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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 13.11.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n..6274/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Pasquale Napolitano, Rita Napolitano e Antonio Napolitano. ricorrente
E in persona della legale rapp.te p.t. Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: spettanze.
CONCLUSIONI: ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12.03.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze e per conto della operante nel settore della ristorazione, produzione Controparte_1
e lavorazione, somministrazione e commercializzazione di prodotti alimentari, senza soluzione di continuità, dal 28/07/2023 al 28/02/2024, regolarmente inquadrato con contratto a tempo determinato;
di avere svolto, presso l'unità locale della società sita in Napoli (NA) alla Via Gian
Lorenzo Bernini n. 72-74B, costituita da un ristorante con denominazione “Tandem Ragù Vomero”, le mansioni di aiuto cuoco, addetto alla preparazione delle materie prime per realizzare i piatti del menù, a preparare piatti meno complessi, che non richiedevano la supervisione del cuoco, a mantenere in ordine gli ambienti di lavoro, ad aiutare a gestire gli approvvigionamenti e scorte alimentari, svolgendo tutte le incombenze tipiche di tali mansioni;
di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro: per 6 gg. a settimana, dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore
24.00; il sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, usufruendo
1 del lunedì quale giorno di riposo settimanale;
di avere percepito, a titolo di retribuzione, dai Sigg.
(amministratrice) e da per conto della convenuta Società, le somme Persona_1 CP_2 mensili – a mezzo bonifici – così indicate nelle 4 buste paga ricevute ed allegate, nonché nel mese di settembre 2023 € 1.100,00, nel mese di ottobre 2023 € 1.101,00 € e nel mese di novembre 2023
€ 1.108,00, senza le buste paga;
di avere percepito in maniera inadeguata la 13^ e 14^ mensilità, di non avere goduto di ferie per l'intero periodo di lavoro;
di non avere percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
di non avere percepito in misura adeguata le ore di straordinario lavorate e le ore di lavoro festivo e domenicale ed in ogni caso di avere percepito retribuzioni in misura non adeguate e sufficienti alla qualità e quantità delle prestazioni offerte ex art. 36 Cost.; di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto per scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione di febbraio 2024, né il trattamento di fine rapporto come maturato e spettante. Egli, esposte le ragioni in diritto dell'azione proposta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente
Sig. e la il periodo dal 28/07/2023 al 28/02/2024, così come indicato in Parte_2 Controparte_3 premessa, con la qualifica di aiuto cuoco – operaio di 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione e
Turismo; 2) Per l'effetto condannare la pagamento in favore del ricorrente, per le causali Controparte_4 di cui al ricorso, della complessiva somma di euro 5.557,56 di cui € 832,55 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, con provvisoria esecuzione, o a quella somma ritenuta giusta ed equa, derivante anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede in caso di contestazione;
3) Ordinare all pagare immediatamente in favore del ricorrente tutte le somme di denaro Controparte_5 non contestate, e comunque a titolo provvisorio una somma pari al T.f.r. maturato e non corrisposto;
4)
Condannare la pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con Controparte_4 attribuzione ai procuratori costituiti perché anticipatari”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (cfr. notifica effettuata a mezzo PEC in data
04.04.2024 rispetto all'udienza del 06.11.2024) è rimasta contumace.
Espletato il libero interrogatorio del ricorrente e la prova testimoniale, all'interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta non si è fatto luogo per la sua assenza ingiustificata all'udienza fissata per il mezzo istruttorio;
indi, acquisite note difensive e di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito precisati.
Il rapporto di lavoro per cui è causa risulta formalizzato, come si evince dall in atti, CP_6 da cui risulta l'assunzione a tempo determinato con orario full time dal 28.07.2023 al 24.02.2024 con mansioni ed inquadramento nel 7° livello del CCNL Turismo Confcommercio, presso l'esercizio commerciale di ristorazione, denominato Tandem ubicato a Napoli in via Bernini. Il ricorrente ha depositato anche le buste paga in suo possesso, di luglio, agosto e dicembre 2023 e di gennaio
2024, da cui risulta l'importo lordo contabilizzato dalla società, il cui netto il ricorrente ha ammesso
2 di avere percepito tramite bonifici. Inoltre, il ricorrente riferisce che per i mesi in cui non ha ricevuto in consegna la busta paga, ha percepito i seguenti importi: nel mese di settembre 2023 € 1.100,00, nel mese di ottobre 2023 € 1.101,00 e nel mese di novembre 2023 € 1.108,00. Ciascuno di tali importi nonché il netto di circa 990,00 che il ricorrente ha dichiarato in udienza di avere percepito a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2024, consentono di ritenere che il ricorrente ha riscosso il valore netto della retribuzione indicata in ciascuna delle buste paga prodotte, il cui lordo è costituito dalla riparametrazione dell'importo di € 1.289,34 (dato dalla somma della paga base di 774,70 e dell'indennità di contingenza di € 517,22), in base ad un presunto orario ridotto.
L'effettuazione dell'orario di lavoro dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00; il sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, usufruendo del lunedì quale giorno di riposo settimanale, dedotto dal ricorrente come da lui osservato, risulta conforme al prospetto denominato “comunicazione dei turni di lavoro” del 12.04.2024 a firma presunta del legale rapp.te della società. Tuttavia, la mancanza della sicura riferibilità alla società della cartula con firma illeggibile e la sua data di redazione, successiva alla cessazione del rapporto del ricorrente, hanno reso necessaria la prova testimoniale per la verifica dell'orario di lavoro da lui osservato.
Il teste , dipendente con regolare inquadramento della società convenuta Parte_2 presso il locale Tandem ubicato a Napoli in via Bernini, da luglio a dicembre 2023, ha dichiarato di avere svolto le mansioni di cuoco e di non avere ad oggi alcun contenzioso nei confronti della società convenuta. Egli per quanto di interesse, ha dichiarato “Il ricorrente all'interno della cucina ha svolto attività di supporto alla mia mansione di cuoco per cui ha lavorato come aiuto cuoco e come lavapiatti. Il mio orario di lavoro è stato dal martedì al venerdì dalle 18:00 alle 23:30; il sabato dalle 18:00 alle 00:30 e la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Quando andavo via giornalmente, constatavo che il ricorrente era ancora presente nel ristorante perché doveva provvedere alle pulizie;
ho avuto modo di riscontrare, perché mi sono trattenuto nel locale diverse volte alla fine del mio turno, che il ricorrente si tratteneva un tempo variabile dai
30 ai 60 minuti… Ho ricevuto le buste paga in cui ero compensato solo per il lavoro ordinario e non ho mai ricevuto il compenso per il lavoro straordinario. Dopo la chiusura del rapporto di lavoro ho accettato dalla società una somma a saldo delle mie competenze che ho ritenuto incongrua ma comunque idonea a chiudere il mio rapporto con la società”.
Il teste ha nominato, quale cameriere in servizio nel suo stesso periodo lavorativo Pt_2
, il quale escusso come secondo teste, ha confermato tale assunto nonché la presenza Persona_2 del in cucina (cfr. in cucina ho riscontrato la presenza dello chef nella persona di che ho Pt_2 Pt_2 riconosciuto nella persona del teste prima di me ed inoltre ho visto presente il ricorrente con mansioni di aiuto cuoco e lavapiatti”), ricevendo -ciascuna delle due deposizioni- conferma reciproca dei fatti riferiti.
Il inoltre, in servizio dal 28 luglio 2023 fino a fine ottobre 2023 con un contratto a Per_2 tempo determinato della durata di tre mesi, in ordine all'orario di lavoro da lui stesso osservato, ha
3 dichiarato “Il mio orario di lavoro è stato fino alla metà di settembre circa su cinque giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle 24:00 circa e fruivo del riposo il lunedì e il giovedì; anzi preciso che il martedì e il mercoledì lavoravo dalle ore 18:00 alle 24:00, mentre il sabato finivo verso l'una e la domenica lavoravo dalle 10:00 alle
18:00/19:00. Dalla metà di settembre fino alla fine del rapporto ho mantenuto gli stessi orari di lavoro nei predetti giorni e ho aggiunto la prestazione di giovedì”. In ordine all'orario di lavoro del ricorrente ha riferito “ho sempre riscontrato che il ricorrente cominciava a lavorare quotidianamente alle 10:00 e terminava spesso oltre le ore 24:00 nei giorni infrasettimanali e oltre l'una il sabato, mentre di domenica il ricorrente lavorava dalle 10:00 alle 19:00”. Orbene, essendo il teste presente dalle ore 18.00 è evidente che è incorso in un'evidente e comprensibile confusione laddove ha dichiarato che il ricorrente era sempre presente dalle 10.00 del mattino, non avendolo potuto affatto riscontrare nei giorni infrasettimanali bensì solo di domenica. Del resto, né il ricorrente né il hanno affermato tale Parte_2 circostanza.
