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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale in primo grado promossa da
, con l'Avv. Bolognese Parte_1
ricorrente contro
, con l'Avv. Filograna Controparte_1
INPS con l'Avv. Battiato convenuti avente ad oggetto: opposizione a fermo amministrativo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.1.25, la opponente chiedeva annullarsi l'iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura Renault targata FW862YY, limitatamente alla parte relativa alla riscossione di crediti previdenziali, per omessa comunicazione del preavviso di fermo.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Fatto e diritto Orbene, preliminarmente l'istante deduce la nullità del fermo amministrativo per omessa notifica di comunicazione preventiva. Il motivo è fondato. Effettivamente, il provvedimento di fermo amministrativo di autoveicolo deve essere preceduto dal preavviso (cfr. Cass. 2-8-2016 n. 16046). ha documentato CP_2
l'adempimento, mediante la notifica dell'atto n. 10680202200002127000, come rilevato anche dalla Commissione tributaria di Taranto, che si occupa dei crediti fiscali relativi al medesimo atto, secondo la scansione: destinatario assente - deposito dell'atto in Ufficio - spedizione del CAD, restituito per compiuta giacenza in data 5- 7-2024. Senonchè, la procedura non è tanto viziata da una qualche irregolarità, ma è da ritenersi non compiutamente perfezionata, semplicemente perché la cartolina di ricezione del CAD, non consegnata al destinatario per assenza temporanea, versata in atti, non reca nessuna indicazione che consenta di collegarla al tentativo di notifica originaria dell'atto, recando null'altro che il nominativo del destinatario ed una annotazione manuale (“avv. 3/6 MF2”), il cui significato è obiettivamente incomprensibile, e la parte interessata non ha fornito spiegazioni di sorta. Ne segue che, dovendo ritenersi inesistente la notifica del preavviso di fermo, per la già detta obbligatorietà dello stesso ne discende la illegittimità del fermo iscritto, oggetto di impugnazione. Per quanto concerne invece il merito della pretesa contributiva va detto quanto segue. Il credito contributivo, peraltro parzialmente sgravato come da documentazione prodotta dall'INPS, è prescritto in data successiva alla notifica degli ava, oggi impugnati. In particolare non risulta la notifica di alcun valido atto interruttivo nel quinquennio dalla notifica dell'ava atteso che si tratta di atti notificati con il 140 cpc e manca sempre un collegamento certo tra la cartolina prodotta e l'atto inviato, esattamente come già rilevato per quel che concerne il preavviso di fermo. L'unico atto validamente notificato è la intimazione di pagamento n. 10620240901075903370000 del 28.12.24, ma è successiva al verificarsi della prescrizione per i crediti non sgravati dall'INPS. In definitiva il ricorso merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la inefficacia del preavviso di fermo amministrativo opposto e la prescrizione dei crediti oggetto del giudizio;
condanna le convenute al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 4.12.25 Il gdl Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale in primo grado promossa da
, con l'Avv. Bolognese Parte_1
ricorrente contro
, con l'Avv. Filograna Controparte_1
INPS con l'Avv. Battiato convenuti avente ad oggetto: opposizione a fermo amministrativo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.1.25, la opponente chiedeva annullarsi l'iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura Renault targata FW862YY, limitatamente alla parte relativa alla riscossione di crediti previdenziali, per omessa comunicazione del preavviso di fermo.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Fatto e diritto Orbene, preliminarmente l'istante deduce la nullità del fermo amministrativo per omessa notifica di comunicazione preventiva. Il motivo è fondato. Effettivamente, il provvedimento di fermo amministrativo di autoveicolo deve essere preceduto dal preavviso (cfr. Cass. 2-8-2016 n. 16046). ha documentato CP_2
l'adempimento, mediante la notifica dell'atto n. 10680202200002127000, come rilevato anche dalla Commissione tributaria di Taranto, che si occupa dei crediti fiscali relativi al medesimo atto, secondo la scansione: destinatario assente - deposito dell'atto in Ufficio - spedizione del CAD, restituito per compiuta giacenza in data 5- 7-2024. Senonchè, la procedura non è tanto viziata da una qualche irregolarità, ma è da ritenersi non compiutamente perfezionata, semplicemente perché la cartolina di ricezione del CAD, non consegnata al destinatario per assenza temporanea, versata in atti, non reca nessuna indicazione che consenta di collegarla al tentativo di notifica originaria dell'atto, recando null'altro che il nominativo del destinatario ed una annotazione manuale (“avv. 3/6 MF2”), il cui significato è obiettivamente incomprensibile, e la parte interessata non ha fornito spiegazioni di sorta. Ne segue che, dovendo ritenersi inesistente la notifica del preavviso di fermo, per la già detta obbligatorietà dello stesso ne discende la illegittimità del fermo iscritto, oggetto di impugnazione. Per quanto concerne invece il merito della pretesa contributiva va detto quanto segue. Il credito contributivo, peraltro parzialmente sgravato come da documentazione prodotta dall'INPS, è prescritto in data successiva alla notifica degli ava, oggi impugnati. In particolare non risulta la notifica di alcun valido atto interruttivo nel quinquennio dalla notifica dell'ava atteso che si tratta di atti notificati con il 140 cpc e manca sempre un collegamento certo tra la cartolina prodotta e l'atto inviato, esattamente come già rilevato per quel che concerne il preavviso di fermo. L'unico atto validamente notificato è la intimazione di pagamento n. 10620240901075903370000 del 28.12.24, ma è successiva al verificarsi della prescrizione per i crediti non sgravati dall'INPS. In definitiva il ricorso merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la inefficacia del preavviso di fermo amministrativo opposto e la prescrizione dei crediti oggetto del giudizio;
condanna le convenute al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 4.12.25 Il gdl Dott.ssa Maria LEONE