Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2025, proposto da IN – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Capannoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Unione dei comuni Valdera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, della Soprintendenza speciale per il PNRR, di Infratel Italia S.p.A. e di Invitalia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
- del provvedimento dell’Unione dei comuni Valdera n. 27/CAP del 23.10.2025, notificato in pari data, con cui è stato disposto il rigetto definitivo dell’istanza ex art. 44 del d. lgs. n. 259/2003 presentata da IN per l’autorizzazione alla realizzazione della SRB NIN2333 prevista nel PNRR;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui:
- il parere contrario del Comune di Capannoli prot. n. 49330 del 12.09.2025 e la coeva comunicazione dei motivi ostativi prot. 49420 del 12.09.2025;
- il parere contrario della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 50247 del 17.09.2025 e la coeva comunicazione dei motivi ostativi prot. 51365 del 22.09.2025;
- i pareri negativi della Soprintendenza speciale per il PNRR e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV prot. n. 55416 del 13.10.2025 e il parere negativo del Comune di Capannoli prot. n. 56339 del 17.10.2025 e della coeva nota del SUAP prot. n. 56789 del 20.10.2025;
e per l’annullamento o la disapplicazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia e relativa mappa allegata, nonché della deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30.12.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capannoli, dell’Unione dei comuni Valdera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV e del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. VI De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. – In data 31.07.2025, IN presentava al SUAP dell’Unione dei comuni Valdera l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base nel sito denominato “NIN2333 – Capannoli”, funzionale alla copertura delle aree “ a fallimento di mercato ” oggetto del bando di Infratel per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili, assegnati all’esito di procedura di gara e finanziati con le risorse del PNRR.
Alla domanda erano allegati il progetto architettonico, la relazione geologica, lo studio di fattibilità agronomica attestante l’assenza del vincolo boschivo, l’analisi di impatto elettromagnetico e la relazione paesaggistica.
2. – In data 1.08.2025 l’Unione Valdera indiceva la conferenza di servizi, invitando le amministrazioni coinvolte a trasmettere le determinazioni di rispettiva competenza entro il 15.09.2025.
3. – In data 27.08.2025, l’Arpa Toscana rilasciava il proprio parere favorevole in ordine al rispetto dei limiti di radioesposizione.
4. – Con nota del 12.09.2025, l’Unione Valdera comunicava a IN il preavviso di rigetto dell’istanza, rappresentando che il Comune di Capannoli aveva espresso parere negativo in ragione della non conformità del sito individuato per l’installazione dell’infrastruttura con il programma comunale degli impianti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30.12.2024 e della circostanza che, a seguito della presentazione del programma di sviluppo delle reti da parte della società istante, era stato individuato un sito preferenziale alternativo rispetto al quale la società non aveva espresso alcuna criticità.
Con la suddetta nota, l’Unione Valdera rappresentava altresì che il Comune di Capannoli aveva rilevato alcune carenze documentali, tra cui quelle relative alla mancanza del titolo di disponibilità dell’area e ad alcuni elaborati grafici.
5. – Con successiva comunicazione del 18.09.2025, l’Unione Valdera integrava il preavviso di rigetto dell’istanza, comunicando a IN che con nota del 17.09.2025 la Soprintendenza speciale per il PNRR aveva espresso parere sfavorevole in ragione della mancanza della relazione paesaggistica e del fatto che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV, in data 9.09.2025, aveva a sua volta espresso parere istruttorio negativo per la non conformità dell’intervento alle disposizioni della disciplina di tutela dei beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g) , del d.lgs. n. 42/2004 contenuta nella prescrizione di cui al punto 12.3, lett. B2 , dell’elaborato 8B del PIT.
6. – IN riscontrava il preavviso di rigetto con le osservazioni del 22.09.2025.
7. – In data 10.10.2025, la Soprintendenza speciale per il PNRR confermava il parere sfavorevole alla luce della reiterazione del parere istruttorio negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV del 7.10.2025, e dunque per la non conformità dell’intervento « alle disposizioni della specifica Disciplina di Piano per i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del Codice, contenuta nell’Elaborato 8B del PIT (…)».
8. – In data 16.10.2025 il Comune di Capannoli confermava il proprio parere sfavorevole in ragione della non conformità dell’area individuata da IN con quanto previsto dal programma comunale degli impianti.
9. – Quindi, dopo aver comunicato a IN, in data 17.10.2025, i pareri sfavorevoli resi dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e dal Comune di Capannoli, con provvedimento del 23.10.2025 l’Unione Valdera rigettava definitivamente l’istanza di autorizzazione in ragione dei citati pareri.
