Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2024, proposto da
AR TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale n. 50B;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il Settore Avvocatura Civica in Reggio Calabria, in Via S. Anna II tronco, Palazzo CE.DIR.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’Ordinanza di Vigilanza Edilizia n. 20/2023 notificata il 9 gennaio 2024 con la quale è stata ordinata, pena l’acquisizione al patrimonio pubblico, la demolizione delle opere che si presumono essere state realizzate in assenza di titolo abilitativo sull’immobile sito in Reggio Calabria identificato al N.C.E.U. Sez. REC al foglio di mappa 14 – particella 1320 e 1970;
- di ogni atto preordinato, connesso o conseguente quello sopra indicato ivi compreso il richiamato verbale prot. 278308 del 16.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 46 del 4/04/2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 29/02/2024, la ricorrente, proprietaria dell’immobile sito in Reggio Calabria e censito al N.C.E.U. al foglio 14 particelle n. 1320 e n. 1970, impugna l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Reggio Calabria ha ingiunto la demolizione di interventi realizzati in assenza di titolo edilizio e in assenza dei prescritti pareri, in area soggetta ai vincoli paesaggistico ambientale, ferroviario, aeroportuale, PAI (per Rischio Idraulico R4) e sismico.
Gli interventi edilizi oggetto dell’ordinanza di demolizione vengono così descritti:
“1. corpo di fabbrica in muratura a un piano fuori terra, di dimensioni all'incirca pari a ml. 7,00 x 2,10, con tetto a unica falda di altezza all'incirca pari a ml. 2,70, probabilmente adibito a deposito (su p.lla 1320);
2. corpo di fabbrica, immediatamente adiacente al precedente, in muratura, a un piano fuori terra, di lunghezza pari a ml. 11,00 e profondità pari a circa ml. 2,55 con copertura a unica falda in legno lamellare di altezza minima pari a ml. 2,53 e altezza massima all'incirca pari a ml. 2,80, presumibilmente locale accessorio all'utilizzo della piscina (su p.lla 1320);
3. corpo di fabbrica di forma trapezoidale, non rilevabile all'interno per impossibilità di accesso, in muratura e materiale precario divario genere, a un piano fuori terra, con copertura in lamiera coibentata, occupante una superficie complessiva all'incirca pari a mq. 40 adibito a deposito, adibito a deposito (su p.lla 1320);
4. piscina interrata di forma rettangolare, di dimensioni all'incirca pari a ml. 10,60 x 5,60 (su p.lla 1320);
5. nuova costruzione del piano primo (secondo fuori terra) su manufatto originariamente composto da un piano fuori terra, con realizzazione di copertura a due falde, con altezza sul fronte strada pari all'incirca a ml. 5,85 e profondità all'incirca pari a ml. 7,60 (su p.lla 1970);
6. nuova realizzazione di corpo di fabbrica in aderenza al fabbricato preesistente di cui al punto 5, di dimensioni pari a m. 5,00 x 7,80 con solaio piano di copertura sormontato da struttura in legno lamellare composta da pilastri in legno c falda a uno spiovente, che raggiunge un'altezza complessiva pari a circa m. 6,00, eccetto una piccola porzione, nell'angolo nord ovest, di altezza complessivamente pari a circa ml. 2,55 (su p.lla 1970)”.
La proprietaria, odierna ricorrente, deduce, in un unico motivo di ricorso, censure di “ Violazione di legge ex artt. 31, 32, 33, 34, 37 D.P.R. 380/2001 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto istruttorio ”.
Sostiene la ricorrente, richiamando, a tal fine, una relazione a firma di un tecnico incaricato, che le opere indicate nell’ordinanza di demolizione sarebbero interventi di ristrutturazione che, ai sensi degli artt. 33, 34 e 37 D.P.R. n. 380/2001, non determinerebbero “variazioni essenziali” e sarebbero sanzionabili non con l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico ma con la demolizione in danno o con una sanzione pari al doppio del valore venale dell’immobile, trattandosi comunque di “cubatura accessoria e volumi tecnici”.
In sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, si tratterebbe complessivamente di manufatti il cui stato legittimo deriverebbe dall’essere stati realizzati prima del 1942 e, comunque, prima del 1967 in area non urbanizzata e che potrebbero essere sanate ex artt. 34 e 36 del TUE e dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e “che in tal senso è stata già presentata regolare istanza al Comune di Reggio Calabria (all. 4)”.
2. In data 27/03/2024, si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Reggio Calabria, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
In particolare, l’Amministrazione resistente deduce che:
- i manufatti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4, ricadenti sulla particella 1320, sarebbero del tutto privi di titolo edilizio;
- il fabbricato insistente sulla particella 1970, per le innovazioni apportate, risulterebbe, in parte, sprovvisto dei pareri e/o autorizzazioni di cui ai vincoli sopra elencati, e del necessario titolo abilitativo, sussistendo unicamente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in atti al prot. n. 85666 del 30/05/2016, avente ad oggetto le “Opere relative al consolidamento strutturale, al rifacimento della copertura e alla distribuzione degli spazi interni, senza modificare la superficie ed il volume del fabbricato”, nonché un parere favorevole, ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004 di cui al prot. n. 3710 dell’11.01.2017, subordinato al rispetto di vincolanti prescrizioni;
- l’intervento oggetto di SCIA, come indicato nell’oggetto e come riportato negli elaborati grafici, non prevedeva alcun incremento o variazione dimensionale dell’immobile, trattandosi di intervento di consolidamento della struttura esistente, con realizzazione di nuova struttura interna, rifacimento di copertura, diversa distribuzione di spazi interni e ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su impianti, pavimenti e rivestimenti;
- come dimostrerebbe la documentazione fotografica inserita nella stessa memoria di costituzione, l’epoca di realizzazione delle opere oggetto di accertamento risalirebbe presumibilmente: al 2012 per gli abusi di cui al punto 3; al 2018 per gli interventi sul manufatto insistente sulla particella 1970, e al 2020 - 2021 per le ulteriori innovazioni abusive di cui ai punti 1, 2 e 4.
3. Con l’ordinanza cautelare n. 46 del 4/04/2024 è stata accolta la domanda cautelare “ Ritenuto, ad un primo esame, che le questioni di fatto e di diritto poste con il ricorso in relazione alla corretta qualificazione degli interventi edilizi contestati richiedono il necessario approfondimento nella appropriata sede di merito, attesa anche la pendenza della domanda di sanatoria non ancora evasa dal Comune resistente;
Considerato che, in ragione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra, gli effetti dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino impugnata devono essere interinalmente sospesi ”.
4. Nel corso del giudizio, in data 23/10/2024, la ricorrente ha depositato la ricevuta di deposito dell’istanza ex art. 36 TUE presentata al SUE in data 27.2.2024, e che, il successivo 19.10.2024, la ricorrente ha chiesto di valutare ed esaminare anche ai sensi dell’art. 36-bis TUE.
Anche tenuto conto che il Comune ha istruito la pratica e chiesto alla ricorrente, in data 21.10.2024, un’integrazione documentale della domanda di sanatoria in corso (elaborato planovolumetrico e planimetria), in data 21.11.2024, parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza atteso che “ la conclusione dell’iter amministrativo inerente questo procedimento ” potrebbe “ comportare la cessazione della materia del contendere .”.
5. In assenza di opposizione da parte della difesa del Comune, all’udienza pubblica del 4.12.2024 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 2 aprile 2025, in occasione della quale la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
6. Va, preliminarmente, chiarito, che l’avvenuta presentazione dell’istanza prevista dall’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001, come ribadito di recente dal Consiglio di Stato, «Su un piano generale (al netto delle valutazioni che il Comune opererà, a monte, circa l’ammissibilità dell’istanza), … «non può influire sull’esito del giudizio, data la giurisprudenza secondo cui la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (tra le tante si v. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 7680 del 2023 e sez. II, sentt. n. 714 e n. 1708 del 2023)» (Cons. Stato, sez. II, n. 7486 del 2024). D’altronde, l’esito del presente giudizio è del tutto inidoneo a condizionare, in modo diretto o indiretto, le valutazioni sulla predetta istanza che il Comune dovrà, comunque, porre in essere.» (Cons. Stato sez. VI n. 448 del 22/01/2025; cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. II n. 1119/2025 che ha chiarito che, proprio per tale ragione, “Il Collegio, dunque, ha ritenuto di dover respingere l’istanza” di rinvio della trattazione della causa).
In sostanza, la mera presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, può essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di novanta giorni (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180; sez. VII, 15 giugno 2023, n. 5909; sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070).
7. Il ricorso è complessivamente infondato.
8. Va premesso che le censure sono veicolate tramite il richiamo alla relazione di un tecnico di fiducia (nella quale le opere vengono indicate con numerazione diversa da quella contenuta nell’ordinanza impugnata), che, in realtà, costituisce la relazione tecnico illustrativa a corredo dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. 380/01 per le opere realizzate “in difformità alla pratica scia n. 276/16 in un fabbricato sito in località San Gregorio di Reggio Calabria”, e che intende dimostrare che le singole opere, pur abusive, sarebbero astrattamente sanabili (per le distinte ragioni ivi indicate in relazione ai singoli interventi nei vari “corpi” di fabbrica).
9. Nel ricorso, tuttavia, richiamando la relazione tecnica elaborata ad altro scopo, si opera una (inammissibile) lettura “atomistica” degli abusi, al fine di sottrarli al necessario previo titolo edilizio, senza considerare che “il complessivo assetto, globale e non atomistico, dell’intervento depone per la considerazione della natura dei manufatti quale idonea a dar luogo ad una trasformazione urbanistica, circostanza, peraltro confermata dall’intervenuta presentazione, sostanzialmente confessoria, di un’istanza di accertamento di conformità” (di recente, TAR Sicilia, Palermo, sez. II n. 645/2025).
10. Anche volendo seguire la lettura “parcellizzata” degli interventi, le doglianze sono infondate.
Seguendo l’ordine e la numerazione indicata nell’ordinanza di demolizione, valga quanto segue.
11. Quanto al “ 1. corpo di fabbrica in muratura a un piano fuori terra, di dimensioni all'incirca pari a ml. 7,00 x 2,10, con tetto a unica falda di altezza all'incirca pari a ml. 2,70, probabilmente adibito a deposito (su p.lla 1320) ”.
Risulta del tutto priva di prova l’affermazione di parte ricorrente che si tratterebbe di “una semplice pensilina in legno , ancorata al muro di recinzione esistente e sorretta esclusivamente da due pilastri in legno lamellare, aperta su tre lati”.
Né tantomeno parte ricorrente dimostra che si tratterebbe di pensilina, per struttura e caratteristiche, non soggetta ad alcun titolo edilizio.
Di contro, per la realizzazione di verande, tettoie, pergolati, pensiline e gazebi, è necessario il permesso di costruire o la S.c.i.a, ove dette opere alterino la sagoma dell'edificio, difettino i requisiti tipici delle pertinenze e degli interventi precari, ovvero siano strutture infisse al suolo, determinino l'aumento della superfice utile, ovvero, le opere non siano facilmente amovibili e di modeste dimensioni e non abbiano natura puramente ornamentale (Cons. Stato, Sez. IV, 17/09/2019, n. 6194; di recente Cons. Stato, Sez. VI – sentenza 28 marzo 2025 n. 2603; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008 ripreso da Cons. Stato sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8475).
12. Quanto al “ 2. corpo di fabbrica, immediatamente adiacente al precedente, in muratura, a un piano fuori terra, di lunghezza pari a ml. 11,00 e profondità pari a circa ml. 2,55 con copertura a unica falda in legno lamellare di altezza minima pari a ml. 2,53 e altezza massima all'incirca pari a ml. 2,80, presumibilmente locale accessorio all'utilizzo della piscina (su p.lla 1320) ” .
A dire di parte ricorrente si tratterebbe di “un vano tecnico a servizio della piscina, realizzato con altezza media interna, di circa 2,35 mt.”, realizzato “durante la ristrutturazione, in difformità alla pratica edilizia assentita , mantenendo il muro di confine esistente, e chiudendo con semplice muratura un piccolo rettangolo, con tetto a falda inclinata”.
Le dimensioni (quanto al corpo di fabbrica indicato nell’ordinanza al n. 2, “ di lunghezza pari a ml. 11,00 e profondità pari a circa ml. 2,55 ”, per complessivi circa 28 mq.) e la volumetria di tale “corpi di fabbrica” escludono che si tratti di volume tecnico (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 29/07/2022, n. 6681) necessario a contenere impianti tecnici, tale essendo, per pacifica giurisprudenza, soltanto quello di limitata consistenza volumetrica e completamente privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale.
Va parimenti escluso che si tratti di opera di carattere precario, essendo stato chiarito che il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della stessa (Cons. Stato, Sez. VI, 29/07/2022, n. 6681; Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2019, n. 7792; 11/1/2018, n. 150; Sez. V, 25/5/2017, n. 2464; Cons. Stato, Sez. IV, 7/12/2017, n. 5762).
Nel caso di specie non sono ravvisabili elementi atti a comprovare che il corpo di fabbrica soddisfi il requisito della precarietà e/o che sia agevolmente rimovibile, o ancora, che sia funzionale a esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea.
13. Quanto al “ 3. corpo di fabbrica di forma trapezoidale, non rilevabile all'interno per impossibilità di accesso, in muratura e materiale precario di vario genere, a un piano fuori terra, con copertura in lamiera coibentata, occupante una superficie complessiva all'incirca pari a mq. 40 adibito a deposito, adibito a deposito (su p.lla 1320) ”.
13.1. Parte ricorrente richiama, al riguardo, la relazione del professionista incaricato che premette che “il punto 3” riguarderebbe «due piccoli manufatti (deposito attrezzi agricoli e pollaio)», aggiungendo, poi, che si tratterebbe di “ manufatti assolutamente esistenti prima dell’anno 1967, sia per come dichiarato dalla ditta proprietaria e sia per come si evince dalla foto n. 7 dell’allegato fotografico, riferita al deposito, dove si palesa la vecchia muratura di cui sono formati i muri di confine, indice della vetustà del manufatto. Infine, il pollaio, esistente da sempre, risulta formato da una struttura molto precaria in paletti in ferro, rete metallica e una leggera lamiera soprastante, nel totale di altezza di circa 2,00 mt. Risulta chiaro a chi legge che, vista la natura dei due manufatti descritti, non occorre alcuna sanatoria in merito, oppure al limite la sanatoria solamente delle opere di ristrutturazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.P.R. 380/01, e solamente per il vano destinato a deposito attrezzi ”.
13.2. La censura è infondata.
Premesso che “ in presenza di un ordine di demolizione, l'onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo ante 1967, sicché rientrano fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2022, n.570) non emergono prove concrete e rilevanti (assenti nel caso di specie) dell’epoca di realizzazione delle (specifiche) opere ritenute abusive dall’Amministrazione comunale (Cons. Stato sez. VI n. 2529/2023).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta (mere fotografie, e neppure aerofotogrammetrie, prive di data certa) non è tale da dimostrare la preesistenza delle opere abusive al 1967 e questa è circostanza sufficiente per addivenire alla reiezione del relativo motivo di ricorso (Cons. Stato sez. IV n. 2878/2025).
