova della cesura del rapporto di lavoro su iniziativa della parte datoriale emerge, senza ombra di dubbio, dalla nota del 31.10.2018, avente ad oggetto: “comunicazione di licenziamento” (doc. 7 fascicolo di parte resistente) con cui la ha palesato la volontà di risolvere il rapporto di lavoro con la Parte_3 dipendente, “per un'imprevista contrazione di commesse con conseguente difficoltà finanziarie che ci impediscono di continuare l'attuale plafond dei costi aziendali” inviata alla in data 3.11.2018, sebbene ritirata dalla ricorrente Pt_1 soltanto il 21.11.2018, poiché spedita ad indirizzo conforme a quello indicato nel contratto di lavoro ma non più attuale alla data del licenziamento.
pagina 5 di 15 Ad colorandum, la decisione datoriale di estromettere la dalla compagine aziendale emerge anche dai Pt_1 messaggi telefonici scambiati in data 30.10.2018 tra la ricorrente e ove la prima, scrivendo Parte_4 che da domani non sarebbe più venuta a lavorare, manifestava il proprio dispiacere per come era stata
“liquidata”, un giorno prima della fine del contratto (da intendersi del rapporto di lavoro) e di quelli intercorsi tra la e figlia della , ove quest'ultima riferiva che la decisione era stata Pt_1 Persona_2 Pt_4 presa perché la situazione del forno era “un po' grave”, messaggi il cui contenuto è stato confermato dalla in sede d'interrogatorio formale (doc. 13 fascicolo di parte ricorrente). Pt_4
Non occorre delibare la fondatezza delle ragioni sottese a questo licenziamento, né l'eccezione di decadenza spiegata dalla parte datoriale, poiché la predetta ha poi inteso revocare la sanzione espulsiva, nella misura in cui, in data 7.11.2018, ha contestato alla l'assenza ingiustificata da venerdì 2.11.2018 e Pt_1 ha inviato alla Provincia di Foggia, con Modello Unificato-LAV (doc. 6 fascicolo di parte resistente) la precedente comunicazione di licenziamento per sopravvenuta ricezione del certificato di malattia, per poi irrogarle un nuovo licenziamento, in data 16.11.2018, “per omesse giustificazioni in merito alla contestazione di addebito…” (doc.
5 fascicolo di parte ricorrente).
3. Orbene, in disparte ogni considerazione sull'incoerenza della condotta datoriale, che a distanza di meno di un mese non fa più riferimento al giustificato motivo oggettivo sotteso alla prima sanzione espulsiva, il
Tribunale ritiene che il secondo licenziamento del 16.11.2018 vada dichiarato illegittimo.
3.1 E' opportuno in primo luogo richiamare l'art. 139 del CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario applicabile ratione temporis, che il giudice ha reperito, per esteso, da internet (poiché tale specifica norma non è stata integralmente depositata dalla parte datoriale e il CD ROM depositato dal ricorrente non è “leggibile” dal pc in dotazione allo scrivente magistrato):
“Art. 139 (Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
pagina 6 di 15 - non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell'azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso
è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l'attività dell'Azienda.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento”.
E' evidente che il fatto materiale contestato appare sussumibile nella previsione della contrattazione collettiva che riconduce tale condotta al licenziamento e che, poiché pari a ben sette giorni di assenza (dal
2.11.2018 alla data del 7.11.2018) possa astrattamente essere idoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva.
4. Il Tribunale, tuttavia, ritiene che, nel caso di specie, detto “fatto” non sussista, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
4.1 E' opportuna una preliminare ricognizione delle disposizioni normative rilevanti, essendo pacifico che la fattispecie di causa ricada nell'ambito di disciplina del decreto legislativo 4 marzo 2015, nr. 23.
pagina 7 di 15 Il decreto legislativo citato è stato emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, nr. 183, con cui si delegava il Governo - tra l'altro - ad adottare uno o più decreti legislativi «allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali eIGenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva» (art. 1, comma 7, legge nr. 183 del 2014). Tra i «principi e criteri direttivi», cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio di tale delega, la legge nr. 183 del 2014 ha posto - tra l'altro - la «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti» rispetto al quale, esclusa «per i licenziamenti economici la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro», dovesse essere limitato «il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato». In esplicita esecuzione di tali scopi e criteri direttivi è stato emanato il D. Lgs. nr. 23 del 2015 che, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto nonché, in via residuale, per specifiche categorie di lavoratori che, benché assunti prima della data anzidetta, sono comunque destinatari del decreto in oggetto, ha disciplinato «il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo» (art. 1, comma 1, D.Lgs. nr. 23 del 2015), senza pertanto modificare le vigenti nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo di recesso del datore di lavoro. Per quanto qui rileva, la disciplina del
«licenziamento per giustificato motivo e giusta causa» è contenuta nell'art. 3 del decreto. PROC.nr.
17335/2017 Per il primo comma dell'art. 3 «nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità [...]». Per il secondo comma dell'art. 3 «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria
[...]». L'articolazione delle tutele, nel suo impianto generale, richiama quella già intrapresa dalla legge nr. 92 del 2012 di modifica dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, anche nella sua logica di ritenere la reintegrazione come residuale rispetto alla tutela indennitaria (Cass. nr. 19732 del 2018; Cass. nr. 30323 del
2017; Cass. nr. 14021 del 2016), già letta dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nr . 30985 del 7' i 2017) quale «espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale». Tuttavia la formulazione dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015 non è perfettamente coincidente con quella di cui all'art. 18, comma 4, della legge nr. 300 del 1970 che, invece, riconosce la sanzione della reintegrazione, sia pure nella forma cd. «attenuata», nei casi in cui «Il giudice [...] accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal pagina 8 di 15 datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa [...]». In particolare, in un caso, la reintegrazione è collegata all'insussistenza del «fatto materiale contestato» (D.Lgs. nr. 23 del 2015), nell'altro, all'insussistenza del «fatto contestato»
(art. 18 cit.).
La giurisprudenza di legittimità, in questi anni, ha elaborato una nozione di insussistenza del «fatto contestato» che, come efficacemente sintetizzato nella sentenza di Cassazione nr. 10019 del 2016,
«comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente».
Nella pronuncia nr. 13178 del 2017, la Suprema Corte, nel fare il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. nr. 23669 del 6 novembre 2014 sia «stato ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. 13.10.2015 nr. 20540, Cass. 20.9.2016 nr. 18418 e Cass. 12.5.2016 nr. 10019, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore e da Cass. 13.10.2015 nr. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicché anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria».
E' IGnificativo osservare che, per pervenire a dette conclusioni, siano stati valorizzati da un lato il tenore letterale della norma, che fa riferimento al «fatto contestato», dall'altro, sotto il profilo logico, la assoluta sovrapponibilità «dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso» (in questi termini, Cass nr. 10009 cit).
Le medesime conclusioni possono confermarsi anche in relazione alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 23 del
2015, come espressamente sostenuto dalla Suprema Corte: “5.1. Ritiene il Collegio che alla domanda debba darsi risposta affermativa.
5.2. Il testo dell'art. 3 del D.Lgs nr. 23 del 2015 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di pagina 9 di 15 inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato. 7 PROC.nr. 17335/2017 5.3. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di «fatto contestato» come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al comma 4 dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente.
5.4. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che «quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione» (in termini, ab imo,
Cass. nr. 20540 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. nr. 23 del 2015. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.
5.5. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità.
5.6. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia nr. 194 del 2018 (punto 9.1 del
Considerato in diritto), affermò (sentenza nr. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro,
«fondamentale diritto di libertà della persona umana», pur non garantendo «il diritto alla conservazione del lavoro», tuttavia
«eIGe che il legislatore [...] adegui [...] la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie [...] e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti». Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della legge n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una
«giusta causa» o da un «giustificato motivo». 8 PROC.nr. 17335/2017 Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il
«diritto [garantito dall'art. 4 Cost.] a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente» (sentenza nr. 60 del
1991, punto 9. del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la «garanzia costituzionale [del] diritto di non subire un licenziamento arbitrario» (sentenza nr. 541 del 2000, punto 2. del Considerato in diritto e ordinanza nr. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha richiamato la « legge 9 febbraio 1999, nr. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996» per contenere « detta Carta, entrata in vigore il 10 settembre 1999, [...] disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo» ( sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre, affermato che «la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in base al principio della necessaria giustificazione del recesso» (sentenza nr. 41 del 2003, punto 2.1. del
Considerato in diritto).
