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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG. N. 3345/2023
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai SInori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3345 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , promosso ai sensi degli artt. 1 ss. l. 1° dicembre 1970, n. 898, e 737 ss. c.p.c., da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Olgiate Olona (VA), in Via Sempione n. 80, elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv.
Antonio Caracciolo (PEC: in Legnano, Via Francesco Email_1
Crispi n. 11, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Carlotta Canal (PEC: , in Mestre (VE), Viale Ancona n. 53, Email_2
che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate il
03.12.2024, che di seguito si riproducono: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i SInori
e in data matrimonio civile, trascritto nei registri di stato civile del comune di Parte_2 Parte_1 Pt_1
Rovello Porro, atto n. 2, parte I, serie A, anno 1998 e provvedere alla relativa annotazione della sentenza. Voglia quindi il Tribunale dichiarare e recepire in sentenza l'accordo delle parti sulle seguenti condizioni che modificano quelle prese in sede di separazione consensuale: “1. Il SInor corrisponderà alla SInora che la Pt_1 Pt_2
accetta, a titolo di mantenimento una tantum, la somma complessiva di € 8.500,00 con le seguenti modalità: €
4.500,00 con la sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario istantaneo sul conto
[...] ed € 4.000,00 entro il 05/01/2025 con le medesime modalità;
2. il SInor provvederà altresì entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a rimettere tutte le querele sporte nei Pt_1
confronti della SInora che dette remissioni provvederà ad accettare, comprese quelle formalizzate avanti i Pt_2
Carabinieri di Legnago nelle date 14/09/2021, 03/05/2022 e 08/08/2022 e di cui in atti e, in ogni caso, a
non costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali;
3. Il SInor infine, permetterà che la SInora Pt_1
previa tempestiva comunicazione, pernotti e risieda nella propria abitazione di Olgiate Olona, via Pt_2
Sempione n. 80 per far visita ai figli, fintantoché essi vivano con il padre.
4. Con la corresponsione della somma di cui al punto 1 e la remissione delle querele di cui al punto 2, i coniugi dichiarano di essere allo stato autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra né sotto il profilo del mantenimento né per quanto attiene alla divisione dei beni ed ai rispettivi pregressi crediti/debiti né a qualsivoglia altro titolo e/o ragione;
5. Le spese del presente giudizio saranno sopportate al 50% fatto salvo il pagamento dei rispettivi legali che avverrà ognuno in separata sede”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 il SI. ha riassunto avanti al Tribunale Parte_1
di Venezia il procedimento per scioglimento del matrimonio instaurato presso il Tribunale di Busto
Arsizio, dopo che, con ordinanza del 07.12.2022 il predetto Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di
Venezia, nella cui circoscrizione è residente la parte convenuta.
Richiamandosi integralmente al proprio atto introduttivo depositato presso il Tribunale di Busto
Arsizio, il SI. espone di aver contratto con la SI.ra matrimonio civile Pt_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovello Porro, al n. 2, parte I, serie
Per_ A, anno 1998. Dal matrimonio sono nati due figli e entrambi maggiorenni, Per_1
attualmente studenti non economicamente autosufficienti.
Tra le parti era poi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Catanzaro di data 20.10.2020. Le condizioni omologate in sede di separazione prevedevano, oltre agli accordi per la definizione dei rapporti patrimoniali, l'assegnazione della casa coniugale al SI. che vi avrebbe abitato Pt_1
insieme ai figli, un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in favore della SI.ra e, quanto ai figli, un contributo Pt_2
al mantenimento ordinario nella misura di euro 200,00, oltre al 5% delle spese straordinarie. Il resto a carico del SI. , stante lo stato di disoccupazione della SI.ra . Pt_1 Pt_2
Quest'ultima si era nel frattempo traferita a Mestre insieme al nuovo compagno. Oltre a non provvedere alla corresponsione di quanto concordato in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli (tanto che il ricorrente aveva proposto denuncia- querela nei suoi confronti per il reato ex art.570 c.p.), intratteneva con loro solo rapporti saltuari.
3 Il ricorrente deduce inoltre che, dalla seconda metà dell'anno 2022, i rapporti fra coniugi erano diventati sempre più tesi al punto da determinarlo a sporgere querela nei confronti della SI.ra anche per le gravi ingiurie e minacce ricevute a fronte delle proprie richieste di Pt_2
adempimento degli obblighi stabiliti in sede di separazione. Il ricorrente espone infine che la SI.ra non contribuisce nemmeno al pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravanti Pt_2
sull'immobile sito a Saronno (VA) Via Carlo Marx 26, di cui i coniugi sono comproprietari. Anche le spese condominiali a carico della proprietà sono sempre state sostenute integralmente dal ricorrente, almeno a far data dall'anno 2020, primo anno successivo alla cessazione della convivenza.