10. – Con ricorso notificato e depositato in data 11.12.2025, IN si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione all’installazione della stazione radio base e dei presupposti pareri sfavorevoli, previo annullamento o disapplicazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia e la mappa allo stesso allegata, come meglio specificato in epigrafe.
Con il primo motivo, IN deduce la violazione degli artt. 43, 44, 54 e 49- ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’allegato 12- bis , dell’art. 8, co. 6, della legge n. 36/2001, dell’art. 4, co. 7- bis , della legge n. 95/2024 e degli artt. 1, co. 2- bis , 10- bis e 14- bis , della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, le motivazioni del rigetto dell’istanza fondate sul dissenso espresso dal Comune di Capannoli sarebbero illegittime perché non è configurabile un obbligo per l’operatore di utilizzare i siti previsti dal regolamento comunale degli impianti, giacché, diversamente opinando, si configurerebbe un divieto generalizzato con salvezza dei soli siti indicati dal Comune, e, comunque, perché per le stazioni radio base da realizzarsi per la copertura delle aree a fallimento di mercato con fondi PNRR sarebbe prevista una deroga ex lege ai regolamenti comunali; inoltre, premesso che il Comune non aveva a suo tempo dato riscontro alla richiesta di IN di disponibilità di un sito, nemmeno la mancata presentazione del piano di sviluppo delle reti potrebbe ritenersi fattore ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 142, co. 1, lett. g) , del d.lgs. n. 42/2004, della legge regionale n. 39/2000, del d.lgs. n. 38/2018, degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e dell’elaborato 8B del PIT, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui al punto 12.3 dell’art. 12, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: le motivazioni del rigetto dell’istanza fondate sul dissenso espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR sarebbero illegittime per l’insussistenza in concreto delle caratteristiche dell’area boscata e, inoltre, perché la stazione radio base non incontrerebbe i limiti previsti dalle prescrizioni della scheda del PIT, relative alle sole opere edili e non agli impianti tecnologici.
11. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del made in Italy , la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV e il Comune di Capannoli.
12. – Con ordinanza n. 9 del 9 gennaio 2026, il Tribunale ha ritenuto le esigenze cautelari rappresentate dalla società ricorrente suscettibili di essere soddisfatte con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm. e ha provveduto di conseguenza.
Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha disposto una verificazione al fine di accertare se il sito individuato dalla società ricorrente per l’installazione della stazione radio base per cui è causa ricada o meno in un’area qualificabile come boscata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018 e dall’art. 3 della legge regionale della Toscana n. 39/2000, affidando l’incarico al Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università degli studi di Firenze, con facoltà di designazione di un professore o ricercatore in servizio presso lo stesso Dipartimento in possesso della necessaria professionalità.
13. – In data 9.03.2026, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale, il verificatore nominato ha depositato in giudizio la relazione di verificazione.
14. – In vista della discussione della causa IN ha depositato una memoria.
Nel rispetto del termine per le repliche di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., dimidiato ai sensi dell’art. 119, co. 2, richiamato dall’art. 12- bis , co. 5, del decreto legge n. 68/2022, come convertito, il Comune di Capannoli ha depositato note di udienza, con le quali ha evidenziato che «[ r ] ilev [erebbe] a latere, laddove fossero superati gli elementi ostativi descritti, la situazione debitoria della Società nei confronti del Comune per un contratto pregresso. Situazione per la quale è in corso l’attività di recupero e che, nella continuità dell’inadempienza, porterebbe il Comune nella posizione di non poter contrarre nuove obbligazioni con il medesimo soggetto, obbligazioni che peraltro hanno la medesima natura giuridica e oggetto ».
La difesa dello Stato, dal canto suo, ha depositato una relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale, alla luce degli esiti dell’accertamento condotto dal verificatore, il quale ha riscontrato che l’area interessata dall’intervento non è qualificabile come boschiva, viene rilevata l’illegittimità per carenza di motivazione e difetto di istruttoria del parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR e del parere negativo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV, costituenti atti presupposti del diniego impugnato, non operando nell’area del programmato intervento il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, co. 1, lett. g) , del d.lgs. n. 42/2004 e la relativa disciplina posta dalle norme del PIT.
15. – All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
16. – Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce della dirimente considerazione dell’inserimento dell’intervento di cui si discute nel piano per realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili nelle aree “a fallimento di mercato”.
16.1. – L’impianto è infatti funzionale alla implementazione della rete mobile nazionale 5G, prevista come obiettivo del PNRR, essendo stato il sito individuato già a monte della presentazione dell’istanza di IN attraverso gli atti di programmazione allegati al bando “Italia 5G”.
Le coordinate del sito “NIN2333 – Capannoli” riportate nel progetto allegato all’istanza presentata da IN, infatti, corrispondono a quelle di uno dei siti indicati negli allegati del bando Italia 5G (e, precisamente, a quelle delle aree identificate con i codici A1081 e A1355).
16.2. – L’art. 4, co. 7- bis , del decreto legge n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024, stabilisce che «[ a ] l fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ».
16.3. – I criteri distintivi delle aree bianche, grigie e nere con riferimento alle reti a banda larga di base si evincono dalla comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 del 26.01.2013, avente ad oggetto “ Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga ”, che, muovendo dalla premessa (punto 61) che «[ p ] er valutare il fallimento del mercato e gli obiettivi di equità, si può operare una distinzione tra i tipi di aree potenzialmente interessate (…)», considera “aree bianche” le « zone in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco probabile che verranno sviluppate nel futuro prossimo » (punto 66), “aree grigie” « quelle in cui è presente un unico operatore di rete ed è improbabile che nel prossimo futuro venga installata un’altra rete (…)» (punto 67) e “aree nere” quelle in cui « operano o opereranno nel prossimo futuro almeno due diversi fornitori di servizi di rete a banda larga e la fornitura avviene in condizioni di concorrenza », potendo in tali aree « ritenere che non vi sia fallimento del mercato » (punto 72).
16.4. – Dunque, le aree bianche alle quali fa riferimento il succitato art. 4, co. 7- bis , del decreto legge n. 60/2024, come convertito, sono proprio quelle caratterizzate dai casi più gravi di fallimento di mercato in termini di localizzazione di infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili secondo gli standard ivi indicati.
16.5. – La giurisprudenza ha chiarito che le sopra richiamate disposizioni, anche in deroga ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete fino al 31.12.2026, abilitano i gestori ad installare le stazioni radio base anche in zone non previamente individuate come “disponibili” dai piani comunali delle antenne e che versano in “aree bianche”: tali sono le zone svantaggiate, rurali e/o nelle quali l’investimento per l’infrastrutturazione non viene ripagato dalla vendita del servizio generato e che risultano già mappate dagli allegati del suddetto bando. La norma non elimina il procedimento autorizzativo, essendo quindi indispensabile il rilascio dell’autorizzazione, previa verifica della completezza della documentazione e acquisizione dei pareri favorevoli delle autorità preposte. La localizzazione degli impianti « è disposta » – senza margini di discrezionalità – in base alla posizione dei “ pixel ” (in tal senso anche i lavoratori preparatori alla conversione del decreto legge n. 60 del 2024) e, nell’operare « anche in deroga ai regolamenti comunali », non subordina la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla « posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ». In ipotesi di infrastruttura destinata alla copertura delle aree “a fallimento di mercato”, quindi, il diniego di autorizzazione è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non è inserito nelle “aree bianche”, mappate come idonee alla copertura dei pixel (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 341; Id., 27 ottobre 2025, n. 1760; TAR Campania, Salerno, sez. I, 5 dicembre 2025, n. 2052).
Dunque, « le SRB finalizzate a coprire aree bianche individuate nell’ambito del Piano Italia 5G, come quella di cui è causa, possono essere localizzate in funzione delle anzidette necessità di copertura, prescindendo cioè, laddove necessario, dagli eventuali vincoli localizzativi previsti nei regolamenti comunali » (così TAR Umbria, 16 marzo 2026, n. 101).
16.6. – Deve dunque ritenersi fondata la censura con la quale la ricorrente ha contestato la legittimità del parere sfavorevole opposto dal Comune di Capannoli, sul quale l’Unione Valdera ha in parte fondato il diniego di autorizzazione, in ragione della applicabilità del regime derogatorio di cui all’art. 4, co. 7- bis , del decreto legge n. 60/2024, come convertito.
Né può attribuirsi rilevanza, in contrario, alla circostanza dell’esposizione debitoria rappresentata dalla difesa comunale con le note depositate il 9.04.2026, trattandosi di deduzione del tutto generica e, comunque, non rappresentata nella motivazione del provvedimento qui avversato.
17. – Anche il secondo motivo merita condivisione.
17.1. – L’art. 3 del d.lgs. n. 34/2018 (recante “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali ”, che ha sostituito il d.lgs. n. 227/2001), stabilisce che «[ p ] er le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento » (comma 3) e che «[ l ] e regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita » (comma 4).
Il successivo art. 4, co. 1, lett. a) , considera assimilate a bosco « le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco ».
17.2. – L’art. 3, co. 1, della legge regionale n. 39/2000 (“ Legge forestale della Toscana ”) stabilisce che « ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete ».
Il comma 4 dello stesso articolo assimila al bosco « le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo ».
17.3. – La giurisprudenza, accanto alla nozione normativa di bosco, « fa riferimento ad una nozione sostanziale perché la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “territorio espressivo di identità” ex art. 131, d.lgs. n. 42/2004 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574); il che equivale a dire che la nozione normativa di bosco, per la giurisprudenza, deve essere affiancata da una nozione sostanziale perché essa è finalizzata all’apposizione del vincolo di tutela paesaggistica (Cons. Stato, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 1962) », con la conseguenza che «[ i ] l vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, dunque, a monte la sussistenza in natura del bosco, così come definito dal legislatore, e a valle, in ragione della natura del vincolo, il provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza (cfr. Cons. Stato, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 1962; Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574). Per cui, il provvedimento, oltre a dover essere adottato dall’amministrazione tecnica competente, deve dare espressamente conto dei tratti biofisici individuanti l’area boscata tutelata (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574) », dovendo dunque « ritenersi che ai fini della sussistenza di un bosco soggetto a vincolo paesaggistico occorre non solo la sussistenza di un preciso requisito dimensionale, secondo la definizione normativa (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 34 del 2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo la nozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio, originariamente caratteristico del paesaggio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462) » (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2026, n. 1936).
17.4. – Rispetto alla vicenda che qui interessa, il verificatore nominato da questo Tribunale, dopo aver puntualmente inquadrato il sito di installazione della stazione radio base nella documentazione cartografica e, più in particolare, nella carta delle aree tutelate per legge e avere descritto ed analizzato lo stato attuale dei luoghi e averne ricostruito lo stato storico sulla base della documentazione fotografica disponibile, è giunto alla conclusione (pagg. 30 e ss. della relazione di verificazione) secondo la quale il sito « non ricade in un’area qualificabile come boscata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018 e dall’art. 3 della legge forestale della Toscana n. 39/2000 ».
Infatti, « la parte est della particella catastale 436, che si estende complessivamente su una superficie di circa 2080 m2, di larghezza mediamente superiore a 20 m, è priva di vegetazione arborea forestale tale da determinare una copertura del suolo pari ad almeno il 20%. Pertanto, l’area su cui ricade il sito di installazione della stazione radio base non rispetta i criteri per essere definita bosco ai sensi dell’art. 3, c. 3, del d.lgs. n. 34/2018 e dall’art. 3, c. 1, della legge forestale della Toscana n. 39/2000. Parimenti, l’area è risultata priva di vegetazione forestale arbustiva tale da determinare una copertura del suolo pari ad almeno il 40% e, conseguentemente, non presenta le caratteristiche necessarie per essere qualificata come area assimilata a bosco ai sensi dell’art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 34/2018 e dell’art. 3, c. 4, della legge forestale della Toscana n. 39/2000 ».
Anche in relazione alle restanti superfici della medesima particella catastale 436, non direttamente interessate dal progetto di realizzazione della stazione radio base, il verificatore ha escluso la qualificazione come aree boscate.
17.5. – Le conclusioni cui è giunto il verificatore non sono state oggetto di rilievi da parte delle Amministrazioni resistenti e, anzi, sono state sostanzialmente condivise dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, con la relazione del 19.03.2026 depositata in giudizio il 22.04.2026, ha riconosciuto l’illegittimità per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria dei pareri sfavorevoli della Soprintendenza speciale per il PNRR e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e IV – costituenti atti presupposti del diniego impugnato – con i quali era stata ritenuta l’incompatibilità dell’installazione con le norme di tutela previste dal PIT per le aree boschive ex art. 142, co. 1, lett. g) , del d.lgs. n. 42/2004.
17.6. – Richiamati la nozione normativa e sostanziale di bosco e gli esiti della verificazione, anche il secondo motivo di ricorso è dunque fondato.
18. – In conclusione, il ricorso di IN deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
19. – Le spese della verificazione devono essere poste a carico del Ministero della cultura e saranno liquidate con separato provvedimento su istanza dell’interessato.
20. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori a carico del Ministero della cultura e di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori a carico solidale del Comune di Capannoli e dell’Unione di comuni Valdera.
Pone a carico del Ministero della cultura le spese della verificazione, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL La IA, Presidente
IL De Felice, Consigliere
VI De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VI De AZ | IL La IA |
IL SEGRETARIO