5.7. A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. pagina 10 di 15 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il
«fatto materiale contestato», di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs nr. 23 del 2015 sia il «fatto contestato» e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare.
5.8. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del 2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo «materiale» in stretta connessione con l'esplicita estraneità di «ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento»- si spiega agevolmente con l'eIGenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato” (Cass., sent. n. 12174 dell'8.5.2019).
Tale orientamento è stato da ultimo rimarcato: “In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis” (Cass., sez. L - , Ordinanza n. 30469 del 02/11/2023)
4.2 Facendo applicazione di tali principi, l'assenza dal lavoro della lavoratrice trova titolo, a ben vedere, nella specifica e legittima ragione di considerarsi ormai estromessa dalla compagine aziendale, dato il tenore dei messaggi in atti, in sostanza confermati e avvalorati dalla prima lettera di licenziamento.
Il fatto materiale, dunque, non consiste nella mera assenza, bensì nell'assenza che assume rilievo disciplinare perché qualificata dall'essere una “assenza ingiustificata”: in buona sostanza, alcuna giustificazione doveva essere resa da chi non era più una dipendente.
La condotta datoriale rasenta, quindi, un abuso della facoltà di recesso, poiché fondata sulla contestazione disciplinare di una condotta addebitata alla lavoratrice che non si considerava più tale, a fronte dell'inequivoca volontà datoriale di “liquidarla” sin dalla fine di ottobre 2018.
All'astratta possibilità di ottenere la tutela reintegratoria attenuata osta, in concreto, la dimensione aziendale pacificamente sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, in base al quale: “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.
Alla spetta quindi la tutela di cui al comma 1 dell'art.3, dovendosi altresì precisare che la Corte Pt_1
Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la pagina 11 di 15 dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Deve pertanto dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari tre mensilità.
5. Passando alla domanda relativa al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato,
è opportuno osservare che tale capo di domanda presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, affermato da parte ricorrente e decisamente negato da parte resistente, per il periodo 1.9.2015-2.3.2016.
Pertanto, il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n.
21028).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto pagina 12 di 15 sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n.
7966).
Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche della resistente (che riconosce una certa attività svolta dal ricorrente, ma nei limiti su evidenziati), come avvenuto nel caso di specie, in ordine alla natura del rapporto, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
5.1 Ciò posto, non vi sono elementi utili per ritenere lo stabile inserimento attoreo nell'organizzazione datoriale resistente, con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Nessun teste ha saputo riferire sulla fruizione o meno delle ferie, dei permessi e, soprattutto, nessun teste di parte ricorrente ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente nel periodo non formalizzato. Appaiono altresì insufficienti l'E/C privo di valore certificativo, in cui in cui sono annotate 18 settimane di CP_4 lavoro dall'1.9.2015 al 31.12.2015 in favore della società resistente e la nota dell'ITL dell'8.10.2019, poiché non risultano specificati gli accertamenti compiuti dalla P.A., tanto da consentire al Tribunale un vaglio nel senso favorevole a quello prospettato dall'attrice, tanto più ove si consideri che – come suesposto – manca comunque la possibilità di riconoscere differenze retributive azionate nel periodo 1.9.2015-2.3.2016, per difetto di prova costituenda.
6. Passando, invece, alle differenze retributive reclamate per il periodo regolarizzato (pacifiche, tra le parti, le mansioni espletate dalla , il maggior orario lavorativo è stato confermato dalle testi e Pt_1 Tes_1
per i soli mesi di luglio e agosto 2017 (per inciso, il Tribunale non ritiene valida l'apposizione Tes_2
“per ricevuta e quietanza” contenuta nelle fotocopie dei cedolini paga di questi mesi, così come di tutti gli pagina 13 di 15 altri prospetti, depositati dalla parte datoriale, assente, invece, negli originali depositati dalla parte ricorrente), comprese le domeniche a settimane alterne.
In particolare, la ha dichiarato, per quanto d'interesse, quanto segue: “ era una mia ex Tes_1 Parte_1 collega perché anche io ho lavorato al panificio da luglio 2017 a dicembre 2017/ gennaio 2018. Nel periodo che Parte_3 ho lavorato io lavorava anche . Tanto in ordine al cap. a)…Sul cap. d) confermo che la ed io espletavamo Parte_1 Pt_1 la prestazione lavorativa dal lunedì al sabato dalle 6.45 alle 14.30 o dalle 16.45 alle 22.30. I primi mesi lavoravamo insieme, poi venimmo divise su questi due turni. Il sabato, preciso, lavoravamo tutte le giornate, mentre la domenica lavoravamo a settimane alterne. Non abbiamo lavorato il 25 e il 26 dicembre o almeno non ricordo il ciò.”
La ha parimenti riferito: “Sul cap. a) del ricorso, posso riferire che io ho lavorato per il panificio Tes_2 Pt_3
Via Lussemburgo in Foggia, con contratto di 2 ore regolarizzato, o forse tre, ma ne lavoravo molte di più, nei mesi di
[...] giugno – luglio – agosto 2017 come addetta alle vendite (banco pizza – pane), bar, aiutavo, quando mi era concesso, nel laboratorio ed ero anche addetta alla cassa. Nello stesso periodo ho lavorato con la tranne un paio di settimane, quando Pt_1 lei si sposò e prese un permesso per le nozze (credo a giugno o luglio). Non ricordo? se abbia lavorato da settembre 2015 a marzo 2016. Non posso riferire per il periodo marzo 2016 – maggio 2016, ma solo nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme…Sui capitoli d) ed e) riferisco quanto segue. Io e la collega lavoravamo da lunedì alla domenica, quasi tutte le domeniche mattina, tranne due o tre. L'orario di lavoro era lo stesso per me e la comunque, dalle 7.00 alle 14.00 e il Pt_1 pomeriggio dalle 16.30/17.00 anche sino alle 23.00.”
Non risultano utili ai fini del decidere le imprecise testimonianze di e . Testimone_3 Tes_4
Alla luce del quadro istruttorio, è stato necessario disporre CTU contabile, a ministero del dott.
[...]
sui seguenti quesiti: “ determini il CTU, sulla base di tutta la documentazione in atti, se spettino alla parte Per_3 ricorrente, , differenze retributive e t.f.r. secondo le seguenti coordinate Parte_1
- Periodo e orario di lavoro (dal lunedì al venerdì):
1.9.2015-2.3.2016 orario contrattuale;
3.3.2016-31.10.2018 orario formalmente denunciato e, in alternativa, per il solo periodo luglio-agosto 2017, orario dalle
6.45 alle 14.30 o dalle 16.45 alle 22.30 (lunedì-sabato);
- Livello contrattuale: V del CCNL settore commercio per i dipendenti di aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi applicabile ratione temporis;
- compresa tredicesima mensilità (ove prevista dal CCNL di settore) e lavoro domenicale a settimane alterne (nel solo orario di mattina);
- esclusi: indennità per ferie e permessi non goduti (ove non risultanti dalle buste paga in atti), lavoro in giornate festive (non domenicali); straordinario.
- Detratti: a) € 400,00 mensili che la ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver sempre ricevuto;
b) altri acconti risultanti in atti.
Indichi al giudice ogni ulteriore elemento utile ai fini del decidere”. pagina 14 di 15 Le voci escluse dai quesiti non possono essere riconosciute, in difetto dell'assolvimento del rigoroso onere della prova, nel caso di specie non assolto, che grava in capo alla lavoratrice.
La consulenza può essere utilizzata per la liquidazione delle differenze spettanti, poiché i calcoli eseguiti dal professionista nominato, a seguito dei chiarimenti resi con integrazione di perizia depositata in data
17.6.2025 appaiono conformi ai quesiti e ai criteri come sopra enunciati, con i correttivi suindicati.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, nei limiti e secondo le risultanze della consulenza tecnica in atti: deve quindi concludersi che la somma spettante alla ricorrente è pari ad euro 4.316,52 ed in questi limiti la domanda va accolta, con conseguente condanna della resistente al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, valori medi, scaglione “infra” €
5.200,00) nei confronti della parte datoriale.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa n.7148/2019, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento irrogato il 16.11.2018 e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
- condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
e per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di € 4.316,52 oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria dalla data maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo come per legge;
- condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 2.626,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore Pt_1 degli Avv.ti Cristian Mastropasqua e Silvio Rotondo, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza del 24.6.2025
La Giudice
Lilia M. Ricucci
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