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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 905/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.905/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MONICA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di separazione”.
Con note scritte depositate in data 7/11/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ferme le ulteriori condizioni, ripristinare la collocazione del minore come stabilita con il verbale di separazione omologato il 10/11/22, prevedendosi, Per_1 a parziale modifica, che starà con i genitori a fine settimana alternati e starà con il padre Per_1 tutte le settimane, dal lunedì all'uscita da scuola fino al martedì sera alle ore 18:00. Pertanto, nei fine settimana in cui starà con il papà, quest'ultimo lo preleverà all'uscita da scuola il Per_1 venerdì pomeriggio e lo riaccompagnerà a casa della mamma il martedì sera alle ore 18:00. Nei
pagina 1 di 4 fine settimana in cui starà con la mamma, il papà lo preleverà all'uscita da scuola il Per_1 lunedì pomeriggio e lo riaccompagnerà a casa della mamma il martedì sera alle ore 18:00.” FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 22/04/2025 Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica Controparte_1 delle condizioni della separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 9/11/2022 con cui era stato disposto l'affido condiviso del figlio minore (nato a [...] il [...]) Per_1 con collocamento prevalente presso la DR;
contestualmente al ricorso, la parte Controparte_1 ha formulato istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. chiedendo di disporre, in via provvisoria ed urgente, anche con decreto inaudita altera parte, l'immediato collocamento di presso il domicilio Per_1 paterno. A fondamento della domanda cautelare, parte ricorrente ha dedotto che da qualche mese il figlio minore si trovava esposto ad un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel vedere frequentemente la DR ubriaca (tanto da trovarsi costretto a metterla a letto e a dover pulire il pavimento dal vino e dai vetri rotti di bottiglie e bicchieri) o nel dover assistere ad incontri tra la DR e il sig. , ex compagno con il quale la signora aveva ripreso una relazione Parte_2 amorosa, abbadandosi, incurante della presenza del figlio, a effusioni (come peraltro già accaduto in passato allorquando il bambino avrebbe assistito a rapporti sessuali tra la DR e il compagno); ha aggiunto che la DR aveva, in diverse occasioni, denigrato la figura paterna agli occhi del figlio.
Con decreto inaudita altera parte in data 23/04/2025, il Giudice accoglieva la richiesta formulata in via d'urgenza dal sig. di collocare , anche solo in via Parte_1 Per_1 provvisoria e a salvaguardia dell'interesse del minore stesso, presso l'abitazione paterna, fatta salva ogni differente valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio. Fissava quindi l'udienza del 7/05/2025 per la trattazione della sola istanza cautelare ex art. 473-bis.15 c.p.c., nel contraddittorio, nonché l'udienza del 22/07/2025 per la comparizione personale delle parti per la trattazione del merito della controversia. Con comparsa di costituzione nella fase cautelare depositata in data 06/05/2025 si è costituita contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo la revoca del provvedimento del 23/04/2025, con ripristino delle condizioni di collocazione del minore come stabilite con il verbale di separazione omologato il Per_1
9/11/2022. In via istruttoria, domandava la nomina di un Curatore speciale ex art. 473-bis 2 c.p.c. al fine dell'audizione del minore ex art. 473bis.
4-5 c.p.c., l'ammissione di Ctu diretta ad accertare la capacità genitoriale di ciascun genitore, chiedendo che venisse ordinato al sig. la Pt_1 produzione in giudizio della propria cartella clinica. Chiedeva l'audizione di testi indicati nella memoria.
pagina 2 di 4 Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 7/05/2025 all'esito della quale il
Giudice ha concesso un rinvio per consentire alle stesse di confrontarsi sulle questioni oggetto del contenzioso e sulla disponibilità ad intraprendere un percorso CO.GE, impegnandosi a trovare un accordo su quanto dibattuto nel sub-procedimento instaurato. Alla successiva udienza, il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulle questioni relative al collocamento di e Per_1 sulle facoltà di visita (il minore rimaneva presso il domicilio paterno, salvo garantire costanti frequentazioni con la DR secondo la regolamentazione disposta in sede di separazione a favore del padre) e dichiarava estinta la procedura.
