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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO CE OL, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6442/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - P.zza Municipio 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4906/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7855/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: revocarsi la sentenza impugnata ed accogliere il ricorso, con vittoria di spese:
Resistente: rigetto del ricorso per revocazione con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ha proposto istanza di revocazione - ai sensi dell'art. 395, numero 4, c.p.c. e 120 D.Lgs. 157/2024 - della sentenza 4906/2025, emessa dalla Corte di Giustizia di secondo grado che aveva rigettato l'appello proposto dal predetto nei confronti dell'avviso di accertamento avente ad oggetto Tari per gli anni dal 2016 al 2021, per il Comune di Agropoli.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la sua decisione sul solo richiamo ad un atto (la scheda di rilevamento del 10 Agosto 2022), allegato in primo grado, che non era quella su cui si era fondato l'avviso di accertamento impugnato, che era invece la scheda del 10 Marzo 2022; in ogni caso, quella scheda di rilevamento del 10 Agosto 2022 non recava in nessuna parte l'indicazione che si trattasse di attività artigianale - come sostenuto nelle sentenze di primo e di secondo grado - e non agricola.
Chiede che venga pertanto revocata la sentenza oggetto di ricorso e che venga accolto l'appello avverso la sentenza di primo grado, sussistendo i presupposti per l'esenzione dalla Tari, trattandosi di fabbricato non in grado, per il tipo di attività svolta (agricola), di produrre rifiuti urbani.
Si è costituito il Comune di Agropoli, rilevando che nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di errore di fatto ex art. 395, comma 4, c.p.c., poiché il ricorso, sostanzialmente, censura un vizio di valutazione della sentenza impugnata e non un errore rilevante a fini revocatori. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 15 Dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In effetti, la decisione impugnata, nel negare la natura agricola all'attività svolta nel fabbricato oggetto di imposizione, motiva, sostanzialmente con unico argomento, con il richiamo alla allegata scheda di rilevamento, che deve intendersi quella del 10 Agosto 2022 (che è quella, come dedotto dal ricorrente, prodotta in primo grado ed anche in questo procedimento) e che, non avendo numero d'ordine, non pare esser l'atto presupposto nell'avviso di accertamento, nel quale, a tal fine, vien fatta specifica menzione della scheda di rilievo avente numero identificativo 1702.
Ma ciò che più rileva ai fini del ricorso che occupa è che, in ogni caso, nella predetta scheda di rilevamento del 10 Agosto 2022, il tipo di attività menzionata è solo quella agricola e non altra.
Tali circostanze, dunque, sostanziano errore rilevante ai fini del ricorso che occupa, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'invocata revocazione.
Deve pertanto procedersi nella valutazione del merito del ricorso che, considerata la documentazione allegata, risulta fondato. Invero, come già detto, la stessa scheda di rilevamento sopra enunciata reca l'indicazione dell'attività come agricola (in particolare coltivazione di fichi); non vi sono del resto elementi specificamente addotti dal Comune che vadano contro il dato della natura agricola dell'attività svolta nel fabbricato (ed in particolare della lavorazione di fichi), confermata peraltro sia dal contenuto della SCIA allegata, nella quale si indica espressamente, quale attività, quella di vendita di prodotti agricoli, sia dalla allegata certificazione UE reg. 2018/848, in cui si dà atto che l'attività svolta è quella di produzione, trattamento e vendita di frutta (fichi), con la conseguenza che il fabbricato oggetto di imposizione può dirsi funzionale all'esercizio da parte di Ricorrente_2 di attività qualificabile come agricola.
L'appello di Ricorrente_2 va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Considerata la vicenda nel suo complesso e le tematiche ad essa sottese, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
revoca la sentenza n. 4906/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ed accoglie l'appello proposto da Ricorrente_2. compensa fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO CE OL, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6442/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli - P.zza Municipio 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4906/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7855/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: revocarsi la sentenza impugnata ed accogliere il ricorso, con vittoria di spese:
Resistente: rigetto del ricorso per revocazione con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ha proposto istanza di revocazione - ai sensi dell'art. 395, numero 4, c.p.c. e 120 D.Lgs. 157/2024 - della sentenza 4906/2025, emessa dalla Corte di Giustizia di secondo grado che aveva rigettato l'appello proposto dal predetto nei confronti dell'avviso di accertamento avente ad oggetto Tari per gli anni dal 2016 al 2021, per il Comune di Agropoli.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la sua decisione sul solo richiamo ad un atto (la scheda di rilevamento del 10 Agosto 2022), allegato in primo grado, che non era quella su cui si era fondato l'avviso di accertamento impugnato, che era invece la scheda del 10 Marzo 2022; in ogni caso, quella scheda di rilevamento del 10 Agosto 2022 non recava in nessuna parte l'indicazione che si trattasse di attività artigianale - come sostenuto nelle sentenze di primo e di secondo grado - e non agricola.
Chiede che venga pertanto revocata la sentenza oggetto di ricorso e che venga accolto l'appello avverso la sentenza di primo grado, sussistendo i presupposti per l'esenzione dalla Tari, trattandosi di fabbricato non in grado, per il tipo di attività svolta (agricola), di produrre rifiuti urbani.
Si è costituito il Comune di Agropoli, rilevando che nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di errore di fatto ex art. 395, comma 4, c.p.c., poiché il ricorso, sostanzialmente, censura un vizio di valutazione della sentenza impugnata e non un errore rilevante a fini revocatori. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 15 Dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In effetti, la decisione impugnata, nel negare la natura agricola all'attività svolta nel fabbricato oggetto di imposizione, motiva, sostanzialmente con unico argomento, con il richiamo alla allegata scheda di rilevamento, che deve intendersi quella del 10 Agosto 2022 (che è quella, come dedotto dal ricorrente, prodotta in primo grado ed anche in questo procedimento) e che, non avendo numero d'ordine, non pare esser l'atto presupposto nell'avviso di accertamento, nel quale, a tal fine, vien fatta specifica menzione della scheda di rilievo avente numero identificativo 1702.
Ma ciò che più rileva ai fini del ricorso che occupa è che, in ogni caso, nella predetta scheda di rilevamento del 10 Agosto 2022, il tipo di attività menzionata è solo quella agricola e non altra.
Tali circostanze, dunque, sostanziano errore rilevante ai fini del ricorso che occupa, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'invocata revocazione.
Deve pertanto procedersi nella valutazione del merito del ricorso che, considerata la documentazione allegata, risulta fondato. Invero, come già detto, la stessa scheda di rilevamento sopra enunciata reca l'indicazione dell'attività come agricola (in particolare coltivazione di fichi); non vi sono del resto elementi specificamente addotti dal Comune che vadano contro il dato della natura agricola dell'attività svolta nel fabbricato (ed in particolare della lavorazione di fichi), confermata peraltro sia dal contenuto della SCIA allegata, nella quale si indica espressamente, quale attività, quella di vendita di prodotti agricoli, sia dalla allegata certificazione UE reg. 2018/848, in cui si dà atto che l'attività svolta è quella di produzione, trattamento e vendita di frutta (fichi), con la conseguenza che il fabbricato oggetto di imposizione può dirsi funzionale all'esercizio da parte di Ricorrente_2 di attività qualificabile come agricola.
L'appello di Ricorrente_2 va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Considerata la vicenda nel suo complesso e le tematiche ad essa sottese, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
revoca la sentenza n. 4906/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ed accoglie l'appello proposto da Ricorrente_2. compensa fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.