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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2024, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1023/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PETRELLA LUCIANA con domicilio eletto in VIALE XII
GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ANGELICO FRANCESCO con domicilio eletto in VIA UGO BASSI, 9
40121 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 07.12.2020 presso il Tribunale di Bologna,
chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge CP_1 Parte_1
sposato in data 28.04.2019, matrimonio dal quale non sono nati figli, con addebito al marito e fissazione di un assegno di mantenimento in suo favore. A tal fine esponeva di aver convissuto per diversi anni prima del matrimonio con il e con i propri due figli nati da un precedente Pt_1
matrimonio presso un immobile Acer in Bologna via Musolesi 143; che dopo il matrimonio aveva perso il diritto all'assegnazione dell'immobile, poiché il coniuge era proprietario di un appartamento sito in via Terzi 17, ove il nucleo aveva formalmente trasferito la propria residenza pur continuando di fatto ad abitare nella casa di via Musolesi assegnata nel frattempo ai suoi figli;
che il in violazione dei doveri coniugali Pt_1
aveva abbandonato improvvisamente l'abitazione coniugale di via
Musolesi trasferendosi presso la sua casa di proprietà. Precisava inoltre di essere disoccupata e priva di reddito, mentre il coniuge era operaio metalmeccanico e percepiva uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili.
Si costitutiva in giudizio chiedendo la separazione con Parte_1
addebito alla moglie ed opponendosi alla domanda della ricorrente di un assegno personale di mantenimento. A tal fine allegava che i coniugi non avevano convissuto prima del matrimonio e che la breve durata del vincolo, contratto in età matura, non aveva consentito la creazione di un patrimonio pag. 2/9 familiare;
che entrambi avevano già da tempo compiuto le rispettive scelte di vita, professionali ed economiche, sulle quali il loro matrimonio non aveva influito;
che il rapporto era entrato in crisi già pochi mesi dopo la celebrazione del vincolo per ripetuti comportamenti aggressivi della moglie, che avevano indotto il marito nel luglio 2020 ad allontanarsi dalla casa familiare. Rappresentava inoltre che la prima di contrarre nuove CP_1
nozze, aveva percepito un assegno divorzile di entità modesta dal precedente marito, con il quale era stata sposata per 27 anni, e che la stessa, operatore socio sanitario, lavorava “in nero”, era in grado di svolgere attività lavorativa e, dall'epoca del precedente divorzio sino alla celebrazione del nuovo matrimonio, aveva dimostrato di essere economicamente indipendente.
Con sentenza non definitiva n. 981/2022, pubblicata il 14.04.2022, il
Tribunale di Bologna pronunciava la separazione.
Con sentenza definitiva n. 29/2024, pubblicata il 04.01.2024, il Tribunale di Bologna rigettava entrambe le richieste di addebito, fissava un contributo al mantenimento a carico del marito di € 600,00 mensili, compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannava il al Pt_1
pagamento della restante parte.
2.- ha impugnato detta sentenza contestando la debenza Parte_1
dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con richiesta di restituzione delle somme già versate.
Con il primo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà della motivazione per aver il Tribunale valutato erroneamente le risultanze istruttorie relative alla situazione patrimoniale delle parti, lì dove da un lato nulla è stato provato in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in pag. 3/9 costanza di matrimonio e, dall'altro lato, il Tribunale dapprima ha riconosciuto la capacità lavorativa della resistente, che ha sempre lavorato in nero, come confermato dai testi escussi, e poi ha riconosciuto in suo favore l'assegno di mantenimento ritenendo difficile immaginare un suo inserimento nel mondo del lavoro, senza considerare che la è prossima CP_1
alla pensione. Evidenzia, inoltre, quale elemento di novità in relazione alla sua pozione economica, di essere pensionato dal 01.01.2024.
Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione per non aver il Tribunale tenuto conto della breve durata del matrimonio, contratto peraltro dalle parti in età avanzata.
3.- Si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare CP_1
dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza, con ogni conseguente statuizione in materia di spese ex art. 348 ter c.p.c. e, nel merito, il rigetto per infondatezza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Quanto al primo motivo rileva la totale erroneità delle avverse deduzioni, rappresentando la condizione di maggior disagio economico in cui si è ritrovata, tenuto conto che, a seguito del matrimonio contratto con il Pt_1
ha perduto il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile percepito dal precedente coniuge e ha trasferito la residenza presso la casa del nuovo marito, perdendo l'assegnazione dell'abitazione Acer di Bologna pur assegnata al figlio di non essere percettrice di redditi né Persona_1
proprietaria di alcun bene immobile e ormai in età avanzata.
Assume altresì che, dall'istruttoria espletata, non è stata raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa irregolare;
rileva la correttezza del pag. 4/9 provvedimento impugnato in punto di tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, ritenuto non particolarmente elevato, avendo la coppia vissuto del solo stipendio del marito, oltre che con riferimento al considerevole divario reddituale sussistente tra le parti. Espone, ancora, che la convivenza tra le parti antecedente al matrimonio ha trovato prova nelle dichiarazioni dei testi, nonché nelle comunicazioni di reperibilità all'Inps e all'Inail effettuate dal tra il 2005 e il 2016 durante i periodi di Pt_1
malattia.
4. E' intervenuto il Pubblico Ministero.
5.- L'appello merita accoglimento.
Nel caso di specie si discute soltanto dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
L'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal pag. 5/9 reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007).
Tra le circostanze da considerare, ex art.156 c.c., rientra anche la durata del matrimonio e la giurisprudenza alla quale questa Corte aderisce ha riconosciuto che “nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento." (Cass.
n.402/2018) e che "Se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione" (Cass. n. 16737/2018).
Nelle ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale e quindi instaurato un rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può quindi essere riconosciuto il diritto al mantenimento. (Cassazione civile sez. I, 24/07/2024, n.20507)
Nel caso di specie, da un lato, la durata del matrimonio risulta estremamente limitata (matrimonio del 2019, deposito del ricorso per separazione nel 2020) – né risulta sufficientemente provata sulla base delle testimonianze assunte una lunga convivenza in grado di consolidare un tenore di vita coniugale - e, dall'altro lato, non risulta un tenore di vita pag. 6/9 attuale diverso da quello pregresso, derivante anche dalla capacità lavorativa della moglie che, di anni 62 all'epoca del matrimonio, aveva già maturato pregresse esperienze (anche con contratti anche a tempo indeterminato come risulta dalla documentazione in atti- v. CUD 2011 - oltre che con lavori irregolari e saltuari come risulta dalle dichiarazioni della stessa donna e da alcune deposizioni testimoniali).
La coppia ha vissuto in un alloggio ACER assegnato dapprima alla moglie e poi ai figli con i quali la stessa conviveva, di cui uno economicamente indipendente e quindi verosimilmente collaborante nelle spese di mantenimento della casa.
Nel caso di specie la Corte ritiene che non sussistessero ab origine le condizioni per la statuizione di un assegno di mantenimento per tutte le ragioni sopra esposte in ragione della brevissima durata del matrimonio, della mancata costituzione e consolidazione di un patrimonio familiare e di un tenore di vita diverso da quello già tenuto dalla moglie (in ragione della sua capacità lavorativa, dell'abitazione nella medesima casa anche unitamente ad un figlio indipendente, del basso reddito del coniuge che non risulta abbia consentito un cambiamento concreto della situazione pregressa mantenuta di fatto inalterata anche dopo la separazione) e per tale motivo va disposta la restituzione di quanto versato in esecuzione delle sentenza di primo grado considerato che nel caso in cui venga escluso "in radice" e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno del soggetto richiedente ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, sopravviene l'obbligo di restituzione delle somme pag. 7/9 indebitamente percepite. Di converso, l'obbligo di restituzione non sorge ove si proceda a ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato al ribasso (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19997).
All'accoglimento dell'appello e valutata la soccombenza in modo unitario tra i due gradi consegue la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell'appallata alla restante metà di entrambi i gradi come in dispositivo per la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna n. 29/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dispone che nessun assegno è dovuto dal marito in favore della moglie a titolo di mantenimento ed ordina la restituzione di quanto versato a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa per metà le spese e condanna l'appellata alla refusione della restante metà che liquida in € 1.904,50 per compensi del primo grado ed €
1.736,50 per compensi del secondo grado , oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 5.12.2024
pag. 8/9 Il Consigliere relatore
Annarita Donofrio
pag. 9/9
Il Presidente
Antonella Allegra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1023/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PETRELLA LUCIANA con domicilio eletto in VIALE XII
GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ANGELICO FRANCESCO con domicilio eletto in VIA UGO BASSI, 9
40121 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 07.12.2020 presso il Tribunale di Bologna,
chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge CP_1 Parte_1
sposato in data 28.04.2019, matrimonio dal quale non sono nati figli, con addebito al marito e fissazione di un assegno di mantenimento in suo favore. A tal fine esponeva di aver convissuto per diversi anni prima del matrimonio con il e con i propri due figli nati da un precedente Pt_1
matrimonio presso un immobile Acer in Bologna via Musolesi 143; che dopo il matrimonio aveva perso il diritto all'assegnazione dell'immobile, poiché il coniuge era proprietario di un appartamento sito in via Terzi 17, ove il nucleo aveva formalmente trasferito la propria residenza pur continuando di fatto ad abitare nella casa di via Musolesi assegnata nel frattempo ai suoi figli;
che il in violazione dei doveri coniugali Pt_1
aveva abbandonato improvvisamente l'abitazione coniugale di via
Musolesi trasferendosi presso la sua casa di proprietà. Precisava inoltre di essere disoccupata e priva di reddito, mentre il coniuge era operaio metalmeccanico e percepiva uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili.
Si costitutiva in giudizio chiedendo la separazione con Parte_1
addebito alla moglie ed opponendosi alla domanda della ricorrente di un assegno personale di mantenimento. A tal fine allegava che i coniugi non avevano convissuto prima del matrimonio e che la breve durata del vincolo, contratto in età matura, non aveva consentito la creazione di un patrimonio pag. 2/9 familiare;
che entrambi avevano già da tempo compiuto le rispettive scelte di vita, professionali ed economiche, sulle quali il loro matrimonio non aveva influito;
che il rapporto era entrato in crisi già pochi mesi dopo la celebrazione del vincolo per ripetuti comportamenti aggressivi della moglie, che avevano indotto il marito nel luglio 2020 ad allontanarsi dalla casa familiare. Rappresentava inoltre che la prima di contrarre nuove CP_1
nozze, aveva percepito un assegno divorzile di entità modesta dal precedente marito, con il quale era stata sposata per 27 anni, e che la stessa, operatore socio sanitario, lavorava “in nero”, era in grado di svolgere attività lavorativa e, dall'epoca del precedente divorzio sino alla celebrazione del nuovo matrimonio, aveva dimostrato di essere economicamente indipendente.
Con sentenza non definitiva n. 981/2022, pubblicata il 14.04.2022, il
Tribunale di Bologna pronunciava la separazione.
Con sentenza definitiva n. 29/2024, pubblicata il 04.01.2024, il Tribunale di Bologna rigettava entrambe le richieste di addebito, fissava un contributo al mantenimento a carico del marito di € 600,00 mensili, compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannava il al Pt_1
pagamento della restante parte.
2.- ha impugnato detta sentenza contestando la debenza Parte_1
dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con richiesta di restituzione delle somme già versate.
Con il primo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà della motivazione per aver il Tribunale valutato erroneamente le risultanze istruttorie relative alla situazione patrimoniale delle parti, lì dove da un lato nulla è stato provato in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in pag. 3/9 costanza di matrimonio e, dall'altro lato, il Tribunale dapprima ha riconosciuto la capacità lavorativa della resistente, che ha sempre lavorato in nero, come confermato dai testi escussi, e poi ha riconosciuto in suo favore l'assegno di mantenimento ritenendo difficile immaginare un suo inserimento nel mondo del lavoro, senza considerare che la è prossima CP_1
alla pensione. Evidenzia, inoltre, quale elemento di novità in relazione alla sua pozione economica, di essere pensionato dal 01.01.2024.
Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione per non aver il Tribunale tenuto conto della breve durata del matrimonio, contratto peraltro dalle parti in età avanzata.
3.- Si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare CP_1
dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza, con ogni conseguente statuizione in materia di spese ex art. 348 ter c.p.c. e, nel merito, il rigetto per infondatezza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Quanto al primo motivo rileva la totale erroneità delle avverse deduzioni, rappresentando la condizione di maggior disagio economico in cui si è ritrovata, tenuto conto che, a seguito del matrimonio contratto con il Pt_1
ha perduto il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile percepito dal precedente coniuge e ha trasferito la residenza presso la casa del nuovo marito, perdendo l'assegnazione dell'abitazione Acer di Bologna pur assegnata al figlio di non essere percettrice di redditi né Persona_1
proprietaria di alcun bene immobile e ormai in età avanzata.
