Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 , concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.
E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 , concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.