TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/11/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 225/2023
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
[...]
Parte_1
Attori opponenti e
Controparte_1
Convenuta opposta
Oggi 7 novembre 2024, alle ore 12:54, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi: per e , l'Avv. MANESCHI GINETTA oggi sostituito Parte_1 Parte_1 dall'Avv. MARTINI FRANCESCO;
per l'Avv. AMICIZIA PAOLO. Controparte_1
I procuratori delle parti discutono riportandosi alle rispettive note conclusive e precisando le conclusioni come nelle medesime.
Il Giudice
Riserva la decisione, rilevando alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito telematico.
I procuratori delle parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente viene data lettura della seguente sentenza.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 225/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. MANESCHI Parte_1 Parte_1 GINETTA, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro rappresentata e difesa dall'avv. NEGRO PIERO e dall'avv. Controparte_1
AMICIZIA PAOLO MARIA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 720/2022- r. g. n. 1910/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia dichiarare improcedibile il presente giudizio e quindi revocare totalmente il decreto ingiuntivo opposto, per il mancato valido esperimento della procedura di mediazione da parte della Controparte_1[...
. Nel merito, nei confronti dei fideiussori sigg.ri e , contrariis reiectis, in accoglimento della Parte_1 Parte_1 eccezione riconvenzionale di nullità assoluta del contratto di fideiussione de quo per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, totalmente annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare, e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 720/2022 del Tribunale di La Spezia, con liberazione dei detti sigg.ri e da Pt_1 Parte_1 ogni obbligazione debitoria nei confronti dell'opposta Banca;
nel merito, in via subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 [...]
contrariis reiectis, in accoglimento della eccezione riconvenzionale di nullità parziale del contratto di Parte_1 fideiussione de quo per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 e di decadenza della Banca opposta dal suo diritto verso i fideiussori ex art. 1957 comma 1° c.c., totalmente annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare,
e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 720/2022 del Tribunale di La Spezia, con liberazione dei detti sigg.ri e da ogni obbligazione debitoria nei confronti dell'opposta Banca. Pt_1 Parte_1 Voglia infine, in ogni caso, condannare la Banca opposta a corrispondere ai sigg.ri e a Parte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito per violazione della loro libertà contrattuale e per lesione alla loro immagine e reputazione personale, ex art. 2059 c.c., una somma da liquidarsi in via equitativa, pari ad euro 5.000,00 ciascuno o a quella diversa misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dalla sentenza al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 9 In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze già formulate in memoria 183/2 cpc”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis :
- in via preliminare e/o pregiudiziale concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 720 reso dal Tribunale di La Spezia, nella persona del Giudice Unico Dr. Gabriele Giovanni Gaggioli in data 16/12/2022 in favore di Controparte_1 ed a carico, tra gli altri, dei Sigg.ri e;
[...] Parte_1 Parte_1
- nel merito respingere l'avversaria opposizione e confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 720 reso dal Tribunale di La Spezia, nella persona del Giudice Unico Dr. Gabriele Giovanni Gaggioli, in data 16/12/2022 in favore di Controparte_1 ed a carico, tra gli altri, dei Sigg.ri e nel merito ed in via di subordine,
[...] Parte_1 Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca - anche parziale - del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare i Sigg .ri
ed tenuti a corrispondere in favore di l'importo di €. Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 60.353,42 oltre interessi maturati e maturandi da conteggiarsi al tasso del 8% (e da contenersi nel limite dei tassi soglia periodicamente fissati nei Decreti Ministeriali emanati in attuazione della Legge 108/1996 ) dal 1/7/2022 al saldo sull' esposizione di conto corrente e al tasso del 6,25% (e da contenersi nel limite dei tassi soglia periodicamente fissati nei
Decreti Ministeriali emanati in attuazione della Legge 108/1996 ) a far data dal 4/10/2022 al saldo su quanto dovuto con rifermento al rapporto di mutuo chirografario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con espressa riserva di formulare nuove e/o diverse conclusioni, deduzioni, produzioni ed istanze, anche istruttorie”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, e Parte_1 Parte_1 svolgevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2022 con cui era stato loro ingiunto il pagamento di Euro 60.353,42 oltre a interessi e spese del monitorio, sulla base di contratti di fideiussione omnibus sottoscritti in data 10.6.2012 a garanzia del credito vantato da nei confronti della Controparte_1 società e fondato su contratto di mutuo chirografario concesso alla debitrice principale in CP_3 data 24.6.2021 e quale saldo negativo del conto corrente n. 612383 su cui era regolata un'apertura di credito concessa in data 16.11.2021.
A fondamento dell'opposizione, gli attori contestavano la nullità assoluta (o, in subordine relativa) delle fideiussioni rilasciate nel 2012, perché riportanti pedissequamente le clausole sub. 2, 6 e 8 dello schema ABI redatto nel 2003 e che con provvedimento della Banca d'Italia in data 2.5.2005 era stato dichiarato nullo per violazione della normativa a tutela della concorrenza e, in specie, dell'art. 2 della Legge n. 287/1990. In caso di accertata nullità parziale, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 sarebbe stata inefficace e dunque la banca sarebbe incorsa nella decadenza prevista dalla norma, non avendo formulato alcuna istanza nei confronti della debitrice nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Costituitasi in giudizio, la banca contestava i motivi di opposizione avversari, essenzialmente insistendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo. Il GI, con ordinanza del 21.6.2023 accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e – ritenuto che la causa avesse ad oggetto una materia per cui era previsto il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5bis D. Lgs. n. 28/2010- concedeva all'opposta termine per la relativa introduzione.
Alla successiva udienza gli attori eccepivano l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto al procedimento di mediazione la banca non aveva preso parte a mezzo procuratore speciale all'uopo autorizzato, ma a mezzo dei propri difensori, dotati di procura speciale non autenticata dal Notaio.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., il GI fissava udienza di discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data odierna. pagina 3 di 9 Sull'eccepita improcedibilità della domanda di adempimento svolta da Controparte_1
Come precisato, gli opponenti hanno contestato alla convenuta opposta che il procedimento di mediazione non si sia svolto regolarmente, in quanto all'incontro del 19.09.2023 la stessa parte opposta non compariva personalmente, ma interveniva unicamente il difensore (Avv. Amicizia), esibendo una procura denominata “procura speciale”, con la sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio legale della
, autenticata dallo stesso difensore. Controparte_1
Ora, in disparte le osservazioni svolte dalla convenuta opposta riguardo al potere dei difensori di autenticare la procura sostanziale con cui l'assistita deleghi i medesimi anche a presenziare alla procedura di mediazione, si osserva come la domanda non possa considerarsi improcedibile solo ed esclusivamente in ragione del fatto che il GI con ordinanza del 21.6.2023 ha rimesso le parti in mediazione sull'erroneo presupposto che la causa in oggetto riguardasse contratti bancari.
E invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in esame tra gli opponenti non sono state svolte censure ai rapporti bancari sottostanti, ma alle sole fideiussioni prestate dagli attori.
Diverso sarebbe stato il caso in cui parte del giudizio fosse stata anche la società debitrice principale, che contestava l'esistenza del credito azionato in sede monitoria in ragione dell'illegittima applicazione di spese, interessi e commissioni, svolgendo specifiche censure ai contratti di mutuo e di apertura di credito costituenti fonte del credito oggetto di ricorso monitorio.
Al contrario, nel caso di specie gli unici attori sono i due garanti, la causa petendi coincide esclusivamente con le due fideiussioni omnibus prestate in data 10.6.2012 e il petitum è limitato a tali rapporti.
Pertanto deve trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui le cause relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs.
n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998 ), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr.
Cass. n. 31209/2022).
Non può quindi invocarsi alcuna improcedibilità della domanda, non essendo né obbligatoria la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5co. 1bis, né avendo il GI disposto la procedura c.d.
“delegata” ai sensi dell'art. 5co.2 D. Lgs. n. 28/2010.
Sul merito dell'opposizione.
Venendo ai motivi di opposizione svolti dagli opponenti, si osserva invece come i medesimi siano infondati, nel merito.
Non può infatti invocarsi l'applicazione della giurisprudenza citata dagli attori, a partire dalle SS.UU.
Cass. n. 41994/2021 in quanto non pertinente al caso di specie.
Quale principale motivo di opposizione, parte attrice lamenta la nullità assoluta delle fideiussioni sottoscritte in data 10.6.2012, stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema
ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del pagina 4 di 9 termine di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia - nella veste che allora le era propria di Autorità garante della concorrenza e del mercato - n. 55 del
2.5.2005.
La Banca d'Italia, infatti, con detto provvedimento ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2 co. 2) lett. A) della legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola "di reviviscenza"), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di "sopravvivenza"), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza.
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 espressamente statuisce che: a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. A) della Legge n. 287/1990; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza.
In disparte le contestazioni sollevate da secondo cui il contratto sottoscritto dagli Controparte_1 attori in realtà integrerebbe un contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione1, deve però evidenziarsi come le fideiussioni in esame siano tutte successive al 2005, essendo state sottoscritte nel
2012.
La differenza non è di poco conto, in quanto il Provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e ha efficacia di prova privilegiata in relazione alle fideiussioni antecedenti tali accertamenti.
Dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, sulla base del richiamato provvedimento reso dall'Autorità
Garante.
