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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2139/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023, ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1 esponendo di svolgere fin dal 1992 l'attività di artigiano pasticcere presso il proprio esercizio in
San Basilio, impegnato in tutte le diverse fasi della produzione dei dolci e di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, lesioni alle spalle e un morbo di Dupuytren per cui ha presentato domanda di indennizzo all' in data 25 maggio 2021. CP_1
Poichè l' ha riconosciuto un danno biologico pari al 2 per cento per “tendinopatia CP_1 degenerativa del tendine sovraspinato bilaterale”, conglobato con il danno riconosciuto nella misura del 4 per cento per l'infortunio sul lavoro subito nel maggio del 2003 per “esiti di fattura bimalleolare tibio-tarsica sinistra”, ma non ha invece riconosciuto il morbo di , il Per_1 ricorrente ha presentato opposizione, che tuttavia non è stata accolta.
Il ricorrente ha dunque convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1 patologia non indennizzata e una maggiore misura di danno biologico per le lesioni alle spalle, da conglobarsi con la preesistenza per l'infortunio del 2003 e, per l'effetto, di condannare l'ente al pagamento della conseguente prestazione dovuta dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa. pagina 1 di 5 L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La testimone , sentita all'udienza del 9 ottobre 2024, ha dichiarato di aver lavorato Tes_1 presso la pasticceria del ricorrente dal 1993 al 2000, aiutando nel fine settimana, dalle 4:30 alle
13:00. Ha riferito che il ricorrente si occupava della preparazione dell'impasto, utilizzando la planetaria - che da vuota pesa 10 kg, e una volta riempita con gli ingredienti può arrivare a pesare
30/35 kg -, precisando che questa veniva poggiata manualmente a terra per essere riempita, e sollevata, sempre manualmente, per essere agganciata al macchinario. Una volta pronto, l'impasto veniva steso sul banco da lavoro e lavorato a mano, poi veniva sistemato nelle teglie. Le teglie pesavano circa 10/15 kg ogni giorno ne venivano infornate e sfornate una circa cinquantina. La teste ha altresì riferito che il ricorrente movimentava i sacchi di farina, pesanti fino a 25 kg, i panetti di burro, pesanti circa 15/20 kg, i sacchi di marmellata e di mandorle. Ha, infine, riferito che la pasticceria era aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, e che il ricorrente provvedeva anche alla pulizia dei locali.
Anche la testimone aiuto pasticcera fin dall'anno 2000, sentita alla medesima Testimone_2 udienza, ha riferito che il ricorrente si occupava della preparazione degli impasti e dei prodotti, movimentava la merce, tra cui sacchi di farina, barattoli di marmellata, miele, mandorle, infornava e sfornava circa 50 teglie al giorno, provvedeva alla pulizia dei locali. Ha precisato che la merce arrivava circa tre volte alla settimana.
2.1. Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 7 ottobre 2025, ha rilevato che il ricorrente è affetto da: “Tendinopatia bilaterale delle spalle con ipotrofia muscolare
e lieve deficit funzionale. Rizoartrosi bilaterale con lieve deficit della forza di presa”.
Nel corso della visita peritale, il consulente ha riscontrato la presenza di “alterazioni di tipo entesopatico delle spalle bilateralmente, con scarsi deficit dei movimenti”, per i quali ha riconosciuto la presenza di una concausa lavorativa.
A giudizio del consulente, tuttavia, la quantificazione del danno pari al 2 per cento è da ritenere sottostimata, dovendosi riconoscere, in applicazione dei codici 224 e 227 del D.M. n. 38/2000, la diversa percentuale del 8 per cento complessivo a carico delle spalle.
Inoltre, l'ausiliario ha ritenuto che a tale quantificazione si debba aggiungere una ulteriore percentuale anche in relazione alla rizoartrosi, ritenuta causalmente correlata all'attività di pasticcere svolta dal ricorrente, la quale richiede l'uso costante delle mani.
pagina 2 di 5 Per tale ulteriore affezione, il c.t.u. ha ritenuto opportuno adoperare il codice 267 del D.M.
n.38/2000 e, vista la bilateralità con lieve deficit funzionale, ha riconosciuto un danno biologico del 3 per cento.
Per quanto attiene al morbo di , non ha riscontrato invece alcuna correlazione tra Per_1
l'insorgenza della malattia e l'attività lavorativa svolta, riconoscendo una diversa eziopatogenesi.
Infine, il perito ha valutato la misura del danno biologico complessivo e, effettuato il conglobamento con quanto già riconosciuto al ricorrente in forza delle preesistenze (6 per cento), ha riconosciuto la percentuale globale del danno pari al 13 per cento, a partire dalla data di prima istanza volta al riconoscimento di maggior danno biologico.
La parte resistente ha formulato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, contestando la valutazione operata dal perito con riferimento alle rizoatrosi bilaterale, che non sarebbe stata richiesta né in via amministrativa né in sede di ricorso.
Sul punto il consulente ha rimesso la questione, di carattere prettamente giuridico, all'apprezzamento del giudicante, provvedendo comunque a fornire anche una valutazione alternativa della, misura di danno biologico che non comprenda il danno causato dalla riscontrata rizoartrosi.
In merito a tale patologia deve ritenersi corretta la valutazione inizialmente fornita dal consulente.
Infatti, chi agisce al fine di ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la CP_1 propria sintomatologia o i fatti morbosi accertati ed addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto ad una specifica identificazione del nomen della patologia reliquata, che ben può essere definita, attraverso le attività peritali e decisionali proprie del processo (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 17684 del 5 luglio 2018).
La denuncia di una specifica malattia professionale a carico di un distretto anatomico non preclude l'accertamento di una diversa o ulteriore patologia, insistente sul medesimo, per il solo fatto che questa non sia stata previamente identificata nella domanda.
Nel caso di specie, nel primo certificato medico di denuncia di malattia professionale del 25 maggio 2021 (mod. 5 ss bis, allegato 1 del fascicolo di parte ricorrente) erano stati riportati i seguenti sintomi: “da diversi anni dolori alle spalle e al palmo della mano…limitazione funzionale dolore al palmo della mano a dx”. Pertanto, non può sostenersi che il c.t.u. abbia offerto una valutazione su patologia diversa e ulteriore rispetto a quelle denunciate in sede amministrativa.
pagina 3 di 5 Appare dunque corretta la valutazione iniziale dell'ausiliario che, tenendo conto anche della rilevata rizoartrosi, ha stimato un danno biologico complessivo pari alla misura del 13 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono dunque condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle risposte fornite alle osservazioni di parte resistente.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad CP_1 un danno biologico dell'13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 25 maggio
2021.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura dell'13 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 25 maggio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 25 maggio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
pagina 4 di 5 - pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2139/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023, ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1 esponendo di svolgere fin dal 1992 l'attività di artigiano pasticcere presso il proprio esercizio in
San Basilio, impegnato in tutte le diverse fasi della produzione dei dolci e di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, lesioni alle spalle e un morbo di Dupuytren per cui ha presentato domanda di indennizzo all' in data 25 maggio 2021. CP_1
Poichè l' ha riconosciuto un danno biologico pari al 2 per cento per “tendinopatia CP_1 degenerativa del tendine sovraspinato bilaterale”, conglobato con il danno riconosciuto nella misura del 4 per cento per l'infortunio sul lavoro subito nel maggio del 2003 per “esiti di fattura bimalleolare tibio-tarsica sinistra”, ma non ha invece riconosciuto il morbo di , il Per_1 ricorrente ha presentato opposizione, che tuttavia non è stata accolta.
Il ricorrente ha dunque convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1 patologia non indennizzata e una maggiore misura di danno biologico per le lesioni alle spalle, da conglobarsi con la preesistenza per l'infortunio del 2003 e, per l'effetto, di condannare l'ente al pagamento della conseguente prestazione dovuta dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa. pagina 1 di 5 L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La testimone , sentita all'udienza del 9 ottobre 2024, ha dichiarato di aver lavorato Tes_1 presso la pasticceria del ricorrente dal 1993 al 2000, aiutando nel fine settimana, dalle 4:30 alle
13:00. Ha riferito che il ricorrente si occupava della preparazione dell'impasto, utilizzando la planetaria - che da vuota pesa 10 kg, e una volta riempita con gli ingredienti può arrivare a pesare
30/35 kg -, precisando che questa veniva poggiata manualmente a terra per essere riempita, e sollevata, sempre manualmente, per essere agganciata al macchinario. Una volta pronto, l'impasto veniva steso sul banco da lavoro e lavorato a mano, poi veniva sistemato nelle teglie. Le teglie pesavano circa 10/15 kg ogni giorno ne venivano infornate e sfornate una circa cinquantina. La teste ha altresì riferito che il ricorrente movimentava i sacchi di farina, pesanti fino a 25 kg, i panetti di burro, pesanti circa 15/20 kg, i sacchi di marmellata e di mandorle. Ha, infine, riferito che la pasticceria era aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, e che il ricorrente provvedeva anche alla pulizia dei locali.
Anche la testimone aiuto pasticcera fin dall'anno 2000, sentita alla medesima Testimone_2 udienza, ha riferito che il ricorrente si occupava della preparazione degli impasti e dei prodotti, movimentava la merce, tra cui sacchi di farina, barattoli di marmellata, miele, mandorle, infornava e sfornava circa 50 teglie al giorno, provvedeva alla pulizia dei locali. Ha precisato che la merce arrivava circa tre volte alla settimana.
2.1. Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 7 ottobre 2025, ha rilevato che il ricorrente è affetto da: “Tendinopatia bilaterale delle spalle con ipotrofia muscolare
e lieve deficit funzionale. Rizoartrosi bilaterale con lieve deficit della forza di presa”.
Nel corso della visita peritale, il consulente ha riscontrato la presenza di “alterazioni di tipo entesopatico delle spalle bilateralmente, con scarsi deficit dei movimenti”, per i quali ha riconosciuto la presenza di una concausa lavorativa.
A giudizio del consulente, tuttavia, la quantificazione del danno pari al 2 per cento è da ritenere sottostimata, dovendosi riconoscere, in applicazione dei codici 224 e 227 del D.M. n. 38/2000, la diversa percentuale del 8 per cento complessivo a carico delle spalle.
Inoltre, l'ausiliario ha ritenuto che a tale quantificazione si debba aggiungere una ulteriore percentuale anche in relazione alla rizoartrosi, ritenuta causalmente correlata all'attività di pasticcere svolta dal ricorrente, la quale richiede l'uso costante delle mani.
pagina 2 di 5 Per tale ulteriore affezione, il c.t.u. ha ritenuto opportuno adoperare il codice 267 del D.M.
n.38/2000 e, vista la bilateralità con lieve deficit funzionale, ha riconosciuto un danno biologico del 3 per cento.
Per quanto attiene al morbo di , non ha riscontrato invece alcuna correlazione tra Per_1
l'insorgenza della malattia e l'attività lavorativa svolta, riconoscendo una diversa eziopatogenesi.
Infine, il perito ha valutato la misura del danno biologico complessivo e, effettuato il conglobamento con quanto già riconosciuto al ricorrente in forza delle preesistenze (6 per cento), ha riconosciuto la percentuale globale del danno pari al 13 per cento, a partire dalla data di prima istanza volta al riconoscimento di maggior danno biologico.
La parte resistente ha formulato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, contestando la valutazione operata dal perito con riferimento alle rizoatrosi bilaterale, che non sarebbe stata richiesta né in via amministrativa né in sede di ricorso.
Sul punto il consulente ha rimesso la questione, di carattere prettamente giuridico, all'apprezzamento del giudicante, provvedendo comunque a fornire anche una valutazione alternativa della, misura di danno biologico che non comprenda il danno causato dalla riscontrata rizoartrosi.
In merito a tale patologia deve ritenersi corretta la valutazione inizialmente fornita dal consulente.
Infatti, chi agisce al fine di ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la CP_1 propria sintomatologia o i fatti morbosi accertati ed addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto ad una specifica identificazione del nomen della patologia reliquata, che ben può essere definita, attraverso le attività peritali e decisionali proprie del processo (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 17684 del 5 luglio 2018).
La denuncia di una specifica malattia professionale a carico di un distretto anatomico non preclude l'accertamento di una diversa o ulteriore patologia, insistente sul medesimo, per il solo fatto che questa non sia stata previamente identificata nella domanda.
Nel caso di specie, nel primo certificato medico di denuncia di malattia professionale del 25 maggio 2021 (mod. 5 ss bis, allegato 1 del fascicolo di parte ricorrente) erano stati riportati i seguenti sintomi: “da diversi anni dolori alle spalle e al palmo della mano…limitazione funzionale dolore al palmo della mano a dx”. Pertanto, non può sostenersi che il c.t.u. abbia offerto una valutazione su patologia diversa e ulteriore rispetto a quelle denunciate in sede amministrativa.
pagina 3 di 5 Appare dunque corretta la valutazione iniziale dell'ausiliario che, tenendo conto anche della rilevata rizoartrosi, ha stimato un danno biologico complessivo pari alla misura del 13 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono dunque condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle risposte fornite alle osservazioni di parte resistente.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad CP_1 un danno biologico dell'13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 25 maggio
2021.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura dell'13 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 25 maggio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 25 maggio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
pagina 4 di 5 - pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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