Art. 67.
I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi Si applicano le altre norme dell' articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , in quanto possibile.
I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi Si applicano le altre norme dell' articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465 , in quanto possibile.