Sentenza 31 gennaio 2025
Massime • 1
La pensione di anzianità dei dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, in quanto riconducibile al paradigma delle pensioni di vecchiaia anticipata e dunque alle prestazioni di prepensionamento, è regolata dall'art. 66 del capitolo 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 e, quindi, autonomamente dalla pensione di vecchiaia: pertanto, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, deve escludersi l'applicazione degli istituti della totalizzazione e della liquidazione pro-rata, previsti solo per quest'ultima prestazione, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 45 del TFUE e del principio di discriminazione indiretta, ed applicabili a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, conv. dalla l. n. 103 del 2023, che, con previsione innovativa, ha esteso la facoltà di cumulo (prima prevista dal legislatore ex art. 18 della l. n. 115 del 2015 per il solo riconoscimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti) anche alle pensioni di anzianità, ma per le sole domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del citato art. 5.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/01/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
contro
DE IN TI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 85, presso lo studio dell'avvocato ROSSI MARCELLA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIANCAGLINI ROSAMARIA Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 ([...]) Numero di raccolta generale 2403/2025 Data pubblicazione 31/01/2025 -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 729/2018 depositata il 30/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. FATTO E PROCESSO 1. Con sentenza del 30.3.18 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede dell'1.7.14, che aveva accolto la domanda del pensionato in epigrafe (titolare di pensione a carico dell'European Space Agency, ESA, alle cui dipendenze aveva lavorato nella sede dei Paesi Bassi per 22 anni e due mesi) di totalizzazione dei contributi versati nel detto periodo lavorato all'estero e liquidazione della pensione di anzianità in pro- rata a carico dell'Inps (presso cui era maturata una posizione contributiva pari a 18 anni e tre mesi, 951 contributi settimanali). 2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che gli articoli 45 e 46 del regolamento CEE n. 1408 del 71 prevede la totalizzazione internazionale dei contributi per lavoro svolto negli Stati membri cui è equiparato il lavoro presso organizzazioni internazionali aventi sede nella UE, sulla base della giurisprudenza comunitaria (in particolare C-389 e 390 dell'87, proprio con riferimento ad ESA), e ciò a prescindere da convenzioni bilaterali con l'ente previdenziale italiano. 2 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 3. Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per un motivo, cui resiste Numero di raccolta generale 2403/2025 con controricorso il pensionato. Le parti hanno presentato Data pubblicazione 31/01/2025 memorie. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per l'accoglimento (l'indicazione conclusiva per il rigetto appare, alla luce delle considerazioni univoche svolte nell'atto, un refuso). DIRITTO 5. Deve preliminarmente escludersi l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, atteso che dagli atti risulta che una prima notifica tempestiva è stata fatta presso lo studio dei professionisti che rappresentavano l'assistito in appello (come si deduce dalla sentenza impugnata) e che, verificato che lo studio si era trasferito, una seconda ulteriore notifica (effettuata oltre il termine di legge, ma nel termine previsto da Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01, per la ripresa del procedimento notificatorio avviato nel termine di legge ma infruttuosamente per causa non imputabile al notificante) è poi andata a buon fine. 6. Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 45 e 48 del Trattato dell'Unione Europea per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (C-233 del 12) e dell'articolo 18 legge 115 del 2015, per avere la corte territoriale applicato principio comunitario affermato per la pensione di vecchiaia alla pensione di anzianità. 7. Il Collegio ritiene il motivo fondato. 8. Occorre prendere le mosse dalla disciplina dettata in materia dal reg. 883/04, che trova applicazione anche ai dipendenti di organizzazioni internazionali, come precisato dalle sentenze RD (4.7.13 c-233/12, relativa a pensione di vecchiaia di 3 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 Numero di raccolta generale 2403/2025 dipendente Ufficio Europeo dei Brevetti, in controversia proprio Data pubblicazione 31/01/2025 contro l'INPS), HO (c-408/14, relativa a pensione di vecchiaia di funzionario Unione europea) e ER (c-185/04, relativo a assicurazione malattia di funzionario della Corte di Giustizia), che hanno ammesso il beneficio della totalizzazione. Come precisato in particolare nella sentenza RD, nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia). 9. Il Regolamento n. 883/04 citato, peraltro, distingue nettamente tra la pensione di vecchiaia in regime internazionale (cui si applica l'art. 52 lett. B, secondo il quale ai lavoratore non raggiunge i requisiti per una pensione autonoma è corrisposta la pensione in prorata, ossia in proporzione dei periodi assicurativi versati nello Stato membro) e la pensione di vecchiaia anticipata (nel cui ambito il Collegio inquadra la pensione di anzianità già prevista dal sistema italiano). 10. Il Collegio ritiene, in particolare, che alla pensione di vecchiaia anticipata debbano applicarsi non le norme regolamentari previste per la pensione di vecchiaia, ma quelle previste per il prepensionamento, atteso che la pensione predetta rientra, pur essendo enucleata separatamente nell'ambito della più ampia categoria, nelle prestazioni di prepensionamento, ai sensi delle definizioni indicate nell'art. 3 e 1 lett. X) del citato regolamento. 4 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 Numero di raccolta generale 2403/2025 11. L'art. 3, infatti, prevede che il regolamento “si applica a tutte Data pubblicazione 31/01/2025 le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: ….. i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
”, mentre l'art. Art. 1 x) prevede che: sono «prestazione di pensionamento anticipato», tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
una «prestazione anticipata di vecchiaia» (“early old- age benefit", secondo la dizione inglese) designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia. 12. Ciò posto, va evidenziato che la materia delle prestazioni di prepensionamento, nel cui ambito il Collegio come detto ritiene rientrare ad ogni fine anche la pensione di anzianità (riconducibile alla pensione di vecchiaia anticipata), è regolata autonomamente rispetto alla pensione di vecchiaia (disciplinata invece nel capitolo 5 “Pensioni di vecchiaia e ai superstiti”), provvedendo a ciò il capitolo 7 del regolamento, intitolato alle “Prestazioni di prepensionamento”. 13. Tale capitolo 7 del regolamento contiene un unico articolo (Articolo 66) che stabilisce che “Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo 6”. 14. Viene in tal modo escluso per la pensione di vecchiaia anticipata (e per la pensione di anzianità) l'applicazione dell'istituto 5 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 della totalizzazione e della liquidazione in prorata, previsti invece Numero di raccolta generale 2403/2025 per la pensione di vecchiaia. Data pubblicazione 31/01/2025 15. Va peraltro rilevato che nel medesimo senso si è già pronunciata questa Corte in un caso, del tutto simile al presente (Cass. Sez. L, sentenza n. n. 16721/20), ove, pur non esaminando le predette norme regolamentari, si è affermato (punto 13) che “la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di applicazione della totalizzazione europea, giacché la stessa è rivendicata al fine non di ottenere il diritto a pensione, ma di incrementare una pensione anticipata già ottenuta in via autonoma”. 16. Il Collegio reputa altresì che l'esclusione ora detta non è di ostacolo al principio di libera circolazione dei lavoratori e di non discriminazione per nazionalità; in tal senso il già richiamato precedente di legittimità, che esclude che il diritto ad ottenere il pro rata italiano debba derivare dall'applicazione dell'art. 45 TFUE, al fine di evitare la discriminazione ai danni del contro ricorrente;