Tanto premesso, il SI. ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, Pt_1
disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , trovandosi ella in Pt_2
età e condizioni compatibili con l'attività lavorativa e l'autosostentamento, nonché in quanto impegnata in una nuova relazione e convivenza more uxorio. Ha chiesto, altresì, disporsi a carico della stessa l'obbligo di versare direttamente ai figli la somma di euro 150,00 mensili ciascuno, per complessivi euro 300,00 mensili, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie previamente concordate, ovvero di versare al ricorrente la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli con lui conviventi, oltre il cinquanta per cento delle spese straordinarie.
***
Si è costituita in giudizio la SI.ra , contestando quanto dedotto dal ricorrente, ma Parte_2
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
In particolare, la SI.ra addebita al marito la causa della crisi coniugale. Rappresenta che Pt_2
dopo la fine del matrimonio, durato ventidue anni, durante i quali si era occupata della cura della famiglia e dei figli, si era poi trovata priva di occupazione e di una casa dove vivere.
Deduce che la situazione non è cambiata rispetto all'epoca della separazione, poiché, attesa la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro alla sua età e dopo anni di inattività, è riuscita a reperire solo qualche lavoro saltuario e sottopagato. Rappresenta quindi di essere ancora disoccupata e
4 temporaneamente ospitata presso un conoscente in attesa di trovare una occupazione che le permetta di reperire e sostenere le spese di un alloggio. La precaria situazione economica in cui versa è inoltre aggravata dalla circostanza che dall'estate 2022 il SI. ha sospeso il Pt_1
pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Le difficoltà legate alla situazione economica ed abitativa e la lontananza dai figli hanno negativamente inciso sulla sua salute, tanto che è dovuta ricorrere ad un supporto psicologico. La SI.ra nega infine di aver intrapreso Pt_2
una convivenza more uxorio e di avere una nuova relazione sentimentale.
Afferma che sussistono i presupposti di legge per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in proprio favore e precisa come la propria situazione economica renda al momento impossibile un suo contributo alle spese di mantenimento dei figli più elevato rispetto a quello concordato in sede di separazione.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto nel merito pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il SI. confermare integralmente gli accordi assunti in sede Parte_1
di separazione in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e al mantenimento dei figli;
disporre a proprio carico un contributo ordinario al mantenimento dei figli nella misura di euro 20,00 mensili per ciascun figlio e un contributo pari al 5% delle spese straordinarie. Ha chiesto disporsi infine in proprio favore un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
***
All'udienza del 26.03.2024 le parti sono comparse personalmente avanti al Presidente Delegato confermando la volontà di non riconciliarsi e insistendo per le rispettive conclusioni anche in via provvisoria. Il Presidente Delegato, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha confermato in via provvisoria le condizioni tutte già stabilite in sede di separazione, rinviando la causa per la prosecuzione davanti a sé, quale giudice istruttore, nominato dal Presidente del
Tribunale, all'udienza di comparizione e trattazione del 12.09.2024. Alla predetta udienza le parti,
5 comparse personalmente, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi chiedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il Giudice, concessi i termini richiesti, ha rinviato la causa per gli incombenti di cui all'art. 183, comma VII, c.p.c. all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Con memoria congiunta depositata in data 22.10.2024 le parti hanno dato che i figli, già maggiorenni, sono nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti. Hanno inoltre dato atto di essersi accordati nel senso di compensare quanto non percepito negli anni dal SInor e Pt_1
quanto da costui pagato anche per conto della SInora in ordine all'immobile (casa Pt_2
familiare) in comproprietà con il mantenimento spettante alla SInora , con ciò conciliando Pt_2
anche le questioni penali pendenti. Avendo quindi raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, hanno chiesto di precisare le conclusioni in conformità delle intese raggiunte con anticipazione della data dell'udienza già fissata. All'udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
***
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Catanzaro di data 20.10.2020. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, al Tribunale non rimane che dichiarare
6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intercorsi fra le parti.
