Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2021, proposto da
Istituto Suore Buon Pastore, Afet Aquilone Onlus, Centro di Solidarietà di Genova Soc. Cooperativa Sociale, Cometa Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. Sociale, Proteo Società Cooperativa Sociale, Associazione Comunità San Benedetto al Porto Aps, Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus, Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, Associazione La Loppa, Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Un'occasione Onlus Soc. Cooperativa Sociale, Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione Auxilium, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Robotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione LI, A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione LI, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ASL 2 Azienda Sociosanitaria Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pipicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASL1 1 Azienda Sociosanitaria Ligure 1, ASL 3 Azienda Sociosanitaria Ligure 3, ASL4 Azienda Sociosanitaria Ligure 4, ASL 5 Azienda Sociosanitaria Ligure 5, non costituite in giudizio;
per il risarcimento del danno da provvedimenti illegittimi
relativi alla remunerazione delle prestazioni sociosanitarie rese dagli enti ricorrenti per gli anni 2017-2020 illegittimamente decurtati in forza del meccanismo della cd. regressione tariffaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Gli enti ricorrenti sono strutture accreditate presso il Servizio sanitario regionale della LI (SSR) ed esercitano attività di assistenza sociosanitaria per disabili e malati psichiatrici.
Con il ricorso tali soggetti hanno lamentato il risarcimento del danno da decurtazione degli introiti per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese negli anni 2017-2020, determinato in forza di quanto disposto con plurimi provvedimenti della Regione LI e di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione LI (AL), mediante riduzione unilaterale delle tariffe per talune prestazioni sociosanitarie e non corretta applicazione (per difetto di istruttoria) del meccanismo della cd. regressione tariffaria.
2) La Regione LI e AL con plurime delibere (tutte annullate in sede giurisdizionale o in autotutela) hanno stabilito decurtazioni ai compensi previsti per le prestazioni in favore dei pazienti disabili o affetti da patologie psichiatriche.
3) Tali limitazioni dei compensi è stata effettuata con i seguenti atti e provvedimenti:
a) le delibere della Giunta Regionale (DGR) n. 229/2017 e n. 550/2017 (quest’ultima integrativa della prima), nonché le delibere di AL n. 43/2017 e n. 72/2017 (quest’ultima parzialmente sostitutiva della n. 43), annullate da questo T.A.R. con sentenza n. 355/2018, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 863/2019 per quanto concerne l’annullamento delle delibere n. 550/17 e 72/17;
- le delibere di AL n. 73/2018 e di n. 225/2018, reiterative del meccanismo della regressione tariffaria, poi annullate con sentenza di questo T.A.R. n. 702/2020;
- le deliberazioni di AL n. 181/2019, n. 358/2019, nonché la DGR n. 702/2018 e 178/2018, tutte annullate con le sentenza di questo Tribunale n.ri 685/2019, 673/2020 e 702/2020.
Si precisa che la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 863/19 ha respinto l’appello contro la sentenza di questo T.A.R. n. 355/2018 così statuendo nel dispositivo: " conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata, relativamente all’annullamento della deliberazione di G.R. n. 550/2017 (nella parte in cui recepisce e fa proprio il documento “modalità applicative del programma operativo in materia di attività contrattuale con i soggetti erogatori privati accreditati”) e della deliberazione di A.Li.Sa. n. 72/2017, nei limiti di interesse delle parti appellate, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ”.
4) La vicenda della riduzione unilaterale della remunerazione delle prestazioni convenzionate e dell’applicazione da parte della Regione LI e di AL della cd. regressione tariffaria negli anni 2017-2020, può essere così tratteggiata.
a) Con sentenza n. 355/2018 questo Tribunale ha annullato la delibera di AL n. 43/2017 con cui sono stati disciplinati nuovi criteri di pagamento delle prestazioni sanitarie per gli enti accreditati con il SSR l’applicazione del sistema di “ regressione tariffaria ”, nonché la delibera di AL n. 72/2017, portante l’approvazione del documento recante “ Modalità applicative del programma operativo ”.
La citata pronuncia di questo Tribunale è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 863/ 2019, con l’annullamento delle delibere n. 550/17 e 72/17 per difetto di istruttoria.
b) In seguito a tali pronunce, da un lato, la Regione ha adottato le DGR n. 702/2018 e 178/2018 che hanno reiterato il sistema annullato senza effettuare la necessaria istruttoria prevista dalla citata sentenza n. 863/ 2019 del Consiglio di Stato, dall’altro, AL ha adottato la deliberazione n. 181/19 di annullamento in autotutela delle proprie delibere n.ri 73/2018 e 225/2018 con cui aveva esteso gli effetti delle delibere n. 43/2017 e 72/2017 all’anno 2018; successivamente AL, con delibera 358 del 5.12.2019, ritenendo di avere correttamente effettuato l’istruttoria richiesta dal Consiglio di Stato, ha regolato il pagamento delle prestazioni sociosanitarie rese dagli enti accreditati al SSR a partire dal 2017; gli atti citati sono stati tutti annullati dalle sentenze di questo T.A.R. passate in giudicato n.ri 685/2019, 686/2019 673/2020 e 702/2020;
5) Con il ricorso sono state proposte due domande:
- la prima intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto dei suddetti provvedimenti che hanno decurtato le remunerazioni convenzionalmente previste delle prestazioni sociosanitarie dei soggetti accreditati con il SSR per gli anni 2017-2020, anche con applicazione non corretta del meccanismo della cd. regressione tariffaria;
- la seconda intesa ad ottenere una pronuncia costitutiva finalizzata a ripristinare in capo ai ricorrenti il volume di prestazioni erogabili assegnato al ricorrente per l’annualità 2016.
6) Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione tutti i ricorrenti, tranne AFET Aquilone Onlus, hanno definito la controversia in via stragiudiziale sottoscrivendo un accordo transattivo con la Regione, talché il ricorso è stato coltivato unicamente da AFET Aquilone Onlus.
7) La Regione LI ed AL, sebbene ritualmente notificate, non si sono costituite in giudizio, mentre si è costituita la controinteressata ASL2 la quale, pur chiedendo il rigetto del gravame, non ha contestato né l’ an né il quantum della richiesta risarcitoria, limitandosi a precisare di non avere in materia alcuna autonomia decisionale stante le competenze esclusive di Regione ed AL.
Il ricorrente ha versato in atti la documentazione comprovante l’ an e il quantum del danno.
All’udienza di discussione del 30.4.2025 il ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda costitutiva di ripristino del volume di prestazioni erogabili assegnato per l’annualità 2016, insistendo unicamente per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è, in primo luogo, improcedibile rispetto alla domanda di accertamento costitutivo, stante la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata a verbale all’udienza del 30.4.2025.
9) Il gravame, invece, e fondato con riguardo alla domanda risarcitoria.
9.1) Preliminarmente si osserva che la vicenda è del tutto analoga a quella oggetto della sentenza di questo Tribunale, sezione II, n. 831/2024, che ha accolto il ricorso e condannato la Regione LI al risarcimento del danno subito dal ricorrente, di cui si condividono le argomentazioni che di seguito si ripropongono.
9.2) Ancora in via preliminare si osserva che le cinque ASL regionali evocate in giudizio non sono responsabili del danno inferto al ricorrente, atteso che nella materia in esame la loro posizione è meramente esecutiva rispetto alle direttive impartire dalla Regione e da AL con le delibere suddette.
9.3) Nel merito si osserva quanto segue.
L’annullamento delle delibere citate della Regione e di AL che avevano introdotto un regime tariffario più sfavorevole per il ricorrente ed avevano illegittimamente applicato il meccanismo della cd. regressione tariffaria , quale effetto ripristinatorio del giudicato, comporta la reviviscenza del regime precedentemente vigente, talché le prestazioni erogate devono essere remunerate secondo i parametri vigenti anteriormente alle modifiche introdotte con i provvedimenti annullati.
In particolare, per effetto dell’applicazione degli atti di cui ai punti 3 e 4 e in coerenza con quanto statuito con la citata sentenza di questo Tribunale (n. 831/2024), il ricorrente ha subito un danno patrimoniale pari alla differenza tra quanto spettante secondo il regime previgente e quanto corrisposto in attuazione dei provvedimenti illegittimi annullati.
Nel caso in esame sussistono tutti gli elementi dell’illecito aquiliano della p.a. quali l’antigiuridicità, accertata dalle citate sentenze di annullamento, il nesso di causalità tra i provvedimenti annullati e il danno subito e l’elemento soggettivo dell’illecito.
In particolare le amministrazioni resistenti, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 863/2019 che aveva fornito precise indicazioni in ordine alla necessità di effettuare una puntuale attività istruttoria quale presupposto della regressione tariffaria, hanno tenuto un comportamento colpevole, omettendo lo svolgimento corretto di tale attività, come accertato dalle plurime sentenze di questo Tribunale indicate ai punti 3 e 4.
