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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1982/2017 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LEPERA PASQUALE Parte_1
Ricorrente nei confronti di (già , con l'avv. TEMISTOCLE MIRACCO CP_1 Controparte_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320159006625670000 Parte_1
(notificatagli in data 18/12/2015, come da relata di notifica in atti), limitatamente alla cartella esattoriale n.13320110005356912000 (notificata, secondo l'indicazione contenuta nell'intimazione di pagamento, in data 4/5/2011) riguardante sanzioni amministrative inerenti all'annualità 2007 (e relativi accessori) irrogate dalla
“Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone”, lagnandosi dell'omessa notificazione della suddetta cartella esattoriale, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art.28 della l.689/1981 del diritto alla riscossione delle somme riportate nella succitata cartella e dolendosi del fatto che l'intimazione di pagamento non indicherebbe i tributi da pagare, l'ente impositore, il termine per l'impugnazione e l'autorità giudiziaria competente. (oggi sostituita dall si è costituita in giudizio Controparte_2 CP_1 contestando gli avversi assunti e chiedendo l'inammissibilità/il rigetto delle avverse pretese. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. In via preliminare, deve rilevarsi che la summenzionata intimazione di pagamento è stata impugnata nel presente giudizio limitatamente alle sanzioni amministrative oggetto della surrichiamata cartella esattoriale, con l'effetto che è del tutto inconferente
1 rispetto alla fattispecie in esame la doglianza riguardante la mancata indicazione dei tributi da pagare (atteso che la sanzione amministrativa non è un tributo). Non coglie inoltre nel segno la censura inerente all'omessa indicazione dell'ente impositore, terminologia in realtà anche in questo caso inconferente, evocando l'idea dell'imposizione fiscale del tutto estranea alla tematica delle sanzioni amministrative: la lagnanza è comunque manifestamente infondata, considerato che a pag.12 dell'intimazione di pagamento c'è scritto espressamente che l'ente creditore (e non impositore) è la “Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone”. Quanto, infine, alla mancata indicazione del termine per l'impugnazione e dell'autorità giudiziaria competente, deve rilevarsi l'infondatezza di tale doglianza per il semplice fatto che a pag.2 dell'intimazione di pagamento c'è scritto espressamente che “i termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni Tributarie, TAR, Autorità Giudiziaria Ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”, perché le modalità di impugnazione chiaramente differiscono in base alla natura del credito oggetto delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta. In ogni caso, la censura in discorso è del tutto irrilevante, non avendo impedito a di instaurare tempestivamente e Parte_1 ritualmente il presente giudizio. A ciò si aggiunga che, come statuito dalla Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art.50, commi 2 e 3, del D.P.R. n.602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., n.10692/2024 - Rv.670847-01, precedente al quale questo Giudice aderisce richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Tanto chiarito, dagli atti di causa emerge che la cartella esattoriale n.13320110005356912000 è stata notificata in data 4/5/2011 a in via Parte_1
OF LO a Isola di Capo Rizzuto (trattasi proprio dell'indirizzo indicato nella citazione come residenza di ), come si evince dall'avviso di Parte_1 ricevimento in atti riportante una firma illeggibile in corrispondenza della dicitura
“destinatario” ma senza che la relativa casella sia stata spuntata. ha Parte_1 proposto querela di falso in via incidentale avverso tale documento e il Tribunale di Crotone, con sentenza n.253/2025 in atti, ha accertato la non riferibilità a Pt_1
della predetta sottoscrizione, dichiarando l'inesistenza della notificazione
[...] della cartella esattoriale n.13320110005356912000. Il Tribunale di Crotone, quindi, nonostante nel caso di specie la notifica in discorso fu effettuata a mente dell'art.26 del D.P.R.602/1973 (e non ai sensi dell'art.149 c.p.c.) e
2 nonostante Cass. n.1686/2023 ritenga che, in siffatte ipotesi, l'assenza nell'avviso di ricevimento delle generalità del consegnatario dell'atto e la non intellegibilità della firma apposta sullo stesso (circostanze entrambe ricorrenti nella fattispecie in esame) non determini la presunzione di consegna a mani del destinatario valevole fino a querela di falso (con la conseguenza che l'unica querela di falso astrattamente proponibile per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attiene al fatto della consegna dell'atto da notificare a uno dei soggetti indicati nell'art.39 del decreto del del 9/4/2001), ha reputato Controparte_3 ammissibile la querela di falso in via incidentale proposta da e l'ha Parte_1 altresì accolta, spingendosi fino alla declaratoria di inesistenza della notifica della cartella esattoriale n.13320110005356912000.
“In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art.149 c.p.c. e dalla legge n.890 del 1982- la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora
eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_1 dell'art.26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato -adempimento non previsto da alcuna norma- e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione -valevole fino a querela di falso- che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art.7 della legge n.890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego. […] In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente -che ai sensi dell'art.39 del d.m. 9 aprile
3 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (Cass., n.1686/2023). Non resta, dunque, dopo la riassunzione del giudizio (sospeso nel 2018) e nonostante tale precedente di legittimità dal quale si è discostato il Tribunale di Crotone con la sentenza n.253/2025, che dichiarare la maturata prescrizione ex art.28 della l.689/1981 del diritto alla riscossione delle somme riportate nella cartella esattoriale n.13320110005356912000, essendo decorsi più di 5 anni tra il 2007 (annualità cui si riferiscono le sanzioni amministrative per cui è causa) e il 2015 (anno in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio), non potendo infatti considerarsi un valido atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale la notificazione della cartella esattoriale n.13320110005356912000 (reputata inesistente dal Tribunale di Crotone con la sentenza n.253/2025). È infine inutile rinviare la decisione della causa (iscritta a ruolo nel lontano 2017) per verificare se tale sentenza sia stata o meno impugnata, giacché «una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata» (Cass., n.12035/2017), non essendo quindi questo Giudice obbligato a sospendere nuovamente il presente procedimento (anche qualora la sentenza fosse stata impugnata). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale n.13320110005356912000 presupposta all'intimazione di pagamento n.13320159006625670000. Condanna l al pagamento delle spese di lite sopportate da , CP_1 Parte_1 liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge. Crotone, 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1982/2017 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LEPERA PASQUALE Parte_1
Ricorrente nei confronti di (già , con l'avv. TEMISTOCLE MIRACCO CP_1 Controparte_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320159006625670000 Parte_1
(notificatagli in data 18/12/2015, come da relata di notifica in atti), limitatamente alla cartella esattoriale n.13320110005356912000 (notificata, secondo l'indicazione contenuta nell'intimazione di pagamento, in data 4/5/2011) riguardante sanzioni amministrative inerenti all'annualità 2007 (e relativi accessori) irrogate dalla
“Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone”, lagnandosi dell'omessa notificazione della suddetta cartella esattoriale, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art.28 della l.689/1981 del diritto alla riscossione delle somme riportate nella succitata cartella e dolendosi del fatto che l'intimazione di pagamento non indicherebbe i tributi da pagare, l'ente impositore, il termine per l'impugnazione e l'autorità giudiziaria competente. (oggi sostituita dall si è costituita in giudizio Controparte_2 CP_1 contestando gli avversi assunti e chiedendo l'inammissibilità/il rigetto delle avverse pretese. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. In via preliminare, deve rilevarsi che la summenzionata intimazione di pagamento è stata impugnata nel presente giudizio limitatamente alle sanzioni amministrative oggetto della surrichiamata cartella esattoriale, con l'effetto che è del tutto inconferente
1 rispetto alla fattispecie in esame la doglianza riguardante la mancata indicazione dei tributi da pagare (atteso che la sanzione amministrativa non è un tributo). Non coglie inoltre nel segno la censura inerente all'omessa indicazione dell'ente impositore, terminologia in realtà anche in questo caso inconferente, evocando l'idea dell'imposizione fiscale del tutto estranea alla tematica delle sanzioni amministrative: la lagnanza è comunque manifestamente infondata, considerato che a pag.12 dell'intimazione di pagamento c'è scritto espressamente che l'ente creditore (e non impositore) è la “Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone”. Quanto, infine, alla mancata indicazione del termine per l'impugnazione e dell'autorità giudiziaria competente, deve rilevarsi l'infondatezza di tale doglianza per il semplice fatto che a pag.2 dell'intimazione di pagamento c'è scritto espressamente che “i termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni Tributarie, TAR, Autorità