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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4074/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1991 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Merlo Fabio e Fontana Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in EN (VC) il
27/09/2020, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II -
Serie A, Anno 2020. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 23/09/2019 e Per_1 Per_2
08/01/2022, entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in EN (VC) il 27/09/2020, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno
2020 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza anagrafica;
2. ASSEGNA l'immobile ex abitazione famigliare sito in EN (VC), Via Pascoli 7 alla
Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai minori;
Parte_2
pagina 2 di 4 3. DÀ ATTO che il Sig. ha già provveduto a trasferire, a far data dall'inizio del mese Parte_1 di novembre 2025, la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione sita in
EN (VC), Viale Barillis n° 60;
4. DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con i seguenti tempi e modalità:
• tenuto conto dei turni lavorativi di entrambi i genitori, tre pomeriggi a settimana, tutte le settimane, dall'uscita dei minori da scuola, (o in ogni caso alle ore 16.00, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino a dopo cena, indicativamente le ore
20.30/21.00, quando la madre si recherà a riprendere i minori presso il padre, al rientro dalla propria attività lavorativa;
• sempre tenuto conto dei turni lavorativi dei genitori, ove sia possibile, il fine settimana a fine settimana alterne, dal venerdì al termine dell'attività lavorativa o, in alternativa, dal sabato al termine dell'attività lavorativa, e sino alla domenica sera dopo cena
(indicativamente le ore 21.00), quando riaccompagnerà i minori presso la residenza materna;
• a tal fine, i genitori si comunicheranno i propri turni lavorativi non appena a loro conoscenza per consentire una migliore organizzazione;
• vacanze estive: nelle vacanze estive, per tali da intendersi il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con i minori, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
• ponti e festività: salvo ogni diverso e migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori: negli anni pari, dalle ore 9,00 del 25 dicembre e sino alla mattina del 26 dicembre, indicativamente alle ore 11.00; negli anni dispari, il giorno 26 dicembre dalle ore
9.00 e sino alla mattina del giorno 27 dicembre, indicativamente alle ore 11.00, o in alternativa sino alla sera del 26, dopo cena, ove necessitato dall'attività lavorativa;
negli anni dispari, il giorno 31 dicembre, dal termine dell'attività lavorativa e sino al giorno 1° gennaio, dopo cena, indicativamente le ore 21.00; negli anni pari, il giorno dell'Epifania, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno di
Pasqua, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni dispari, il Lunedì dell'Angelo, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno del 25 aprile, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni dispari, il giorno del 1° maggio, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno del 2 giugno, indicativamente dalle ore 9.00
e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni dispari, il giorno del 1° novembre, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno dell'8 dicembre indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
ove consentito dagli orari lavorativi del padre, i giorni di festività potranno includere pernottamenti dei figli sul giorno successivo;
gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
• ove non diversamente indicato, i prelievi ed i riaccompagnamenti si intenderanno presso la residenza materna;
pagina 3 di 4 • le comunicazioni telefoniche con i figli saranno garantite senza alcun limite, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici (ludici/sportivi) degli stessi;
• i prelievi dei minori presso gli istituti scolastici e alle altre attività, nonché l'accudimento dei medesimi, quando i genitori ne siano impossibilitati per motivi di lavoro e/o di salute, potranno essere affidati nonni materni;
5. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2 mantenimento dei minori, l'importo mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. DISPONE che l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, sia percepito integralmente dalla sig.ra
; Pt_2
7. DISPONE che le spese straordinarie siano sostenute da ciascun genitore nella misura del
50%, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse;
8. DISPONE che ciascun genitore provveda nella misura del 50% al pagamento della mensa scolastica, ivi compresa quella per eventuali centri estivi frequentati dai minori;
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo economico;
10. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
11. DÀ ATTO che le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4074/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1991 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Merlo Fabio e Fontana Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in EN (VC) il
27/09/2020, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II -
Serie A, Anno 2020. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 23/09/2019 e Per_1 Per_2
08/01/2022, entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in EN (VC) il 27/09/2020, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno
2020 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza anagrafica;
2. ASSEGNA l'immobile ex abitazione famigliare sito in EN (VC), Via Pascoli 7 alla
Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai minori;
Parte_2
pagina 2 di 4 3. DÀ ATTO che il Sig. ha già provveduto a trasferire, a far data dall'inizio del mese Parte_1 di novembre 2025, la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione sita in
EN (VC), Viale Barillis n° 60;
4. DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con i seguenti tempi e modalità:
• tenuto conto dei turni lavorativi di entrambi i genitori, tre pomeriggi a settimana, tutte le settimane, dall'uscita dei minori da scuola, (o in ogni caso alle ore 16.00, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino a dopo cena, indicativamente le ore
20.30/21.00, quando la madre si recherà a riprendere i minori presso il padre, al rientro dalla propria attività lavorativa;
• sempre tenuto conto dei turni lavorativi dei genitori, ove sia possibile, il fine settimana a fine settimana alterne, dal venerdì al termine dell'attività lavorativa o, in alternativa, dal sabato al termine dell'attività lavorativa, e sino alla domenica sera dopo cena
(indicativamente le ore 21.00), quando riaccompagnerà i minori presso la residenza materna;
• a tal fine, i genitori si comunicheranno i propri turni lavorativi non appena a loro conoscenza per consentire una migliore organizzazione;
• vacanze estive: nelle vacanze estive, per tali da intendersi il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con i minori, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
• ponti e festività: salvo ogni diverso e migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori: negli anni pari, dalle ore 9,00 del 25 dicembre e sino alla mattina del 26 dicembre, indicativamente alle ore 11.00; negli anni dispari, il giorno 26 dicembre dalle ore
9.00 e sino alla mattina del giorno 27 dicembre, indicativamente alle ore 11.00, o in alternativa sino alla sera del 26, dopo cena, ove necessitato dall'attività lavorativa;
negli anni dispari, il giorno 31 dicembre, dal termine dell'attività lavorativa e sino al giorno 1° gennaio, dopo cena, indicativamente le ore 21.00; negli anni pari, il giorno dell'Epifania, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno di
Pasqua, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni dispari, il Lunedì dell'Angelo, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno del 25 aprile, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni dispari, il giorno del 1° maggio, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno del 2 giugno, indicativamente dalle ore 9.00
e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni dispari, il giorno del 1° novembre, indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
negli anni pari, il giorno dell'8 dicembre indicativamente dalle ore 9.00 e sino alle ore 21.00, dopo cena;
ove consentito dagli orari lavorativi del padre, i giorni di festività potranno includere pernottamenti dei figli sul giorno successivo;
gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
• ove non diversamente indicato, i prelievi ed i riaccompagnamenti si intenderanno presso la residenza materna;
pagina 3 di 4 • le comunicazioni telefoniche con i figli saranno garantite senza alcun limite, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici (ludici/sportivi) degli stessi;
• i prelievi dei minori presso gli istituti scolastici e alle altre attività, nonché l'accudimento dei medesimi, quando i genitori ne siano impossibilitati per motivi di lavoro e/o di salute, potranno essere affidati nonni materni;
5. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2 mantenimento dei minori, l'importo mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. DISPONE che l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, sia percepito integralmente dalla sig.ra
; Pt_2
7. DISPONE che le spese straordinarie siano sostenute da ciascun genitore nella misura del
50%, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse;
8. DISPONE che ciascun genitore provveda nella misura del 50% al pagamento della mensa scolastica, ivi compresa quella per eventuali centri estivi frequentati dai minori;
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo economico;
10. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
11. DÀ ATTO che le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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