Articolo 12 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 11Articolo 13
Versione
31 marzo 1981
Art. 12.

L' articolo 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' sostituito dal seguente:
"Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo e' concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ".
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente