Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6425 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20427/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20427/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/1, Parte_1 piano II, presso l'avv. Valentina Picascia, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pozzuoli alla Via Serapide 35 presso l'avv. Rosanna Contessa, dalla quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 4
, chiedendo di dichiarare detto ente di gestione responsabile di infiltrazioni
[...]
d'acqua riscontrate dall'attrice in data 1/5/2021 nella pertinenza dell'appartamento di sua proprietà sito in alla Via Viticella 50 scala C int. 16, in particolare al garage CP_1 box al piano seminterrato, all'interno dell'edificio gestito dal convenuto – e CP_1 condannare quest'ultimo a risarcire tutti i danni economici, morali e da stress subiti dall'attrice a causa delle predette infiltrazioni, da liquidare in € 15.386,96 oltre Iva, o nella diversa misura da accertare, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, nonché ad eliminare le cause delle infiltrazioni, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto, chiedendo di dichiarare nullo l'atto CP_1 di citazione, e nel merito rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ed ora la causa va decisa. Persona_1
Parte convenuta, costituendosi, ha eccepito che la domanda sia stata formulata genericamente in citazione, essendosi l'attrice limitata a lamentare “ingenti infiltrazioni d'acqua provenienti da impianti di competenza condominiale”, ma senza specificare di quali impianti si trattasse – oltre a non aver precisato quali “danni subiti e subendi” lamentasse, ed a non aver collocato temporalmente il fenomeno. A pag. 1 dell'atto di citazione, effettivamente, si parla di “infiltrazioni presenti nell'impianto di competenza condominiale”, ma non si precisa quale;
però poi a pag. 4, enunciando i motivi di diritto della domanda, ci si riferisce espressamente alla mancata manutenzione delle tubazioni pluviali come fonte di responsabilità del ex art. 2051 cc. Nella prima CP_1 memoria ex art. 183.6 cpc parte attrice introduce invece una diversa causa di infiltrazioni, individuata dal tecnico della compagnia assicurativa che garantisce il convenuto per la responsabilità civile: “Ciò che chiaramente emerge invero CP_1 dallo stato dei danni cagionati alla proprietà di parte attrice risulta certamente l'esistenza di un difetto di costruzione, relativo alla inadeguata realizzazione della pendenza del percorso asfaltato posto tra il giardino ed il margine esterno del fabbricato, che si inclina verso le abitazioni invece che nella direzione opposta, provocando un ristagno delle acque a ridosso dell'edificio condominiale.”. La memoria è tempestiva: in base alla ordinanza del 29/11/2022 i termini ex art. 183.6 cpc decorrevano dal 30/1/2023, e quindi, escludendosi ex art. 155.1 cpc il giorno iniziale, l'ultimo giorno utile era (31 gennaio + 28 giorni di febbraio + 1° marzo), proprio il 1° marzo, giorno in cui la memoria è stata depositata. Tale modificazione della causa petendi è ammissibile, in base al principio enunciato da Cass. 23975/2024: “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.”; infatti, da un lato la domanda formulata in citazione resta la stessa, ossia il risarcimento pagina 2 di 4 dei danni derivati da certe infiltrazioni e l'eliminazione delle cause delle stesse, variando solo l'identificazione del bene condominiale che le avrebbe determinate;
dall'altro, certamente le potenzialità difensive del convenuto non vengono CP_1 lese, sia perché si tratta pur sempre di infiltrazioni provenienti da una parte comune, sia perché il ben conosceva la causa delle infiltrazioni dedotta nella prima CP_1 memoria ex art. 183.6 cpc di parte attrice, individuata dal tecnico fiduciario della compagnia assicurativa che garantisce il fabbricato per la responsabilità CP_2 civile, così come riportato testualmente nella comparsa di risposta del CP_1 convenuto: “i danni denunciati sono stati determinati da fenomeni di umidità e/o stillicidio da attribuire unicamente a penetrazioni di acque meteoriche, provenienti da un campetto sportivo di pertinenza dell'istituto scolastico confinante da un lato con il muro perimetrale della parete esterna della facciata dello stabile e corrispondente alla parete del locale box auto della danneggiata” (si noti che, sia che provengano dalla pluviale, sia che provengano dalla facciata esterna, sempre si tratta di acque meteoriche). Per quanto concerne i danni, parte attrice ha allegato alla citazione le fotografie dell'immobile danneggiato, e un computo metrico dei lavori a farsi. Inoltre, il giorno in cui furono constatate per la prima volta le infiltrazioni, è stato esattamente indicato: il 1° maggio 2021. Come accertato dal CTU, il garage box dell'attrice è interessato su due pareti da macchie infiltrative, e ciò è “attribuibile alla mancata e/o assente impermeabilizzazione sulla parete del , e precisamente: su di un lato lungo – 1 – (lato destro CP_1 lungo la direzione di ingresso), parete con terrapieno retrostante confine suolo di proprietà di terzi;
su di un lato corto – 2 – (frontale alla direzione di ingresso), parete con terrapieno retrostante cortile ”; il muro esterno del fabbricato è CP_2 proprietà condominiale, ed è la comunità condominiale che deve curare che sia adeguatamente impermeabilizzato, per cui dei danni subiti dall'attrice risponde il Condominio. Anche ammesso che i danni siano riferibili ad in vizio di costruzione del fabbricato, comunque il convenuto ne risponde, in base al principio CP_1 enunciato da Cass. 28253/2023: “Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il non CP_1 subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.”. Parte convenuta rileva pure che le infiltrazioni possano essere causate da mancata impermeabilizzazione delle pareti contromuro di proprietà di terzi, ma in ogni caso la responsabilità di terzi non escluderebbe quella del bensì vi si aggiungerebbe ex art. CP_1
2055 cc. Con valutazione analitica dalla quale non vi è motivo di discostarsi, il CTU ha determinato in
€ 5928 il costo del ripristino del box di parte attrice nello statu quo ante precedente alle infiltrazioni per pagina 3 di 4 cui è causa: è questo il danno risarcibile all'attrice. Inoltre, il CTU ha determinato i lavori che il dovrà eseguire per far cessare le infiltrazioni – e non importa che tali opere possano CP_1 apportare beneficio anche ad altre unità immobiliari all'interno dell'edificio condominiale: sono comunque necessarie ad impedire le infiltrazioni nell'immobile dell'attrice; lavori da eseguire in 30 giorni. Naturalmente, la stessa attrice parteciperà pro quota, quale condomina, al pagamento di tutte le somme dovute in forza della presente sentenza. Danni per il mancato uso dell'immobile non sono stati ritualmente richiesti dall'attrice, la quale ha invece chiesto di essere risarcita per danni da stress, assolutamente non provati. Pertanto, il convenuto va condannato a pagare all'attrice a titolo di CP_1 risarcimento la somma di € 5.928; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1°/5/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1°/5/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Inoltre, il va condannato ad eseguire le opere CP_1 indicate a pag. 16 della relazione depositata il 3/4/2024. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20427/2022 rgac tra:
attrice; , convenuto;
così Parte_1 Controparte_1 provvede: 1) Condanna il convenuto a pagare all'attrice a titolo di risarcimento la CP_1 somma di € 5.928; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1°/5/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
1°/5/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo
2) Condanna il convenuto ad eseguire le opere indicate a pag. 16 della CP_1 relazione del CTU depositata in data 3/4/2024;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice ogni somma che CP_1 questa dimostri di avere pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, CP_1 che liquida in € 264 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Valentina Picascia. Così deciso in Portici in data 26/6/2025 Il giudice
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