14. Quanto alla “ 4. piscina interrata di forma rettangolare, di dimensioni all'incirca pari a ml. 10,60 x 5,60 (su p.lla 1320) ”.
Sostiene parte ricorrente che si tratterebbe di una “ vecchia vasca di raccolta acque, esistente da prima dell’anno 1967, che serviva per irrigare i campi limitrofi. A sostegno di ciò, si allega una vecchia fotografia eseguita negli anni 80 (foto n. 6 dell’allegato rilievo fotografico) a seguito di una alluvione, fornitaci dalla committenza, dalla quale si intravede la forma della vasca stessa, posta a livello del piano di campagna ”.
Come correttamente dedotto dal Comune di Reggio Calabria, risulta, di contro, visibile dalla documentazione fotografica allegata alla memoria di costituzione che si tratta non di una comune vasca di raccolta acque, ma di una piscina, realizzata in epoca comunque successiva al 2017; secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa, la piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, e perciò configura una nuova costruzione ex art. 3 D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come tale assoggettata al regime abilitativo del permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. II, 21/06/2024, n. 5538)
15. Quanto alla “ 5. nuova costruzione del piano primo (secondo fuori terra) su manufatto originariamente composto da un piano fuori terra, con realizzazione di copertura a due falde, con altezza sul fronte strada pari all'incirca a ml. 5,85 e profondità all'incirca pari a ml. 7,60 (su p.lla 1970) ” e alla “ 6. nuova realizzazione di corpo di fabbrica in aderenza al fabbricato preesistente di cui al punto 5, di dimensioni pari a m. 5,00 x 7,80 con solaio piano di copertura sormontato da struttura in legno lamellare composta da pilastri in legno c falda a uno spiovente, che raggiunge un'altezza complessiva pari a circa m. 6,00, eccetto una piccola porzione, nell'angolo nord ovest, di altezza complessivamente pari a circa ml. 2,55 (su p.lla 1970) ”.
Per stessa ammissione di parte ricorrente si tratterebbe di un ampliamento della costruzione esistente realizzato “ Durante la fase di ristrutturazione interna e strutturale eseguita nell’anno 2016 ”.
A seguito di tale intervento – così il tecnico incaricato e parte ricorrente – “l’abitazione precedente, composta dal solo piano terra abitabile e vano superiore non abitabile, oggi si sviluppa su due livelli completi, ampliandosi, sia nel volume ma non in superficie coperta, in quanto l’intera abitazione è realizzata sulla stessa area di sedime dell’esistente. Chiaramente questo tipo di intervento ha modificato le aperture già esistenti , senza gravare di altre servitù l’immobile. Quindi, questo ampliamento , da un punto di vista urbanistico, risulta fattibile, in quanto l’area oggetto di intervento ricade in zona omogenea B – ristrutturazione-, quindi ampiamente al di sotto della volumetria massima consentita, vista la superficie dell’intero lotto”; sicchè “ Risulta oltremodo palese che la sagoma di questa porzione di fabbricato è variata rispetto all’esistente, solo perché hanno modificato il tetto di copertura, da tetto a falde inclinate sormontato da tegole in laterizio, si è realizzato un tetto in c.a. piano e praticabile ”.
Tali considerazioni, contenute nella relazione allegata all’istanza tesa a regolarizzare le opere con l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, muovono dal pacifico presupposto che si tratta di ampliamento abusivo, privo di titolo edilizio, e di interventi che hanno modificato volume e sagoma dell’edificio originario.
Come, peraltro, chiarito dal Comune resistente nel corso del giudizio, e sostanzialmente non contestato da parte ricorrente, la SCIA del 2016 non prevedeva alcun incremento o variazione dimensionale dell’immobile, trattandosi di intervento di consolidamento della struttura esistente, con realizzazione di nuova struttura interna, rifacimento di copertura, diversa distribuzione di spazi interni e ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su impianti, pavimenti e rivestimenti.
16. Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Reggio Calabria, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO