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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria AN - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice rel.;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1348/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.47 cod. proc. civ. depositato il 21.5.2024
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Antonella PIETROBON per mandato allegato telematicamente al ricorso:
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Florianne Casanova, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni economiche di cui al decreto reso nel proc. 2580/2018 RR.CC Trib. Udine relativamente alla FI Per_1
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) ordinare alla resistente di depositare in giudizio la documentazione stabilita dall'art. 473-bis. 12 cpc;
2) a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 RG Trib. Udine, ridurre, con effetto dalla presentazione della presente domanda l'entità del contributo al mantenimento cui è tenuto il ricorrente verso per il mantenimento della FI Parte_2 Per_1 nella misura di E. 230,00 mensili o la somma che il Tribunale riterrà equa o di giustizia;
3) a parziale modifica del medesimo decreto reso nel giudizio
2850/2018 RG Trib. Udine, stabilire che le spese straordinarie sostenute per la FI siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, con obbligo Per_1 della madre di far emettere fattura anche a nome del padre e/o direttamente a nome della FI (ove possibile) affinché il ricorrente possa detrarre il relativo costo;
4) spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi;
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
NEL MERITO: 1) Respingersi il ricorso e le domande avversarie e conseguentemente confermarsi le condizioni di cui al decreto di data 22-
23.11.2018 cron. 8856/2018 (procedura n. 2850/2018 R.G. Tribunale di
Udine); 2) Condannare alla rifusione, in pro della resistente, Parte_1 delle spese legali dell'intera procedura, con maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
CONCLUSIONI DEL PM
Rigetto della domanda attorea.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe, ha evocato in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la sua ex compagna , per sentir Controparte_1 qui modificare al ribasso le condizioni economiche di mantenimento della loro FI (23.9.2011), nella parte in cui era stato tra essi genitori Per_1
pagina 2 di 9 inizialmente concordato il versamento paterno di € 300,00 mensili
-aumentati ad € 350,06 per la rivalutazione ISTAT- a titolo di concorso alle spese ordinarie per la minore, oltre al 60% delle spese straordinarie, come da decreto di omologa assunto il 23.11.2028 dal medesimo Tribunale nel procedimento n. 2580/2018 R.G.. Nel dedurre che la sua situazione personale, ora, si era grandemente modificata, ed in modo deteriore, rispetto al momento in cui quei patti poi giudizialmente omologati erano stati raggiunti con la il summenzionato ricorrente -a CP_1 sostegno della sua pretesa di ridurre ad € 230,00 mensili l'ammontare della contribuzione ordinaria ed al 50% per ciascun genitore la ripartizione delle spese straordinarie per ha quindi allegato, nell'ordine: 1) di aver Per_1 avuto, nel 2020, una seconda FI -di nome da un'altra relazione, CP_2 dissoltasi la quale egli aveva consensualmente stabilito, con la nuova madre, di farsi carico anche del mantenimento della nuova venuta, in misura pari ad € 250,00 mensili con accollo del 50% delle spese straordinarie, come poi recepito dal decreto del Tribunale di PORDENONE del 23.2.2023; 2) che, dalle sue pur “decorose” entrate reddituali di circa
€ 2.100,00 mensili (v. così, a pag. 2 del ricorso), andavano altresì detratte le spese per i pranzi esterni, per un costo di € 200,00 circa al mese a cui egli era costretto per esigenze lavorative di addetto alla manutenzione di impianti di climatizzazione;
3) di avere in corso anche un finanziamento per l'acquisto di una vettura con FIDITALIA, destinato ad estinguersi nel 2025, fermo restando -sino al allora- il saldo di rate mensili pari ad € 192,00;
4) di dover anche pagare, a decorrere dal 2023, € 450,00 di canone mensile per l'affitto; 5) che a ciò andavano aggiunti i costi variabili per entrambe le figlie, rappresentati dalle spese straordinarie, nonché dai viaggi per le trasferte relative al dovere di visita di , per un importo stimabile Per_1 in € 140,00 mensili tenuto conto della distanza tra la sua abitazione e quella della FI;
6) che, quale fatto ulteriormente sopravvenuto in corso di causa, egli era passato alle dipendenze di una nuova azienda da settembre
2024, con conseguente contrazione dei redditi.
pagina 3 di 9 Costituitasi in giudizio, si è invece opposta alla Controparte_1 domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, sostanzialmente eccependo che non solo non vi era stata, per il ricorrente, alcuna variazione reddituale in termini peggiorativi, avendo egli semmai migliorato -nel tempo- le sue iniziali condizioni, ma anche che il POLES, limitando di fatto a due soli pomeriggi al mese il periodo di permanenza con la FI, aveva disatteso le condizioni di affidamento e di visita stabili nel decreto di omologa del
23.11.2028, così da lasciare ad esclusivo carico di essa resistente. Per_1
Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni dell'11.4.2025, ha insistito a sua volta per la reiezione del ricorso.
Giunta la causa in decisione a seguito della disposta trattazione scritta sulle conclusioni delle parti come riprodotte in premessa, senza dare corso, così, ad ulteriori incombenti istruttori, invero neppure richiesti dal patrocinio attoreo rispetto a quanto documentato in atti, la domanda di Parte_1 incontra quindi accoglimento solo parziale, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto rammentare, in argomento, che “il principio sancito dall'art. 337-quinquies cod. civ., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va … coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Il che comporta, com'è nozione ricevuta, che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle
pagina 4 di 9 parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.” (v., in motivazione, Cass. civ. - sez. 1, sentenza n. 283 09/01/2020; v. anche Cass civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 6639 del
06/03/2023; v. ora, in tal senso, anche l'art. 473-bis.29 cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, a ben vedere, deve escludersi che costituiscano sopravvenienze idonee ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale del ricorrente sia “le spese per il pranzo di ca € 13,00 giornaliere” (v. pag. 2 del ricorso), sia “i costi variabili per le figlie rappresentati dalle spese straordinarie nonché i viaggi per le trasferte per
l'esercizio del dovere di visita della FI (si tratta di un costo Per_1 stimabile in € 140,00 mensili tenuto conto della distanza tra le due abitazioni, quella del padre e quella della FI)” (v. pag. 3, ibidem), sia l'ulteriormente dedotta contrazione dei redditi da lavoro ad € 2.061,59
(v., in tal senso, per la prima volta, nel verbale di udienza dell'8.10.2024).
Nello specifico, quanto alla prima circostanza, è lo stesso ricorrente ad aver dato atto che quei costi per il pranzo “… vengono poi rimborsati in busta paga …” (v. pag. 2, cit.), tanto da omettere la riproposizione dell'allegazione -all'evidenza inconferente- in sede di deposito di note conclusive. Quanto alle spese per le trasferte, poi, è appena il caso di precisare che tale situazione, oltre a non rappresentare alcuna novità rispetto all'assetto inizialmente concordato con la madre di , è Per_1 comunque ininfluente ai fini del decidere, ove si consideri che -stando alla incontestata deduzione della resistente- il calendario delle visite concordato dalle parti ed omologato del Tribunale di UDINE con il decreto del
23.11.2018 “… non veniva affatto rispettato dal sig. , che si limitava Pt_1
a tenere la figlioletta o nel pomeriggio del sabato o in quello della domenica, riportando quest'ultima dalla madre dopo cena, adducendo che la FI fosse ritrosa nel dormire dal padre. … La giovane ragazza, peraltro, non pernotta nemmeno dal padre: egli, dunque, non è gravato da alcun onere di mantenimento diretto, se non di 2/4 pasti mensili. Sin dal 2018, il ricorrente ha trascorso con la FI solo due brevi periodi di vacanza (non di
pagina 5 di 9 certo le due settimane previste dal decreto), di cui uno nel 2024, solo a seguito dell'intervento del (difensore della resistente - N.d.R.). Non tiene dunque la FI nelle sue due settimane di vacanze estive e tantomeno tra
Natale e Capodanno, pur avendo lui stesso concordato le condizioni inerenti la regolamentazione di tali aspetti. …” (v., così, a pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta). Quanto, infine, all'ulteriormente indicata contrazione dei redditi da lavoro ad “€ 2.200,00 mensili” “rispetto al reddito mensile dichiarato in ricorso (maggio 2024) di € 2.400/2.500,00 euro mensili” (v., così, a pag. 3 delle note conclusive del 22.10.2024), siffatta evenienza non può ritenersi utilmente provata. Pur soprassedendo, invero, sulla manifesta contraddittorietà delle allegazioni attoree, specie laddove lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva invece già sostenuto -come evidenziato in premessa- di avere “… certamente entrare decorose pari ad € 2.100,00 mensili …” (v., così, a pag. 2 del ricorso), deve essere qui sottolineato come, per giustificare la succitata contrazione, il patrocinio del sig. si sia limitato, all'udienza dell'8.10.2024, a Pt_1 depositare un “… nuovo contratto di lavoro stipulato dal ricorrente il
16.9.20241 con retribuzione mensile di € 2.061,59 …” (v., così, il verbale di udienza), poi integrato dalla successiva produzione di un'unica busta paga riferita al mese di settembre 2024 (v. doc. 28 nel fascicolo attoreo), ma senza spendere alcuna parola per chiarire quando, come e perché il precedente rapporto di lavoro fosse cessato -così precludendo in radice la possibilità di apprezzare se detta asserita cessazione fosse dipesa da unilaterali scelte datoriali o da altre personali valutazioni di convenienza- e senza, oltretutto, minimamente rapportare tali dichiarati peggioramenti 1 Comunque prima, quindi, del termine ex art. 473 bis.17, comma 1 cod. proc. civ. (destinato a scadere il 18.9.2024 a fronte di una prima udienza di comparizione delle parti fissata l'8.10.2024), entro il quale il ricorrente avrebbe eventualmente potuto “depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.” pagina 6 di 9 reddituali alle effettive condizioni in essere alla data degli accordi intercorsi con la sig.ra stante l'obbiettiva impossibilità di ricavare CP_1 informazioni in tal senso dalla lettura del solo decreto di omologa del
22.11.2018 in atti (v. doc. 1 nel fascicolo attoreo). Semmai, è dalle difese della resistente e dai documenti versati in atti da quest'ultima che è agevole inferire addirittura un miglioramento rispetto alla situazione del ricorrente, passato da un reddito di € 1.950,00 nel 2018 (v. docc. 7 a-c nel fascicolo della predetta resistente), ad un reddito medio di € 2.493,00 nel 2023.
In questo contesto, a venire in rilievo, piuttosto, sono il nuovo obbligo di mantenimento -insorto nel febbraio 2023 per € 250,00 mensili- della seconda FI ed il pagamento di € 450,00 al mese a titolo di CP_2 canone di locazione, che vanno ad aggiungersi, così, al costo di € 192,00 della rata di finanziamento -invero risalente al 22.5.2020 ma comunque destinato a scadere a maggio del 2025- per l'acquisto dell'auto. Si tratta di evenienze pacifiche, da considerate in questa sede, siccome destinate ad incidere -in parte alterandola- sull'originaria ripartizione proporzionale degli oneri di mantenimento di . Va dato atto, al contempo, della Per_1 sostanziale invarianza -ed anzi, del sensibile miglioramento- della situazione reddituale della resistente, passata da € 1.505,00 mensili all'epoca della prima procedura, agli attuali € 1.630,00 dell'ultimo triennio (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta della sig.ra , senza CP_1 essere più gravata, oltretutto, dell'esborso mensile di € 302,00 a titolo di rata del mutuo, estinto nell'anno 2019 con annessa disponibilità esclusiva di una casa di abitazione, senza dover ricorrere al mercato delle locazioni.
Fermo questo e potendosi evincere dalla CU 2024 del ricorrente
-l'unica obbiettivamente leggibile tra quelle prodotte nel fascicolo attoreo- un reddito mensile pari, per l'appunto, a circa € 2.400,00 (v. doc. 27, ibidem), al quale aggiungere € 120,00 al mese quale quota di assegno unico a lui destinata, va del pari precisato, quanto al mantenimento di che non può più ritenersi conforme allo spirito dei tempi il risalente CP_2 assunto secondo cui “… il solo cambiamento della condizione familiare del
pagina 7 di 9 genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia e le sue accresciute responsabilità, non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, (essendo -
N.d.R) la costituzione di un nuovo nucleo familiare … espressione di una scelta e non di una necessità, (tale da lasciare - N.d.R.) inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole” (v., così, Cass civ. - Sez.
1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000). Né pare ragionevolmente sindacabile l'esborso attore di € 400,00 a decorrere dal 13.1.2023 per il canone di locazione, non potendosi pretendere dal ricorrente la sua permanenza -pur se a titolo gratuito- nell'abitazione dei suoi genitori, presso i quali “nel 2018 si (era) trasferi(to) …” (v., così, a pag. 3 Pt_1 delle note conclusive attoree).
Sicché, a fronte delle comunque diminuite disponibilità economiche dell'obbligato, passato da € 1.858,00 (€ 2.400,00 - € 350,00 - € 192,00) ad
€ 1.158,00 (sottraendo dalle risorse inziali anche l'assegno di mantenimento di € 250,00 per la seconda FI ed il canone di locazione di
€ 450,00), appare congruo -per ricondurre a proporzione gli obblighi genitoriali di mantenimento, ma in misura diversa rispetto a quanto richiesto in ricorso- ridurre il contributo dovuto dal ricorrente per la FI
alla sola minor somma di € 300,00 mensili (anche in considerazione Per_1 dell'evidente irragionevolezza, altrimenti, nel riconoscere, per le esigenze di una quattordicenne, addirittura meno di quanto il padre si era dichiarato disponibile a pagare per la seconda FI di appena tre anni) e fissare al
50% tra i genitori di quest'ultima la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie.
L'esito della lite, che vede entrambe le parti parzialmente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. da Parte_1
pagina 8 di 9 contro , così provvede: Controparte_1
▪ ACCOGLIE per quanto di misura il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 R.G. Trib. UDINE,
▪ RIDETERMINA in € 300,00 l'entità del contributo mensile al mantenimento che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente
[...] per il mantenimento della FI;
Parte_2 Per_1
▪ DISPONE che le spese straordinarie sostenute per la predetta FI Per_1 siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 9.5.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria AN
IL GIUDICE est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria AN - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice rel.;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1348/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.47 cod. proc. civ. depositato il 21.5.2024
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Antonella PIETROBON per mandato allegato telematicamente al ricorso:
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Florianne Casanova, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni economiche di cui al decreto reso nel proc. 2580/2018 RR.CC Trib. Udine relativamente alla FI Per_1
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) ordinare alla resistente di depositare in giudizio la documentazione stabilita dall'art. 473-bis. 12 cpc;
2) a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 RG Trib. Udine, ridurre, con effetto dalla presentazione della presente domanda l'entità del contributo al mantenimento cui è tenuto il ricorrente verso per il mantenimento della FI Parte_2 Per_1 nella misura di E. 230,00 mensili o la somma che il Tribunale riterrà equa o di giustizia;
3) a parziale modifica del medesimo decreto reso nel giudizio
2850/2018 RG Trib. Udine, stabilire che le spese straordinarie sostenute per la FI siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, con obbligo Per_1 della madre di far emettere fattura anche a nome del padre e/o direttamente a nome della FI (ove possibile) affinché il ricorrente possa detrarre il relativo costo;
4) spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi;
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
NEL MERITO: 1) Respingersi il ricorso e le domande avversarie e conseguentemente confermarsi le condizioni di cui al decreto di data 22-
23.11.2018 cron. 8856/2018 (procedura n. 2850/2018 R.G. Tribunale di
Udine); 2) Condannare alla rifusione, in pro della resistente, Parte_1 delle spese legali dell'intera procedura, con maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
CONCLUSIONI DEL PM
Rigetto della domanda attorea.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe, ha evocato in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la sua ex compagna , per sentir Controparte_1 qui modificare al ribasso le condizioni economiche di mantenimento della loro FI (23.9.2011), nella parte in cui era stato tra essi genitori Per_1
pagina 2 di 9 inizialmente concordato il versamento paterno di € 300,00 mensili
-aumentati ad € 350,06 per la rivalutazione ISTAT- a titolo di concorso alle spese ordinarie per la minore, oltre al 60% delle spese straordinarie, come da decreto di omologa assunto il 23.11.2028 dal medesimo Tribunale nel procedimento n. 2580/2018 R.G.. Nel dedurre che la sua situazione personale, ora, si era grandemente modificata, ed in modo deteriore, rispetto al momento in cui quei patti poi giudizialmente omologati erano stati raggiunti con la il summenzionato ricorrente -a CP_1 sostegno della sua pretesa di ridurre ad € 230,00 mensili l'ammontare della contribuzione ordinaria ed al 50% per ciascun genitore la ripartizione delle spese straordinarie per ha quindi allegato, nell'ordine: 1) di aver Per_1 avuto, nel 2020, una seconda FI -di nome da un'altra relazione, CP_2 dissoltasi la quale egli aveva consensualmente stabilito, con la nuova madre, di farsi carico anche del mantenimento della nuova venuta, in misura pari ad € 250,00 mensili con accollo del 50% delle spese straordinarie, come poi recepito dal decreto del Tribunale di PORDENONE del 23.2.2023; 2) che, dalle sue pur “decorose” entrate reddituali di circa
€ 2.100,00 mensili (v. così, a pag. 2 del ricorso), andavano altresì detratte le spese per i pranzi esterni, per un costo di € 200,00 circa al mese a cui egli era costretto per esigenze lavorative di addetto alla manutenzione di impianti di climatizzazione;
3) di avere in corso anche un finanziamento per l'acquisto di una vettura con FIDITALIA, destinato ad estinguersi nel 2025, fermo restando -sino al allora- il saldo di rate mensili pari ad € 192,00;
4) di dover anche pagare, a decorrere dal 2023, € 450,00 di canone mensile per l'affitto; 5) che a ciò andavano aggiunti i costi variabili per entrambe le figlie, rappresentati dalle spese straordinarie, nonché dai viaggi per le trasferte relative al dovere di visita di , per un importo stimabile Per_1 in € 140,00 mensili tenuto conto della distanza tra la sua abitazione e quella della FI;
6) che, quale fatto ulteriormente sopravvenuto in corso di causa, egli era passato alle dipendenze di una nuova azienda da settembre
2024, con conseguente contrazione dei redditi.
pagina 3 di 9 Costituitasi in giudizio, si è invece opposta alla Controparte_1 domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, sostanzialmente eccependo che non solo non vi era stata, per il ricorrente, alcuna variazione reddituale in termini peggiorativi, avendo egli semmai migliorato -nel tempo- le sue iniziali condizioni, ma anche che il POLES, limitando di fatto a due soli pomeriggi al mese il periodo di permanenza con la FI, aveva disatteso le condizioni di affidamento e di visita stabili nel decreto di omologa del
23.11.2028, così da lasciare ad esclusivo carico di essa resistente. Per_1
Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni dell'11.4.2025, ha insistito a sua volta per la reiezione del ricorso.
Giunta la causa in decisione a seguito della disposta trattazione scritta sulle conclusioni delle parti come riprodotte in premessa, senza dare corso, così, ad ulteriori incombenti istruttori, invero neppure richiesti dal patrocinio attoreo rispetto a quanto documentato in atti, la domanda di Parte_1 incontra quindi accoglimento solo parziale, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto rammentare, in argomento, che “il principio sancito dall'art. 337-quinquies cod. civ., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va … coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Il che comporta, com'è nozione ricevuta, che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle
pagina 4 di 9 parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.” (v., in motivazione, Cass. civ. - sez. 1, sentenza n. 283 09/01/2020; v. anche Cass civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 6639 del
06/03/2023; v. ora, in tal senso, anche l'art. 473-bis.29 cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, a ben vedere, deve escludersi che costituiscano sopravvenienze idonee ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale del ricorrente sia “le spese per il pranzo di ca € 13,00 giornaliere” (v. pag. 2 del ricorso), sia “i costi variabili per le figlie rappresentati dalle spese straordinarie nonché i viaggi per le trasferte per
l'esercizio del dovere di visita della FI (si tratta di un costo Per_1 stimabile in € 140,00 mensili tenuto conto della distanza tra le due abitazioni, quella del padre e quella della FI)” (v. pag. 3, ibidem), sia l'ulteriormente dedotta contrazione dei redditi da lavoro ad € 2.061,59
(v., in tal senso, per la prima volta, nel verbale di udienza dell'8.10.2024).
Nello specifico, quanto alla prima circostanza, è lo stesso ricorrente ad aver dato atto che quei costi per il pranzo “… vengono poi rimborsati in busta paga …” (v. pag. 2, cit.), tanto da omettere la riproposizione dell'allegazione -all'evidenza inconferente- in sede di deposito di note conclusive. Quanto alle spese per le trasferte, poi, è appena il caso di precisare che tale situazione, oltre a non rappresentare alcuna novità rispetto all'assetto inizialmente concordato con la madre di , è Per_1 comunque ininfluente ai fini del decidere, ove si consideri che -stando alla incontestata deduzione della resistente- il calendario delle visite concordato dalle parti ed omologato del Tribunale di UDINE con il decreto del
23.11.2018 “… non veniva affatto rispettato dal sig. , che si limitava Pt_1
a tenere la figlioletta o nel pomeriggio del sabato o in quello della domenica, riportando quest'ultima dalla madre dopo cena, adducendo che la FI fosse ritrosa nel dormire dal padre. … La giovane ragazza, peraltro, non pernotta nemmeno dal padre: egli, dunque, non è gravato da alcun onere di mantenimento diretto, se non di 2/4 pasti mensili. Sin dal 2018, il ricorrente ha trascorso con la FI solo due brevi periodi di vacanza (non di
pagina 5 di 9 certo le due settimane previste dal decreto), di cui uno nel 2024, solo a seguito dell'intervento del (difensore della resistente - N.d.R.). Non tiene dunque la FI nelle sue due settimane di vacanze estive e tantomeno tra
Natale e Capodanno, pur avendo lui stesso concordato le condizioni inerenti la regolamentazione di tali aspetti. …” (v., così, a pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta). Quanto, infine, all'ulteriormente indicata contrazione dei redditi da lavoro ad “€ 2.200,00 mensili” “rispetto al reddito mensile dichiarato in ricorso (maggio 2024) di € 2.400/2.500,00 euro mensili” (v., così, a pag. 3 delle note conclusive del 22.10.2024), siffatta evenienza non può ritenersi utilmente provata. Pur soprassedendo, invero, sulla manifesta contraddittorietà delle allegazioni attoree, specie laddove lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva invece già sostenuto -come evidenziato in premessa- di avere “… certamente entrare decorose pari ad € 2.100,00 mensili …” (v., così, a pag. 2 del ricorso), deve essere qui sottolineato come, per giustificare la succitata contrazione, il patrocinio del sig. si sia limitato, all'udienza dell'8.10.2024, a Pt_1 depositare un “… nuovo contratto di lavoro stipulato dal ricorrente il
16.9.20241 con retribuzione mensile di € 2.061,59 …” (v., così, il verbale di udienza), poi integrato dalla successiva produzione di un'unica busta paga riferita al mese di settembre 2024 (v. doc. 28 nel fascicolo attoreo), ma senza spendere alcuna parola per chiarire quando, come e perché il precedente rapporto di lavoro fosse cessato -così precludendo in radice la possibilità di apprezzare se detta asserita cessazione fosse dipesa da unilaterali scelte datoriali o da altre personali valutazioni di convenienza- e senza, oltretutto, minimamente rapportare tali dichiarati peggioramenti 1 Comunque prima, quindi, del termine ex art. 473 bis.17, comma 1 cod. proc. civ. (destinato a scadere il 18.9.2024 a fronte di una prima udienza di comparizione delle parti fissata l'8.10.2024), entro il quale il ricorrente avrebbe eventualmente potuto “depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.” pagina 6 di 9 reddituali alle effettive condizioni in essere alla data degli accordi intercorsi con la sig.ra stante l'obbiettiva impossibilità di ricavare CP_1 informazioni in tal senso dalla lettura del solo decreto di omologa del
22.11.2018 in atti (v. doc. 1 nel fascicolo attoreo). Semmai, è dalle difese della resistente e dai documenti versati in atti da quest'ultima che è agevole inferire addirittura un miglioramento rispetto alla situazione del ricorrente, passato da un reddito di € 1.950,00 nel 2018 (v. docc. 7 a-c nel fascicolo della predetta resistente), ad un reddito medio di € 2.493,00 nel 2023.
In questo contesto, a venire in rilievo, piuttosto, sono il nuovo obbligo di mantenimento -insorto nel febbraio 2023 per € 250,00 mensili- della seconda FI ed il pagamento di € 450,00 al mese a titolo di CP_2 canone di locazione, che vanno ad aggiungersi, così, al costo di € 192,00 della rata di finanziamento -invero risalente al 22.5.2020 ma comunque destinato a scadere a maggio del 2025- per l'acquisto dell'auto. Si tratta di evenienze pacifiche, da considerate in questa sede, siccome destinate ad incidere -in parte alterandola- sull'originaria ripartizione proporzionale degli oneri di mantenimento di . Va dato atto, al contempo, della Per_1 sostanziale invarianza -ed anzi, del sensibile miglioramento- della situazione reddituale della resistente, passata da € 1.505,00 mensili all'epoca della prima procedura, agli attuali € 1.630,00 dell'ultimo triennio (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta della sig.ra , senza CP_1 essere più gravata, oltretutto, dell'esborso mensile di € 302,00 a titolo di rata del mutuo, estinto nell'anno 2019 con annessa disponibilità esclusiva di una casa di abitazione, senza dover ricorrere al mercato delle locazioni.
Fermo questo e potendosi evincere dalla CU 2024 del ricorrente
-l'unica obbiettivamente leggibile tra quelle prodotte nel fascicolo attoreo- un reddito mensile pari, per l'appunto, a circa € 2.400,00 (v. doc. 27, ibidem), al quale aggiungere € 120,00 al mese quale quota di assegno unico a lui destinata, va del pari precisato, quanto al mantenimento di che non può più ritenersi conforme allo spirito dei tempi il risalente CP_2 assunto secondo cui “… il solo cambiamento della condizione familiare del
pagina 7 di 9 genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia e le sue accresciute responsabilità, non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, (essendo -
N.d.R) la costituzione di un nuovo nucleo familiare … espressione di una scelta e non di una necessità, (tale da lasciare - N.d.R.) inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole” (v., così, Cass civ. - Sez.
1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000). Né pare ragionevolmente sindacabile l'esborso attore di € 400,00 a decorrere dal 13.1.2023 per il canone di locazione, non potendosi pretendere dal ricorrente la sua permanenza -pur se a titolo gratuito- nell'abitazione dei suoi genitori, presso i quali “nel 2018 si (era) trasferi(to) …” (v., così, a pag. 3 Pt_1 delle note conclusive attoree).
Sicché, a fronte delle comunque diminuite disponibilità economiche dell'obbligato, passato da € 1.858,00 (€ 2.400,00 - € 350,00 - € 192,00) ad
€ 1.158,00 (sottraendo dalle risorse inziali anche l'assegno di mantenimento di € 250,00 per la seconda FI ed il canone di locazione di
€ 450,00), appare congruo -per ricondurre a proporzione gli obblighi genitoriali di mantenimento, ma in misura diversa rispetto a quanto richiesto in ricorso- ridurre il contributo dovuto dal ricorrente per la FI
alla sola minor somma di € 300,00 mensili (anche in considerazione Per_1 dell'evidente irragionevolezza, altrimenti, nel riconoscere, per le esigenze di una quattordicenne, addirittura meno di quanto il padre si era dichiarato disponibile a pagare per la seconda FI di appena tre anni) e fissare al
50% tra i genitori di quest'ultima la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie.
L'esito della lite, che vede entrambe le parti parzialmente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. da Parte_1
pagina 8 di 9 contro , così provvede: Controparte_1
▪ ACCOGLIE per quanto di misura il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 R.G. Trib. UDINE,
▪ RIDETERMINA in € 300,00 l'entità del contributo mensile al mantenimento che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente
[...] per il mantenimento della FI;
Parte_2 Per_1
▪ DISPONE che le spese straordinarie sostenute per la predetta FI Per_1 siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 9.5.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria AN
IL GIUDICE est.
dr. Fabio LUONGO
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