9.4) Con riferimento alla prova dell’ an e del quantum del danno subito, il ricorrente ha depositato in giudizio l’attestazione/certificazione rilasciata in data 20.3.2022 dal dott. G.B. Poggi con cui è stata attestata la conformità dei criteri di calcolo del danno subito che è stato quantificato in euro 150.801,62 (doc. 26 del ricorrente).
Dal citato documento si evince che il consulente del ricorrente:
- dapprima ha acquisito “ le informazioni e la documentazione amministrativa e contabile ritenute necessarie per verificare la conformità di detti criteri … ”(cfr. le fatture versate in atti) ;
- sulla base di tali documenti contabili ha affermato “ che le singole componenti di credito a titolo di danno risultano puntualmente determinate e comprovate da atti, dati e prospetti di calcolo acquisiti caratterizzati da requisiti di precisione, chiarezza e completezza ”;
- infine ha: i) attestato la “ conformità dei criteri di calcolo del danno richiesto di totali euro 150.801,62 …”, ii) illustrato le singole componenti di danno in apposita tabella riassuntiva (cfr. doc. 26), iii) affermato conclusivamente che: “ certifica pertanto che i criteri di calcolo del danno richiesto di complessivi euro 150.801,62 risultano correttamente determinati ed applicati per la valutazione del danno… ”.
Si ribadisce che la Regione LI ed AL, pur ritualmente notificate, non si sono costituite in giudizio, non avendo pertanto contestato l’ an e il quantum del risarcimento in questione, profili che non sono stati censurati neppure dalla costituita ASL 2.
In tale situazione il Collegio ritiene documentalmente provata l’esistenza del danno e del suo ammontare nella somma complessiva di euro 150.801,62.
10) Conclusivamente il ricorso:
a) deve essere dichiarato estinto per rinuncia relativamente ai seguenti ricorrenti: Istituto Suore Buon Pastore; Centro di Solidarietà di Genova Soc. Cooperativa Sociale; Cometa Consorzio di Cooperative sociali Soc. Coop. Sociale; Proteo Società Cooperativa Sociale; Associazione Comunità San Benedetto al Porto APS; Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus; Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo; Associazione La Loppa; MA.RIS. Cooperativa Sociale; Un’Occasione Onlus Soc. Cooperativa Sociale; Centro di Solidarietà l’Ancora Soc. Cooperativa Sociale Onlus; Fondazione Auxilium;
b) deve essere dichiarato improcedibile - relativamente al ricorrente AFET Aquilone Onlus - con riguardo alla domanda di accertamento costitutivo;
c) deve essere accolto - sempre relativamente al ricorrente AFET Aquilone Onlus - in relazione alla domanda risarcitoria, con accertamento del danno subito di euro 150.801,62 e conseguente condanna delle amministrazioni intimate Regione LI e A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione LI, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di quest’ultimo ricorrente della somma suddetta a titolo di risarcimento del danno.
11) Le spese del giudizio:
- in relazione ai ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso, sono compensate;
- in relazione al ricorrente AFET Aquilone Onlus che ha coltivato il ricorso, seguono la soccombenza delle parti intimate Regione LI e AL, mentre sono compensate nei confronti della ASL 2.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara estinto per rinuncia relativamente ai seguenti ricorrenti: Istituto Suore Buon Pastore; Centro di Solidarietà di Genova Soc. Cooperativa Sociale; Cometa Consorzio di Cooperative sociali Soc. Coop. Sociale; Proteo Società Cooperativa Sociale; Associazione Comunità San Benedetto al Porto APS; Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus; Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo; Associazione La Loppa; MA.RIS. Cooperativa Sociale; Un’Occasione Onlus Soc. Cooperativa Sociale; Centro di Solidarietà l’Ancora Soc. Cooperativa Sociale Onlus; Fondazione Auxilium;
b) lo dichiara improcedibile, relativamente al ricorrente AFET Aquilone Onlus, con riguardo alla domanda di accertamento costitutivo;
c) lo accoglie, sempre relativamente al ricorrente AFET Aquilone Onlus, in relazione alla domanda risarcitoria, con accertamento del danno subito di euro 150.801,62 e conseguente condanna delle amministrazioni intimate Regione LI e A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione LI, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di quest’ultimo ricorrente della somma suddetta;
d) sulle spese del giudizio:
- per quanto riguarda le parti che hanno rinunciato, le compensa;
- per quanto riguarda il ricorrente AFET Aquilone Onlus, le compensa rispetto alla ASL 2, mentre le pone a carico delle soccombenti amministrazioni intimate Regione LI e A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione LI, condannandole a versare in favore del citato ricorrente la somma complessiva di euro 4500, da maggiorare con le spese generali (15%), IVA e C.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO