Versione
30 marzo 1991
30 marzo 1991
Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.
3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare cosi' fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purche' i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facolta'.
" 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.
3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare cosi' fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purche' i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facolta'.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 24/06/1998 n. 165 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 24 giugno 1998 · 1.1114225
[…] del 1991. Cio\' comporta che le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 1998, come sopra determinate, sono soggette all\'imposta sostitutiva del 25 per cento (cioe\', secondo il regime analitico previsto dall\'art. 2 della citata legge n. 102 del 1991) se afferenti partecipazioni qualificate; nel caso in cui si tratti di partecipazioni non qualificate e\' applicabile l\'imposta sostitutiva
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/09/2003, n. 13984Provvedimento: […] Con ricorso incidentale la VA deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 102/1991 sul rilievo che in base a tale disposizione restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 267/1990... in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29.9.1990 al 27.1.1991. […]Leggi di più...
- imposta sostitutiva·
- D.L. 267/1990·
- plusvalenza cessione azioni·
- art. 132 c.p.c.·
- riunione ricorsi·
- art. 360 c.p.c.·
- legge 102/1991·
- contrasto motivazione-dispositivo·
- nullità sentenza