Stanti le conclusioni concordi, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 28.11.1998 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di Rovello Porro (CO), al n. 2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 1998;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. prende atto delle ulteriori conclusioni delle parti indicate in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, 16.01.2025, nella camera di conSIlio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa Tania Vettore
7
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG. N. 3345/2023
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai SInori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3345 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , promosso ai sensi degli artt. 1 ss. l. 1° dicembre 1970, n. 898, e 737 ss. c.p.c., da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Olgiate Olona (VA), in Via Sempione n. 80, elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv.
Antonio Caracciolo (PEC: in Legnano, Via Francesco Email_1
Crispi n. 11, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Carlotta Canal (PEC: , in Mestre (VE), Viale Ancona n. 53, Email_2
che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate il
03.12.2024, che di seguito si riproducono: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i SInori
e in data matrimonio civile, trascritto nei registri di stato civile del comune di Parte_2 Parte_1 Pt_1
Rovello Porro, atto n. 2, parte I, serie A, anno 1998 e provvedere alla relativa annotazione della sentenza. Voglia quindi il Tribunale dichiarare e recepire in sentenza l'accordo delle parti sulle seguenti condizioni che modificano quelle prese in sede di separazione consensuale: “1. Il SInor corrisponderà alla SInora che la Pt_1 Pt_2
accetta, a titolo di mantenimento una tantum, la somma complessiva di € 8.500,00 con le seguenti modalità: €
4.500,00 con la sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario istantaneo sul conto
[...] ed € 4.000,00 entro il 05/01/2025 con le medesime modalità;
2. il SInor provvederà altresì entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a rimettere tutte le querele sporte nei Pt_1
confronti della SInora che dette remissioni provvederà ad accettare, comprese quelle formalizzate avanti i Pt_2
Carabinieri di Legnago nelle date 14/09/2021, 03/05/2022 e 08/08/2022 e di cui in atti e, in ogni caso, a
non costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali;
3. Il SInor infine, permetterà che la SInora Pt_1
previa tempestiva comunicazione, pernotti e risieda nella propria abitazione di Olgiate Olona, via Pt_2
Sempione n. 80 per far visita ai figli, fintantoché essi vivano con il padre.
4. Con la corresponsione della somma di cui al punto 1 e la remissione delle querele di cui al punto 2, i coniugi dichiarano di essere allo stato autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra né sotto il profilo del mantenimento né per quanto attiene alla divisione dei beni ed ai rispettivi pregressi crediti/debiti né a qualsivoglia altro titolo e/o ragione;
5. Le spese del presente giudizio saranno sopportate al 50% fatto salvo il pagamento dei rispettivi legali che avverrà ognuno in separata sede”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 il SI. ha riassunto avanti al Tribunale Parte_1
di Venezia il procedimento per scioglimento del matrimonio instaurato presso il Tribunale di Busto
Arsizio, dopo che, con ordinanza del 07.12.2022 il predetto Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di
Venezia, nella cui circoscrizione è residente la parte convenuta.
Richiamandosi integralmente al proprio atto introduttivo depositato presso il Tribunale di Busto
Arsizio, il SI. espone di aver contratto con la SI.ra matrimonio civile Pt_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovello Porro, al n. 2, parte I, serie
Per_ A, anno 1998. Dal matrimonio sono nati due figli e entrambi maggiorenni, Per_1
attualmente studenti non economicamente autosufficienti.
Tra le parti era poi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Catanzaro di data 20.10.2020. Le condizioni omologate in sede di separazione prevedevano, oltre agli accordi per la definizione dei rapporti patrimoniali, l'assegnazione della casa coniugale al SI. che vi avrebbe abitato Pt_1
insieme ai figli, un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in favore della SI.ra e, quanto ai figli, un contributo Pt_2
al mantenimento ordinario nella misura di euro 200,00, oltre al 5% delle spese straordinarie. Il resto a carico del SI. , stante lo stato di disoccupazione della SI.ra . Pt_1 Pt_2
Quest'ultima si era nel frattempo traferita a Mestre insieme al nuovo compagno. Oltre a non provvedere alla corresponsione di quanto concordato in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli (tanto che il ricorrente aveva proposto denuncia- querela nei suoi confronti per il reato ex art.570 c.p.), intratteneva con loro solo rapporti saltuari.
3 Il ricorrente deduce inoltre che, dalla seconda metà dell'anno 2022, i rapporti fra coniugi erano diventati sempre più tesi al punto da determinarlo a sporgere querela nei confronti della SI.ra anche per le gravi ingiurie e minacce ricevute a fronte delle proprie richieste di Pt_2
adempimento degli obblighi stabiliti in sede di separazione. Il ricorrente espone infine che la SI.ra non contribuisce nemmeno al pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravanti Pt_2
sull'immobile sito a Saronno (VA) Via Carlo Marx 26, di cui i coniugi sono comproprietari. Anche le spese condominiali a carico della proprietà sono sempre state sostenute integralmente dal ricorrente, almeno a far data dall'anno 2020, primo anno successivo alla cessazione della convivenza.
