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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice EA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3565 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Daniele Gambelli e Luca Zoppi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ancona, via Sandro Totti n. 12/A, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Guidi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Urbino, via Donato Bramante n. 56, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2033 c.c..
CONCLUSIONI:
- PER PARTE ATTRICE: prima memoria integrativa:
“nel merito, in accoglimento della domanda proposta da condannare l' Parte_1 [...]
con sede in Urbania (PU), via Manzoni Parte_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della
Pag. 1 di 5 somma di euro 60.000,00 per le causali dedotte, o di quella diversa che risulterà dovuta all'esito della lite, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”;
- PER PARTE CONVENUTA: comparsa di costituzione e risposta:
“- In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa risarcitoria della Sig.ra per le ragioni meglio esposte sub par. I del presente atto e, Parte_1 per l'effetto, rigettare le relative richieste;
- Nel merito e in via principale accertare e dichiarare che l' Controparte_1 nulla deve alla Sig.ra per le motivazioni meglio illustrate nel corpo del presente Parte_1 atto e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta in quanto inammissibile, infondata e non provata;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese di parte attrice, accertare e dichiarare che la somma versata da Controparte_2 all' è pari al minor importo di euro 30.000,00, ovvero alla Controparte_1 diversa somma che risulterà accertata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla quantificazione dell'azione di ripetizione avanzata dall'attrice;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre a spese generali e oneri come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 giugno 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale l' e ha esposto, Controparte_1 in sintesi: (i) di aver acquistato, insieme al coniuge la proprietà di un terreno sito Persona_1 in Monsano (AN), via Guastuglie, su cui veniva costituito a favore di un Controparte_2 diritto di superficie volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per anni venticinque a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto, avvenuta il 15 marzo 2012; (i) che il successivo 20 dicembre 2012 i proprietari avevano donato la nuda proprietà del terreno all'Unione odierna convenuta, con apposizione di termine coincidente a quello del diritto di superficie e con previsione che versasse all'Unione un indennizzo per le limitazioni al godimento del bene di euro CP_2
6.000,00 annui, da corrispondere sino al 2033; (iii) che, con sentenza n. 1406/2018 di questo stesso
Tribunale (confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 1172/2022, passata in giudicato), in accoglimento della domanda promossa dai coniugi, è stata dichiarato la nullità della donazione del terreno, sicché i coniugi non hanno mai perso la titolarità del fondo, mentre rimane valido l'atto costitutivo del diritto di superficie in favore di sino al 15 marzo 2037. CP_2
Pag. 2 di 5 Tanto premesso in fatto, ha dedotto il proprio diritto, anche quale erede del coniuge nelle Per_1 more deceduto, a ripetere dall' le somme che quest'ultima ha percepito da CP_1 CP_2
a titolo di indennizzo sin dal 2013, quantificate in euro 60.000,00 dal 2013 alla data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità della donazione, risalente al 2022, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Quindi, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento di euro 60.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda, con vittoria delle spese di lite.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha contestato l'avversa Controparte_1 domanda: (i) in fatto, ha dedotto che l'indennizzo pattuito era dovuto da in favore CP_2 dell' unicamente in ragione della sua qualifica di Ente pubblico, poiché l'installazione di CP_1 impianto solare su suolo pubblico comportava l'accesso ad un regime incentivante di maggior favore,
e che, a seguito della dichiarazione di nullità della donazione, aveva sospeso il versamento CP_2 dell'indennizzo e chiesto la restituzione delle somme già corrisposte (pari ad euro 30.000,00); (ii) in diritto, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, essendo al più legittimata alla ripetizione la società che ha eseguito i pagamenti, e in ogni caso ha lamentato CP_2
l'infondatezza della pretesa in assenza di pregiudizio indennizzabile subito dalla attrice, in quanto soggetto privato, o, in subordine, l'infondatezza nel quantum della pretesa, non avendo l'Unione mai percepito l'intera indennità pattuita.
Ha, quindi, concluso come trascritto in epigrafe.
3. Respinta l'istanza ex art. 186-bis c.p.c. formulata da parte attrice e formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (abbandono del giudizio a spese compensate), rifiutata dalla parte attrice, la causa è stata istruita documentlamente e posta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c..
4. La domanda non può trovare accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
5. La fattispecie in esame va astrattamente inquadrata, conformemente a quanto dedotto dall'attrice, nella disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti e agli interessi.
Detta azione ha natura restitutoria, non risarcitoria, e presuppone che colui che agisce in ripetizione fornica la prova dell'esecuzione del pagamento e dell'originaria inesistenza, ovvero del sopravvenuto venir meno, della causa debendi in relazione alla quale il pagamento è stato eseguito (cfr. esemplificativamente Cass., 27 novembre 2018, n. 30713; analogo onere probatorio si ha qualora la causa giustificativa del pagamento venga meno soltanto in parte, come da Cass., 23 novembre 2022,
n. 34427).
Pag. 3 di 5 In linea puramente teorica, è indubbio che, in ipotesi di dichiarazione di nullità del titolo (ivi incluso, come nella specie, il contratto di donazione) in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, poiché la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione ex tunc dell'atto e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente (cfr. in tal senso
Cass., 16 dicembre 2024, n. 32694).
Dal punto di vista soggettivo, l'azione in questione ha carattere personale: con ciò si intende che essa compete, dal lativo passivo, all'accipiens del pagamento, mentre, dal lato attivo, è legittimato all'esercizio il solvens, cioè colui che ha eseguito il pagamento (cfr. al riguardo Cass., 28 febbraio
2024, n. 5268, che, peraltro, esclude la legittimazione attiva del rappresentante per ripetere quanto versato in tale qualità, spettando l'azione al solo rappresentato).
Quanto al caso di specie, è pacifico che l'indennizzo di cui l'attrice chiede la ripetizione sia stato versato da soggetto terzo, la società la quale, peraltro, con nota pervenuta Controparte_2 all'Unione convenuta il 19 agosto 2019, prot. n. 13077 (doc. 1 convenuta), ha espressamente richiesto la restituzione in suo favore dell'importo dalla stessa già versato a titolo di indennizzo (euro
30.000,00).
Va escluso, pertanto, che l'odierna attrice sia legittimata alla ripetizione dell'indennizzo, non avendone eseguito il relativo pagamento e non sussistendo alcun rapporto giuridico che legittimi l'esercizio dell'azione di ripetizione da parte dell'odierna attrice per conto della solvens CP_2 anche in considerazione del fatto che, nell'originario atto costitutivo del diritto di superficie tra dette parti, non era previsto il pagamento di alcun indennizzo da parte della società in favore dei nudi proprietari (anzi espressamente escluso;
cfr. art. 7 del doc. 2 di parte attrice) e non consta che un simile pagamento in favore dell'attrice sia stato previsto successivamente alla dichiarazione di nullità della donazione.
Né una simile conclusione può essere posta in discussione alla luce della nullità della donazione della nuda proprietà del terreno, la quale, pur determinando il venir meno del trasferimento del diritto sull'immobile in favore dell'Unione, non muta i presupposti, anche soggettivi, dell'azione di ripetizione dell'indebito, relativa a somme che non sono uscite dal patrimonio dell'odierna attrice
(con la conseguenza, ad ogni buon fine, che non sussiste alcun depauperamento patrimoniale a danno dell'odierna attrice); gli effetti restitutori conseguenti alla nullità del contratto di donazione, in altri termini e quanto ai rapporti tra le odierne parti di causa, investono unicamente il diritto alla restituzione del terreno in favore del donante, che esula dall'oggetto del presente giudizio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata, sulla base del valore della domanda (euro 60.000,00), tenuto conto dei parametri minimi (congrui in
Pag. 4 di 5 ragione del numero di questioni in fatto e diritto esaminate) previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3565/2024, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona il 31 ottobre 2025
Il Giudice
EA MA
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice EA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3565 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Daniele Gambelli e Luca Zoppi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ancona, via Sandro Totti n. 12/A, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Guidi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Urbino, via Donato Bramante n. 56, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2033 c.c..
CONCLUSIONI:
- PER PARTE ATTRICE: prima memoria integrativa:
“nel merito, in accoglimento della domanda proposta da condannare l' Parte_1 [...]
con sede in Urbania (PU), via Manzoni Parte_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della
Pag. 1 di 5 somma di euro 60.000,00 per le causali dedotte, o di quella diversa che risulterà dovuta all'esito della lite, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”;
- PER PARTE CONVENUTA: comparsa di costituzione e risposta:
“- In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa risarcitoria della Sig.ra per le ragioni meglio esposte sub par. I del presente atto e, Parte_1 per l'effetto, rigettare le relative richieste;
- Nel merito e in via principale accertare e dichiarare che l' Controparte_1 nulla deve alla Sig.ra per le motivazioni meglio illustrate nel corpo del presente Parte_1 atto e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta in quanto inammissibile, infondata e non provata;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese di parte attrice, accertare e dichiarare che la somma versata da Controparte_2 all' è pari al minor importo di euro 30.000,00, ovvero alla Controparte_1 diversa somma che risulterà accertata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla quantificazione dell'azione di ripetizione avanzata dall'attrice;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre a spese generali e oneri come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 giugno 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale l' e ha esposto, Controparte_1 in sintesi: (i) di aver acquistato, insieme al coniuge la proprietà di un terreno sito Persona_1 in Monsano (AN), via Guastuglie, su cui veniva costituito a favore di un Controparte_2 diritto di superficie volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per anni venticinque a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto, avvenuta il 15 marzo 2012; (i) che il successivo 20 dicembre 2012 i proprietari avevano donato la nuda proprietà del terreno all'Unione odierna convenuta, con apposizione di termine coincidente a quello del diritto di superficie e con previsione che versasse all'Unione un indennizzo per le limitazioni al godimento del bene di euro CP_2
6.000,00 annui, da corrispondere sino al 2033; (iii) che, con sentenza n. 1406/2018 di questo stesso
Tribunale (confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 1172/2022, passata in giudicato), in accoglimento della domanda promossa dai coniugi, è stata dichiarato la nullità della donazione del terreno, sicché i coniugi non hanno mai perso la titolarità del fondo, mentre rimane valido l'atto costitutivo del diritto di superficie in favore di sino al 15 marzo 2037. CP_2
Pag. 2 di 5 Tanto premesso in fatto, ha dedotto il proprio diritto, anche quale erede del coniuge nelle Per_1 more deceduto, a ripetere dall' le somme che quest'ultima ha percepito da CP_1 CP_2
a titolo di indennizzo sin dal 2013, quantificate in euro 60.000,00 dal 2013 alla data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità della donazione, risalente al 2022, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Quindi, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento di euro 60.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda, con vittoria delle spese di lite.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha contestato l'avversa Controparte_1 domanda: (i) in fatto, ha dedotto che l'indennizzo pattuito era dovuto da in favore CP_2 dell' unicamente in ragione della sua qualifica di Ente pubblico, poiché l'installazione di CP_1 impianto solare su suolo pubblico comportava l'accesso ad un regime incentivante di maggior favore,
e che, a seguito della dichiarazione di nullità della donazione, aveva sospeso il versamento CP_2 dell'indennizzo e chiesto la restituzione delle somme già corrisposte (pari ad euro 30.000,00); (ii) in diritto, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, essendo al più legittimata alla ripetizione la società che ha eseguito i pagamenti, e in ogni caso ha lamentato CP_2
l'infondatezza della pretesa in assenza di pregiudizio indennizzabile subito dalla attrice, in quanto soggetto privato, o, in subordine, l'infondatezza nel quantum della pretesa, non avendo l'Unione mai percepito l'intera indennità pattuita.
Ha, quindi, concluso come trascritto in epigrafe.
3. Respinta l'istanza ex art. 186-bis c.p.c. formulata da parte attrice e formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (abbandono del giudizio a spese compensate), rifiutata dalla parte attrice, la causa è stata istruita documentlamente e posta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c..
4. La domanda non può trovare accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
5. La fattispecie in esame va astrattamente inquadrata, conformemente a quanto dedotto dall'attrice, nella disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti e agli interessi.
Detta azione ha natura restitutoria, non risarcitoria, e presuppone che colui che agisce in ripetizione fornica la prova dell'esecuzione del pagamento e dell'originaria inesistenza, ovvero del sopravvenuto venir meno, della causa debendi in relazione alla quale il pagamento è stato eseguito (cfr. esemplificativamente Cass., 27 novembre 2018, n. 30713; analogo onere probatorio si ha qualora la causa giustificativa del pagamento venga meno soltanto in parte, come da Cass., 23 novembre 2022,
n. 34427).
Pag. 3 di 5 In linea puramente teorica, è indubbio che, in ipotesi di dichiarazione di nullità del titolo (ivi incluso, come nella specie, il contratto di donazione) in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, poiché la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione ex tunc dell'atto e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente (cfr. in tal senso
Cass., 16 dicembre 2024, n. 32694).
Dal punto di vista soggettivo, l'azione in questione ha carattere personale: con ciò si intende che essa compete, dal lativo passivo, all'accipiens del pagamento, mentre, dal lato attivo, è legittimato all'esercizio il solvens, cioè colui che ha eseguito il pagamento (cfr. al riguardo Cass., 28 febbraio
2024, n. 5268, che, peraltro, esclude la legittimazione attiva del rappresentante per ripetere quanto versato in tale qualità, spettando l'azione al solo rappresentato).
Quanto al caso di specie, è pacifico che l'indennizzo di cui l'attrice chiede la ripetizione sia stato versato da soggetto terzo, la società la quale, peraltro, con nota pervenuta Controparte_2 all'Unione convenuta il 19 agosto 2019, prot. n. 13077 (doc. 1 convenuta), ha espressamente richiesto la restituzione in suo favore dell'importo dalla stessa già versato a titolo di indennizzo (euro
30.000,00).
Va escluso, pertanto, che l'odierna attrice sia legittimata alla ripetizione dell'indennizzo, non avendone eseguito il relativo pagamento e non sussistendo alcun rapporto giuridico che legittimi l'esercizio dell'azione di ripetizione da parte dell'odierna attrice per conto della solvens CP_2 anche in considerazione del fatto che, nell'originario atto costitutivo del diritto di superficie tra dette parti, non era previsto il pagamento di alcun indennizzo da parte della società in favore dei nudi proprietari (anzi espressamente escluso;
cfr. art. 7 del doc. 2 di parte attrice) e non consta che un simile pagamento in favore dell'attrice sia stato previsto successivamente alla dichiarazione di nullità della donazione.
Né una simile conclusione può essere posta in discussione alla luce della nullità della donazione della nuda proprietà del terreno, la quale, pur determinando il venir meno del trasferimento del diritto sull'immobile in favore dell'Unione, non muta i presupposti, anche soggettivi, dell'azione di ripetizione dell'indebito, relativa a somme che non sono uscite dal patrimonio dell'odierna attrice
(con la conseguenza, ad ogni buon fine, che non sussiste alcun depauperamento patrimoniale a danno dell'odierna attrice); gli effetti restitutori conseguenti alla nullità del contratto di donazione, in altri termini e quanto ai rapporti tra le odierne parti di causa, investono unicamente il diritto alla restituzione del terreno in favore del donante, che esula dall'oggetto del presente giudizio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata, sulla base del valore della domanda (euro 60.000,00), tenuto conto dei parametri minimi (congrui in
Pag. 4 di 5 ragione del numero di questioni in fatto e diritto esaminate) previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3565/2024, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona il 31 ottobre 2025
Il Giudice
EA MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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