Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 319/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. TOMASSOLI FILIPPO e l'avv. GARATTONI oggi sostituiti Parte_1 dall'avv. Avv. Michele Magaraggia
Per l'avv. RE UR e l'avv. PANA FLAVIO FRANCESCO, oggi sostituiti CP_1 dall'avv. Avv. Flavio Pana
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte ricorrente insiste altresì
nella distrazione delle spese di lite.
Parte resistente evidenzia che in ricorso non è chiaro il periodo esatto in cui è richiesta la restituzione dei contributi.
Parte ricorrente contesta e si riporta ai rispettivi atti ed alla giurisprudenza.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1 FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in Vicenza, Strada Marosticana n°6/8 presso il difensore avv. IMBIMBO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
A FAVORE DEI Controparte_2 [...]
(C.F. , con sede legale in Roma, Via Mantova, n. 1, Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti UR RE e RC ON ed elettivamente domiciliata presso l'avv. FLAVIO FRANCESCO PANA con studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 6 (36100);
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.3.2024 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo di “dichiarare Controparte_4
l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui Parte_1 in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della CP_1 approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei CP_1
Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei
Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il CP_2 quinquennio 2019- 2023”, nonché di “affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
è tenuta a corrispondere al Parte_2 ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà” e conseguentemente condannare la resistente “alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo dalla data della prima restituzione di cui al cedolino Doc. 1 di novembre 2021 ad oggi e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”. Oltre alla vittoria di spese e compensi di giudizio. Deduceva, in particolare, di essersi iscritto alla e, Controparte_4 raggiunti i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata, di aver effettuato domanda di pensione, cui faceva seguito la delibera dell'Ente a suo favore con decorrenza dal
01.10.2015 (cfr. pag. 9 memoria resistente) e che la aveva illegittimamente operato la ritenuta CP_2 per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate di pensione, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 330/2021 depositata in data 23.07.2021 e confermata in appello con sentenza n. 658/2023 del 02.11.2023, cui seguiva la restituzione, da parte della resistente, CP_2 delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione corrisposti sino al mese di luglio 2021 (cfr. doc. 1). Sosteneva che, tuttavia, la , per il periodo successivo, aveva CP_1 continuato a trattenere dai ratei di pensione il contributo, con conseguente diritto alla sua restituzione.
Con memoria depositata in data 23.9.2024 si è costituita in giudizio , contestando la CP_1 fondatezza del ricorso avversario e chiedendo di “Rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare la restituzione del contributo di solidarietà operata sui ratei di pensione da agosto 2021 sino a dicembre 2023. In ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio anche in relazione alla circostanza che, con decorrenza dal 1.1.2024, sul trattamento di pensione della parte ricorrente non è più applicato alcun contributo di solidarietà. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà, adottato con la Delibera n. 3/2013 per il III quinquennio (2014 – 2018) e con successiva Delibera n. 10/2017 per il IV quinquennio (2019 – 2023), in virtù della nuova formulazione dell'art. 3, comma 12 della L. n. 335/1995, come modificato dalla riforma di cui all'art. 1, comma 763 della L. n. 296/2006, a partire dal 1.1.2007, e rappresentando come entrambe le succitate Delibere fossero state adottate sulla base di specifiche motivazioni circa la necessità di assicurare il bilancio tecnico di lungo periodo. Richiamava, sul punto, la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di legittimità in ordine alla potestà normativa riconosciuta agli Enti
Previdenziali Privatizzati. Da ultimo, con riferimento alla richiesta avversaria di non applicazione del contributo di solidarietà sui ratei di trattamento pensionistico successivi al deposito del ricorso, ha contestato l'ammissibilità della stessa per carenza di interesse, dovendosi, al più, limitare l'eventuale pronuncia esclusivamente alle somme trattenute a tale titolo sino alla data dell'effettivo deposito del ricorso, rilevando in ogni caso che tale tipologia di contributo non era più stata applicata sui ratei del ricorrente a decorrere dal 1.1.2024.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza odierna ed è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La controversia ha ad oggetto il prelievo introdotto con il Regolamento dell'ente resistente di disciplina del regime previdenziale del 14 luglio 2004, che ha disposto, tra l'altro, l'applicazione sui trattamenti pensionistici o sulle quote di pensioni erogate dalla e calcolate con il sistema reddituale, di un CP_2 contributo di solidarietà per un periodo di cinque anni a far data dal 1.1.2004, rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni (art. 22 del regolamento, tabelle F1 e F2, sub doc. 2 ed art. 29 regolamento, tabella F, sub doc. 5 parte resistente). Sono quindi successivamente intervenute, disponendo il rinnovo del suddetto prelievo, la delibera n.
4/2008 del 28.10.2008 (per il quinquennio 2009-2013), la delibera n. 3/2013 del 27.6.2013 (per il quinquennio 2014-2018) e la delibera n. 10/2017 del 29.11.2017 (per il quinquennio 2019-2023).
Ciò premesso, deve qui intendersi interamente richiamato, poiché condiviso, l'iter argomentativo della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., che ha condotto la Corte ad osservare come “in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_4 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.” (cfr., ex multis, Cass., Sez. L., Ordinanza n. 23257/2024, nonché Cass. n. 25212/2009,
n. 31875/2018 e n. 180/2019 e da ultimo Cass. 23257/2024).
L'accoglimento del presente ricorso discende, infatti, dall'analisi dei limiti al potere normativo della che, nel regolare i criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non avrebbe dovuto CP_2 disporre un'ingiustificata prestazione patrimoniale per il tramite della trattenuta di cui si discute. Tale conclusione, peraltro, trova conferma nel fatto che il prelievo in esame trova il suo fondamento in una previsione contenuta nel Regolamento del 2004 (le ulteriori delibere della come già detto, sono CP_2 intervenute per rinnovare l'originaria previsione, in attuazione della facoltà in tal senso prevista sin dal 2004), e che all'epoca, come evidenziato nelle pronunce sopra richiamate, non sussisteva in capo all'Ente resistente un tale potere normativo.
Valga, quindi, ex art. 118 disp. att. c.p.c. il richiamo alla consolidata giurisprudenza (a partire da Cass.
n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019,
n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n.
9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024), secondo cui:
“Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: “privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno
1994 n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto CP_2 ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit. non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n.
400 del 1988, art. 17, comma 2, […] sicché ad essi […] non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”,
a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione [….] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal dlgs n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti (…)”.
Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa
[...]
(Cass 25212/09) che “L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite CP_4 fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]”.
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una
“variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su
“ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura».
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni CP_2 patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca, altresì, la disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n.
6702/2016, n.7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente».
Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la CP_2 materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.
173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma 24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge. CP_1
Deve, pertanto, concludersi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le
Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore” (Cass.23257/2024).
Per i principi sopra esposti, la presente controversia dev'essere risolta a favore di parte ricorrente ritenendo illegittimo il prelievo di cui si discute e disponendo la restituzione delle somme a tal titolo trattenute dalla resistente. CP_2
In particolare, come si legge nelle conclusioni riportate in ricorso, trattatasi delle trattenute operate sul trattamento pensionistico del ricorrente nel periodo da agosto 2021 a dicembre 2023. Invero, per circostanza pacifica fra le parti (come dedotto dalla resistente – punto 36 pag. 9 memoria. E CP_2 come risulta anche dalle conclusioni riportate in ricorso), il ricorrente risulta aver già ricevuto nel mese di novembre 2021, in ottemperanza a pronuncia giudiziale, la restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione corrisposti sino al luglio 2021, mentre a partire dal 1.1.2024, per circostanza pacifica fra le parti, la trattenuta non è stata più operata.
Pertanto, la va condannata alla restituzione in favore del ricorrente delle trattenute operate da CP_2 agosto 2021 a dicembre 2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, in relazione a detti ratei, avuto riguardo alla data di maturazione del diritto coincidente con quella del pagamento dei relativi ratei pensionistici, al momento della notifica del ricorso, neppure risultava decorso il termine di prescrizione, termine che, avendo la esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto, ma non confuso, CP_2 con il diritto del pensionato, trattandosi di azione di recupero dell'indebito, è quello ordinario decennale (ex multis Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n.
4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024).
Tanto basta per accogliere il ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di valore indeterminabile – complessità bassa) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, considerate soltanto le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
Condanna parte resistente alla restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione erogati dal 1.8.2021 al 31.12.2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.696,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.. Vicenza, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri