Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 718
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità della notifica via PEC anche da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, purché sia certa la provenienza dell'atto dall'ente incaricato e non vi sia pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente. In questo caso, la notifica è stata ritenuta valida.

  • Rigettato
    Inesistenza della cartella esattoriale per notifica eseguita tramite indirizzo PEC errato

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità della notifica via PEC anche da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, purché sia certa la provenienza dell'atto dall'ente incaricato e non vi sia pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente. In questo caso, la notifica è stata ritenuta valida.

  • Rigettato
    Omesso avviso bonario

    Il controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 non prevede il contraddittorio preventivo obbligatorio, salvo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La norma non impone l'invio della comunicazione bonaria o la convocazione del contribuente in caso di mera liquidazione delle imposte. La Corte di Cassazione con sentenza n. 19861/2016 conferma questo orientamento.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della cartella di pagamento

    Chi deduce un vizio di motivazione deve provare di aver subito un concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa a causa del preteso vizio, altrimenti si ha sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Insussistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione

    La contribuente non ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento né vi è stato riconoscimento nelle controdeduzioni di primo grado. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha evidenziato tardivi versamenti dell'imposta sostitutiva per l'anno 2016, confermando le sanzioni iscritte a ruolo. Non vi è prova dell'eccepita inesistenza del credito.

  • Accolto
    Validità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità della notifica via PEC anche da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, purché sia certa la provenienza dell'atto dall'ente incaricato e non vi sia pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente. In questo caso, la notifica è stata ritenuta valida.

  • Accolto
    Reiezione della domanda per insussistenza del credito

    La contribuente non ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento né vi è stato riconoscimento nelle controdeduzioni di primo grado. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha evidenziato tardivi versamenti dell'imposta sostitutiva per l'anno 2016, confermando le sanzioni iscritte a ruolo. Non vi è prova dell'eccepita inesistenza del credito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 718
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 718
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo