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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1620/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4683/2021 depositato il 30/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 04/01/2021
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680201600021833000 ALTRI TRIBUTI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020088452473000 CONCESS. GOVERN 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620030037577820000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110057501710000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 impugnò il preavviso di fermo amministrativo notificatogli da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. il 26 gennaio 2017 e le cartelle di pagamento a esso sottese, eccependone con vari motivi l'illegittimità.
Con sentenza dei giorni 19 novembre 2020/4 gennaio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarò cessata la materia del contendere relativamente a otto delle anzidette cartelle e rigettò nel resto il ricorso.
La Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto del gravame.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nei termini stabiliti al pagamento della prime due rate di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre
2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione
è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” Tanto basta per dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 1/03/2021 dei giorni 19 novembre 2020/4 gennaio 2021, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
ON NO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4683/2021 depositato il 30/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 04/01/2021
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680201600021833000 ALTRI TRIBUTI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020088452473000 CONCESS. GOVERN 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620030037577820000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110057501710000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 impugnò il preavviso di fermo amministrativo notificatogli da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. il 26 gennaio 2017 e le cartelle di pagamento a esso sottese, eccependone con vari motivi l'illegittimità.
Con sentenza dei giorni 19 novembre 2020/4 gennaio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarò cessata la materia del contendere relativamente a otto delle anzidette cartelle e rigettò nel resto il ricorso.
La Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto del gravame.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nei termini stabiliti al pagamento della prime due rate di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre
2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione
è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” Tanto basta per dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 1/03/2021 dei giorni 19 novembre 2020/4 gennaio 2021, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
ON NO