il Collegio ritiene di far proprie anche in questa sede le relative argomentazioni contenute nel precedente, che escludono il pregiudizio in danno del pensionato posto che la contribuzione –pur assai rilevante, come detto- versata in Italia, al compimento del sessantansettesimo anno, può determinare autonomamente l'insorgere del diritto alla pensione di vecchiaia in applicazione dell'art. 24, commi 6 e 7 l. n. 214 del 2011. 17. In altri termini, la circostanza che il lavoratore ha lasciato la propria occupazione in Italia per spostarla presso altro Stato dell'Unione non gli ha procurato l'impossibilità di ottenere un trattamento pensionistico di vecchiaia (con il sistema del prorata, in applicazione dell'art. 52 del reg. 9883/04), né ha fatto sì che i contributi versati in Italia restassero a fondo perduto (situazione ritenuta incompatibile con il diritto comunitario dalle sentenze Leyman, c-2/08, Piatkowsky, c-493/04, Hervein, c-393/99, Da Silva Martins, c-388/09), sicché non si è verificata la situazione di 6 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 discriminazione indiretta contro la quale opera il disposto dell'art. Numero di raccolta generale 2403/2025 45 TFUE. Data pubblicazione 31/01/2025 18. Conclusa la disamina giuridica alla luce del diritto comunitario, occorre ora vedere se il diritto del lavoratore sussista alla luce della legislazione italiana. A tal fine, va ricordato che, proprio a seguito della su citata sentenza RD e dell'inadempimento dello Stato italiano alla disciplina del prorata internazionale in relazione ai dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, era nata contro lo Stato italiano la procedura di infrazione n. 4168/14. 19. A tale procedura ha posto rimedio la legge n. 115/2015, che ha consentito la totalizzazione europea anche per i lavoratori suddetti. La legge, tuttavia, non ha previsto una incondizionata facoltà di cumulo della contribuzione italiana con quella versata presso le organizzazioni internazionali, ma solo il cumulo quando necessario per conseguire la pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti, caso che pacificamente non ricorre nel caso di specie. 20. Vero è peraltro che il legislatore italiano ha successivamente emendato la legge in questione, con l'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, prevedendo anche la totalizzazione europea per la pensione di anzianità. 21. Oggi, pertanto non può più dubitarsi dell'applicazione della totalizzazione europea e della liquidazione in pro-rata anche alle pensioni di anzianità. 22. Il Collegio evidenzia però da un lato la portata innovativa della previsione del 2023 che, pur modificando il testo della legge originaria (con formula puramente additiva di prestazione), non può operare retroattivamente per prestazioni (come nel caso di specie) maturate prima dell'entrata in vigore della novella. Dall'altro lato, esclude che di lavori preparatori e della genesi storica della modifica normativa possano trarsi elementi volti a 7 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 profilare argomenti interpretativi del regolamento comunitario in Numero di raccolta generale 2403/2025 senso diverso da quello sopra indicato. Data pubblicazione 31/01/2025 23. Il Collegio, infine, ritiene di dare continuità al principio affermato da Sez. L, Sentenza n. 25075 del 23/08/2023, Rv. 668752 – 01, secondo la quale, poiché in applicazione della regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora alla data di presentazione dell'istanza amministrativa difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione, la domanda dev'essere respinta, ma la parte istante ha facoltà di presentare - al momento della maturazione di tutti i presupposti - una nuova istanza e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di quest'ultima va individuato il decorso della prestazione. 24. Ne risulta che il lavoratore qui controricorrente non potrebbe in nessun caso beneficiare della totalizzazione e della liquidazione in prorata sulla base delle norme predette in relazione alla domanda amministrativa di pensione di anzianità in prorata (presentata prima dell'entrata in vigore della legge del 2023, quando la stessa era carente dei requisiti normativamente all'epoca previsti). 25. Per tutto quanto detto, il ricorso va accolto. 26. La sentenza impugnata, che si è discostata dai principi sopra esposti, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ex art. 384, secondo comma, c.p.c. la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva della lite. 27. Le spese dell'intero processo vanno compensate attesa la novità della questione trattata, non ancora definita in sede di legittimità all'epoca del ricorso introduttivo. 8 di 9 Numero registro generale 28694/2018 Numero sezionale 6056/2024 Numero di raccolta generale 2403/2025
p.q.m.
Data pubblicazione 31/01/2025 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio;
dichiara compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024. La Presidente UC ES Il Consigliere estensore CO UF 9 di 9