Articolo 1 della Legge 23 marzo 1952, n. 138
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25 marzo 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 , concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

Entrata in vigore il 25 marzo 1952