Integrato il contradditorio nel merito, depositate le memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 22/07/2025, il Giudice, verificata la regolare costituzione del contradditorio, procedeva al libero interrogatorio delle parti, alla presenza dei difensori. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con decreto del 2/08/2025, il Giudice disponeva l'ascolto del figlio minore Persona_2
Nel corso dell'audizione, il minore dichiarava: “Venerdì inizierò la terza media, vado a scuola a Varano Borghi, vicino a dove abita la mamma. Io ora vivo un po' sballottato a destra e sinistra. Qualche tempo fa mi sono accorto che la mamma stava attraversando un momento di difficoltà e l'ho detto al papà, così il giudice ha deciso che sarei andato a vivere con papà e vedevo la mamma a fine settimana alternati, capitava a volte che la vedevo anche dal giovedì alla domenica. Da quando ho ricominciato a vedere la mamma, lei è più tranquilla e sta meglio. …
Questa notte ho dormito dal papà ma devo dire che in questo momento vado dalla mamma più o meno lo stesso numero di giorni che resto da papà. Ora che ricomincia la scuola per me andrebbe bene tornare alla regolamentazione che seguivamo prima del cambio di collocamento, sono già abituato e mi va bene. Pratico calcio a Gavirate, mi porta mio nonno, visto che quando esco da scuola vado dai nonni a mangiare e poi mi viene a prendere la mamma. Mio papà lavora a tempo pieno, ha pasticceria e laboratorio a Porto Valtravaglia. Ora con la mamma i rapporti vanno bene, mi trovo più sereno;
anche con papà il rapporto va bene. AdR: ho già il cellulare, quando sono da papà o mamma sento telefonicamente o tramite messaggi l'altro genitore, sono libero di farlo, loro non me lo impediscono. … Anche se la mamma ha un compagno, lei vive da sola, lui viene Pt_2 qualche volta con suo figlio che ha la mia età, vado d'accordo con entrambi. Ho un buon Per_3 rapporto sia i nonni materni che con la nonna paterna…”.
A conclusione dell'audizione del minore, le parti chiedevano rinvio per valutare la situazione (che risultava in via di progressivo miglioramento stante il percorso CO.GE. intrapreso da entrambi i genitori con positivo esito) e per addivenire a conclusioni congiunte. La causa veniva rinviata all'udienza del 7/11/2025. Con istanza depositata in data 7/11/2025, i procuratori delle parti pagina 3 di 4 chiedevano di sostituire l'udienza con la concessione di un termine per il deposito di note scritte avendo le parti raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte già depositate.
Il Giudice dato atto disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori contenente la richiesta di rimessione della causa al Collegio per la decisione sulle condizioni già riportate nel foglio di conclusioni congiunte, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note sino al 11/11/2025.
Depositate le note congiunte, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, le conclusioni congiunte appaiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad Per_1 un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013. A seguito di un momento di fragilità della DR, il padre è intervenuto tempestivamente per garantire al figlio di vivere presso di lui in un ambiente più sereno di quello che la DR poteva in quel momento offrirgli;
la situazione è poi evoluta in senso positivo e le parti hanno dato dimostrazione di collaborare (anche attivando un percorso di CO.GE.)
e di individuare la soluzione più confacente per il figlio . Per_1
Le spese legali devono essere compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica parzialmente le condizioni di separazione omologate con decreto n. cronol.
11237/2022 del 10/11/2022 pronunciato da questo Tribunale in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.905/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MONICA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di separazione”.
Con note scritte depositate in data 7/11/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ferme le ulteriori condizioni, ripristinare la collocazione del minore come stabilita con il verbale di separazione omologato il 10/11/22, prevedendosi, Per_1 a parziale modifica, che starà con i genitori a fine settimana alternati e starà con il padre Per_1 tutte le settimane, dal lunedì all'uscita da scuola fino al martedì sera alle ore 18:00. Pertanto, nei fine settimana in cui starà con il papà, quest'ultimo lo preleverà all'uscita da scuola il Per_1 venerdì pomeriggio e lo riaccompagnerà a casa della mamma il martedì sera alle ore 18:00. Nei
pagina 1 di 4 fine settimana in cui starà con la mamma, il papà lo preleverà all'uscita da scuola il Per_1 lunedì pomeriggio e lo riaccompagnerà a casa della mamma il martedì sera alle ore 18:00.” FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 22/04/2025 Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica Controparte_1 delle condizioni della separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 9/11/2022 con cui era stato disposto l'affido condiviso del figlio minore (nato a [...] il [...]) Per_1 con collocamento prevalente presso la DR;
contestualmente al ricorso, la parte Controparte_1 ha formulato istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. chiedendo di disporre, in via provvisoria ed urgente, anche con decreto inaudita altera parte, l'immediato collocamento di presso il domicilio Per_1 paterno. A fondamento della domanda cautelare, parte ricorrente ha dedotto che da qualche mese il figlio minore si trovava esposto ad un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel vedere frequentemente la DR ubriaca (tanto da trovarsi costretto a metterla a letto e a dover pulire il pavimento dal vino e dai vetri rotti di bottiglie e bicchieri) o nel dover assistere ad incontri tra la DR e il sig. , ex compagno con il quale la signora aveva ripreso una relazione Parte_2 amorosa, abbadandosi, incurante della presenza del figlio, a effusioni (come peraltro già accaduto in passato allorquando il bambino avrebbe assistito a rapporti sessuali tra la DR e il compagno); ha aggiunto che la DR aveva, in diverse occasioni, denigrato la figura paterna agli occhi del figlio.
Con decreto inaudita altera parte in data 23/04/2025, il Giudice accoglieva la richiesta formulata in via d'urgenza dal sig. di collocare , anche solo in via Parte_1 Per_1 provvisoria e a salvaguardia dell'interesse del minore stesso, presso l'abitazione paterna, fatta salva ogni differente valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio. Fissava quindi l'udienza del 7/05/2025 per la trattazione della sola istanza cautelare ex art. 473-bis.15 c.p.c., nel contraddittorio, nonché l'udienza del 22/07/2025 per la comparizione personale delle parti per la trattazione del merito della controversia. Con comparsa di costituzione nella fase cautelare depositata in data 06/05/2025 si è costituita contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo la revoca del provvedimento del 23/04/2025, con ripristino delle condizioni di collocazione del minore come stabilite con il verbale di separazione omologato il Per_1
9/11/2022. In via istruttoria, domandava la nomina di un Curatore speciale ex art. 473-bis 2 c.p.c. al fine dell'audizione del minore ex art. 473bis.
4-5 c.p.c., l'ammissione di Ctu diretta ad accertare la capacità genitoriale di ciascun genitore, chiedendo che venisse ordinato al sig. la Pt_1 produzione in giudizio della propria cartella clinica. Chiedeva l'audizione di testi indicati nella memoria.
pagina 2 di 4 Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 7/05/2025 all'esito della quale il
Giudice ha concesso un rinvio per consentire alle stesse di confrontarsi sulle questioni oggetto del contenzioso e sulla disponibilità ad intraprendere un percorso CO.GE, impegnandosi a trovare un accordo su quanto dibattuto nel sub-procedimento instaurato. Alla successiva udienza, il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulle questioni relative al collocamento di e Per_1 sulle facoltà di visita (il minore rimaneva presso il domicilio paterno, salvo garantire costanti frequentazioni con la DR secondo la regolamentazione disposta in sede di separazione a favore del padre) e dichiarava estinta la procedura.
Integrato il contradditorio nel merito, depositate le memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 22/07/2025, il Giudice, verificata la regolare costituzione del contradditorio, procedeva al libero interrogatorio delle parti, alla presenza dei difensori. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con decreto del 2/08/2025, il Giudice disponeva l'ascolto del figlio minore Persona_2
Nel corso dell'audizione, il minore dichiarava: “Venerdì inizierò la terza media, vado a scuola a Varano Borghi, vicino a dove abita la mamma. Io ora vivo un po' sballottato a destra e sinistra. Qualche tempo fa mi sono accorto che la mamma stava attraversando un momento di difficoltà e l'ho detto al papà, così il giudice ha deciso che sarei andato a vivere con papà e vedevo la mamma a fine settimana alternati, capitava a volte che la vedevo anche dal giovedì alla domenica. Da quando ho ricominciato a vedere la mamma, lei è più tranquilla e sta meglio. …
Questa notte ho dormito dal papà ma devo dire che in questo momento vado dalla mamma più o meno lo stesso numero di giorni che resto da papà. Ora che ricomincia la scuola per me andrebbe bene tornare alla regolamentazione che seguivamo prima del cambio di collocamento, sono già abituato e mi va bene. Pratico calcio a Gavirate, mi porta mio nonno, visto che quando esco da scuola vado dai nonni a mangiare e poi mi viene a prendere la mamma. Mio papà lavora a tempo pieno, ha pasticceria e laboratorio a Porto Valtravaglia. Ora con la mamma i rapporti vanno bene, mi trovo più sereno;
anche con papà il rapporto va bene. AdR: ho già il cellulare, quando sono da papà o mamma sento telefonicamente o tramite messaggi l'altro genitore, sono libero di farlo, loro non me lo impediscono. … Anche se la mamma ha un compagno, lei vive da sola, lui viene Pt_2 qualche volta con suo figlio che ha la mia età, vado d'accordo con entrambi. Ho un buon Per_3 rapporto sia i nonni materni che con la nonna paterna…”.
A conclusione dell'audizione del minore, le parti chiedevano rinvio per valutare la situazione (che risultava in via di progressivo miglioramento stante il percorso CO.GE. intrapreso da entrambi i genitori con positivo esito) e per addivenire a conclusioni congiunte. La causa veniva rinviata all'udienza del 7/11/2025. Con istanza depositata in data 7/11/2025, i procuratori delle parti pagina 3 di 4 chiedevano di sostituire l'udienza con la concessione di un termine per il deposito di note scritte avendo le parti raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte già depositate.
Il Giudice dato atto disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori contenente la richiesta di rimessione della causa al Collegio per la decisione sulle condizioni già riportate nel foglio di conclusioni congiunte, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note sino al 11/11/2025.
Depositate le note congiunte, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, le conclusioni congiunte appaiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad Per_1 un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013. A seguito di un momento di fragilità della DR, il padre è intervenuto tempestivamente per garantire al figlio di vivere presso di lui in un ambiente più sereno di quello che la DR poteva in quel momento offrirgli;
la situazione è poi evoluta in senso positivo e le parti hanno dato dimostrazione di collaborare (anche attivando un percorso di CO.GE.)
e di individuare la soluzione più confacente per il figlio . Per_1
Le spese legali devono essere compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica parzialmente le condizioni di separazione omologate con decreto n. cronol.
11237/2022 del 10/11/2022 pronunciato da questo Tribunale in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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