CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
EO AO, GI
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6502/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 595/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200009586190 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 726/2021 la sig.ra Resistente_1 impugnava tramite ricorso/reclamo ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 srl, previa sospensione cautelare dell'atto, la Cartella di pagamento n. 05720200009586190/000, emessa dall'ADER e notificata a mezzo pec in data 21.09.2021, avente ad oggetto sanzione per tardivo pagamento Imposte dirette – IVA Mod. Unico 2017 per A.I. 2016, per un importo pari ad € 285,78, comprensivo di sanzioni e interessi, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
n. 600/73.
- Agenzia Entrate Riscossione DIP.Prov.le di Latina si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 25 febbraio 2022;
Il ricorso argomentava nei seguenti termini:
1. Nullità e/o illegittimità della notifica cartella di pagamento n. 05720200009586190 in quanto effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. Inesistenza della cartella esattoriale per notifica eseguita mediante un indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
2. Inesistenza della notifica e/o omessa notifica della cartella di pagamento n. 05720200009586190. Nullità notifica a mezzo pec.
3-4 Omesso avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 6 L. 212/2000 e art. 2, c. 2, D.lgs. n. 462/1997. Totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 7 L. 212/2000.
5. Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05720200009586190 per insussistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Chiedeva quindi:
- Sospensione cautelare dell'atto impugnato;
- In via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 6
L n. 212/2000;
dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 L n. 212/2000.
- Nel merito:
A) in via principale, annullare, dichiarare illegittima ed annullare e/o dichiarare nulla e/o revocare l'intimazione di pagamento impugnata, nonchè ogni atto presupposto, connesso, collegato, conseguenziale;
B) dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Ente di Riscossione;
C) concedere vittoria di spese, competenze ed onorari con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia Entrate Riscossione, controdeduceva su tutti i punti e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 250,00.
Motivi di appello
Violazione degli articoli 26 del D.p.r. n. 602/1973 e 16 ter del D.L. n.179/2012 convertito con Legge n. 221 del 2012. E' doveroso premettere che la cartella di pagamento n. 05720200009586190 è stata regolarmente notificata, in data 21/09/2021, all'indirizzo dell'avv. Resistente_1 risultante dal registro IN (circostanza non contestata) e tempestivamente impugnata, nonché allegata al ricorso.
Nessuna formale contestazione relativa all'effettiva provenienza dell'atto dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione è stata mai effettuata dalla ricorrente.
Omesso avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 6 L. 212/2000 e art.2, c. 2, D.lgs. n. 462/1997. Totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 7 L. 212/2000
Circa l'asserita nullità della cartella per omesso invio dell'avviso bonario, giova ricordare che il controllo automatizzato disciplinato dagli artt.36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 non prevede il contraddittorio preventivo, se non quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La norma, infatti, poiché si tratta di una mera liquidazione delle imposte, non dispone obbligatoriamente né l'invio della comunicazione bonaria né la convocazione del contribuente.
A confermare questo orientamento, è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19861 depositata in data
5 ottobre 2016.
3. Sul vizio di motivazione della cartella di pagamento.
Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c..
Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05720200009586190 per insussistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nel merito va ribadito che, dal controllo automatizzato ex citato art. 36 bis del DPR 600/1973, sono emersi tardivi versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, c. 105, L. n. 244/2007 per l'anno 2016.
Controparte, al riguardo, nulla ha eccepito laddove, invece, sarebbe stato suo onere dimostrare l'avvenuto versamento tempestivo dell'imposta in contestazione. Ne consegue la piena legittimità delle sanzioni iscritte a ruolo.
Chiede riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
L'appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato anzitutto che la pronuncia di primo grado si è limitata all'aspetto della supposta invalidità della notifica: "Preliminarmente, il ricorso è trattato direttamente nel merito. Esso è accolto in relazione al primo motivo sottoscritto dalla ricorrente, restando del tutto assorbite le altre argomentazioni in fatto e diritto ad esso sottese".
1. Il primo motivo di appello è fondato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha riconosciuto la validità della notifica di un atto fiscale (come la cartella di pagamento) via PEC anche se inviata da un indirizzo non risultante nei pubblici registri (IN o IPA). Questo Collegio ritiene di uniformarsi a tale orientamento.
