Articolo 25 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 24
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24 dicembre 1959
Art. 25.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959