Giudiziaria Ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”, perché le modalità di impugnazione chiaramente differiscono in base alla natura del credito oggetto delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta. In ogni caso, la censura in discorso è del tutto irrilevante, non avendo impedito a di instaurare tempestivamente e Parte_1 ritualmente il presente giudizio. A ciò si aggiunga che, come statuito dalla Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art.50, commi 2 e 3, del D.P.R. n.602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., n.10692/2024 - Rv.670847-01, precedente al quale questo Giudice aderisce richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Tanto chiarito, dagli atti di causa emerge che la cartella esattoriale n.13320110005356912000 è stata notificata in data 4/5/2011 a in via Parte_1
OF LO a Isola di Capo Rizzuto (trattasi proprio dell'indirizzo indicato nella citazione come residenza di ), come si evince dall'avviso di Parte_1 ricevimento in atti riportante una firma illeggibile in corrispondenza della dicitura
“destinatario” ma senza che la relativa casella sia stata spuntata. ha Parte_1 proposto querela di falso in via incidentale avverso tale documento e il Tribunale di Crotone, con sentenza n.253/2025 in atti, ha accertato la non riferibilità a Pt_1
della predetta sottoscrizione, dichiarando l'inesistenza della notificazione
[...] della cartella esattoriale n.13320110005356912000. Il Tribunale di Crotone, quindi, nonostante nel caso di specie la notifica in discorso fu effettuata a mente dell'art.26 del D.P.R.602/1973 (e non ai sensi dell'art.149 c.p.c.) e
2 nonostante Cass. n.1686/2023 ritenga che, in siffatte ipotesi, l'assenza nell'avviso di ricevimento delle generalità del consegnatario dell'atto e la non intellegibilità della firma apposta sullo stesso (circostanze entrambe ricorrenti nella fattispecie in esame) non determini la presunzione di consegna a mani del destinatario valevole fino a querela di falso (con la conseguenza che l'unica querela di falso astrattamente proponibile per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attiene al fatto della consegna dell'atto da notificare a uno dei soggetti indicati nell'art.39 del decreto del del 9/4/2001), ha reputato Controparte_3 ammissibile la querela di falso in via incidentale proposta da e l'ha Parte_1 altresì accolta, spingendosi fino alla declaratoria di inesistenza della notifica della cartella esattoriale n.13320110005356912000.
“In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art.149 c.p.c. e dalla legge n.890 del 1982- la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora
eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_1 dell'art.26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato -adempimento non previsto da alcuna norma- e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione -valevole fino a querela di falso- che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art.7 della legge n.890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego. […] In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente -che ai sensi dell'art.39 del d.m. 9 aprile
3 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (Cass., n.1686/2023). Non resta, dunque, dopo la riassunzione del giudizio (sospeso nel 2018) e nonostante tale precedente di legittimità dal quale si è discostato il Tribunale di Crotone con la sentenza n.253/2025, che dichiarare la maturata prescrizione ex art.28 della l.689/1981 del diritto alla riscossione delle somme riportate nella cartella esattoriale n.13320110005356912000, essendo decorsi più di 5 anni tra il 2007 (annualità cui si riferiscono le sanzioni amministrative per cui è causa) e il 2015 (anno in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio), non potendo infatti considerarsi un valido atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale la notificazione della cartella esattoriale n.13320110005356912000 (reputata inesistente dal Tribunale di Crotone con la sentenza n.253/2025). È infine inutile rinviare la decisione della causa (iscritta a ruolo nel lontano 2017) per verificare se tale sentenza sia stata o meno impugnata, giacché «una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata» (Cass., n.12035/2017), non essendo quindi questo Giudice obbligato a sospendere nuovamente il presente procedimento (anche qualora la sentenza fosse stata impugnata). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale n.13320110005356912000 presupposta all'intimazione di pagamento n.13320159006625670000. Condanna l al pagamento delle spese di lite sopportate da , CP_1 Parte_1 liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge. Crotone, 12/12/2025.
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