L'attendibilità di entrambi i testi deriva dalla loro diretta conoscenza dei fatti di causa e
[... dall'essenza di contenzioso in corso nei confronti della società convenuta. A tale proposito, il ha dichiarato “Ho ricevuto le buste paga in cui ero compensato solo per il lavoro ordinario e non ho Pt_2 mai ricevuto il compenso per il lavoro straordinario. Dopo la chiusura del rapporto di lavoro ho accettato dalla società una somma a saldo delle mie competenze che ho ritenuto incongrua ma comunque idonea a chiudere il mio rapporto con la società”; il ha riferito “Dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro ho Per_2 riscontrato che alcune voci come festività, rol e mensilità non mi erano state corrisposte o le ho avute in modo inadeguato, ma mi è stato consigliato dal commercialista e dal caf di non agire in giudizio nei confronti della società”.
Le risultanze istruttorie, a cui vanno aggiunte, in termini valutativi, ex art.116, comma 2,
c.p.c. la contumacia della società e l'assenza ingiustificata del legale rapp.te all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, consentono di ritenere sufficientemente provato l'orario di lavoro osservato, nei termini prospettati dal ricorrente e danno conto dell'inadeguatezza della retribuzione da lui percepita, siccome ricalcolata mensilmente in base ad un ipotizzato orario ridotto.
Per la quantificazione dei crediti spettanti al ricorrente in base all'effettivo orario di lavoro osservato e ai compensi spettanti alla stregua del CCNL applicabile, possono utilizzarsi i conteggi da lui correttamente elaborati.
Competono quindi al ricorrente per l'anno 2023 le differenze di retribuzione ordinaria e domenicale, di 13 mensilità e le ferie non godute, per un importo complessivo di € 2.525,17; inoltre, competono per l'anno 2024, le differenze di retribuzione e domenicale, di 13° e 14° mensilità nonché le ferie non godute, per un importo complessivo di € 1.209,84 (considerando il competente di €
3.894,53 a cui sottrarre il percepito di € 909,54 del mese di gennaio 2024 e il percepito del mese di febbraio 2024 di € 1.775,15 -di cui € 990,00 quale retribuzione di febbraio 2024 ed € 785,15 per 13°
4 e 14° mensilità-; spetta infine il TFR da riconoscersi nell'importo correttamente contabilizzato di €
832,55.
In totale, il ricorrente ha diritto al pagamento del complessivo importo di € 4.567,56 e in tal senso va disposta la condanna della società convenuta, oltre la rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c. e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4.567,56 di cui € 832,55 a titolo di
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.511,10 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 13.11.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n..6274/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Pasquale Napolitano, Rita Napolitano e Antonio Napolitano. ricorrente
E in persona della legale rapp.te p.t. Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: spettanze.
CONCLUSIONI: ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12.03.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze e per conto della operante nel settore della ristorazione, produzione Controparte_1
e lavorazione, somministrazione e commercializzazione di prodotti alimentari, senza soluzione di continuità, dal 28/07/2023 al 28/02/2024, regolarmente inquadrato con contratto a tempo determinato;
di avere svolto, presso l'unità locale della società sita in Napoli (NA) alla Via Gian
Lorenzo Bernini n. 72-74B, costituita da un ristorante con denominazione “Tandem Ragù Vomero”, le mansioni di aiuto cuoco, addetto alla preparazione delle materie prime per realizzare i piatti del menù, a preparare piatti meno complessi, che non richiedevano la supervisione del cuoco, a mantenere in ordine gli ambienti di lavoro, ad aiutare a gestire gli approvvigionamenti e scorte alimentari, svolgendo tutte le incombenze tipiche di tali mansioni;
di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro: per 6 gg. a settimana, dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore
24.00; il sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, usufruendo
1 del lunedì quale giorno di riposo settimanale;
di avere percepito, a titolo di retribuzione, dai Sigg.
(amministratrice) e da per conto della convenuta Società, le somme Persona_1 CP_2 mensili – a mezzo bonifici – così indicate nelle 4 buste paga ricevute ed allegate, nonché nel mese di settembre 2023 € 1.100,00, nel mese di ottobre 2023 € 1.101,00 € e nel mese di novembre 2023
€ 1.108,00, senza le buste paga;
di avere percepito in maniera inadeguata la 13^ e 14^ mensilità, di non avere goduto di ferie per l'intero periodo di lavoro;
di non avere percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
di non avere percepito in misura adeguata le ore di straordinario lavorate e le ore di lavoro festivo e domenicale ed in ogni caso di avere percepito retribuzioni in misura non adeguate e sufficienti alla qualità e quantità delle prestazioni offerte ex art. 36 Cost.; di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto per scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione di febbraio 2024, né il trattamento di fine rapporto come maturato e spettante. Egli, esposte le ragioni in diritto dell'azione proposta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente
Sig. e la il periodo dal 28/07/2023 al 28/02/2024, così come indicato in Parte_2 Controparte_3 premessa, con la qualifica di aiuto cuoco – operaio di 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione e
Turismo; 2) Per l'effetto condannare la pagamento in favore del ricorrente, per le causali Controparte_4 di cui al ricorso, della complessiva somma di euro 5.557,56 di cui € 832,55 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, con provvisoria esecuzione, o a quella somma ritenuta giusta ed equa, derivante anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede in caso di contestazione;
3) Ordinare all pagare immediatamente in favore del ricorrente tutte le somme di denaro Controparte_5 non contestate, e comunque a titolo provvisorio una somma pari al T.f.r. maturato e non corrisposto;
4)
Condannare la pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con Controparte_4 attribuzione ai procuratori costituiti perché anticipatari”.
La società convenuta, benché ritualmente citata (cfr. notifica effettuata a mezzo PEC in data
04.04.2024 rispetto all'udienza del 06.11.2024) è rimasta contumace.
Espletato il libero interrogatorio del ricorrente e la prova testimoniale, all'interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta non si è fatto luogo per la sua assenza ingiustificata all'udienza fissata per il mezzo istruttorio;
indi, acquisite note difensive e di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito precisati.
Il rapporto di lavoro per cui è causa risulta formalizzato, come si evince dall in atti, CP_6 da cui risulta l'assunzione a tempo determinato con orario full time dal 28.07.2023 al 24.02.2024 con mansioni ed inquadramento nel 7° livello del CCNL Turismo Confcommercio, presso l'esercizio commerciale di ristorazione, denominato Tandem ubicato a Napoli in via Bernini. Il ricorrente ha depositato anche le buste paga in suo possesso, di luglio, agosto e dicembre 2023 e di gennaio
2024, da cui risulta l'importo lordo contabilizzato dalla società, il cui netto il ricorrente ha ammesso
2 di avere percepito tramite bonifici. Inoltre, il ricorrente riferisce che per i mesi in cui non ha ricevuto in consegna la busta paga, ha percepito i seguenti importi: nel mese di settembre 2023 € 1.100,00, nel mese di ottobre 2023 € 1.101,00 e nel mese di novembre 2023 € 1.108,00. Ciascuno di tali importi nonché il netto di circa 990,00 che il ricorrente ha dichiarato in udienza di avere percepito a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2024, consentono di ritenere che il ricorrente ha riscosso il valore netto della retribuzione indicata in ciascuna delle buste paga prodotte, il cui lordo è costituito dalla riparametrazione dell'importo di € 1.289,34 (dato dalla somma della paga base di 774,70 e dell'indennità di contingenza di € 517,22), in base ad un presunto orario ridotto.
L'effettuazione dell'orario di lavoro dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00; il sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, usufruendo del lunedì quale giorno di riposo settimanale, dedotto dal ricorrente come da lui osservato, risulta conforme al prospetto denominato “comunicazione dei turni di lavoro” del 12.04.2024 a firma presunta del legale rapp.te della società. Tuttavia, la mancanza della sicura riferibilità alla società della cartula con firma illeggibile e la sua data di redazione, successiva alla cessazione del rapporto del ricorrente, hanno reso necessaria la prova testimoniale per la verifica dell'orario di lavoro da lui osservato.
Il teste , dipendente con regolare inquadramento della società convenuta Parte_2 presso il locale Tandem ubicato a Napoli in via Bernini, da luglio a dicembre 2023, ha dichiarato di avere svolto le mansioni di cuoco e di non avere ad oggi alcun contenzioso nei confronti della società convenuta. Egli per quanto di interesse, ha dichiarato “Il ricorrente all'interno della cucina ha svolto attività di supporto alla mia mansione di cuoco per cui ha lavorato come aiuto cuoco e come lavapiatti. Il mio orario di lavoro è stato dal martedì al venerdì dalle 18:00 alle 23:30; il sabato dalle 18:00 alle 00:30 e la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Quando andavo via giornalmente, constatavo che il ricorrente era ancora presente nel ristorante perché doveva provvedere alle pulizie;
ho avuto modo di riscontrare, perché mi sono trattenuto nel locale diverse volte alla fine del mio turno, che il ricorrente si tratteneva un tempo variabile dai
30 ai 60 minuti… Ho ricevuto le buste paga in cui ero compensato solo per il lavoro ordinario e non ho mai ricevuto il compenso per il lavoro straordinario. Dopo la chiusura del rapporto di lavoro ho accettato dalla società una somma a saldo delle mie competenze che ho ritenuto incongrua ma comunque idonea a chiudere il mio rapporto con la società”.
Il teste ha nominato, quale cameriere in servizio nel suo stesso periodo lavorativo Pt_2
, il quale escusso come secondo teste, ha confermato tale assunto nonché la presenza Persona_2 del in cucina (cfr. in cucina ho riscontrato la presenza dello chef nella persona di che ho Pt_2 Pt_2 riconosciuto nella persona del teste prima di me ed inoltre ho visto presente il ricorrente con mansioni di aiuto cuoco e lavapiatti”), ricevendo -ciascuna delle due deposizioni- conferma reciproca dei fatti riferiti.
Il inoltre, in servizio dal 28 luglio 2023 fino a fine ottobre 2023 con un contratto a Per_2 tempo determinato della durata di tre mesi, in ordine all'orario di lavoro da lui stesso osservato, ha
3 dichiarato “Il mio orario di lavoro è stato fino alla metà di settembre circa su cinque giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle 24:00 circa e fruivo del riposo il lunedì e il giovedì; anzi preciso che il martedì e il mercoledì lavoravo dalle ore 18:00 alle 24:00, mentre il sabato finivo verso l'una e la domenica lavoravo dalle 10:00 alle
18:00/19:00. Dalla metà di settembre fino alla fine del rapporto ho mantenuto gli stessi orari di lavoro nei predetti giorni e ho aggiunto la prestazione di giovedì”. In ordine all'orario di lavoro del ricorrente ha riferito “ho sempre riscontrato che il ricorrente cominciava a lavorare quotidianamente alle 10:00 e terminava spesso oltre le ore 24:00 nei giorni infrasettimanali e oltre l'una il sabato, mentre di domenica il ricorrente lavorava dalle 10:00 alle 19:00”. Orbene, essendo il teste presente dalle ore 18.00 è evidente che è incorso in un'evidente e comprensibile confusione laddove ha dichiarato che il ricorrente era sempre presente dalle 10.00 del mattino, non avendolo potuto affatto riscontrare nei giorni infrasettimanali bensì solo di domenica. Del resto, né il ricorrente né il hanno affermato tale Parte_2 circostanza.
L'attendibilità di entrambi i testi deriva dalla loro diretta conoscenza dei fatti di causa e
[... dall'essenza di contenzioso in corso nei confronti della società convenuta. A tale proposito, il ha dichiarato “Ho ricevuto le buste paga in cui ero compensato solo per il lavoro ordinario e non ho Pt_2 mai ricevuto il compenso per il lavoro straordinario. Dopo la chiusura del rapporto di lavoro ho accettato dalla società una somma a saldo delle mie competenze che ho ritenuto incongrua ma comunque idonea a chiudere il mio rapporto con la società”; il ha riferito “Dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro ho Per_2 riscontrato che alcune voci come festività, rol e mensilità non mi erano state corrisposte o le ho avute in modo inadeguato, ma mi è stato consigliato dal commercialista e dal caf di non agire in giudizio nei confronti della società”.
Le risultanze istruttorie, a cui vanno aggiunte, in termini valutativi, ex art.116, comma 2,
c.p.c. la contumacia della società e l'assenza ingiustificata del legale rapp.te all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, consentono di ritenere sufficientemente provato l'orario di lavoro osservato, nei termini prospettati dal ricorrente e danno conto dell'inadeguatezza della retribuzione da lui percepita, siccome ricalcolata mensilmente in base ad un ipotizzato orario ridotto.
Per la quantificazione dei crediti spettanti al ricorrente in base all'effettivo orario di lavoro osservato e ai compensi spettanti alla stregua del CCNL applicabile, possono utilizzarsi i conteggi da lui correttamente elaborati.
Competono quindi al ricorrente per l'anno 2023 le differenze di retribuzione ordinaria e domenicale, di 13 mensilità e le ferie non godute, per un importo complessivo di € 2.525,17; inoltre, competono per l'anno 2024, le differenze di retribuzione e domenicale, di 13° e 14° mensilità nonché le ferie non godute, per un importo complessivo di € 1.209,84 (considerando il competente di €
3.894,53 a cui sottrarre il percepito di € 909,54 del mese di gennaio 2024 e il percepito del mese di febbraio 2024 di € 1.775,15 -di cui € 990,00 quale retribuzione di febbraio 2024 ed € 785,15 per 13°
4 e 14° mensilità-; spetta infine il TFR da riconoscersi nell'importo correttamente contabilizzato di €
832,55.
In totale, il ricorrente ha diritto al pagamento del complessivo importo di € 4.567,56 e in tal senso va disposta la condanna della società convenuta, oltre la rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c. e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4.567,56 di cui € 832,55 a titolo di
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.511,10 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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