Articolo 67 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 66Articolo 68
Versione
13 aprile 1963
Art. 67.
I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi Si applicano le altre norme dell' articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , in quanto possibile.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963