Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5280/2025 ( Parte_1
- Controparte_1
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile
Ordinanza
di rigetto
artt. 696 e 696 bis del c.p.c.
Il Giudice sciogliendo la riserva che precede nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c. R.G. 5280/2025 introdotto dalla parte ricorrente Parte_1
(difeso e rappresentato dagli avvocati Massimo Spina e Rosanna Pioppo del Foro di
Torino) nei confronti della parte resistente (difesa e rappresentata Controparte_1
dall'avvocato Giorgio Strambi del Foro di Torino)
considerato
- che l'odierno ricorrente deduce il grave e colpevole Parte_1
inadempimento di controparte e promuove il presente ricorso ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c., nei confronti della società resistente al fine di far accertare Controparte_1
lo stato dei luoghi e dei lavori di ristrutturazione e rifacimento della propria unità immobiliare sita in via Tolmino n. 16/5 in Torino (ristrutturazione di abitazione familiare di circa 120 mq;
trasformazione di magazzino in n. 5 box auto);
- che la parte resistente costituendosi in giudizio deduce Controparte_1
un'antitetica ricostruzione dei fatti per cui è procedimento, e chiede rigettarsi il ricorso ex adverso promosso, evidenziando l'inammissibilità di esso in quanto carente dei presupposti di legge;
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rinunciare alle svolte eccezioni
(v. pag. 4 della comparsa di costituzione di parte resistente);
ritenuto
- che nel caso in esame non sussistono i presupposti di urgenza di cui all'articolo 696 del c.p.c.;
- che la parte ricorrente si è limitata ad affermare in Parte_1
punto di urgenza quanto segue:
“21. l'istante ha urgenza di definire la descritta situazione, anche al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare gli inconvenienti denunziati, tenuto altresì conto che, nell'unità residenziale sono stati rimossi tutti i serramenti e numerose infiltrazioni stanno interessando le unità immobiliari le quali risultano prive di protezioni ed esposte alle intemperie come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla perizia del geom. così da poter tornare a vivere CP_2
serenamente nell'appartamento (…)”
- che a ben vedere tale situazione, descritta nei suddetti termini, è una condizione del tutto ordinaria di qualsivoglia cantiere edile, ove peraltro minimi accorgimenti possono ovviare a generici rischi da intemperie, nella quale non c'è nessuna specifica esigenza di accertamento dello stato dei luoghi prima di una sua imminente modificazione a cagione di specifici eventi o in ragione del trascorrere del tempo;
2 - che invero l'urgenza di cui all'articolo 696 del c.p.c. non è rappresentata dalla generica “urgenza del provvedere” in relazione alla specifica posizione giuridica soggettiva sottostante, bensì dallo specifico pericolo di dispersione della prova in relazione allo scorrere del tempo ed alle contingenze specifiche che detto scorrere può provocare immutando lo stato dei luoghi o le circostanze di fatto rilevanti al fine del decidere;
- che nella fattispecie qui esaminata non ricorrere tale rischio dovendosi piuttosto ricondurre lo stallo nei lavori di ristrutturazione e rifacimento dell'immobile del ricorrente ad un radicato e consistente dissidio insorto circa le reciproche obbligazioni contrattuali assunte dalle parti;
- che non ricorrono neanche i requisiti per l'ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis del c.p.c.;
- che l'articolo 696 bis del c.p.c. espressamente dispone:
“L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696,ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”;
- che appare di tutta evidenza che nel caso in esame non ricorrono i requisiti di legge previsti per l'istituto della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis del codice di rito;
- che invero in ordine all'ambito applicativo dell'istituto di cui trattasi sono emersi, come evidenziato dalla dottrina più autorevole, tre distinti orientamenti e indirizzi interpretativi:
1) un primo orientamento restrittivo in forza del quale l'istituto in parola è ammissibile solo con riferimento al caso in cui non sia contestato dalle parti l'an debeatur, ma solo il quantum; in tal senso si osserva che poiché i crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito ai quali si riferisce la norma riguardano il risarcimento del danno, l'oggetto della consulenza tecnica preventiva attiene essenzialmente alla quantificazione del danno risarcibile laddove anche la convenuta
3 concordi sulla sussistenza di un evento generatore di danno risarcibile;
secondo questo orientamento, dunque, ove invece vi sia una contestazione sull'an debeatur (e quindi sulla sussistenza di un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale o da fatto illecito) detta contestazione non è superabile e comporta l'inammissibilità della richiesta c.t.u. preventiva;
2) una seconda tesi, invece, sostiene che l'istituto della consulenza tecnica preventiva, in ragione della ratio deflattiva di esso, è ammissibile anche nei casi in cui sorga una contestazione sull'an debeatur: in questa ipotesi la consulenza tecnica deve comunque esser svolta, sebbene le possibilità concrete di giungere a una conciliazione siano ab origine assai scarse proprio in considerazione della cennata contestazione sull'an debeatur;
3) da ultimo, secondo una terza tesi intermedia, al giudice spetta di valutare in concreto, caso per caso, l'ammissibilità, la rilevanza e l'utilità della consulenza in relazione alla futura materia del contendere: a ciò consegue, da un lato, la necessità di rigettare le istanze di ammissione di c.t.u. meramente esplorative o quelle aventi come oggetto questioni estranee al thema decidendum, e, dall'altro, l'ammissibilità della c.t.u. preventiva allorquando, sebbene vi siano contestazioni sull'an debeatur, risulti comunque (a seguito di una sommaria positiva valutazione dei presupposti processuali e delle condizioni per l'esperimento dell'azione di merito):
a) la possibilità di conseguire un concreto effetto deflattivo (attraverso la composizione della lite ovvero anche mediante la sola acquisizione di elementi che contribuiscano a dipanare le questioni oggetto del contendere);
b) l'utilità dell'accertamento tecnico proposto rispetto alla futura lite di merito;
- che questo giudice ritiene fondato e preferibile, nei casi (come quello di cui trattasi) nei quali la parte resistente non aderisce all'intento conciliativo di parte ricorrente opponendosi all'esperimento della c.t.u. preventiva proposta per dedotta carenza dei presupposti di legge, con motivazioni non palesemente e manifestamente infondate, bensì obiettivamente controvertibili, il primo indirizzo restrittivo sopra descritto;
4 - che detto orientamento restrittivo deve invero prediligersi in ragione del chiaro dettato normativo e del canone esegetico compendiato nel brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit;
- che, invero, in forza della lettera dell'art. 696 bis del c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del mezzo di istruzione preventiva in parola, non è richiesto il c.d. requisito dell'urgenza;
- che è invece richiesto che il dissidio fra le parti riguardi necessariamente i soli termini dell'inesatta esecuzione e quindi le conseguenze del mancato (o inesatto) adempimento di un'obbligazione (contrattuale o extracontrattuale), e non già
l'esistenza stessa o il contenuto dell'obbligazione risarcitoria dedotta, ovvero la sua esigibilità, in assenza di operatività di cause di decadenza o prescrizione, così come l'obbligazione violata, non adempiuta o inesattamente adempiuta;
- che la dizione normativa utilizzata dal legislatore (“ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”) lascia infatti chiaramente inferire che, laddove (come nel caso in esame) non vi sia disponibilità della parte resistente allo svolgimento del mezzo di istruzione preventiva in discorso ovvero l'urgenza di esso, la consulenza tecnica preventiva può essere ammessa solo ove le parti concordino sull'esistenza e il contenuto dell'obbligazione dedotta e controvertano esclusivamente sull'avvenuto adempimento o meno di essa con riferimento esclusivo a questioni dipanabili mediante il ricorso a un accertamento tecnico da svolgersi mediante l'opera di un ausiliario del giudice ex art. 61 del c.p.c. avente conoscenze tecniche non in possesso del Tribunale;
- che tale opzione esegetica va peraltro preferita per l'ulteriore ragione che nell'interpretazione dell'ambito applicativo dell'istituto di cui all'articolo 696 bis del c.p.c. occorre sì avere riguardo alla ratio deflattiva di esso, ma anche considerare che in caso di accoglimento alla parte convenuta viene di fatto imposta (a seguito di un'iniziativa unilaterale della controparte) una spesa monetaria (quella relativa alle spese legali e al proprio c.t.p.) in alcun modo recuperabile all'interno della procedura
5 in essere, giacché il procedimento in parola (ove si proceda a c.t.u. tecnico - preventiva) non prevede la regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 del c.p.c., e che la celebrazione di una causa di merito (all'esito della quale vi è invece la cennata regolamentazione ex art. 91 del c.p.c.) non è evento sicuro o certo;
ciò suggerisce e consiglia, pertanto, un'interpretazione particolarmente rigorosa, conducente a un risultato esegetico di piena aderenza al dettato normativo;
- che venendo ora alle concrete fattezze della fattispecie qui delibata, va osservato come nel caso ora scrutinato non si riscontrano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 696 bis del c.p.c.;
- che, invero, vi è ampia contestazione dell'an debeatur ad opera della parte resistente;
- che, a ben vedere, appare evidente che nella fattispecie qui delibata vi è un consistente e radicale dissidio delle parti in ordine al contenuto e alla sussistenza delle obbligazioni contrattuali reciprocamente assunte così come in ordine al contenuto ed alla sussistenza dell'asserita obbligazione risarcitoria o di eliminazione dei presunti vizi e difetti, e quindi sull'an debeatur;
- che è pacifico in giurisprudenza come il ricorso ex art. 696 bis del c.p.c sia inammissibile ove la decisione della futura causa di merito, e quindi il dissidio insorto ante causam fra le parti, come nel caso in esame, implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica, ma involgano la valutazione di comportamenti e contegni contrattuali per la cui concreta delibazione è necessario procedere ad adeguata trattazione e istruzione in con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione;
- che il dissidio insorto fra le parti infatti attiene primariamente al ruolo assunto dal ricorrente, anche tramite il proprio tecnico e nipote, nella fornitura alla CP_1
di disegni progettuali asseritamente errati inducendola in errore nel calcolo
[...]
economico dei lavori, tacendo inoltre (secondo la prospettazione offerta dalla parte resistente) la presenza di abusi edilizi rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera;
6 - che tale deduzione e prospettazione è radicalmente contestata dalla parte ricorrente che, piuttosto, imputa alla parte resistente tutta la responsabilità per lo stallo e il ritardo nei lavori, rifiutando quindi qualsivoglia reciproca responsabilità;
- che la soluzione di detto radicale dissidio necessità di una decisione preliminare di tipo non solo tecnico, bensì fattuale e giuridica, che logicamente precede ogni altra questione tecnica, da assumere nelle forme e con le garanzie proprie di un procedimento ordinario di cognizione a seguito di adeguata trattazione e istruzione;
- che in ragione di tali considerazioni il ricorso deve dunque essere rigettato anche in ragione del palese difetto dei presupposti di legge ex art. 696 bis del c.p.c.;
- che, quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c. (v., sul punto, Corte
Costituzionale sent. 77 del 2018), che l'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa giustifichi - nel caso in esame - la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti;
è stato invero chiarito che la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 del c.p.c. (v. Cass. 4303/2020, Cass. 7782/2020 e
Cass. 6901/2025); ritiene il Tribunale che l'obiettiva controvertibilità, incertezza e difficoltà in cui incorre l'interprete nell'individuazione dei concreti limiti e presupposti del procedimento ex art. 696 bis del c.p.c. in relazione a un determinato quadro fattuale come quello qui emerso, anche alla luce dei diversi orientamenti sorti nella giurisprudenza di merito, integri una ragione di eccezionale gravità idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite;
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P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Torino, 7 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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