Concetti-chiave sono la certezza della provenienza dell'atto quando è certa la riconducibilità dello stesso all'ente incaricato della riscossione, e l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.
2. Per tale considerazione, la sentenza di primo grado va riformata e occorre riconsiderare le questioni dalla stessa ritenute assorbite.
In particolare, va riesaminato il decisivo punto 5 del ricorso di primo grado, relativo alla denunciata inesistenza del credito.
In argomento, la contribuente osservava quanto segue nell'atto: "La succitata pretesa creditoria vantata dall'Ente Impositore nella presente cartella di pagamento, è totalmente insussistente e priva di fondamento, stante l'avvenuto pagamento, con il quale la contribuente ha assolto agli obblighi tributari. Invero, l'odierna ricorrente provvedeva al pagamento del presunto credito vantato dalla P.A., mediante il modello F24, in data 21.09.2018".
Tale documento, tuttavia, non risulta prodotto nel fascicolo di primo grado;
né sul pagamento vi è riconoscimento nelle controdeduzioni di primo grado, che sul punto osservano: "Nel merito si evidenzia che, dal controllo automatizzato ex il citato art. 36 bis del DPR 600/1973, sono emersi tardivi versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, c. 105, L. n. 244/2007 per l'anno 2016 per i quali si considerano confermate le sanzioni iscritte a ruolo (cfr. pag. 6 della cartella). Controparte, al riguardo, nulla eccepisce laddove, invece, sarebbe stato suo onere dimostrare l'avvenuto versamento tempestivo dell'imposta in contestazione".
Non vi è dunque prova dell'eccepita inesistenza del credito.
Le altre questioni non risultano decisive e restano assorbite;
l'appello va quindi accolto.
3. Le spese vanno compensate, considerata anche la mancata costituzione della contribuente in questo grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sez. 11
Visti gli art. 52 e ss. D.Lgs. 546/92
Accoglie l'appello dell'Agenzia della riscossione. Spese compensate.
Roma, 10 dicembre 2025
Il GI estensore
LU IA LA
Il Presidente Franco Lunerti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
EO AO, GI
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6502/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 595/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200009586190 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 726/2021 la sig.ra Resistente_1 impugnava tramite ricorso/reclamo ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 srl, previa sospensione cautelare dell'atto, la Cartella di pagamento n. 05720200009586190/000, emessa dall'ADER e notificata a mezzo pec in data 21.09.2021, avente ad oggetto sanzione per tardivo pagamento Imposte dirette – IVA Mod. Unico 2017 per A.I. 2016, per un importo pari ad € 285,78, comprensivo di sanzioni e interessi, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
n. 600/73.
- Agenzia Entrate Riscossione DIP.Prov.le di Latina si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 25 febbraio 2022;
Il ricorso argomentava nei seguenti termini:
1. Nullità e/o illegittimità della notifica cartella di pagamento n. 05720200009586190 in quanto effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. Inesistenza della cartella esattoriale per notifica eseguita mediante un indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
2. Inesistenza della notifica e/o omessa notifica della cartella di pagamento n. 05720200009586190. Nullità notifica a mezzo pec.
3-4 Omesso avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 6 L. 212/2000 e art. 2, c. 2, D.lgs. n. 462/1997. Totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 7 L. 212/2000.
5. Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05720200009586190 per insussistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Chiedeva quindi:
- Sospensione cautelare dell'atto impugnato;
- In via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 6
L n. 212/2000;
dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 L n. 212/2000.
- Nel merito:
A) in via principale, annullare, dichiarare illegittima ed annullare e/o dichiarare nulla e/o revocare l'intimazione di pagamento impugnata, nonchè ogni atto presupposto, connesso, collegato, conseguenziale;
B) dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Ente di Riscossione;
C) concedere vittoria di spese, competenze ed onorari con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia Entrate Riscossione, controdeduceva su tutti i punti e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 250,00.
Motivi di appello
Violazione degli articoli 26 del D.p.r. n. 602/1973 e 16 ter del D.L. n.179/2012 convertito con Legge n. 221 del 2012. E' doveroso premettere che la cartella di pagamento n. 05720200009586190 è stata regolarmente notificata, in data 21/09/2021, all'indirizzo dell'avv. Resistente_1 risultante dal registro IN (circostanza non contestata) e tempestivamente impugnata, nonché allegata al ricorso.
Nessuna formale contestazione relativa all'effettiva provenienza dell'atto dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione è stata mai effettuata dalla ricorrente.
Omesso avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 6 L. 212/2000 e art.2, c. 2, D.lgs. n. 462/1997. Totale ed assoluta nullità della cartella esattoriale. Violazione art. 7 L. 212/2000
Circa l'asserita nullità della cartella per omesso invio dell'avviso bonario, giova ricordare che il controllo automatizzato disciplinato dagli artt.36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 non prevede il contraddittorio preventivo, se non quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La norma, infatti, poiché si tratta di una mera liquidazione delle imposte, non dispone obbligatoriamente né l'invio della comunicazione bonaria né la convocazione del contribuente.
A confermare questo orientamento, è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19861 depositata in data
5 ottobre 2016.
3. Sul vizio di motivazione della cartella di pagamento.
Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c..
Nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05720200009586190 per insussistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nel merito va ribadito che, dal controllo automatizzato ex citato art. 36 bis del DPR 600/1973, sono emersi tardivi versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, c. 105, L. n. 244/2007 per l'anno 2016.
Controparte, al riguardo, nulla ha eccepito laddove, invece, sarebbe stato suo onere dimostrare l'avvenuto versamento tempestivo dell'imposta in contestazione. Ne consegue la piena legittimità delle sanzioni iscritte a ruolo.
Chiede riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
L'appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato anzitutto che la pronuncia di primo grado si è limitata all'aspetto della supposta invalidità della notifica: "Preliminarmente, il ricorso è trattato direttamente nel merito. Esso è accolto in relazione al primo motivo sottoscritto dalla ricorrente, restando del tutto assorbite le altre argomentazioni in fatto e diritto ad esso sottese".
1. Il primo motivo di appello è fondato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha riconosciuto la validità della notifica di un atto fiscale (come la cartella di pagamento) via PEC anche se inviata da un indirizzo non risultante nei pubblici registri (IN o IPA). Questo Collegio ritiene di uniformarsi a tale orientamento.
Concetti-chiave sono la certezza della provenienza dell'atto quando è certa la riconducibilità dello stesso all'ente incaricato della riscossione, e l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.
2. Per tale considerazione, la sentenza di primo grado va riformata e occorre riconsiderare le questioni dalla stessa ritenute assorbite.
In particolare, va riesaminato il decisivo punto 5 del ricorso di primo grado, relativo alla denunciata inesistenza del credito.
In argomento, la contribuente osservava quanto segue nell'atto: "La succitata pretesa creditoria vantata dall'Ente Impositore nella presente cartella di pagamento, è totalmente insussistente e priva di fondamento, stante l'avvenuto pagamento, con il quale la contribuente ha assolto agli obblighi tributari. Invero, l'odierna ricorrente provvedeva al pagamento del presunto credito vantato dalla P.A., mediante il modello F24, in data 21.09.2018".
Tale documento, tuttavia, non risulta prodotto nel fascicolo di primo grado;
né sul pagamento vi è riconoscimento nelle controdeduzioni di primo grado, che sul punto osservano: "Nel merito si evidenzia che, dal controllo automatizzato ex il citato art. 36 bis del DPR 600/1973, sono emersi tardivi versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, c. 105, L. n. 244/2007 per l'anno 2016 per i quali si considerano confermate le sanzioni iscritte a ruolo (cfr. pag. 6 della cartella). Controparte, al riguardo, nulla eccepisce laddove, invece, sarebbe stato suo onere dimostrare l'avvenuto versamento tempestivo dell'imposta in contestazione".
Non vi è dunque prova dell'eccepita inesistenza del credito.
Le altre questioni non risultano decisive e restano assorbite;
l'appello va quindi accolto.
3. Le spese vanno compensate, considerata anche la mancata costituzione della contribuente in questo grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sez. 11
Visti gli art. 52 e ss. D.Lgs. 546/92
Accoglie l'appello dell'Agenzia della riscossione. Spese compensate.
Roma, 10 dicembre 2025
Il GI estensore
LU IA LA
Il Presidente Franco Lunerti