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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K 2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc Germaneto Cittadel 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240033001907000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del l.r.p.t. Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), del Foro di Castrovillari, presso il cui studio in Indirizzo_2 è elettivamente domiciliata, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza nonché contro la Regione
Calabria avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 0033001907000 emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa al pagamento della somma complessiva di €. 473,45 (cfr. allegato 1) notificata a mezzo messo notificatore in data 29.01.2025, relativa a tassa automobilistica regionale per l'annualità 2021, deducendone l'illegittimità per plurimi profili.
In particolare, la ricorrente eccepiva:
-il difetto di notifica degli atti presupposti, e in specie dell'avviso di accertamento regionale, mai notificato;
-la nullità della cartella quale primo atto impositivo, in violazione delle garanzie difensive di cui all'art. 24
Cost.;
-l'insussistenza e illegittimità del credito, non essendo dovuta alcuna tassa automobilistica;
-la indeterminatezza del credito e il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.;
-l'intervenuta decadenza dei termini di riscossione;
-l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
-l'inapplicabilità di qualsivoglia sospensione dei termini ex normativa emergenziale Covid-19, trattandosi di annualità 2021.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, eccepiva che per l'annualità 2021 la cartella costituirebbe primo atto di contestazione, legittimamente notificato ai sensi della L.R. Calabria n. 56/2023, che consentirebbe l'accorpamento dell'accertamento nella cartella stessa, purché notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta. Contestava, inoltre, la dedotta tardività della notifica, sostenendo la rilevanza della data di spedizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti il merito del credito e la notifica degli atti presupposti, chiedendo comunque il rigetto del ricorso anche con riferimento all'eccezione di prescrizione.
La ricorrente depositava memorie illustrative, ribadendo l'infondatezza delle difese avversarie e precisando l'inapplicabilità della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020, limitata agli atti in scadenza nell'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della riscossione è parzialmente fondata. Secondo costante giurisprudenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata a resistere esclusivamente in relazione ai vizi propri della cartella e della procedura di riscossione, mentre resta estranea alle contestazioni concernenti la legittimità del credito tributario e degli atti impositivi presupposti, che competono all'ente creditore (Cass. SS.UU. n. 16412/2007).
Pertanto, le censure relative all'inesistenza del credito, alla mancata notifica dell'avviso di accertamento e alla decadenza/prescrizione della pretesa tributaria vanno esaminate nei confronti della Regione
Calabria.
La Regione Calabria costituendosi in giudizio ha provato che la cartella esattoriale impugnata è il primo atto con il quale ha richiesto all'odierno ricorrente la tassa auto relativa all'anno 2021. Tale richiesta è stata effettuata ai sensi della L.R. 56/2023 (dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale) che consente di accorpare la contestazione nel seno della cartella esattoriale, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
Per cui non si è verificata quindi alcuna prescrizione e decadenza del credito intimato nella cartella esattoriale oggetto di contestazione..
Il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte, è di tre anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, ai sensi dell'art. 5 c. 51 del D.L. n. 953/1982 convertito in Legge n. 53/83 e ss. modif.. Con riferimento all'anno 2021 il termine scadeva il 31.12.2024 e la cartella di pagamento è stata notificata il 19.09.2024 entro il termine previsto normativamente. Né è maturata alcuna prescrizione considerando che non è decorso il termine triennale normativamente previsto. Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti costituite.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 3^: - rigetta il ricorso. - condanna la ricorrente, in favore della parte resistente al pagamento della somma, di euro
150.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K 2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc Germaneto Cittadel 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240033001907000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del l.r.p.t. Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), del Foro di Castrovillari, presso il cui studio in Indirizzo_2 è elettivamente domiciliata, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza nonché contro la Regione
Calabria avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 0033001907000 emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa al pagamento della somma complessiva di €. 473,45 (cfr. allegato 1) notificata a mezzo messo notificatore in data 29.01.2025, relativa a tassa automobilistica regionale per l'annualità 2021, deducendone l'illegittimità per plurimi profili.
In particolare, la ricorrente eccepiva:
-il difetto di notifica degli atti presupposti, e in specie dell'avviso di accertamento regionale, mai notificato;
-la nullità della cartella quale primo atto impositivo, in violazione delle garanzie difensive di cui all'art. 24
Cost.;
-l'insussistenza e illegittimità del credito, non essendo dovuta alcuna tassa automobilistica;
-la indeterminatezza del credito e il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.;
-l'intervenuta decadenza dei termini di riscossione;
-l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
-l'inapplicabilità di qualsivoglia sospensione dei termini ex normativa emergenziale Covid-19, trattandosi di annualità 2021.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, eccepiva che per l'annualità 2021 la cartella costituirebbe primo atto di contestazione, legittimamente notificato ai sensi della L.R. Calabria n. 56/2023, che consentirebbe l'accorpamento dell'accertamento nella cartella stessa, purché notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta. Contestava, inoltre, la dedotta tardività della notifica, sostenendo la rilevanza della data di spedizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti il merito del credito e la notifica degli atti presupposti, chiedendo comunque il rigetto del ricorso anche con riferimento all'eccezione di prescrizione.
La ricorrente depositava memorie illustrative, ribadendo l'infondatezza delle difese avversarie e precisando l'inapplicabilità della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020, limitata agli atti in scadenza nell'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della riscossione è parzialmente fondata. Secondo costante giurisprudenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata a resistere esclusivamente in relazione ai vizi propri della cartella e della procedura di riscossione, mentre resta estranea alle contestazioni concernenti la legittimità del credito tributario e degli atti impositivi presupposti, che competono all'ente creditore (Cass. SS.UU. n. 16412/2007).
Pertanto, le censure relative all'inesistenza del credito, alla mancata notifica dell'avviso di accertamento e alla decadenza/prescrizione della pretesa tributaria vanno esaminate nei confronti della Regione
Calabria.
La Regione Calabria costituendosi in giudizio ha provato che la cartella esattoriale impugnata è il primo atto con il quale ha richiesto all'odierno ricorrente la tassa auto relativa all'anno 2021. Tale richiesta è stata effettuata ai sensi della L.R. 56/2023 (dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale) che consente di accorpare la contestazione nel seno della cartella esattoriale, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
Per cui non si è verificata quindi alcuna prescrizione e decadenza del credito intimato nella cartella esattoriale oggetto di contestazione..
Il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte, è di tre anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, ai sensi dell'art. 5 c. 51 del D.L. n. 953/1982 convertito in Legge n. 53/83 e ss. modif.. Con riferimento all'anno 2021 il termine scadeva il 31.12.2024 e la cartella di pagamento è stata notificata il 19.09.2024 entro il termine previsto normativamente. Né è maturata alcuna prescrizione considerando che non è decorso il termine triennale normativamente previsto. Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti costituite.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 3^: - rigetta il ricorso. - condanna la ricorrente, in favore della parte resistente al pagamento della somma, di euro
150.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.