Assume altresì che, dall'istruttoria espletata, non è stata raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa irregolare;
rileva la correttezza del pag. 4/9 provvedimento impugnato in punto di tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, ritenuto non particolarmente elevato, avendo la coppia vissuto del solo stipendio del marito, oltre che con riferimento al considerevole divario reddituale sussistente tra le parti. Espone, ancora, che la convivenza tra le parti antecedente al matrimonio ha trovato prova nelle dichiarazioni dei testi, nonché nelle comunicazioni di reperibilità all'Inps e all'Inail effettuate dal tra il 2005 e il 2016 durante i periodi di Pt_1
malattia.
4. E' intervenuto il Pubblico Ministero.
5.- L'appello merita accoglimento.
Nel caso di specie si discute soltanto dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
L'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal pag. 5/9 reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007).
Tra le circostanze da considerare, ex art.156 c.c., rientra anche la durata del matrimonio e la giurisprudenza alla quale questa Corte aderisce ha riconosciuto che “nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento." (Cass.
n.402/2018) e che "Se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione" (Cass. n. 16737/2018).
Nelle ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale e quindi instaurato un rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può quindi essere riconosciuto il diritto al mantenimento. (Cassazione civile sez. I, 24/07/2024, n.20507)
Nel caso di specie, da un lato, la durata del matrimonio risulta estremamente limitata (matrimonio del 2019, deposito del ricorso per separazione nel 2020) – né risulta sufficientemente provata sulla base delle testimonianze assunte una lunga convivenza in grado di consolidare un tenore di vita coniugale - e, dall'altro lato, non risulta un tenore di vita pag. 6/9 attuale diverso da quello pregresso, derivante anche dalla capacità lavorativa della moglie che, di anni 62 all'epoca del matrimonio, aveva già maturato pregresse esperienze (anche con contratti anche a tempo indeterminato come risulta dalla documentazione in atti- v. CUD 2011 - oltre che con lavori irregolari e saltuari come risulta dalle dichiarazioni della stessa donna e da alcune deposizioni testimoniali).
La coppia ha vissuto in un alloggio ACER assegnato dapprima alla moglie e poi ai figli con i quali la stessa conviveva, di cui uno economicamente indipendente e quindi verosimilmente collaborante nelle spese di mantenimento della casa.
Nel caso di specie la Corte ritiene che non sussistessero ab origine le condizioni per la statuizione di un assegno di mantenimento per tutte le ragioni sopra esposte in ragione della brevissima durata del matrimonio, della mancata costituzione e consolidazione di un patrimonio familiare e di un tenore di vita diverso da quello già tenuto dalla moglie (in ragione della sua capacità lavorativa, dell'abitazione nella medesima casa anche unitamente ad un figlio indipendente, del basso reddito del coniuge che non risulta abbia consentito un cambiamento concreto della situazione pregressa mantenuta di fatto inalterata anche dopo la separazione) e per tale motivo va disposta la restituzione di quanto versato in esecuzione delle sentenza di primo grado considerato che nel caso in cui venga escluso "in radice" e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno del soggetto richiedente ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, sopravviene l'obbligo di restituzione delle somme pag. 7/9 indebitamente percepite. Di converso, l'obbligo di restituzione non sorge ove si proceda a ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato al ribasso (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19997).
All'accoglimento dell'appello e valutata la soccombenza in modo unitario tra i due gradi consegue la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell'appallata alla restante metà di entrambi i gradi come in dispositivo per la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna n. 29/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dispone che nessun assegno è dovuto dal marito in favore della moglie a titolo di mantenimento ed ordina la restituzione di quanto versato a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa per metà le spese e condanna l'appellata alla refusione della restante metà che liquida in € 1.904,50 per compensi del primo grado ed €
1.736,50 per compensi del secondo grado , oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 5.12.2024
pag. 8/9 Il Consigliere relatore
Annarita Donofrio
pag. 9/9
Il Presidente
Antonella Allegra