Tanto premesso, il SI. ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, Pt_1
disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , trovandosi ella in Pt_2
età e condizioni compatibili con l'attività lavorativa e l'autosostentamento, nonché in quanto impegnata in una nuova relazione e convivenza more uxorio. Ha chiesto, altresì, disporsi a carico della stessa l'obbligo di versare direttamente ai figli la somma di euro 150,00 mensili ciascuno, per complessivi euro 300,00 mensili, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie previamente concordate, ovvero di versare al ricorrente la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli con lui conviventi, oltre il cinquanta per cento delle spese straordinarie.
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Si è costituita in giudizio la SI.ra , contestando quanto dedotto dal ricorrente, ma Parte_2
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
In particolare, la SI.ra addebita al marito la causa della crisi coniugale. Rappresenta che Pt_2
dopo la fine del matrimonio, durato ventidue anni, durante i quali si era occupata della cura della famiglia e dei figli, si era poi trovata priva di occupazione e di una casa dove vivere.
Deduce che la situazione non è cambiata rispetto all'epoca della separazione, poiché, attesa la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro alla sua età e dopo anni di inattività, è riuscita a reperire solo qualche lavoro saltuario e sottopagato. Rappresenta quindi di essere ancora disoccupata e
4 temporaneamente ospitata presso un conoscente in attesa di trovare una occupazione che le permetta di reperire e sostenere le spese di un alloggio. La precaria situazione economica in cui versa è inoltre aggravata dalla circostanza che dall'estate 2022 il SI. ha sospeso il Pt_1
pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Le difficoltà legate alla situazione economica ed abitativa e la lontananza dai figli hanno negativamente inciso sulla sua salute, tanto che è dovuta ricorrere ad un supporto psicologico. La SI.ra nega infine di aver intrapreso Pt_2
una convivenza more uxorio e di avere una nuova relazione sentimentale.
Afferma che sussistono i presupposti di legge per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in proprio favore e precisa come la propria situazione economica renda al momento impossibile un suo contributo alle spese di mantenimento dei figli più elevato rispetto a quello concordato in sede di separazione.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto nel merito pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il SI. confermare integralmente gli accordi assunti in sede Parte_1
di separazione in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e al mantenimento dei figli;
disporre a proprio carico un contributo ordinario al mantenimento dei figli nella misura di euro 20,00 mensili per ciascun figlio e un contributo pari al 5% delle spese straordinarie. Ha chiesto disporsi infine in proprio favore un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
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All'udienza del 26.03.2024 le parti sono comparse personalmente avanti al Presidente Delegato confermando la volontà di non riconciliarsi e insistendo per le rispettive conclusioni anche in via provvisoria. Il Presidente Delegato, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha confermato in via provvisoria le condizioni tutte già stabilite in sede di separazione, rinviando la causa per la prosecuzione davanti a sé, quale giudice istruttore, nominato dal Presidente del
Tribunale, all'udienza di comparizione e trattazione del 12.09.2024. Alla predetta udienza le parti,
5 comparse personalmente, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi chiedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il Giudice, concessi i termini richiesti, ha rinviato la causa per gli incombenti di cui all'art. 183, comma VII, c.p.c. all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Con memoria congiunta depositata in data 22.10.2024 le parti hanno dato che i figli, già maggiorenni, sono nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti. Hanno inoltre dato atto di essersi accordati nel senso di compensare quanto non percepito negli anni dal SInor e Pt_1
quanto da costui pagato anche per conto della SInora in ordine all'immobile (casa Pt_2
familiare) in comproprietà con il mantenimento spettante alla SInora , con ciò conciliando Pt_2
anche le questioni penali pendenti. Avendo quindi raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, hanno chiesto di precisare le conclusioni in conformità delle intese raggiunte con anticipazione della data dell'udienza già fissata. All'udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
***
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Catanzaro di data 20.10.2020. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, al Tribunale non rimane che dichiarare
6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intercorsi fra le parti.
Stanti le conclusioni concordi, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 28.11.1998 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di Rovello Porro (CO), al n. 2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 1998;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. prende atto delle ulteriori conclusioni delle parti indicate in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, 16.01.2025, nella camera di conSIlio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa Tania Vettore
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