Sul punto, le Sezioni Unite della S.c. con sentenza n. 41994/2021 hanno fatto chiarezza: la nullità ravvisabile nella fattispecie deve considerarsi soltanto parziale, e quindi riguardare le sole clausole in violazione della normativa antitrust, con la conseguenza che – in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 c.c. – il contratto di fideiussione non potrà dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né gli opponenti hanno allegato ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei loro confronti, li avrebbero indotti a non stipulare i negozi in questione.
Venendo all'onere della prova circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990 e art. 1419 co. 1 c.c., questo grava sull'attore che pretende di eccepire tale nullità. Quanto all'accertamento dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della
L. n. 287/1990, con particolare riguardo alle clausole relative ai contratti di fideiussione omnibus 1 Sul punto si richiama il noto insegnamento delle SS. UU. Cass. n. 3947/2010, a conferma della natura di fideiussione e non già di contratto autonomo di garanzia, non essendo a tal fine il solo inserimento della clausola “a prima richiesta”. pagina 5 di 9 utilizzati dalle banche, le SS.UU. Cass. n. 41994/2021 hanno richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Segnatamente, ha richiamato la pronuncia secondo la quale il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass.,
22/05/2019, n. 13846).
Ebbene, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia confermato la natura privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia, lo ha fatto in relazione ai contratti di fideiussione stipulati prima di tale provvedimento, proprio in quanto il medesimo ha accertato e sanzionato l'esistenza di una intesa tra le Banche che si poneva in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza nel mercato.
Diversamente, non può predicarsi sic et simpliciter, limitandosi ad allegare il provvedimento richiamato, la nullità anche delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione stipulati dopo il 2005 ritenendo che il provvedimento adottato dall'Autorità Garante e riferito ai modelli predisposti dall'ABI nel 2003, possa estendere i propri effetti anche a tali contratti.
Infatti, secondo la giurisprudenza di merito cui l'intestato Tribunale aderisce, la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni (specie se di molto successive), né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto (Trib. Milano
19.11.2020; v. anche Trib. Bologna 4.11.2020; Trib. Sondrio 28.4.2021).
Fermo quanto ora osservato, va comunque evidenziato che anche a fronte di un'eventuale nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fidejussione non vi sarebbe nel caso di specie alcuna conseguenza applicativa rilevante, dal momento che la garanzia contiene all'art. 7 la clausola che prevede il pagamento del garante a semplice richiesta scritta, con la conseguenza che l'attivazione della banca creditrice per evitare la decadenza non doveva necessariamente assumere natura giudiziale: il Giudice di Legittimità ha infatti da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta scritta va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria); in altre parole, ogniqualvolta le parti concordino il pagamento a semplice richiesta scritta proveniente dal creditore, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento,
pagina 6 di 9 prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008, e più di recente Cass. n. 22346/2017).
Ancora, di recente, la S.C. ha precisato che “l'espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all' art. 1957 c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. è
(necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale” (cfr. Cass. n. 16938/2024)2. Tuttavia, la stessa S.c. ha precisato che “il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento”.
Venendo al caso di specie, con missiva del 7.6.2022 indirizzata anche ai garanti, la banca non comunicava soltanto la risoluzione del contratto di mutuo e la revoca degli affidamenti, ma intimava anche il pagamento dei relativi debiti in linea capitale e per interessi (doc. 10 monitorio).
In disparte tale iniziativa stragiudiziale, la banca provvedeva altresì a depositare ricorso monitorio in data 11.10.2022 (sebbene solo successivamente notificato alla debitrice principale in data 23.12.2022, cfr. Cass. n. 4241/19743).
Il termine semestrale, come già precisato con l'ordinanza in data 21.6.2023, nel contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), il debito non può però considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 2301/2004), e cioè alla data del 7.6.2022. Ad abundantiam, si osserva che anche considerando l'ultima rata scaduta e non versata dalla società (febbraio 2022), in ragione di quanto previsto all'art. 4 del contratto di mutuo, la diffida stragiudiziale sarebbe comunque idonea ad escludere l'eccepita decadenza. Quanto all'apertura di credito n. 13901 concessa in data 16.11.2021 e regolata sul c/c n. 612383, valgono le stesse considerazioni: in quel caso, il contratto non prevede alcuna automatica decadenza dal beneficio del termine/revoca degli affidamenti o definizione del rapporto in ragione del mancato ripristino della provvista entro un determinato termine, sicché deve considerarsi quale dies a quo quello della missiva in data 7.6.2022.
In conclusione, anche argomentando per la nullità di tale clausola, ove fosse stata dimostrata la riconducibilità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, alla persistente esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra gli istituti bancari anche nel 2012, tale declaratoria non inciderebbe in alcun modo sulla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Parimenti infondata è la richiesta risarcitoria articolata dagli attori in relazione al danno non patrimoniale da violazione della libertà contrattuale di cui all'art. 41 Cost. Come noto, costituisce principio generale che informa l'intero sistema della responsabilità civile (tanto contrattuale quanto aquiliana) quello dell'onere di allegare e provare il danno subito in conseguenza della condotta illecita di controparte, al fine di poterne ottenere il ristoro, non essendo in sé ammessa la possibilità di risarcire un danno in re ipsa.
Ai fini della invocata risarcibilità ai sensi dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve pure sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio) di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente. In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata sulla base di una conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (SS.UU. Cass. n. 26972/2008).
Il diritto al risarcimento postula quindi, ed indispensabilmente, l'effettività del verificarsi di un danno, che, come tale, sia stato concretamente sofferto, non essendo sufficiente la mera potenzialità configurabile in astratto. Ciò in quanto l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) dell'obbligazione contrattuale non integra di per sé il danno patrimoniale, che è la conseguenza di quell'illecito sul patrimonio del creditore che, in concreto per particolari circostanze, può anche non verificarsi.
Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto inadempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie in esame.
Gli attori allegano un generico danno alla propria libertà contrattuale, senza indicare specificamente quale sarebbe il danno- conseguenza derivatone. Gli stessi opponenti precisano (peraltro solo in sede di note conclusive) che sarebbe derivato loro un danno “alla reputazione e all'immagine”, che stimano in
Euro 5.000,00.
Nello specifico (cit.) Sotto il primo profilo (lesione della libertà contrattuale ) i fideiussori sono stati posti di fronte ad un modulo standardizzato e quindi non negoziabile nel suo contenuto e di conseguenza si sono trovati di fronte ad un bivio: o firmare, accettando integralmente quanto disposto sul modulo prestampato, o rifiutarsi di concludere il contratto, con la conseguenza che la banca si sarebbe allora rifiutata di concedere mutuo e affidamento per i quali tale fideiussione era richiesta;
sicché è proprio questa situazione a costituire di fatto la lesione della libertà negoziale dei fideiussori.
In altre parole le pratiche commerciali violative della normativa antitrust poste in essere dalla Banca opposta sono idonee a provocare distorsioni sul mercato, con effetti dannosi anche nei confronti dei soggetti non imprenditori, trattandosi di vere e proprie lesioni della libertà contrattuale tutelata dall'art. 41 Cost.
Sotto il secondo profilo (danno all'immagine e alla reputazione personale), non c'è dubbio che l'illecito abbia danneggiato l'immagine e la reputazione personale degli opponenti, additati come soggetti inadempienti ed inaffidabili. Ebbene, si osserva anzitutto che la richiesta di risarcimento per danni all'immagine e alla reputazione non sia mai stata formulata se non in sede di note conclusive, sicché è da considerarsi inammissibile, in quanto tardiva. pagina 8 di 9 Quanto alla dedotta violazione della libertà negoziale, deve osservarsi come non sia in alcun modo provato che i fideiussori sono stati posti di fronte ad un modulo standardizzato e quindi non negoziabile nel suo contenuto e di conseguenza si sono trovati di fronte ad un bivio: o firmare, accettando integralmente quanto disposto sul modulo prestampato, o rifiutarsi di concludere il contratto, con la conseguenza che la banca si sarebbe allora rifiutata di concedere mutuo e affidamento per i quali tale fideiussione era richiesta. Le fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti risalgono al giugno 2012, mentre il mutuo e l'apertura di credito sono stati concessi alla società a distanza di oltre nove anni (nel giugno e novembre 2021), sicché anche il nesso eziologico dedotto parrebbe sconfessato dalla stessa documentazione in atti, non essendo le fideiussioni sottoscritte contestualmente alle linee di credito concesse alla società amministrata dagli opponenti.
In conclusione, i motivi di opposizione, al pari della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno, sono infondati e non possono essere accolti. Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. valore compreso tra Euro 52.001,00 e Euro 260.000,00, in assenza di istruttoria (meramente documentale)
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 720/2022 r.g. n. 1910/2022, che conseguentemente deve intendersi confermato;
Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 7.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sulla possibilità di interpretare una clausola di semplice richiesta scritta, anziché come solve et repete, come dispensa del creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziale nei confronti del fideiussore e sufficienza dell'intimazione stragiudiziale vedi Cass.
9.8.2016 n. 16825 (in precedenza Cass. 21.5.2008 n. 13078; Cass. 12.12.2005 n. 27333; Cass.
4.7.2003 n. 10574;
Cass.
1.7.1995 n. 7345). 3 Il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. n. 1724/2016 ex plurimis). pagina 7 di 9