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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1873/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
12/09/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO NICOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MARCIANISE (CE) in data 12/09/1998 dal quale sono nati il 27/09/1999 e il 22/03/2004; Persona_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- I figli, maggiorenni, sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nella casa della madre in via "Fabrizio De André" n. 9;
- La casa coniugale ubicata a DR (Marcianise) alla Via "Fabrizio De André* n.9 è assegnata in uso e godimento della IG.ra , con i mobili e le suppellettili che la Parte_2 corredano;
- Si stabilirà esclusivamente la durata della loro permanenza presso ciascun genitore, assicurando la continuità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali;
1 - Il IG. attualmente risiede presso la casa della propria Madre - Parte_1 Pt_3
- situata a DR (Marcianise) alla Via "Fabrizio De André" n. 7;
[...]
- II IG. corrisponderà, €. 300 (trecentocinquanta/00) mensili, suddividendo Parte_1 la somma globale in Euro 150 per ciascun figlio, rivalutabili secondo l'indice ISTAT;
- Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando la somma pattuita da versare ai figli);
- La IG.ra , a cui resta assegnato comunque l'uso ed il godimento della casa Parte_2 coniugale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 158, parte II, serie A, anno 1998, vol. 0);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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