Versione
23 gennaio 1994
23 gennaio 1994
Art. 4. 1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attivita' che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformita' al decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalita'.
3. L'atto di cessione e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla stipulazione.
2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalita'.
3. L'atto di cessione e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla stipulazione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2013, n. 1357Provvedimento: N. 01897/2012 REG.RIC. N. 01357/2013REG.PROV.COLL. N. 01897/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2012, proposto da: EC Costruzioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso Pierluigi Piselli in Roma, via G. Mercalli, n. 13; contro Provincia di Lecce, in persona del Preidnete pro tempore della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Quinto, Maria Giovanna …Leggi di più...
- responsabilità precontrattuale·
- autotutela amministrativa·
- vincolo funzionale dei beni demaniali·
- art. 96 e 97 c.p.c.·
- danno emergente·
- annullamento d'ufficio·
- compensazione delle spese di giudizio·
- danno da mancato guadagno·
- onere della prova