Articolo 4 della Legge 31 dicembre 1993, n. 579
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 gennaio 1994
Art. 4. 1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attivita' che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformita' al decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalita'.
3. L'atto di cessione e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla stipulazione.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1994
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