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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/09/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 03.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8322 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
e , quali EREDI di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...] rappresentate e difese come da mandato in atti dall'avv. Daniela Manco ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2023 le ricorrenti indicate in epigrafe – che agiscono in qualità di eredi di – hanno adito questo Ufficio al fine di contestare Controparte_1 le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il nominato consulente ha ritenuto che le accertate patologie di cui soffriva la de cuius determinassero una invalidità del 100% (cento per cento), senza diritto all'indennità di accompagnamento.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 29.11.2023 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 28.12.2023, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo all'originaria ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 118/'71.
Invero, dalla lettura della nuova consulenza disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., emerge che “… il richiedente era sicuramente affetto da un quadro morboso di vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento mentale in soggetto affetto da grave deficit della deambulazione, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ipertensiva ed incontinenza urinaria (…) Appare … evidente come nel caso in questione la cerebrovasculopatia cronica, il decadimento mentale, i disturbi comportamentali,
l'impossibilità alla deambulazione autonoma e l'incontinenza sfinterica realizzino di fatto tali condizioni per l'impossibilità da parte della richiedente di compiere gli atti quotidiani della vita necessitando di assistenza continua e pertanto concretizzi il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 e sue successive modificazioni (…)
considerati gli esami obiettivi relazionati in vita che non riscontravano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, considerata la documentazione sanitaria successiva esaminata, considerata la cronicità delle patologie diagnosticate, considerata la prescrizione della carrozzina da transito, la si può presumibilmente ritenere equa a far data dal mese di NOVEMBRE 2023” (cfr. conclusioni CTU).
Pertanto, essa attesta che solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo e, più precisamente, almeno dal mese di novembre del 2023, è dimostrato che le condizioni di salute della si erano aggravate a tal punto da non consentirle CP_1 più di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
in particolare, la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita d'essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Sicché dall'anzidetta data (01.11.2023) e sino a quella del decesso (25.06.2024) va riconosciuto all'originaria ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento prevista CP_ dall'art. 1 L. 18/1980, i cui ratei arretrati l' dovrà erogare alle sue eredi aumentati dei soli interessi legali, ex art. 16, c. 6, l. 412/1991, dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
L'insorgere del diritto successivamente all'esaurirsi dell'iter amministrativo giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, mentre l'altra metà, in base alla soccombenza, CP_ è posta a carico dell insieme alle spese di consulenza.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce a CP_1
il diritto all'indennità di accompagnamento dal 01.11.2023 al 25.06.2024;
[...]
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. S.M.C.V., 08.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino